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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/02/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Domenico Tempone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3447/2013 del R.G.A.C., avente ad oggetto usura bancaria nullità clausola interessi contratto di mutuo.
TRA
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ; Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Mecca ed elettivamente domiciliati presso lo studio del proprio difensore in Potenza alla Via del Gallitello n° 89/A, procura a margine dell'atto di citazione;
pec indicata in atti;
(attori)
CONTRO
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Gallo ed elettivamente
Pagina 1 di 11 domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Potenza alla Via N. Sauro n° 52, procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
pec indicata in atti;
(convenuta)
NONCHE'
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Gallo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Potenza alla Via N. Sauro n° 52, procura in atti;
pec indicata in atti;
(interventrice)
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 03/07/2024, svoltasi in modalità di trattazione scritta, le parti concludevano riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
-Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge
69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 04/12/2013, i Sigg. Pt_1
e convenivano in giudizio, innanzi all'intestato
[...] Parte_2
Pagina 2 di 11 Tribunale, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- Controparte_1
preliminarmente dichiarare nulla, ex art. 1815, comma 2 c.c., la clausola contenuta nell'art. 5 del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato dagli attori con la banca convenuta, in quanto comprensiva di interessi usurari e determinati in maniera superiore rispetto al limite previsto dalla legge;
- conseguentemente, in via principale, dichiarare che nessun interesse è dovuto per il futuro dagli attori Pt_1
e alla con riferimento al contratto
[...] Parte_2 Controparte_1
di mutuo de quo e condannare la convenuta alla restituzione degli interessi indebitamente percepiti e pari sino ad ora ad Euro 17.460,53 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- in via secondaria, considerando l'interesse applicato dalla banca convenuta in ogni caso superiore al limite previsto dalla legge, condannare la al pagamento di quella maggiore o minor somma Controparte_1
ritenuta più di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da attribuirsi al Dott.
Giuseppe Mecca, il quale si dichiara antistatario”.
Parte attrice, a fondamento della domanda, premetteva: a) di aver stipulato in data
13/01/2010 con la contratto di mutuo con garanzia ipotecaria, Controparte_1
rinegoziato in data 29/10/2010; b) che l'art. 5 del predetto contratto prevedeva l'interesse convenzionale del 8,07%, di cui il 6,07% quale tasso corrispettivo (già di per sé superiore al tasso soglia) ed il 2% quale tasso moratorio;
c) che detto articolo doveva ritenersi nullo ex art. 1815, 2° comma, c.c. in quanto prevedeva interessi di natura usuraria in virtù della legge antiusura n. 108/1996 che, come da interpretazione autentica data dal D.L. 394/2000, convertito in legge 24/2001, qualifica come usurario l'interesse richiesto dalla Banca se superiore al limite stabilito dalla legge (tasso soglia indicato trimestralmente dalla Banca d'Italia) e che, ai fini della determinazione dell'usurarietà del relativo tasso, deve essere
Pagina 3 di 11 individuato sommando tutti gli interessi richiesti dalla Banca, e quindi anche quelli moratori, “a qualunque titolo convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento”, così valutandolo, a tali fini, al momento della stipula del contratto, indipendentemente dal verificarsi dell'inadempimento del mutuatario;
d) che, pertanto, per il futuro nessun interesse doveva ritenersi dovuto dagli attori alla convenuta in relazione al contratto di mutuo sottoscritto, chiedendo la restituzione di quelli già corrisposti;
e) che priva di riscontro risultava la richiesta, inoltrata alla
Banca, di restituzione degli interessi corrisposti;
f) che, avuto esito negativo il procedimento di mediazione introdotto dagli attori al quale la convenuta non partecipava senza addurre giustificato motivo, si vedevano costretti ad introdurre il presente giudizio al fine di sentir accogliere le conclusioni richiamate, con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione.
Si costituiva, con comparsa depositata in data 21/02/2014, Controparte_1
la quale chiedeva il rigetto delle domande formulate dagli attori in quanto infondate.
Deduceva, in particolare, l'erroneità del calcolo dei tassi soglia effettuato dagli attori in quanto individuati con il T.E.G.M. di cui ai D.M. trimestrali di riferimento senza aggiungervi l'aumento del 50%, come previsto, ai fini dell'individuazione del tasso soglia, dall'art. 2, comma 4°, della legge n. 108/1996 per i contratti stipulati sino al
14/05/2011, ovvero sino alle modifiche apportate dall'art. 8, comma5, lett. d) D.L.
70/2011, convertito in legge n. 160/2011, con la conseguenza che, con l'applicazione di detta maggiorazione, il tasso corrispettivo pattuito rientrava nei limiti del tasso soglia.
Rilevava, poi, che anche i tassi moratori pattuiti dovevano ritenersi rientranti nel tasso soglia in quanto, come chiarito dal Ministero dell'Economia sin dal 2003, poiché nella determinazione del T.E.G.M. non venivano inclusi gli interessi moratori,
Pagina 4 di 11 poiché non presenti nel T.E.G., il calcolo del tasso soglia riferito agli interessi moratori doveva seguire un calcolo diverso rispetto a quello riferito agli interessi corrispettivi onde evitare l'individuazione della soglia antiusura con tassi disomogenei tra interessi corrispettivi e moratori;
richiamava, pertanto, i chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia in merito, la quale precisava che, poiché dai rilevamenti statistici risultava, relativamente ai tassi moratori applicati dagli intermediari rispetto a quelli corrispettivi, un aumento medio del 2,1%, ai fini dell'individuazione del tasso soglia degli interessi moratori, al T.E.G.M. doveva aggiungersi la richiamata percentuale del 2,1% oltre l'aumento del 50% di cui all'art. 2, comma 4°, legge 108/1996, con la conseguenza che, all'esito di tale calcolo, anche i tassi moratori pattuiti, dovevano ritenersi sotto soglia.
Richiamava, infine, la clausola di salvaguardia prevista in contratto in base alla quale veniva stabilito che i tassi pattuiti non erano oltre soglia e che mai i tassi praticati nel corso del rapporto avrebbero potuto superare i tassi soglia via via determinati in base ai decreti di riferimento, con la conseguenza che non poteva ritenersi affetta da nullità la clausola oggetto di contestazione per espressa previsione di non debenza delle somme riferite oltre ai limiti imposti dalla legge.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande formulate dagli attori e, solo in via subordinata, nel caso di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree, condannare gli stessi al pagamento degli interessi nei limiti delle previsioni contrattuali e di legge, con vittoria di spese e competenze di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., espletata la consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare l'effettiva usurarietà dei tassi al momento della pattuizione, integrata con ultimo deposito in data 09/10/2018 per successivi chiarimenti richiesti dalle parti, interveniva nel giudizio con Controparte_2
Pagina 5 di 11 comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. depositata il 04/03/2021, quale società incorporante per fusione dell'originaria convenuta che, Controparte_1
riportandosi a tutti gli atti difensivi ed alle conclusioni già rassegnate da CP_1
facendole proprie, ne chiedeva l'accoglimento.
[...]
Dopo alcuni rinvii ed assegnazione del fascicolo a questo Giudice per intervenuto trasferimento del precedente giudicante, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
DIRITTO
1. Preliminarmente va rilevato che il contratto di mutuo oggetto della presente controversia è stato stipulato tra le parti in data 13/01/2010 e rinegoziato in data
29/10/2010; pertanto, ai fini dello scrutinio delle domande formulate dagli attori, ovvero la determinazione dell'usurarietà originaria dei tassi di interesse, corrispettivi e moratori, pattuiti al momento della stipula, andranno applicate le norme (art. 644
c.p. e art. 2, comma 4°, legge 108/1996) ed i Decreti Ministeriali trimestrali di rilevamento del tasso soglia all'epoca vigenti.
2. Va ancora rilevato in via preliminare, poiché determinante ai fini della decisione, che il contratto di mutuo e l'introduzione del presente giudizio sono anteriori ai principi espressi dalla sentenza della Cassazione, SS.UU. 19/10/2017 n.
24675 che, nel dirimere il contrasto sorto tra le Sezioni semplici sulla rilevanza o meno della cd. usura sopravvenuta, optava per la rilevanza solo ed esclusivamente della cd. usura originaria, ovvero quella eventualmente esistente al momento della pattuizione degli interessi, corrispettivi e moratori, a prescindere dal momento in cui venivano richiesti;
in particolare, la Suprema Corte, con la pronuncia richiamata, ha aderito al principio secondo il quale la legge 108/1996 che ha modificato l'art. 644
c.p., in difetto di previsione di retroattività, non può operare rispetto ai precedenti
Pagina 6 di 11 contratti, richiamando, altresì, l'interpretazione autentica, avente pertanto efficacia retroattiva, di cui all'art. 1, comma1, D.L. 394/2000, il quale precisava che “ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal loro pagamento”, norma di interpretazione che superava il vaglio di legittimità della Corte Costituzionale (Cost. sent. 29/2002).
3. Va inoltre, sempre in via preliminare, richiamato il principio recentemente espresso da Cass. Civ., Sez. III, Sent. 07/03/2022, n. 7352 che, richiamando e conformandosi a precedenti orientamenti giurisprudenziali e ribadendo l'importanza della tutela del debitore come espressa dalla disciplina antiusura, confermava la necessità di ricondurre al vaglio di detta disciplina anche gli interessi moratori, trattandosi di voce convenuta e di un possibile debito del finanziato (Cass.
SS.UU. 18/09/2020 n. 19957), pur tuttavia da valutare in modo separato dagli interessi corrispettivi poiché aventi funzione diversa, affermando, per l'effetto, che
“ai fini della determinazione del tasso soglia, non è ad esempio possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (che peraltro ai primi succedono per debito scaduto: cfr. Cass., 20/05/2020,
n. 9237, in cui pure si discorre di comune funzione remunerativa degli accessori in discussione), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma
4, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato
Pagina 7 di 11 della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass. 04/11/2021, n. 31615).”.
Proseguendo nella disamina della questione il Giudice di legittimità, con la sentenza indicata, affermava che con tale criterio di calcolo veniva rispettato anche il principio di simmetria già affermato da Cass. SS.UU. n. 16303/2018, secondo cui
“non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni”.
In definitiva, la Suprema Corte ha confermato il principio espresso da Cass. SS.UU.
18/09/2020 n. 19597, ovvero che “per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, il tasso soglia di mora si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L.
108/1996 pro tempore vigente. La formula diviene la seguente: (T.E.G.M. + 2,1) x
1,5”.
4. Ciò precisato, venendo ad esaminare nel merito le domande formulate da parte attrice, le stesse devono ritenersi infondate, anche all'esito dell'espletata c.t.u., ed in particolare di quella integrativa depositata in data 09/10/2018, proprio alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione sopra richiamati, i quali, va rilevato, sono intervenuti successivamente all'introduzione del presente giudizio ed espletamento della consulenza di ufficio agli atti, per dirimere contrasti giurisprudenziali sino ad allora esistenti.
4.1 Ed infatti, per ciò che attiene gli interessi corrispettivi, il C.T.U., partendo proprio da un esame separato degli stessi da quelli moratori, ai fini dell'accertamento di eventuale usura, correggendo i criteri di determinazione del tasso soglia come adottati da parte attrice, nel rispetto del disposto di cui all'art. 2, comma 4°, legge 108/1996, ratione temporis vigente (ovvero ante D.L. 70/2011,
Pagina 8 di 11 conv. in L. 160/2011, trattandosi di contratto di mutuo stipulato e rinegoziato nel
2010), cioè più aumento del 50%, il tasso interessi corrispettivi, in ogni caso Pt_3
(cfr. tabelle B e B1 c.t.u. 09/10/2018, tra l'altro conforme alla c.t.u. primo deposito), risultavano, al momento della pattuizione, per quello che qui interessa ai fini della decisione (ma anche nel corso dell'esecuzione del contratto), inferiori al tasso soglia usura.
4.2 Passando ad esaminare, poi, gli interessi moratori pattuiti e l'eventuale sconfinamento oltre il tasso soglia, va ancora una volta ribadito che l'espletamento della c.t.u. è avvenuto prima delle pronunce giurisprudenziali richiamate, ovvero quando esisteva ancora contrasto in merito ai criteri di determinazione e calcolo degli interessi moratori, cioè se applicare o meno la maggiorazione media del 2,1%, individuata dalla Banca d'Italia a fini statistici come valore medio dei tassi convenzionali di mora applicati dagli intermediari finanziari;
ebbene, in tale ottica, su sollecitazione di questo Giudice, nell'elaborato integrativo richiamato (depositato il 09/10/2018), prospettava due soluzioni, ovvero una senza applicazione della maggiorazione predetta (Tab. C) che dava come risultato la sussistenza di usura originaria (tasso di mora pattuito 8,0700% tasso soglia 8,0400%), ed un'altra (Tab. D) con l'applicazione della maggiorazione media tassi moratori rilevati del 2,1% che dava come risultato il non superamento del tasso pattuito con quello soglia usura così determinato (tasso di mora pattuito 8,0700% tasso soglia 11,1900%).
Ebbene, all'esito dei criteri applicativi espressi dai predetti successivi orientamenti giurisprudenziali, l'unica tabella da ritenere corretta è quella con la maggiorazione del 2,1%, con la conseguenza che anche i tassi moratori pattuiti devono ritersi leciti in quanto non eccedenti il tasso soglia usura specifico.
4.3 Per sola completezza, poiché le conclusioni che precedono devono ritenersi assorbenti rispetto ad ogni ulteriore contestazione di parte attrice, va comunque
Pagina 9 di 11 rilevato che, ove mai fosse stato rilevato un tasso moratorio pattuito usurario, sempre secondo Cass. SS.UU. n. 19597/2020, pur dovendosi applicare l'art. 1815, comma 2, c.c., detta applicazione deve essere conformata ad una “lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro”, ovvero che la sanzione di nullità rispetto agli interessi moratori non esclude la debenza di qualsiasi interesse, ma dei soli interessi moratori, con la conseguenza che continuano ad essere dovuti dal debitore, ex art. 1224, comma 1, c.c., gli interessi corrispettivi se lecitamente pattuiti, con la conseguenza che anche sotto tale aspetto la domanda attrice deve essere rigettata.
In definitiva le domande formulate da parte attrice, per i motivi dedotti, vanno integralmente rigettate.
5. Le spese del presente giudizio, considerata la complessità della materia, anche a seguito dei richiamati orientamenti giurisprudenziali contrastanti e risolti solo in corso di giudizio, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, 2° comma, c.p.c., possono essere compensate tra le parti, ad eccezione della consulenza di ufficio, come già liquidata con separato decreto, che, in applicazione del principio di causalità, va posta definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al numero di R.G. 3447/2013, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA le domande formulate dagli attori;
2) COMPENSA integralmente le spese di giudizio tra le parti, ad eccezione delle spese di consulenza tecnica di ufficio che pone definitivamente a carico di parte attrice, come liquidata con separato decreto.
Pagina 10 di 11 Così deciso in Potenza in data 21/02/2025
Il G.O.P.
Dott. Domenico Tempone
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