Articolo 235 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 245Articolo 236
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30 giugno 2023
Art. 235.
(Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile reviviscenza)

1. Se l'invito al pagamento e' riferito alle spese ((...)) dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.
2. Se l'invito al pagamento delle spese ((...)) si riferisce a reati per i quali c'e' stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi dell' articolo 143 del codice di procedura civile , annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili.
3. Divenuto reperibile il debitore, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo del credito.
Entrata in vigore il 30 giugno 2023
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