Sentenza 10 marzo 2006
Massime • 3
In tema di promessa di pagamento e ricognizione di debito, una volta che il debitore abbia fornito la prova dell'inesistenza o dell'estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal creditore (ovvero dallo stesso debitore, essendone il creditore esentato e non essendo la promessa titolata), spetta a chi si afferma comunque creditore l'indicazione di un diverso rapporto sottostante che giustifichi il credito, in quanto il principio dell'astrazione processuale della causa, posto dall'art. 1988 cod. civ., che esonera colui a favore del quale la promessa o la ricognizione è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, non può intendersi nel senso che al debitore compete l'impossibile prova dell'assenza di qualsiasi altra ipotetica ragione di debito, ulteriore rispetto a quella di cui abbia dimostrato l'insussistenza.
L'art. 2722 cod. civ., nel vietare la prova per testimoni avente ad oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, si riferisce alla contrarietà (anteriore o contemporanea) tra ciò che si sostiene essere stato pattuito e ciò che risulta documentato. Esso, pertanto, non è applicabile al patto di riempimento del foglio firmato in bianco, poiché in tal caso il documento non contiene per definizione alcuna dichiarazione al momento della conclusione del patto, sicché è ontologicamente esclusa la stessa possibilità di un contrasto tra quanto pattuito e quanto risulta dal documento, il quale, al momento della pattuizione, reca null'altro che un'insignificante sottoscrizione, destinata a conferire rilievo ad una dichiarazione che ancora non esiste, e che proprio l'attuazione (conforme o meno al mandato) del patto farà venire in essere, in una fattispecie a formazione progressiva.
La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis", non anche nell'ipotesi in cui il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta": nel primo caso, infatti, il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore; nel secondo caso, invece, tale provenienza non può essere esclusa, in quanto attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore. Ciò che rileva, ai fini dell'esclusione della querela di falso, è che il riempitore sia stato autorizzato al riempimento, mentre nessuna importanza ha il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella alla quale si riferisce l'autorizzazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale, in riferimento al riempimento di cambiali in bianco, aveva escluso che fosse necessaria la querela di falso per dimostrare che i titoli erano stati abusivamente utilizzati dal creditore, per documentare un finanziamento diverso da quello per il quale erano stati originariamente rilasciati).
Commentario • 1
- 1. Modulo di contratto di finanziamento e querela di falso per accertamento dell’abusivo riempimentohttps://www.dirittobancario.it/ · 17 marzo 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/03/2006, n. 5245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5245 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABATINI Francesco - Presidente -
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA D.A. AZUNI 9, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELLA DE CAMELIS, difeso dall'avvocato MUNAFÒ FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN IO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 25737/02 proposto da:
AN IO, elettivamente domiciliato in LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO CASTELLANI, difeso dagli avvocati RAFFAELE TOMMASINI, VINCENZO MILORO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
MI NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA D.A. AZUNI 9, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELLA DE CAMELIS, difeso dall'avvocato FRANCESCO MUNAFÒ, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 213/02 della Corte d'Appello di MESSINA, sezione promiscua, emessa il 4/04/02, depositata il 09/05/02, R.G. 497/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/01/06 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel marzo del 1968 CO AN intimò a EL BI Maria Giuseppina, il pagamento della somma di L.
8.000.000 portata da due vaglia cambiari dell'importo rispettivo di L.
6.500.000 e di L.
1.500.000 ed eseguì un pignoramento presso terzi.
La EL BI si oppose all'esecuzione assumendo che i titoli, da lei firmati in bianco, erano stati abusivamente riempiti dal creditore, che le aveva mutuato la minor somma di L. 450.000 ed il cui credito era stato già soddisfatto. Il NG resistette sostenendo che le cambiali si riferivano ad altro prestito.
Nel 1971 l'adito pretore di OR sospese il procedimento esecutivo e rimise le parti innanzi al tribunale di Messina competente per valore, innanzi al quale il processo fu riassunto nel 1972 e più volte interrotto.
Con sentenza del 20.11.1976 il pretore di OR dichiarò estinto per amnistia il reato di cui all'art. 486 c.p. di cui il NG era stato imputato.
A seguito del decesso della EL BI il processo fu proseguito dall'erede EA NA.
Acquisiti documenti ed espletata la prova testimoniale, il tribunale respinse l'opposizione con sentenza n. 715 del 12.4.2000, avverso la quale entrambe le parti proposero appello.
2. Con sentenza n. 213 del 2002 la Corte territoriale di Messina ha accolto l'appello principale del NA ed ha respinto quello incidentale del NG dichiarando che questi non ha diritto a procedere all'esecuzione in base ai titoli contestati e condannandolo alle spese del doppio grado.
Ha ritenuto la Corte territoriale che il debito di L. 450.000 fosse stato estinto, che le cambiali fossero state abusivamente riempite contra pacta e che non erano risultati crediti diversi del NG a fronte dei quali potessero essere state emesse le cambiali poste a base dell'esecuzione.
3. Avverso detta sentenza ricorre per Cassazione CO NG, affidandosi a due motivi cui resiste con controricorso NA IO, che propone anche ricorso incidentale condizionato, basato su un unico motivo.
Al ricorso incidentale del NA resiste con controricorso il NG.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente principale si duole che sia stata ammessa la prova testimoniale in ordine alla difformità degli importi portati dai titoli cambiari firmati in bianco rispetto all'accordo di riempimento, sostenendo in particolare che, secondo la più recente giurisprudenza (Cass. 11.1.2002, n. 308), la querela di falso è necessaria non soltanto nell'ipotesi di riempimento absque pactis ma anche quando la difformità della dichiarazione rispetto alla convenzione sia tale da travolgere qualsiasi collegamento fra la dichiarazione stessa e la sottoscrizione.
Afferma anzitutto - deducendo violazione a falsa applicazione degli artt. 2702 e 2722 c.c., nonché omessa o insufficienza della motivazione su punti decisivi della controversia - che l'assunto della EL BI, fatto proprio dalla Corte d'Appello, secondo il quale ella aveva provveduto al pagamento di L. 450.000 ed il NG aveva tuttavia omesso di restituirle i titoli, addirittura riempiendoli per importi di gran lunga superiori e poi agendo in executivis, palesava che si verteva in ipotesi diversa dalla prospettazione di riempimento contra pacta, essendosi sostenuto dalla debitrice che il NG aveva riempito i titoli al fine di documentare apparentemente un finanziamento ulteriore e completamente diverso di L. 8.000.000, privo di ogni collegamento con l'operazione nell'ambito della quale soltanto si sarebbe potuto parlare di riempimento contra pacta. Insomma, gli stessi assunti della debitrice (che aveva sostenuto di aver richiesto la restituzione dei titoli dopo aver pagato) dimostravano che ella aveva considerato revocata l'autorizzazione di riempimento, asseritamente avvenuto, pertanto, al di fuori di ogni collegamento con la sottoscrizione dei titoli in bianco. Conclude che sarebbe stata allora necessaria la querela di falso e che la prova testimoniale non avrebbe dovuto essere ammessa, con ogni conseguente riflesso sul merito della controversia. Viene anche sollecitata una revisione dell'orientamento giurisprudenziale che ha fatto seguito a Cass., sez. un., n. 5459 del 1980, la quale ha fissato la distinzione tra riempimento absque pactis e contra pacta ai fini della necessità, solo nel primo caso, della querela di falso per interrompere la presunzione di provenienza della dichiarazione da chi l'ha sottoscritta. Si sostiene che anche nel caso di semplice violazione del patto di riempimento da parte della persona autorizzata, la sottoscrizione in calce al documento svolge pur sempre la funzione di collegamento con la dichiarazione, che fa considerare quest'ultima, fino a querela di falso, come proveniente dal sottoscrittore.
Sotto altro profilo il ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia escluso l'applicabilità del divieto di prova testimoniale posto dall'art. 2722 c.c. sul rilievo che la prova "presuppone, in assunto, che il documento non regoli le circostanze che ne formano oggetto, destinate ad esservi inserite solo in un secondo tempo". Nega, in particolare, che il patto di riempimento fosse assimilabile, come ritenuto dalla Corte d'Appello, a "fatti non previsti nel documento e non contrastanti col suo contenuto", essendo anzi in re ipsa il contrasto tra il patto risultante dalla scrittura e l'affermato patto di riempimento, anteriore o coevo al documento sottoscritto.
2.2. Col secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1988, 2697 e 2729 c.c., comma 1, e del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, art. 14, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Sulla premessa che l'onere di provare la violazione del patto di riempimento incombe sulla parte che la deduce, il ricorrente nega che la debitrice cambiaria abbia offerto una prova precisa sul punto, come del resto riconosciuto dalla stessa Corte Territoriale, laddove ha affermato che "le circostanze richiamate dall'appellante (NA, erede della EL BI) non necessariamente escludono la sussistenza di un rapporto obbligatorio diverso da quello al quale si riferiscono", poi erroneamente valorizzando la circostanza che il NG (a tanto non tenuto ex art. 1988 c.c.) non avesse offerto la prova dell'esistenza di un rapporto obbligatorio ulteriore. Nega, poi, che le affermazioni dei testi (trascritte in ricorso) fossero nel senso di escludere l'esistenza di altri rapporti debitori, come invece ritenuto dalla Corte d'Appello; e che non fosse stato contestato dal creditore che le cambiali avevano scontato un valore di bollo inferiore (essendo stato invece chiarito che, se non fossero state tempestivamente regolarizzate, non avrebbero potuto essere protestate). E si duole della mancata considerazione della missiva spedita dalla EL BI al NG il 16.2.1963, nella quale ella si riferiva ai debiti di cui non riusciva a liberarsi e che crescevano annualmente per gli interessi maturati, in conclusione negando la valenza di precisione e concordanza degli indizi sui quali la Corte territoriale aveva fondato la presunzione di riferimento dei titoli azionati al debito di L. 450.000.
3.1. Il primo motivo è infondato.
Con sentenza 7 ottobre 1980, n. 5374 le sezioni unite, componendo il delineatosi contrasto giurisprudenziale, hanno enunciato il principio che la "querela di falso, necessaria nel caso di riempimento absque pactis di foglio sottoscritto in bianco, non è invece esperibile nell'ipotesi di riempimento contra pacta". Si è chiarito in quell'occasione che, in caso di riempimento avvenuto in difetto di patto, il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe in tal caso il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, non essendo configurabile una destinazione del documento a diventare diverso nella sua materialità da ciò che è nel momento in cui il riempitore (abusivo) ne viene in possesso;
sicché con la querela di falso si contesta in realtà la stessa "provenienza" del documento (quale abusivamente formato) dal sottoscrittore.
Per converso, il riempimento contra pacta da luogo ad un fenomeno diverso, nel quale sarebbe erroneo sostenere che il riempimento difforme dal pattuito fa venire meno la provenienza del documento dal sottoscrittore della dichiarazione riportata dal riempitore, in quanto questa non sarebbe dal primo voluta, giacché si darebbe in tal modo rilievo ad una connotazione psicologica, del tutto estranea alla nozione legale di "provenienza" scritta nell'art. 2702 c.c. ed incentrata sul dato obiettivo della emanazione della dichiarazione dal soggetto che preventivamente fa proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula (che sarà) adottata dal riempitore;
e ciò perché il mezzo prescelto è appunto voluto in ragione della sua finalizzazione all'effetto di produrre l'immissione nel circuito giuridico di quel risultato espressiva attraverso la sua esternazione e documentazione mediante l'opera del mandatario ad scribendum da lui prescelto. Dunque, la diversità del "valore significante" dalla "realtà significata" non basta a qualificare il documento riempito contra pacta come non proveniente dal sottoscrittore. Alla stregua di tali principi - non fatti oggetto di critiche tali da indurre il collegio a disattenderli - è irrilevante che il riempitore mirasse a fare apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella per la quale era stato autorizzato al riempimento. Ciò che rileva è che lo fosse stato. E, se lo era stato, il documento, una volta riempito, comunque legalmente proviene dal sottoscrittore, sicché si verte in ipotesi estranea alla querela di falso.
Quanto al secondo profilo di censura, va rilevato che il patto di riempimento non si pone in contrasto col contenuto del documento quale era "prima" che fosse riempito, prima cioè che il mandato ad scribendum fosse attuato. L'art. 2722 cod. civ. - nel vietare la prova per testimoni se ha ad oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento - ha riguardo ad una contrarietà (anteriore o contemporanea) di ciò che si sostiene essere stato pattuito in difformità da quanto risulta documentato. Ma, in caso di documento firmato in bianco con patto di riempimento, il documento non contiene per definizione alcuna dichiarazione al momento della conclusione del patto, sicché (ai fini in questione) è ontologicamente esclusa la stessa possibilità di un contrasto tra quanto pattuito e quanto risulta dal documento, che al momento della pattuizione avente ad oggetto il riempimento reca null'altro che un'insignificante sottoscrizione, destinata a conferire rilievo ad una dichiarazione che ancora non esiste, che non può dunque porsi in contrasto con nulla e che proprio l'attuazione (conforme o meno al mandato) del patto farà venire in essere, in una fattispecie a formazione progressiva.
Tali considerazioni appaiono assorbenti rispetto a quelle svolte dal controricorrente, che ha richiamato la consolidata giurisprudenza relativa alla inapplicabilità del divieto di cui all'art. 2722 cod. civ. alle promesse di pagamento ed alle ricognizioni di debito.
3.2. Anche il secondo motivo è infondato.
Questa Corte ha affermato che, nel caso di cui all'art. 1988 cod. civ., data la prova da parte del debitore dell'estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale che il creditore abbia indicato (ovvero, essendone il debitore esentato e non essendo la promessa titolata, che abbia indicato lo stesso debitore), compete al creditore l'indicazione di una diversa ragione di credito (cfr. Cass., nn. 2159/87 e 885/91). Va allora ribadito che, una volta data la prova, da parte di chi ha promesso un pagamento (o riconosciuto un debito), della inesistenza dell'obbligazione in base alla causa cui (anche solo) egli stesso colleghi la promessa (o la ricognizione del debito) in difetto di indicazione da parte del creditore, spetta a chi si afferma comunque creditore la indicazione di un diverso rapporto sottostante che giustifichi il credito, in quanto il principio dell'astrazione processuale della causa posto dall'art. 1988 cod. civ. (che esonera colui a favore del quale la promessa o la ricognizione è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale) non può intendersi nel senso che al debitore compete la impossibile prova dell'assenza di "qualsiasi" altra ipotetica ragione di debito, ulteriore rispetto a quella di cui abbia dimostrato l'insussistenza.
Il principio è in linea con quello, assolutamente consolidato (cfr., ex multis, Cass. nn. 1571/2000, 14282/99, 4519/98, 12305/95, 6823/88, 7417/86) in ordine all'imputazione del pagamento di cui all'art. 1193 cod. civ. ed alla distribuzione del relativo onere della prova,
secondo il quale "nel caso in cui il debitore convenuto eccepisca il pagamento del debito ed il creditore opponga che tale pagamento debba imputarsi a diverso debito, il secondo ha l'onere di provare l'esistenza dell'altro credito che afferma essere stato adempiuto". La Corte d'Appello non ha dunque errato nel valorizzare la circostanza che il NG non avesse offerto la prova (rectius: non avesse indicato) un rapporto obbligatorio ulteriore rispetto a quello cui i testi si erano riferiti e che la Corte territoriale ha considerato soddisfatto (ed unico) con valutazione delle deposizioni e dei fatti integrante un apprezzamento di merito, immune dai vizi di motivazione in questa sede prospettati.
Non appare, in particolare, incoerente che la Corte territoriale abbia ritenuto di conferire rilievo alle circostanze che le cambiali recassero un bollo (che ben può essere inteso come originario, essendo ovvio che il titolo fosse stato regolarizzato prima del protesto) corrispondente agli importi per i quali avrebbero dovuto essere riempite (L. 50.000 e L. 100.000, in luogo di L.
6.500.000 e L. 1.500.000), che il NG avesse rifiutato la restituzione dopo aver ricevuto il pagamento e che gli importi apparissero di importo troppo elevato per una persona "in cronica crisi di liquidità".
4. Il ricorso va, dunque, respinto, con l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato, col quale il NA si duole della omessa decisione, da parte del Giudice di secondo grado, sul motivo di appello relativo alla propria condanna, da parte del Giudice di primo grado, al pagamento della rivalutazione monetaria nella parte eccedente gli interessi legali.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza del NG.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.100,00 di cui 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2006