Cass. civ., sez. III, sentenza 10/03/2006, n. 5245
CASS
Sentenza 10 marzo 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

In tema di promessa di pagamento e ricognizione di debito, una volta che il debitore abbia fornito la prova dell'inesistenza o dell'estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal creditore (ovvero dallo stesso debitore, essendone il creditore esentato e non essendo la promessa titolata), spetta a chi si afferma comunque creditore l'indicazione di un diverso rapporto sottostante che giustifichi il credito, in quanto il principio dell'astrazione processuale della causa, posto dall'art. 1988 cod. civ., che esonera colui a favore del quale la promessa o la ricognizione è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, non può intendersi nel senso che al debitore compete l'impossibile prova dell'assenza di qualsiasi altra ipotetica ragione di debito, ulteriore rispetto a quella di cui abbia dimostrato l'insussistenza.

L'art. 2722 cod. civ., nel vietare la prova per testimoni avente ad oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, si riferisce alla contrarietà (anteriore o contemporanea) tra ciò che si sostiene essere stato pattuito e ciò che risulta documentato. Esso, pertanto, non è applicabile al patto di riempimento del foglio firmato in bianco, poiché in tal caso il documento non contiene per definizione alcuna dichiarazione al momento della conclusione del patto, sicché è ontologicamente esclusa la stessa possibilità di un contrasto tra quanto pattuito e quanto risulta dal documento, il quale, al momento della pattuizione, reca null'altro che un'insignificante sottoscrizione, destinata a conferire rilievo ad una dichiarazione che ancora non esiste, e che proprio l'attuazione (conforme o meno al mandato) del patto farà venire in essere, in una fattispecie a formazione progressiva.

La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis", non anche nell'ipotesi in cui il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta": nel primo caso, infatti, il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore; nel secondo caso, invece, tale provenienza non può essere esclusa, in quanto attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore. Ciò che rileva, ai fini dell'esclusione della querela di falso, è che il riempitore sia stato autorizzato al riempimento, mentre nessuna importanza ha il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella alla quale si riferisce l'autorizzazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale, in riferimento al riempimento di cambiali in bianco, aveva escluso che fosse necessaria la querela di falso per dimostrare che i titoli erano stati abusivamente utilizzati dal creditore, per documentare un finanziamento diverso da quello per il quale erano stati originariamente rilasciati).

Commentario1

  • 1Modulo di contratto di finanziamento e querela di falso per accertamento dell’abusivo riempimento
    https://www.dirittobancario.it/ · 17 marzo 2020
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 10/03/2006, n. 5245
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5245
Data del deposito : 10 marzo 2006

Testo completo