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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/05/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 2749/2023
Verbale di udienza del 30 maggio 2025
Innanzi al Giudice del Lavoro e alle A.U.P.P. dott.sse Sara Cecere, Daria De Maio,
Marianna Formica, è presente:
Nell'interesse di parte ricorrente, l'avv. Musto, la quale si riporta al proprio atto introduttivo ed alle precedenti Note di trattazione scritta ed a tutto quanto ivi dedotto, prodotto e domandato e ne chiede l'integrale accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso articolato, dedotto, allegato e domandato perché infondato e chiede che la causa sia decisa, con accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno patito nell'l'a.s. 2020/21 a causa del mancato riconoscimento del servizio prestato come OSA e conseguente riconoscimento del servizio svolto come
OSA ai fini del passaggio nella Prima Fascia delle Graduatorie provinciali ATA. Sul punto, codesto On.le Giudicante si è già espresso con ordinanza cautelare resa nell'ambito di una procedura analoga. Qui ha sostenuto che “l'attività prestata dalla
al servizio dell'istituzione scolastica per l'assistenza agli alunni disabili CP_1 durante l'attività didattica è sovrapponibile a qualunque altro servizio della stessa specie prestato mediante altre forme di reclutamento;
né le linee guida relative alla Contr valutazione dei titoli del , mancando totalmente di riferimenti normativi o argomentazioni giuridiche di sorta, appaiono idonee ad escludere tale attività dal computo del servizio utile al fine del punteggio”. Insiste perché la causa sia trattenuta a sentenza.
Nessuno è presente per parte convenuta costituita.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, invita la parte ricorrente a discutere con specifico riferimento alla sentenza n. 686/2021 e al giudicato formatosi sulla stessa.
L'Avv. Musto evidenzia che l'Amministrazione ha rettificato il punteggio alla lavoratrice per il triennio 2017/2020 solo dopo la pubblicazione della sentenza n.
686/2021, laddove, invece, il ricorso introduttivo del presente giudizio attiene al danno
1 conseguente all'.a.s. 2020/2021. Pertanto insiste nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Il giudice del lavoro
Preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c., mandando la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 30 maggio
2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2749/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. MUSTO VITTORIA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_3
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti
[...] P.IVA_1 pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal
Dirigente dott.ssa Fiorella Pagliuca (C.F. ), con domicilio eletto C.F._2 presso l' sito Controparte_4 in , alla via Giuseppe Marotta, (indirizzo di posta elettronica certificata al CP_3 seguente indirizzo: ; Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.10.2023 esponeva: Parte_1
3 - di essere una Collaboratrice Scolastica inserita nella terza fascia delle graduatorie di
Circolo e di Istituto per il personale ATA per la Provincia di;
CP_3
- che dall'a.s. 2003/2004 sino all'a.s. 2015/2016 aveva prestato servizio in qualità di
“Operatore Socio-Assistenziale” (cd. O.S.A.) alle dipendenze delle Istituzioni
Scolastiche Pubbliche di ogni ordine e grado della Provincia di Avellino per svolgere attività qualificata di assistenza all'handicap;
- che, avendo maturato una notevole esperienza nel supporto alle attività didattiche e nell'assistenza agli alunni diversamente abili, in data 23.10.2017 aveva presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto per il profilo di Assistente Amministrativo (AA), Assistente Tecnico(AT) e di Collaboratore
Scolastico (CS) nella Provincia di;
CP_3
- che, inserita nelle graduatorie, per lo svolgimento del predetto servizio di O.S.A. la scuola capo-fila, , dopo averle integralmente riconosciuto il Parte_2 servizio OSA dichiarato in domanda, attribuendole, cioè, punti 20,47 per il profilo CS;
punti 16,62 per il profilo AA e punti 15,12 per il profilo AT (doc. 4), l'
[...]
nella qualità di scuola capo-fila, con provvedimento prot.n. CP_5
5961/7-6 del 18.10.2018 aveva disposto la rettifica del punteggio;
- che ella, risultando inclusa nella terza fascia delle graduatorie cit. risultando inclusa nella graduatoria con l'inesatto punteggio e, quindi, con 7,92 punti per il profilo di
Collaboratore Scolastico;
8,67 punti per il profilo di Assistente Amministrativo e 7,17 punti per il profilo di Assistente Tecnico, era stata costretta ad adire l'Autorità
Giudiziaria con ricorso depositato il 10.11.2020 al Tribunale di Benevento, iscritto al n.
3973/2020 r.g;
- che il giudizio era stato definito con sentenza n. 686/2021 del 25.5.2021 che aveva accolto le domande spiegate dalla lavoratrice, attribuendo alla sig.ra il Parte_1 punteggio richiesto in relazione al triennio 2017/2020; che soltanto all'indomani della Sentenza resa dal Tribunale di Benevento, il punteggio era stato correttamente attribuito alla ricorrente, la quale, solo a far data dal triennio scolastico 2021/2024 risultava correttamente collocata in graduatoria con il punteggio che effettivamente le spettava.
Tanto esposto, lamentava che il mancato riconoscimento del punteggio per il servizio prestato dall'a.s. 2003/2004 all'a.s. 2015/2016 in qualità di “Operatore Socio-
Assistenziale” (cd. O.S.A.) era stato causativo per la ricorrente di danni risarcibili -per mancata percezione di stipendio, mancata maturazione del punteggio di servizio (pari
4 a 4,50) e mancato svolgimento del servizio necessario per il passaggio in prima fascia- atteso che, per il periodo dal 29.9.2020 sino al 30.6.2021, l'amministrazione scolastica aveva conferito un incarico a tempo determinato di Collaboratore Scolastico per 36 ore settimanali ad altro ATA in possesso di un punteggio inferiore al suo, con danno per la ricorrente pari ad € 12.491,67, corrispondente alla retribuzione che ella avrebbe potuto percepire nel predetto periodo, oltre alla mancata maturazione di ulteriori 4,5 punti per il relativo servizio e alla mancata anzianità di servizio (pari a mesi 9 e giorni 5) che le avrebbe consentito anche il raggiungimento dei 24 mesi necessari per il passaggio in prima fascia.
Rassegnava, pertanto, al giudice del lavoro le seguenti conclusioni:
“PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DELLA CONDOTTA SERBATA
DALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA:
CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE al risarcimento del danno in relazione ai contratti siglati da personale ATA con punteggio inferiore a quello della ricorrente, avuto riguardo – quale criterio di quantificazione – alle retribuzioni che parte ricorrente avrebbe dovuto percepire pari a € 12.491,67 netti;
- CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE al riconoscimento del maggior punteggio, pari ad un incremento di 4,50 punti per il periodo di servizio illegittimamente negato in relazione al profilo di CS;
- CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE al riconoscimento del servizio che ella avrebbe potuto svolgere per l'a.s. 2020/2021 ai fini di cui all'art. 554 D.Lgs.
n. 297/1994 come servizio valido per il passaggio nella prima fascia delle
Graduatorie provinciali ATA;
- CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE alle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”. Contr
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano il e l'
[...]
, contestando la fondatezza della domanda e Controparte_3 chiedendone il rigetto.
Istruita documentalmente, la causa, all'esito della discussione, è stata decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
La controversia in esame attiene al risarcimento del danno conseguente al mancato riconoscimento del punteggio OSA.
5 Vale premettere che con sentenza 686\2021 il Tribunale di Benevento, stante il conferimento di incarichi ad altro personale con punteggio inferiore nei periodi:
9.10.2018-18.11.2018, 26.11.2018-7.12.2018, 30.09.2019 -30.06.2020, ha condannato le Amministrazioni resistenti, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento in favore di della somma complessiva di € 14.883,70. Parte_1
In detto giudizio non venivano indicati ulteriori incarichi conferiti a terzi né richiesto il riconoscimento del punteggio al fine del passaggio di fascia.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha nuovamente Parte_1 proposto la domanda risarcitoria, già vagliata dal Tribunale di Benevento con sentenza
686/2021, facendo valere un ulteriore segmento di danno (rapportato al mancato incarico relativo al periodo 29.9.2020-30.6.2021 e al punteggio e all'anzianità ad esso relativi), conseguente, tuttavia, allo stesso comportamento illegittimo che aveva già indotto il Tribunale di Benevento, adito col precedente ricorso del 10.11.2020, a condannare, con la menzionata sentenza n. 686/2021, il al Controparte_3 risarcimento del danno.
Ciò posto, dovendo valutare l'ambito di operatività del giudicato già intervenuto, che copre il dedotto e il deducibile, si osserva che l'efficacia del giudicato è correlata all'oggetto del processo e colpisce tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del "petitum"
e della "causa petendi".
Come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza di prossimità (vedasi Sent. N.
199/2023 del 27.2.2023 Trib. Benevento, confermata da Corte di Appello di Napoli, sezione Lavoro, con sentenza n. 4009/2024 del 18.11.2024, che in questa sede si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 d.a. c.p.c.), “in materia di risarcimento del danno, ai fini dell'instaurazione di un nuovo giudizio, è necessario che la parte individui specificamente gli elementi idonei a consentire la revisione della liquidazione del danno a causa di aggravamenti successivi e sopravvenuti alla formazione del giudicato, che sono da ricondurre a) ad un'obiettiva impossibilità di accertare, al momento della prima liquidazione, fattori attuali capaci, nell'ambito di una ragionevole previsione, di determinare l'aggravamento futuro;
b) all'impossibilità, ancora con riferimento alla prima liquidazione, di prevederne gli effetti;
c) all'insussistenza di un evento successivo avente efficacia concausale
6 dell'aggravamento. L'instaurazione di un nuovo giudizio è quindi possibile, quando non si violino i principi del giudicato e del dedotto e deducibile, nelle ipotesi in cui la sentenza non abbia statuito su quel profilo nuovo di danno (e non sul suo prevedibile aggravamento), e le osservazioni e le pretese ad esso legate non avrebbero potuto essere dedotte all'interno del primo processo”
Nella specie, la ricorrente ben avrebbe potuto, già nel giudizio promosso innanzi al
Tribunale di Benevento, individuare le voci di danno oggi richieste in quanto il conferimento della supplenza relativa al periodo 29.9.2020 al 30.6.2021, è avvenuto ben prima dell'instaurazione del giudizio (10.11.2020) e della pubblicazione della sentenza n.686\2021 (25.5.2021) e la ricorrente poteva venirne a conoscenza mediante gli stessi strumenti di indagini attivati successivamente.
Analoghe considerazioni devono farsi con riferimento all'ulteriore domanda di riconoscimento del punteggio e del servizio utile al passaggio di fascia.
4. In conclusione, per i motivi innanzi illustrati, il ricorso va rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore profilo.
5. Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento delle Parte_1 spese processuali liquidate in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, Dott.ssa Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso ritualmente notificato nei Parte_1 confronti di Controparte_3
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, reietta
[...]
e/o assorbita, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
, al Controparte_3 pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €2.109,00
(euroduemilacentonove/00) oltre accessori.
Così deciso in Avellino, il 30 maggio 2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
7
Settore lavoro e previdenza
R.G. 2749/2023
Verbale di udienza del 30 maggio 2025
Innanzi al Giudice del Lavoro e alle A.U.P.P. dott.sse Sara Cecere, Daria De Maio,
Marianna Formica, è presente:
Nell'interesse di parte ricorrente, l'avv. Musto, la quale si riporta al proprio atto introduttivo ed alle precedenti Note di trattazione scritta ed a tutto quanto ivi dedotto, prodotto e domandato e ne chiede l'integrale accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso articolato, dedotto, allegato e domandato perché infondato e chiede che la causa sia decisa, con accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno patito nell'l'a.s. 2020/21 a causa del mancato riconoscimento del servizio prestato come OSA e conseguente riconoscimento del servizio svolto come
OSA ai fini del passaggio nella Prima Fascia delle Graduatorie provinciali ATA. Sul punto, codesto On.le Giudicante si è già espresso con ordinanza cautelare resa nell'ambito di una procedura analoga. Qui ha sostenuto che “l'attività prestata dalla
al servizio dell'istituzione scolastica per l'assistenza agli alunni disabili CP_1 durante l'attività didattica è sovrapponibile a qualunque altro servizio della stessa specie prestato mediante altre forme di reclutamento;
né le linee guida relative alla Contr valutazione dei titoli del , mancando totalmente di riferimenti normativi o argomentazioni giuridiche di sorta, appaiono idonee ad escludere tale attività dal computo del servizio utile al fine del punteggio”. Insiste perché la causa sia trattenuta a sentenza.
Nessuno è presente per parte convenuta costituita.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, invita la parte ricorrente a discutere con specifico riferimento alla sentenza n. 686/2021 e al giudicato formatosi sulla stessa.
L'Avv. Musto evidenzia che l'Amministrazione ha rettificato il punteggio alla lavoratrice per il triennio 2017/2020 solo dopo la pubblicazione della sentenza n.
686/2021, laddove, invece, il ricorso introduttivo del presente giudizio attiene al danno
1 conseguente all'.a.s. 2020/2021. Pertanto insiste nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Il giudice del lavoro
Preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c., mandando la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 30 maggio
2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2749/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. MUSTO VITTORIA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_3
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti
[...] P.IVA_1 pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal
Dirigente dott.ssa Fiorella Pagliuca (C.F. ), con domicilio eletto C.F._2 presso l' sito Controparte_4 in , alla via Giuseppe Marotta, (indirizzo di posta elettronica certificata al CP_3 seguente indirizzo: ; Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.10.2023 esponeva: Parte_1
3 - di essere una Collaboratrice Scolastica inserita nella terza fascia delle graduatorie di
Circolo e di Istituto per il personale ATA per la Provincia di;
CP_3
- che dall'a.s. 2003/2004 sino all'a.s. 2015/2016 aveva prestato servizio in qualità di
“Operatore Socio-Assistenziale” (cd. O.S.A.) alle dipendenze delle Istituzioni
Scolastiche Pubbliche di ogni ordine e grado della Provincia di Avellino per svolgere attività qualificata di assistenza all'handicap;
- che, avendo maturato una notevole esperienza nel supporto alle attività didattiche e nell'assistenza agli alunni diversamente abili, in data 23.10.2017 aveva presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto per il profilo di Assistente Amministrativo (AA), Assistente Tecnico(AT) e di Collaboratore
Scolastico (CS) nella Provincia di;
CP_3
- che, inserita nelle graduatorie, per lo svolgimento del predetto servizio di O.S.A. la scuola capo-fila, , dopo averle integralmente riconosciuto il Parte_2 servizio OSA dichiarato in domanda, attribuendole, cioè, punti 20,47 per il profilo CS;
punti 16,62 per il profilo AA e punti 15,12 per il profilo AT (doc. 4), l'
[...]
nella qualità di scuola capo-fila, con provvedimento prot.n. CP_5
5961/7-6 del 18.10.2018 aveva disposto la rettifica del punteggio;
- che ella, risultando inclusa nella terza fascia delle graduatorie cit. risultando inclusa nella graduatoria con l'inesatto punteggio e, quindi, con 7,92 punti per il profilo di
Collaboratore Scolastico;
8,67 punti per il profilo di Assistente Amministrativo e 7,17 punti per il profilo di Assistente Tecnico, era stata costretta ad adire l'Autorità
Giudiziaria con ricorso depositato il 10.11.2020 al Tribunale di Benevento, iscritto al n.
3973/2020 r.g;
- che il giudizio era stato definito con sentenza n. 686/2021 del 25.5.2021 che aveva accolto le domande spiegate dalla lavoratrice, attribuendo alla sig.ra il Parte_1 punteggio richiesto in relazione al triennio 2017/2020; che soltanto all'indomani della Sentenza resa dal Tribunale di Benevento, il punteggio era stato correttamente attribuito alla ricorrente, la quale, solo a far data dal triennio scolastico 2021/2024 risultava correttamente collocata in graduatoria con il punteggio che effettivamente le spettava.
Tanto esposto, lamentava che il mancato riconoscimento del punteggio per il servizio prestato dall'a.s. 2003/2004 all'a.s. 2015/2016 in qualità di “Operatore Socio-
Assistenziale” (cd. O.S.A.) era stato causativo per la ricorrente di danni risarcibili -per mancata percezione di stipendio, mancata maturazione del punteggio di servizio (pari
4 a 4,50) e mancato svolgimento del servizio necessario per il passaggio in prima fascia- atteso che, per il periodo dal 29.9.2020 sino al 30.6.2021, l'amministrazione scolastica aveva conferito un incarico a tempo determinato di Collaboratore Scolastico per 36 ore settimanali ad altro ATA in possesso di un punteggio inferiore al suo, con danno per la ricorrente pari ad € 12.491,67, corrispondente alla retribuzione che ella avrebbe potuto percepire nel predetto periodo, oltre alla mancata maturazione di ulteriori 4,5 punti per il relativo servizio e alla mancata anzianità di servizio (pari a mesi 9 e giorni 5) che le avrebbe consentito anche il raggiungimento dei 24 mesi necessari per il passaggio in prima fascia.
Rassegnava, pertanto, al giudice del lavoro le seguenti conclusioni:
“PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DELLA CONDOTTA SERBATA
DALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA:
CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE al risarcimento del danno in relazione ai contratti siglati da personale ATA con punteggio inferiore a quello della ricorrente, avuto riguardo – quale criterio di quantificazione – alle retribuzioni che parte ricorrente avrebbe dovuto percepire pari a € 12.491,67 netti;
- CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE al riconoscimento del maggior punteggio, pari ad un incremento di 4,50 punti per il periodo di servizio illegittimamente negato in relazione al profilo di CS;
- CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE al riconoscimento del servizio che ella avrebbe potuto svolgere per l'a.s. 2020/2021 ai fini di cui all'art. 554 D.Lgs.
n. 297/1994 come servizio valido per il passaggio nella prima fascia delle
Graduatorie provinciali ATA;
- CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE alle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”. Contr
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano il e l'
[...]
, contestando la fondatezza della domanda e Controparte_3 chiedendone il rigetto.
Istruita documentalmente, la causa, all'esito della discussione, è stata decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
La controversia in esame attiene al risarcimento del danno conseguente al mancato riconoscimento del punteggio OSA.
5 Vale premettere che con sentenza 686\2021 il Tribunale di Benevento, stante il conferimento di incarichi ad altro personale con punteggio inferiore nei periodi:
9.10.2018-18.11.2018, 26.11.2018-7.12.2018, 30.09.2019 -30.06.2020, ha condannato le Amministrazioni resistenti, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento in favore di della somma complessiva di € 14.883,70. Parte_1
In detto giudizio non venivano indicati ulteriori incarichi conferiti a terzi né richiesto il riconoscimento del punteggio al fine del passaggio di fascia.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha nuovamente Parte_1 proposto la domanda risarcitoria, già vagliata dal Tribunale di Benevento con sentenza
686/2021, facendo valere un ulteriore segmento di danno (rapportato al mancato incarico relativo al periodo 29.9.2020-30.6.2021 e al punteggio e all'anzianità ad esso relativi), conseguente, tuttavia, allo stesso comportamento illegittimo che aveva già indotto il Tribunale di Benevento, adito col precedente ricorso del 10.11.2020, a condannare, con la menzionata sentenza n. 686/2021, il al Controparte_3 risarcimento del danno.
Ciò posto, dovendo valutare l'ambito di operatività del giudicato già intervenuto, che copre il dedotto e il deducibile, si osserva che l'efficacia del giudicato è correlata all'oggetto del processo e colpisce tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del "petitum"
e della "causa petendi".
Come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza di prossimità (vedasi Sent. N.
199/2023 del 27.2.2023 Trib. Benevento, confermata da Corte di Appello di Napoli, sezione Lavoro, con sentenza n. 4009/2024 del 18.11.2024, che in questa sede si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 d.a. c.p.c.), “in materia di risarcimento del danno, ai fini dell'instaurazione di un nuovo giudizio, è necessario che la parte individui specificamente gli elementi idonei a consentire la revisione della liquidazione del danno a causa di aggravamenti successivi e sopravvenuti alla formazione del giudicato, che sono da ricondurre a) ad un'obiettiva impossibilità di accertare, al momento della prima liquidazione, fattori attuali capaci, nell'ambito di una ragionevole previsione, di determinare l'aggravamento futuro;
b) all'impossibilità, ancora con riferimento alla prima liquidazione, di prevederne gli effetti;
c) all'insussistenza di un evento successivo avente efficacia concausale
6 dell'aggravamento. L'instaurazione di un nuovo giudizio è quindi possibile, quando non si violino i principi del giudicato e del dedotto e deducibile, nelle ipotesi in cui la sentenza non abbia statuito su quel profilo nuovo di danno (e non sul suo prevedibile aggravamento), e le osservazioni e le pretese ad esso legate non avrebbero potuto essere dedotte all'interno del primo processo”
Nella specie, la ricorrente ben avrebbe potuto, già nel giudizio promosso innanzi al
Tribunale di Benevento, individuare le voci di danno oggi richieste in quanto il conferimento della supplenza relativa al periodo 29.9.2020 al 30.6.2021, è avvenuto ben prima dell'instaurazione del giudizio (10.11.2020) e della pubblicazione della sentenza n.686\2021 (25.5.2021) e la ricorrente poteva venirne a conoscenza mediante gli stessi strumenti di indagini attivati successivamente.
Analoghe considerazioni devono farsi con riferimento all'ulteriore domanda di riconoscimento del punteggio e del servizio utile al passaggio di fascia.
4. In conclusione, per i motivi innanzi illustrati, il ricorso va rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore profilo.
5. Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento delle Parte_1 spese processuali liquidate in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, Dott.ssa Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso ritualmente notificato nei Parte_1 confronti di Controparte_3
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, reietta
[...]
e/o assorbita, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
, al Controparte_3 pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €2.109,00
(euroduemilacentonove/00) oltre accessori.
Così deciso in Avellino, il 30 maggio 2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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