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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 8021 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 14 marzo 2024 e vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Mattei
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Spinelli Giordano
APPELLATA
OGGETTO: contratti bancari
1
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
7896/2017, che ha rigettato la domanda proposta dal nei confronti della Pt_1 [...] per l'accertamento della illegittimità degli addebiti operati dalla Controparte_1 banca sul conto corrente n. 11870 a titolo di interessi ultralegali, interessi usurari, capitalizzazione degli interessi e altre competenze non pattuite per iscritto e la domanda di condanna della banca al pagamento del saldo risultante a credito del correntista a seguito della riliquidazione del conto corrente.
Si è costituita in giudizio la domandando il rigetto Controparte_1 dell'appello.
Con sentenza non definitiva n. 5755/2021, questa Corte ha accolto l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito relativamente ai pagamenti anteriori al 17 marzo 2005, ha dichiarato la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi passivi e ha accertato la legittimità degli interessi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto applicate dalla banca nel corso del rapporto.
La causa – rimessa sul ruolo per l'espletamento di una c.t.u. contabile finalizzata a rideterminare il saldo del conto corrente alla luce dell'accertamento contenuto nella sentenza non definitiva n. 5755/2021 - viene oggi per decidere sulla domanda di ripetizione dell'indebito formulata da nei confronti della banca. Parte_1
Il c.t.u. ha sviluppato diverse ipotesi di calcolo, sulla base dei criteri indicati nell'ordinanza del 29 luglio – 26 agosto 2021 (con cui è stato chiesto al c.t.u. di rideterminare il saldo finale del conto corrente alla data del 31 dicembre 2014 partendo da un saldo iniziale zero) e di quelli indicati nell'ordinanza del 12 settembre – 15 settembre 2023 (con cui è stato chiesto al c.t.u. di rideterminare il saldo finale del conto corrente partendo dal saldo indicato nel primo estratto conto disponibile, da cui risulta un saldo a debito del correntista di
34.169,07 € alla data del 31 dicembre 2003).
Sussiste infatti un contrasto tra le parti circa l'individuazione dei criteri da seguire ai fini della rideterminazione del saldo del conto corrente.
Secondo l'appellante, la mancanza di estratti di conto corrente anteriori al I trimestre
2004 impone di ricalcolare il saldo del conto corrente partendo dal c.d. saldo zero, perché la banca non ha consegnato al correntista gli estratti conto richiesti ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) e non ha dato esecuzione all'ordine di esibizione degli estratti conto all'uopo impartito da questa Corte con ordinanza del 18 febbraio 2021.
Secondo la banca, la mancanza degli estratti conto integrali impone invece di ricalcolare
2 il saldo del conto corrente partendo dal saldo risultante dal primo estratto conto disponibile, essendo onere del correntista che agisce per la ripetizione dell'indebito dimostrare quale sia stato l'andamento del conto corrente dall'inizio del rapporto fino alla sua chiusura.
La tesi dell'appellante non può essere condivisa.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di onere della prova nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere a seconda che ad agire in giudizio sia la banca (per il pagamento del saldo di chiusura del conto corrente risultante a debito del cliente) ovvero il correntista (per l'accertamento negativo del credito e per la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate sul conto corrente).
Nel caso di domanda proposta dalla banca, la giurisprudenza ammette che l'accertamento del dare e dell'avere possa attuarsi con l'impiego di mezzi di prova (ulteriori rispetto agli estratti conto) idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto. Possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, che consentano di escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare
(tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti.
Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dare ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto.
Ci si può inoltre avvalere di quegli elementi che consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso. Diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato (Cass. 24032/2023; Cass.
18910/2023; Cass. 35979/2022; Cass. 15253/2022; Cass. 20635/2021; Cass. 25373/2019;
Cass. 24049/2019; Cass. 11543/2019; Cass. 30822/2018; Cass. 28948/2017).
Nello stesso senso v. anche Cass. 37800/2022, secondo cui nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo
3 intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti.
Nel caso di specie l'azione è stata promossa da per l'accertamento Parte_1 negativo del credito maturato a favore della banca sul conto corrente n. 11870 e per la condanna della banca alla ripetizione dell'indebito risultante all'esito della riliquidazione del saldo di conto corrente.
Era dunque onere del correntista depositare tutti gli estratti conto idonei a ricostruire l'intero andamento del rapporto (instaurato nel 1985 e chiuso nel 2014) ovvero fornire ulteriori elementi utili ad accertare l'inattendibilità del saldo esposto nel primo estratto conto disponibile.
Non avendo l'appellante assolto a tale onere probatorio, la riliquidazione del saldo del conto corrente n. 11870 deve essere effettuata partendo dal saldo risultante dal primo estratto conto disponibile (v. l'estratto conto del I trimestre 2004, da cui risulta un saldo a debito del correntista di 34.169,07 € alla data del 31 dicembre 2003).
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante nella memoria conclusionale di replica, i princìpi giurisprudenziali sopra richiamati trovano piena applicazione anche nel caso di specie (in cui la banca ha omesso di consegnare al correntista gli estratti conto anteriori al decennio precedente l'estratto conto del IV trimestre 2014 e ha omesso di ottemperare al successivo ordine di esibizione dei medesimi documenti emesso da questa Corte di appello ai sensi dell'art. 210 c.p.c.).
L'art. 119, comma 4, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), come sostituito dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 342 del 1999, prevede infatti che il cliente ha diritto di ottenere dalla banca copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere
“negli ultimi dieci anni”.
La disposizione è coerente con l'art. 2220 c.c., che pone a carico dell'imprenditore l'onere di conservare le scritture contabili per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione
(in questo senso v. già Cass. 18227/2024 e Cass. 35039/2022, secondo cui l'art. 119, comma
4, cit. trova applicazione anche ai contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 385/1993 e della legge n. 154/1992).
La ratio posta a fondamento dell'obbligo di conservazione delle scritture contabili per un decennio va individuata nell'esigenza di assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, rispetto a un eventuale credito che essi facciano valere nei confronti dell'imprenditore ovvero nel caso di contestazione della pretesa creditoria avanzata da quest'ultimo.
Il fatto che sia previsto l'obbligo di conservazione delle scritture contabili per un periodo di tempo limitato significa che l'imprenditore (nella specie la banca) non può essere chiamato a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione di tali scritture per un periodo più ampio.
4 Diverso è il caso in cui sia la banca ad agire in giudizio per il pagamento del saldo di chiusura del conto corrente che risulti a debito del correntista, giacché la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili per oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo anteriore (Cass. 13258/2017; Cass. 7972/2016; Cass. 20688/2013; Cass.
1842/2011; Cass. 23974/2010).
Nel caso di specie la banca non ha formulato alcuna domanda nei confronti del correntista (da cui è stata convenuta con l'azione di accertamento negativo del credito e di ripetizione dell'indebito), era tenuta a consegnare ai sensi dell'art. 119 TUB la sola documentazione relativa alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni dalla richiesta
(avvenuta il 16 ottobre 2015: v. il modulo di richiesta allegato alla perizia di parte depositata dall'attore con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.) e non può essere chiamata a rispondere della mancata conservazione di documenti contabili formati oltre 10 anni prima di tale data.
Non essendo tenuta a conservare i documenti contabili anteriori al decennio, e non essendovi prova del fatto che ne fosse ancora in possesso, la banca non può rispondere neppure della mancata ottemperanza all'ordine di esibizione impartito da questa Corte con ordinanza del 18 febbraio 2021, dal momento che la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. consente di acquisire i soli documenti che siano effettivamente in possesso della parte a cui è rivolto l'ordine (in questo senso v. già Cass. 1484/2014; ma v. anche l'art. 94 att. c.p.c., il quale stabilisce che l'istanza di esibizione deve contenere – ove necessario – l'offerta della prova che l'altra parte possiede il documento di cui si domanda l'esibizione in giudizio).
Ai fini della decisione sulla domanda di ripetizione dell'indebito occorre dunque tenere conto dei conteggi esposti dal c.t.u. nella relazione di consulenza del 17 gennaio 2024, in cui il consulente ha provveduto al ricalcolo del saldo del conto corrente n. 11870 utilizzando quale saldo iniziale quello risultante dal primo estratto conto disponibile (v. l'estratto conto del I trimestre 2004, da cui risulta un saldo a debito del correntista di 34.169,07 € alla data del
31 dicembre 2003).
All'esito del ricalcolo il saldo del conto corrente alla data del 31 dicembre 2014 risulta debitore per un importo di 54.236,48 €, tenuto conto dell'azzeramento degli interessi nei trimestri in cui il c.t.u. ha accertato il superamento del c.d. tasso soglia per effetto dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca (pag. 13 della relazione di consulenza a firma del dott. depositata il 17 gennaio 2014 e relativi allegati). Persona_1
Poiché all'esito del ricalcolo del saldo del conto corrente non risulta un credito a favore del correntista, la domanda di ripetizione dell'indebito formulata da risulta Parte_1 infondata e il relativo motivo di appello va dunque respinto.
L'accoglimento parziale della domanda e l'accertamento di un saldo debitore
(54.236,48 €) inferiore rispetto a quello risultante dall'ultimo estratto conto (133.930,09 €),
5 giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio in ragione della metà – fatta eccezione per le spese relative alla c.t.u., che vengono definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido - ponendosi la restante metà a carico dell'attore soccombente sulla domanda di ripetizione dell'indebito.
L'appellante va dunque condannato a pagare in favore della Controparte_1 la complessiva somma di 7.000,00 € per compensi oltre IVA, CPA e spese
[...] generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e la complessiva somma di
5.000,00 € per compensi oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Compensi così determinati tenuto conto delle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n.
55 e successive modificazioni, del valore della causa (rientrante nello scaglione da 52.000,00
€ a 260.000,00 €), dell'attività difensiva svolta e del grado di difficoltà della controversia.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta gli ulteriori motivi di appello formulati da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Roma n. 7896/2017;
2) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio in ragione della metà - fatta eccezione per le spese relative alla c.t.u., che vengono definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido - ponendo la restante metà a carico di Parte_1 condannandolo a pagare in favore della la somma di Controparte_1
7.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e la somma di 5.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Così deciso in Roma, il 27 dicembre 2024.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 8021 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 14 marzo 2024 e vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Mattei
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Spinelli Giordano
APPELLATA
OGGETTO: contratti bancari
1
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
7896/2017, che ha rigettato la domanda proposta dal nei confronti della Pt_1 [...] per l'accertamento della illegittimità degli addebiti operati dalla Controparte_1 banca sul conto corrente n. 11870 a titolo di interessi ultralegali, interessi usurari, capitalizzazione degli interessi e altre competenze non pattuite per iscritto e la domanda di condanna della banca al pagamento del saldo risultante a credito del correntista a seguito della riliquidazione del conto corrente.
Si è costituita in giudizio la domandando il rigetto Controparte_1 dell'appello.
Con sentenza non definitiva n. 5755/2021, questa Corte ha accolto l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito relativamente ai pagamenti anteriori al 17 marzo 2005, ha dichiarato la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi passivi e ha accertato la legittimità degli interessi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto applicate dalla banca nel corso del rapporto.
La causa – rimessa sul ruolo per l'espletamento di una c.t.u. contabile finalizzata a rideterminare il saldo del conto corrente alla luce dell'accertamento contenuto nella sentenza non definitiva n. 5755/2021 - viene oggi per decidere sulla domanda di ripetizione dell'indebito formulata da nei confronti della banca. Parte_1
Il c.t.u. ha sviluppato diverse ipotesi di calcolo, sulla base dei criteri indicati nell'ordinanza del 29 luglio – 26 agosto 2021 (con cui è stato chiesto al c.t.u. di rideterminare il saldo finale del conto corrente alla data del 31 dicembre 2014 partendo da un saldo iniziale zero) e di quelli indicati nell'ordinanza del 12 settembre – 15 settembre 2023 (con cui è stato chiesto al c.t.u. di rideterminare il saldo finale del conto corrente partendo dal saldo indicato nel primo estratto conto disponibile, da cui risulta un saldo a debito del correntista di
34.169,07 € alla data del 31 dicembre 2003).
Sussiste infatti un contrasto tra le parti circa l'individuazione dei criteri da seguire ai fini della rideterminazione del saldo del conto corrente.
Secondo l'appellante, la mancanza di estratti di conto corrente anteriori al I trimestre
2004 impone di ricalcolare il saldo del conto corrente partendo dal c.d. saldo zero, perché la banca non ha consegnato al correntista gli estratti conto richiesti ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) e non ha dato esecuzione all'ordine di esibizione degli estratti conto all'uopo impartito da questa Corte con ordinanza del 18 febbraio 2021.
Secondo la banca, la mancanza degli estratti conto integrali impone invece di ricalcolare
2 il saldo del conto corrente partendo dal saldo risultante dal primo estratto conto disponibile, essendo onere del correntista che agisce per la ripetizione dell'indebito dimostrare quale sia stato l'andamento del conto corrente dall'inizio del rapporto fino alla sua chiusura.
La tesi dell'appellante non può essere condivisa.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di onere della prova nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere a seconda che ad agire in giudizio sia la banca (per il pagamento del saldo di chiusura del conto corrente risultante a debito del cliente) ovvero il correntista (per l'accertamento negativo del credito e per la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate sul conto corrente).
Nel caso di domanda proposta dalla banca, la giurisprudenza ammette che l'accertamento del dare e dell'avere possa attuarsi con l'impiego di mezzi di prova (ulteriori rispetto agli estratti conto) idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto. Possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, che consentano di escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare
(tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti.
Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dare ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto.
Ci si può inoltre avvalere di quegli elementi che consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso. Diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato (Cass. 24032/2023; Cass.
18910/2023; Cass. 35979/2022; Cass. 15253/2022; Cass. 20635/2021; Cass. 25373/2019;
Cass. 24049/2019; Cass. 11543/2019; Cass. 30822/2018; Cass. 28948/2017).
Nello stesso senso v. anche Cass. 37800/2022, secondo cui nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo
3 intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti.
Nel caso di specie l'azione è stata promossa da per l'accertamento Parte_1 negativo del credito maturato a favore della banca sul conto corrente n. 11870 e per la condanna della banca alla ripetizione dell'indebito risultante all'esito della riliquidazione del saldo di conto corrente.
Era dunque onere del correntista depositare tutti gli estratti conto idonei a ricostruire l'intero andamento del rapporto (instaurato nel 1985 e chiuso nel 2014) ovvero fornire ulteriori elementi utili ad accertare l'inattendibilità del saldo esposto nel primo estratto conto disponibile.
Non avendo l'appellante assolto a tale onere probatorio, la riliquidazione del saldo del conto corrente n. 11870 deve essere effettuata partendo dal saldo risultante dal primo estratto conto disponibile (v. l'estratto conto del I trimestre 2004, da cui risulta un saldo a debito del correntista di 34.169,07 € alla data del 31 dicembre 2003).
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante nella memoria conclusionale di replica, i princìpi giurisprudenziali sopra richiamati trovano piena applicazione anche nel caso di specie (in cui la banca ha omesso di consegnare al correntista gli estratti conto anteriori al decennio precedente l'estratto conto del IV trimestre 2014 e ha omesso di ottemperare al successivo ordine di esibizione dei medesimi documenti emesso da questa Corte di appello ai sensi dell'art. 210 c.p.c.).
L'art. 119, comma 4, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), come sostituito dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 342 del 1999, prevede infatti che il cliente ha diritto di ottenere dalla banca copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere
“negli ultimi dieci anni”.
La disposizione è coerente con l'art. 2220 c.c., che pone a carico dell'imprenditore l'onere di conservare le scritture contabili per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione
(in questo senso v. già Cass. 18227/2024 e Cass. 35039/2022, secondo cui l'art. 119, comma
4, cit. trova applicazione anche ai contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 385/1993 e della legge n. 154/1992).
La ratio posta a fondamento dell'obbligo di conservazione delle scritture contabili per un decennio va individuata nell'esigenza di assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, rispetto a un eventuale credito che essi facciano valere nei confronti dell'imprenditore ovvero nel caso di contestazione della pretesa creditoria avanzata da quest'ultimo.
Il fatto che sia previsto l'obbligo di conservazione delle scritture contabili per un periodo di tempo limitato significa che l'imprenditore (nella specie la banca) non può essere chiamato a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione di tali scritture per un periodo più ampio.
4 Diverso è il caso in cui sia la banca ad agire in giudizio per il pagamento del saldo di chiusura del conto corrente che risulti a debito del correntista, giacché la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili per oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo anteriore (Cass. 13258/2017; Cass. 7972/2016; Cass. 20688/2013; Cass.
1842/2011; Cass. 23974/2010).
Nel caso di specie la banca non ha formulato alcuna domanda nei confronti del correntista (da cui è stata convenuta con l'azione di accertamento negativo del credito e di ripetizione dell'indebito), era tenuta a consegnare ai sensi dell'art. 119 TUB la sola documentazione relativa alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni dalla richiesta
(avvenuta il 16 ottobre 2015: v. il modulo di richiesta allegato alla perizia di parte depositata dall'attore con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.) e non può essere chiamata a rispondere della mancata conservazione di documenti contabili formati oltre 10 anni prima di tale data.
Non essendo tenuta a conservare i documenti contabili anteriori al decennio, e non essendovi prova del fatto che ne fosse ancora in possesso, la banca non può rispondere neppure della mancata ottemperanza all'ordine di esibizione impartito da questa Corte con ordinanza del 18 febbraio 2021, dal momento che la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. consente di acquisire i soli documenti che siano effettivamente in possesso della parte a cui è rivolto l'ordine (in questo senso v. già Cass. 1484/2014; ma v. anche l'art. 94 att. c.p.c., il quale stabilisce che l'istanza di esibizione deve contenere – ove necessario – l'offerta della prova che l'altra parte possiede il documento di cui si domanda l'esibizione in giudizio).
Ai fini della decisione sulla domanda di ripetizione dell'indebito occorre dunque tenere conto dei conteggi esposti dal c.t.u. nella relazione di consulenza del 17 gennaio 2024, in cui il consulente ha provveduto al ricalcolo del saldo del conto corrente n. 11870 utilizzando quale saldo iniziale quello risultante dal primo estratto conto disponibile (v. l'estratto conto del I trimestre 2004, da cui risulta un saldo a debito del correntista di 34.169,07 € alla data del
31 dicembre 2003).
All'esito del ricalcolo il saldo del conto corrente alla data del 31 dicembre 2014 risulta debitore per un importo di 54.236,48 €, tenuto conto dell'azzeramento degli interessi nei trimestri in cui il c.t.u. ha accertato il superamento del c.d. tasso soglia per effetto dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca (pag. 13 della relazione di consulenza a firma del dott. depositata il 17 gennaio 2014 e relativi allegati). Persona_1
Poiché all'esito del ricalcolo del saldo del conto corrente non risulta un credito a favore del correntista, la domanda di ripetizione dell'indebito formulata da risulta Parte_1 infondata e il relativo motivo di appello va dunque respinto.
L'accoglimento parziale della domanda e l'accertamento di un saldo debitore
(54.236,48 €) inferiore rispetto a quello risultante dall'ultimo estratto conto (133.930,09 €),
5 giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio in ragione della metà – fatta eccezione per le spese relative alla c.t.u., che vengono definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido - ponendosi la restante metà a carico dell'attore soccombente sulla domanda di ripetizione dell'indebito.
L'appellante va dunque condannato a pagare in favore della Controparte_1 la complessiva somma di 7.000,00 € per compensi oltre IVA, CPA e spese
[...] generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e la complessiva somma di
5.000,00 € per compensi oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Compensi così determinati tenuto conto delle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n.
55 e successive modificazioni, del valore della causa (rientrante nello scaglione da 52.000,00
€ a 260.000,00 €), dell'attività difensiva svolta e del grado di difficoltà della controversia.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta gli ulteriori motivi di appello formulati da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Roma n. 7896/2017;
2) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio in ragione della metà - fatta eccezione per le spese relative alla c.t.u., che vengono definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido - ponendo la restante metà a carico di Parte_1 condannandolo a pagare in favore della la somma di Controparte_1
7.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e la somma di 5.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Così deciso in Roma, il 27 dicembre 2024.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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