Sentenza 9 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2003, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 16. 0 012 7 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOM LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 10908/00 Dott. Salvatore SENESE Rel. Consigliere 13760/00 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cron. 205 ⠀ Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud. 01/07/02 Dott. Ulpiano MORCAVALLO ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: RUMI F.LLI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 110, presso lo studio dell'avvocato MICHELE lo rappresenta e difende unitamente MERLA, che 1. all'avvocato MICHELE SALVO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
ST GG;
intimato e sul 2° ricorso n° 13760/00 proposto da: ST GG, elettivamente domiciliato in ROMA2002 3205 VIALE M ACERO 2/A, presso lo studio dell'avvocato -1- ALESSANDRO BAZZANI, che 10 rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO KLOBAS, MASSIMO ASDRUBALI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
RUMI F.LLI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 110, presso lo studio dell'avvocato MICHELE MERLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE SALVO, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale la sentenza n. 735/00 del Tribunale di avverso BRESCIA, depositata il 27/03/00- R.G.N. 9440/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato MERLA;
udito l'Avvocato SALVO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al TO di Brescia, RO NO espose che 1. aveva lavorato per la F.LLI RUMI S.p.a. dal dicembre 1984 con rapporto inizialmente qualificato come occasionale, e poi di rappresentanza commerciale, svolgendo mansioni di venditore di macchine e di direttore commerciale, ivi compresa l'assistenza tecnica alla clientela, anche con viaggi (ed anche all'estero) per affiancare i rappresentanti locali, visitare i clienti, partecipare alle fiere, sottoscrivere i contratti;
zimborso/ 2. aveva ricevuto, unitamente al compenso delle spese con il Ruoro metodo “a pié di lista”, un “fisso mensile", integrato dal dicembre 1989 con una sorta di tredicesima mensilità; dal settembre 1994 non aveva ricevuto il compenso mensile, bensì, in due soluzioni, la somma complessiva di lire 12.000.000; 3. era stato allontanato dal lavoro il 21 luglio 1995, al termine d'un colloquio in cui egli aveva chiesto il pagamento degli arretrati;
Ciò premesso, il NO chiese che il TO accertasse la natura subordinata del rapporto di lavoro e condannasse la F.LLI RUMI S.p.a. alla reintegrazione ed al risarcimento del danno;
in subordine, ove non fosse provato il recesso datorile, che si dichiarasse la risoluzione per sue dimissioni, determinate da inadempimento contrattuale e si condannasse la società al pagamento di molteplici somme per retribuzioni arretrate, indennità sostitutiva del preavviso e TFR;
in ulteriore subordine, ove non fosse provata la subordinazione, che si condannasse la società al pagamento dei compensi arretrati ed alle indennità spettantigli per il recesso della mandante o per risoluzione causata da inadempimento della mandante. 3 Il TO respinse la domanda. Con sentenza del 2 marzo 2000 il Tribunale di Brescia, accogliendo l'appello del NO, ha condannato la società al pagamento della somma di lire 59.500.000, oltre a rivalutazione ed interessi. Premettendo che l'aspetto che qualifica il lavoro dell'agente commerciale (ed in assenza del quale la stessa qualificazione è da escludersi) è l'area geografica in cui l'attività deve svolgersi, il Tribunale Lurso ritiene che l'attività svolta dal NO aveva natura complessa: oltre alla prevalente attività di agente di commercio (contatti con potenziale clientela per promuovere la stipulazione di contratti), comprendeva altre attività 3 come la promozione pubblicitaria in seno a fiere del settore, ed il contatto (sistematico e non sporadico) con la rete di vendita (altri agenti insediati in loco in zone diverse dalla sua area commerciale). Poiché nell'ambito di queste attività la promozione della clientela era prevalente ed alcuna prova di subordinazione era emersa, il rapporto aveva natura autonoma. Il compenso non era conseguentemente riferibile al singolo contratto, bensì alla complessa attività svolta, ed era concordato dalle parti in funzione della rilevanza quantitativa e qualitativa della prestazione. L'unilaterale riduzione del compenso ad una misura inferiore all'acconto mensile (lire 6.500.000), pur in presenza di attività lavorativa, non era giustificata. Dal settembre 1994 al luglio 1995 era pertanto dovuta la somma di lire 71.500.000, e, avendo pagato la somma di lire 12.000.000, la società era obbligata al pagamento della differenza (lire 59.500.000). 4 La meno assidua presenza del NO in azienda, la mancata conclusione di nuovi contratti e la manifestata disponibilità aziendale a coltivare il rapporto di lavoro anche nell'autunno del 1995, conducevano a ritenere che non solo non vi era stato recesso della società dal rapporto, bensì la risoluzione effettuata dal NO era priva di giusta causa: ciò escludeva il suo diritto all'indennità sostitutiva del preavviso ed agli emolumenti di fine rapporto. knew Per la cassazione di questa sentenza ricorre la F.LLI RUMI S.p.a., percorrendo le linee d'un unico motivo, coltivato con memoria;
RU NO propone a sua volta ricorso incidentale, fondato su tre motivi M coltivati con memoria, nel contempo resistendo con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione di legge nonché insufficiente illogica ed errata motivazione, la ricorrente sostiene che, poiché la zona è limite territoriale posto nell'interesse delle parti e dalle parti derogabile, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la zona fosse elemento necessario e qualificante del rapporto di agenzia. Il Tribunale aveva poi dedotto il credito attraverso una duplice presunzione: l'accordo fra le parti (sull'ammontare del compenso spettante), e l'entità d'un compenso minimo fisso (normalmente inferiore all'ammontare del dovuto). E tuttavia, non erano provati né l'accordo (le somme fisse versate erano solo un anticipo sulle provvigioni, unilateralmente stabilito dalla società, e soggetto a conguaglio) né lo svolgimento di attività lavorativa dal settembre 1994 (lo stesso Tribunale 5 aveva riconosciuto che il ricorrente non aveva provato di aver concluso contratti dopo il giugno del 1994); anche il teste NI (da cui il giudicante aveva dedotto l'esistenza di questa attività) non aveva indicato lo scopo delle assunte visite del NO e la concreta attività da questi svolta fino all'estate del 1995. Con il primo motivo del ricorso incidentale, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 414, Puoro 420 e 437 cod. proc. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, RU NO lamenta che, pur essendo emersa solo nel corso della causa la necessità della prova documentale (a seguito della svalutazione del titolo di direttore generale) e pur essendo stato formato, uno di questi documenti (articolo pubblicato su un giornale), solo nel corso del giudizio, il Tribunale aveva ritenuto inammissibile la relativa produzione. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente lamenta che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato alcuni fatti (l'assenza di estratti conto sugli affari promossi ed andati a buon fine;
la presenza normale e continuativa del NO negli uffici aziendali;
l'uso d'uno specifico ufficio all'interno dell'azienda; il lavoro svolto all'estero od in singole aree coperte da agenti;
l'assunzione diretta, da parte della società, di ogni aspetto concernente le missioni all'estero ed in Italia, con predeterminazione dell'itinerario; il disporre egli stesso d'un operaio inviandolo presso singoli clienti, il suo organizzare l'azienda ed ogni aspetto concernente le missioni effettuate) che segnalavano la natura subordinata del rapporto. Particolare rilievo assumeva, poi, l'esistenza d'un compenso 6 fisso mensile, che escludeva il rischio d'impresa e conferiva carattere subordinato alla prestazione. Con il terzo motivo del ricorso incidentale, denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente lamenta che il Tribunale, fondandosi su fatti non provati e comunque irrilevanti (offerta di ripresa di collaborazione da parte della società, in assenza del pagamento degli arretrati;
supposta mancata produzione di affari, fatto che non incideva sul compenso), aveva ritenuto Kuses che mancasse una giusta causa della risoluzione. Segnalando che la società con atto del 28 aprile 2000 aveva proposto istanza ex art. 373 cod. proc. civ. per la sospensione dell'esecuzione della sentenza d'appello e che l'istanza era stata respinta, il ricorrente incidentale chiede poi la liquidazione delle conseguenti spese processuali. I ricorsi, soggettivamente ed oggettivamente connessi, devono essere riuniti. Il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, che, investendo la natura stessa del rapporto in controversia (il cui accertamento assume funzione pregiudiziale nei confronti della residua materia, che presuppone la natura autonoma del rapporto), devono essere prioritariamente esaminati, sono infondati. Giova premettere che, come questa Corte ha ripetutamente affermato, ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato, in sede di legittimità è censurabile ciò che attinge alla lettura del modulo normativo: l'individuazione del parametro ivi descritto. L'accertamento dell'effettiva presenza degli elementi (che caratterizzano il 7 parametro) attraverso la valutazione delle risultanze processuali ed il conseguente inquadramento della concreta prestazione nell'astratto modulo normativo è apprezzamento di fatto: valutazione del giudice di merito che, immune da errori giuridici ed adeguatamente motivata, resta insindacabile in sede di legittimità (Cass. 3 ottobre 1994 n. 8006). Nell'ambito di questo parametro, costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale uvas discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni H lavorative (Cass. 16 gennaio 1996 n. 326, 25 luglio 1994 n. 6919). 严 Altri elementi (quali l'osservanza di orari predeterminati, l'uniforme importo della retribuzione, l'uniforme cadenza del relativo versamento, l'assenza di rischio imprenditoriale, e lo stesso inserimento nell'organizzazione imprenditoriale), sono solo il riflesso della predetta subordinazione, con funzione di riscontro nell'insufficienza del primo (Cass. 26 ottobre 1994 n. 8804). Nel caso in esame, gli elementi analiticamente esposti dal ricorrente incidentale, non attenendo al parametro fondamentale o ad aspetti complementari e di riscontro, non sono rilevanti ai fini della qualificazione in esame: e pertanto la censura è priva di decisività. Esaminando in particolare questi elementi, è da osservare che, condividendo posizioni della dottrina, parte della giurisprudenza (Cass. 27 gennaio 1998 n. 813, 9 ottobre 1991 n. 10508, 6 marzo 1987 n. 2382, 24 maggio 1986 n. 3507) esclude che il minimo garantito sia compatibile con il 8 contratto di agenzia (e ciò il ricorrente incidentale espressamente invoca). Nel caso in esame, tuttavia, poiché la prestazione era costituita da un'attività complessa e non si esauriva nell'agenzia, il compenso fisso mensile, coinvolgendo anche il lavoro che non rientrava nei compiti dell'agente, non era idoneo a conferire natura subordinata al rapporto. L'invocata assenza di rendiconti sugli affari promossi è un elemento Recoco di natura meramente negativa, che il giudice di merito ha valutato, giustificandolo con il fatto che "mancava il presupposto della predeterminazione in relazione alla conclusione del singolo contratto di vendita, in quanto il compenso provvigionale doveva essere ricondotto non al singolo contratto bensì al complesso dell'attività compiuta dall'agente". La presenza normale e continuativa del NO negli uffici aziendali e l'uso (da parte sua) d'uno specifico ufficio all'interno dell'azienda, sono aspetti che da un canto non sono necessari per la subordinazione (in un lavoro che dal dipendente si svolga, ad es., tendenzialmente fuori dell'azienda) e d'altro canto non escludono la natura autonoma del rapporto (che non si esaurisca nella visita a clienti per la promozione di affari, bensì si estenda ad "attività accessorie" ovvero ad attività “estranee alla sfera di competenza propria dell'agente o rappresentante", indicate dal Tribunale). Il lavoro svolto all'estero od in singole aree coperte da agenti (per discutere di prezzi visitare clienti e partecipare a fiere) è elemento che non solo non è conferente alla subordinazione, bensì è coerente con l'autonomia del rapporto, differenziandone (e solo limitatamente) il carattere nei confronti del rapporto del mero agente promotore della vendita a clienti in 9 una propria zona. In questo quadro, l'assunzione diretta, da parte della società, di ogni aspetto concernente le missioni all'estero ed in Italia, con predeterminazione dell'itinerario, non è elemento sufficiente ad esprimere il potere direttivo dell'imprenditore, ben potendo inserirsi nell'ambito di un'attività autonoma, di natura complessa. La stessa eventuale supervisione di altri agenti non è elemento decoes necessariamente connesso alla subordinazione, potendo svolgersi attraverso lavoro autonomo o subordinato (a tal fine è da richiamare il principio fissato da questa Corte, per cui ogni umana attività, economicamente rilevante, può } essere oggetto di lavoro autonomo o subordinato: Cass. 16 gennaio 1996 n. 326). In ordine alla documentazione, di cui il ricorrente aveva chiesto la produzione ("corrispondenza varia. intercorsa fra la società e la sua clientela, un certificato di installazione ed avviamento di macchinario di produzione RUMI, ed un articolo di giornale” da cui emergeva “un quadro estremamente roseo dell'andamento del mercato estero, a testimonianza del ruolo attivo e proficuo esercitato dal NO nel campo export e quale clamorosa smentita dei giudizi catastrofici espressi dalla società sul conto del collaboratore"), non ne è esposto in modo autosufficiente il contenuto;
e, ciò che di questo è deducibile, ai fini della subordinazione è irrilevante. Il ricorso principale è infondato. Nell'ambito della relativa logica (diretta a negare l'obbligo di pagare la somma minima mensile), poiché il Tribunale riconosce al rapporto una natura complessa, che eccede il mero contratto di agenzia, le considerazioni sulla funzione determinante della "zona" ai fini della qualificazione del rapporto di agenzia, sono irrilevanti. 10 In ordine al contestato accordo (sull'obbligo di pagare la somma mensile minima), è da osservare che il contratto di lavoro, e lo stesso consenso che ne è elemento costitutivo, talora espressi con atto scritto o verbale, sono anche inscritti nel comportamento delle parti (per il fatto stesso che questo comportamento ne è strumento interpretativo, ex art. 1362 secondo comma cod. civ.: Cass. 10 agosto 1999 n. 8574): da questo comportamento sono pertanto deducibili. Recess In tal modo, anche la retribuzione dalle parti convenuta è deducibile dal suo costante protratto pagamento nel corso del rapporto di lavoro;
e colui che intenda negare il rilievo probatorio di questo pagamento ha l'onere } di provare (ex art. 2697 cod. civ.) i limiti del consenso inscritto nel fatto. Nel caso in esame, il pagamento di una somma fissa mensile (che la ricorrente principale riconosce come propria unilaterale determinazione) e la relativa accettazione da parte del lavoratore, sono idonei ad integrare l'accordo. Da ciò discende che l'affermazione del Tribunale, per cui è da escludere "che a stabilire la misura del compenso sia stata l'unilaterale determinazione della preponente”, è esatta. La società (come il Tribunale afferma) sostiene che questa somma era un anticipo sulle provvigioni e che fosse soggetta a conguaglio (ricorso, p. 8). Il Tribunale, tuttavia, con argomenti non censurati, ha esposto analiticamente la natura complessa dell'attività del NO, che non si esauriva nell'agenzia, ed ha affermato che il compenso non era riferibile al singolo contratto, bensì a questa attività, ed era concordato dalle parti in funzione della rilevanza quantitativa e qualitativa della prestazione. A 11 questa complessiva attività era pertanto riferibile la somma mensilmente versata. A questa somma è connesso il diritto in controversia. Ed invero, in assenza di riduzione quantitativa o qualitativa della sua prestazione (Cass. 18 novembre 1997 n.11460), il lavoratore, per l'art. 2103 cod. civ., ha diritto a conservare la retribuzione periodicamente percepita. Per questo principio, che è nella stessa logica dell'impugnata Know decisione, la somma fissa era dovuta per la mera protrazione del rapporto. E la protrazione dell'attività dal giugno del 1994 all'estate del 1995 (accertata dal Tribunale) è negata dalla società ricorrente con censura inammissibile, non solo per la sua formale non autosufficienza, bensì in quanto ha per oggetto, con la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, apprezzamenti di fatto adeguatamente motivati dal giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità (Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045). Anche il terzo motivo del ricorso incidentale è infondato. E' da premettere che la censura, avendo per oggetto apprezzamenti di fatto motivati dal giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità (S.U. 27 dicembre 1997 n. 13045), è inammissibile. E' da aggiungere che, poiché la presenza in azienda rientrava nella complessiva attività svolta ed era causalmente connessa con il compenso, l'affermazione del Tribunale, che dà rilievo alla riduzione di questa presenza e simmetricamente alla disponibilità aziendale (nei confronti della protrazione del rapporto di lavoro) nonché all'elevata professionalità del 12 lavoratore, appare coerente motivazione dell'esclusione della giusta causa delle dimissioni. L'ordinanza emessa ai sensi dell'art. art. 373 cod. proc. civ. in sede di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, poiché presuppone che non sia individuata la parte processuale definitivamente soccombente, non può essere inquadrata fra i provvedimenti che devono contenere la liquidazione delle spese (Cass. 7 marzo 1977 n. 923). Nel complessivo quadro del giudizio, è tuttavia da ritenere la compensazione di queste spese. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere respinti. Ciò conduce alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi e li respinge;
compensa le spese del giudizio di legittimità. Cosi deciso in Roma, il 1° luglio 2002. Jietre Cuoco Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE Talenter haralle CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 9 GEN. 2003 TL CANCELLIERE oggi, Писто ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 13