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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE ROSA LUISA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2595/2025 depositato il 31/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259022988061000 CEDOLARE SECCA 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190111517208000 CEDOLARE SECCA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4743/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha presentato ricorso, notificato in data 31 maggio 2025, avverso l'atto, notificato in data 21 maggio 2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate – IS di Napoli ha intimato il pagamento della somma di € 967,77 dovuta in relazione alla cartella (n. 071 2019 01115172 08 000) relativa a imposta sostitutiva di locazione immobili per l'anno 2016, anch'essa qui impugnata.
Il ricorrente contesta l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, eccependo quanto segue:
- la nullità dell'atto impugnato per difetto di regolare notifica della cartella di pagamento, quale atto presupposto;
- la decadenza rispetto ai termini di formazione, di iscrizione a ruolo e di notifica del ruolo;
- l'estinzione della pretesa per decorso del termine prescrizionale;
- la nullità dell'intimazione per difetto di regolare notifica dell'avviso bonario;
- la nullità del medesimo atto impugnato per difetto di adeguata motivazione;
- l'inesistenza del diritto di credito sottostante.
Chiede, pertanto, di accertare e di dichiarare l'illegittimità dell'agire del riscossore e, comunque, che l'avversa pretesa come in epigrafe del ricorso oggetto della presente impugnazione sia non dovuta in quanto nulla, inammissibile, estinta, inefficace, infondata e, per l'effetto, di annullare integralmente l'attività provvedimentale come in epigrafe;
in subordine, di ridurre il debeatur al minimo di giustizia;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore della difesa ex art. 93 c.p.c.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, costituitasi in giudizio con comparsa in data 14 luglio 2025, nel confermare la correttezza del proprio operato, contesta le argomentazioni difensive della ricorrente. In particolare, eccepisce, l'incompetenza territoriale della Corte adita per l'inesistenza di un criterio di collegamento che possa radicare la competenza territoriale della controversia innanzi al giudice di Milano.
Afferma, poi, che la cartella di pagamento n. 071 2019 01115172 080 00 sarebbe stata regolarmente notificata in data 26.10.2019 a mani proprie del contribuente, ritenendo, pertanto, il ricorso inammissibile per decorso del termine di impugnazione della cartella stessa.
Contesta, altresì, l'eccezione di prescrizione e di decadenza anche in ragione della regolarità della notifica della sottostante cartella di pagamento.
Chiede, pertanto, in via preliminare, declinata la propria competenza a pronunciarsi sulla presente controversia, di rimettere la controversia innanzi al giudice competente per territorio, adottando all'uopo ogni provvedimento di legge;
nel prosieguo del giudizio, a seguito della regolare instaurazione della controversia innanzi al giudice competente, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e/o comunque di rigettarlo, con condanna del contribuente al pagamento delle spese di giudizio.
Alla pubblica udienza dell'11 dicembre 2025, entrambe le parti non sono presenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, in funzione monocratica, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, rileva quanto segue.
L'art. 4 del D.Lgs. 546/92 dispone al comma 1 che “Le Corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia e' proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.”
L'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate –
IS di Napoli, la cartella di pagamento è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale II di Napoli e il contribuente è residente in [...], Comune in provincia di Napoli, così come indicato nell'epigrafe del ricorso.
Pertanto, non vi sono elementi utili per ritenere, anche in ragione di quanto disposto dall'art. 4 sopra richiamato la competenza del Giudice adito, risultando competente il Giudice monocratico di Napoli avanti il quale il presente procedimento dovrà essere riassunto nei termini di legge.
In ragione di quanto sopra, il Giudice, in funzione monocratica, dichiara la propria incompetenza territoriale a favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli.
Quanto alle spese di lite, stante il conteso si ritiene equo disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il giudice, in funzione monocratica, dichiara la propria incompetenza territoriale a favore della Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli. Spese compensate.
Così deciso in Camera di consiglio Milano, lì 11 dicembre 2025
Il giudice monocratico
LU De RO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE ROSA LUISA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2595/2025 depositato il 31/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259022988061000 CEDOLARE SECCA 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190111517208000 CEDOLARE SECCA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4743/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha presentato ricorso, notificato in data 31 maggio 2025, avverso l'atto, notificato in data 21 maggio 2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate – IS di Napoli ha intimato il pagamento della somma di € 967,77 dovuta in relazione alla cartella (n. 071 2019 01115172 08 000) relativa a imposta sostitutiva di locazione immobili per l'anno 2016, anch'essa qui impugnata.
Il ricorrente contesta l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, eccependo quanto segue:
- la nullità dell'atto impugnato per difetto di regolare notifica della cartella di pagamento, quale atto presupposto;
- la decadenza rispetto ai termini di formazione, di iscrizione a ruolo e di notifica del ruolo;
- l'estinzione della pretesa per decorso del termine prescrizionale;
- la nullità dell'intimazione per difetto di regolare notifica dell'avviso bonario;
- la nullità del medesimo atto impugnato per difetto di adeguata motivazione;
- l'inesistenza del diritto di credito sottostante.
Chiede, pertanto, di accertare e di dichiarare l'illegittimità dell'agire del riscossore e, comunque, che l'avversa pretesa come in epigrafe del ricorso oggetto della presente impugnazione sia non dovuta in quanto nulla, inammissibile, estinta, inefficace, infondata e, per l'effetto, di annullare integralmente l'attività provvedimentale come in epigrafe;
in subordine, di ridurre il debeatur al minimo di giustizia;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore della difesa ex art. 93 c.p.c.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, costituitasi in giudizio con comparsa in data 14 luglio 2025, nel confermare la correttezza del proprio operato, contesta le argomentazioni difensive della ricorrente. In particolare, eccepisce, l'incompetenza territoriale della Corte adita per l'inesistenza di un criterio di collegamento che possa radicare la competenza territoriale della controversia innanzi al giudice di Milano.
Afferma, poi, che la cartella di pagamento n. 071 2019 01115172 080 00 sarebbe stata regolarmente notificata in data 26.10.2019 a mani proprie del contribuente, ritenendo, pertanto, il ricorso inammissibile per decorso del termine di impugnazione della cartella stessa.
Contesta, altresì, l'eccezione di prescrizione e di decadenza anche in ragione della regolarità della notifica della sottostante cartella di pagamento.
Chiede, pertanto, in via preliminare, declinata la propria competenza a pronunciarsi sulla presente controversia, di rimettere la controversia innanzi al giudice competente per territorio, adottando all'uopo ogni provvedimento di legge;
nel prosieguo del giudizio, a seguito della regolare instaurazione della controversia innanzi al giudice competente, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e/o comunque di rigettarlo, con condanna del contribuente al pagamento delle spese di giudizio.
Alla pubblica udienza dell'11 dicembre 2025, entrambe le parti non sono presenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, in funzione monocratica, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, rileva quanto segue.
L'art. 4 del D.Lgs. 546/92 dispone al comma 1 che “Le Corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia e' proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.”
L'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate –
IS di Napoli, la cartella di pagamento è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale II di Napoli e il contribuente è residente in [...], Comune in provincia di Napoli, così come indicato nell'epigrafe del ricorso.
Pertanto, non vi sono elementi utili per ritenere, anche in ragione di quanto disposto dall'art. 4 sopra richiamato la competenza del Giudice adito, risultando competente il Giudice monocratico di Napoli avanti il quale il presente procedimento dovrà essere riassunto nei termini di legge.
In ragione di quanto sopra, il Giudice, in funzione monocratica, dichiara la propria incompetenza territoriale a favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli.
Quanto alle spese di lite, stante il conteso si ritiene equo disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il giudice, in funzione monocratica, dichiara la propria incompetenza territoriale a favore della Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli. Spese compensate.
Così deciso in Camera di consiglio Milano, lì 11 dicembre 2025
Il giudice monocratico
LU De RO