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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/06/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 177/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Vincenzo Domenico Scibetta Presidente dott. Luca Fuzio Giudice dott.ssa Angela Randazzo Giudice rel.
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 177/2025 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di Controparte_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************
letto il ricorso proposto da per la dichiarazione di Parte_1 apertura della liquidazione giudiziale di;
Controparte_1
rilevato che la società debitrice non si è costituita nonostante la regolarità della notificazione, eseguita mediante pec ai sensi dell'art. 40, comma 6, CCII
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e 3 lett. c) CCII, poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in VIALE DELLA VITTORIA 15 CALCIO (BG);
pagina1 di 3 valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di lavori di meccanica generale, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla natura entità del credito dell'istante, dalla presenza di debiti nei confronti di erario e enti previdenziali, dall'infruttuosità dell'esecuzione intrapresa;
ritenuto di indicare come curatore il dott. iscritto all'Albo Persona_1 dei soggetti incaricati dall' Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art.356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
p.q.m.
visto l'art. 49 C.C.I.I.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
( .IVA ), con sede legale in VIALE DELLA VITTORIA 15 C.F._2 P.IVA_1
CALCIO – (BG), in persona del legale rappresentante Controparte_2
(C.F. ); C.F._3
nomina giudice delegato la dott.ssa Angela Randazzo;
nomina curatore il dr. Persona_1
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 07/10/2025 ore 10:15;
pagina2 di 3 assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Bergamo, 11/6/2025
Il giudice relatore dott.ssa Angela Randazzo
Il Presidente
dott. Vincenzo Domenico Scibetta
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Vincenzo Domenico Scibetta Presidente dott. Luca Fuzio Giudice dott.ssa Angela Randazzo Giudice rel.
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 177/2025 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di Controparte_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************
letto il ricorso proposto da per la dichiarazione di Parte_1 apertura della liquidazione giudiziale di;
Controparte_1
rilevato che la società debitrice non si è costituita nonostante la regolarità della notificazione, eseguita mediante pec ai sensi dell'art. 40, comma 6, CCII
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e 3 lett. c) CCII, poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in VIALE DELLA VITTORIA 15 CALCIO (BG);
pagina1 di 3 valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di lavori di meccanica generale, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla natura entità del credito dell'istante, dalla presenza di debiti nei confronti di erario e enti previdenziali, dall'infruttuosità dell'esecuzione intrapresa;
ritenuto di indicare come curatore il dott. iscritto all'Albo Persona_1 dei soggetti incaricati dall' Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art.356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
p.q.m.
visto l'art. 49 C.C.I.I.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
( .IVA ), con sede legale in VIALE DELLA VITTORIA 15 C.F._2 P.IVA_1
CALCIO – (BG), in persona del legale rappresentante Controparte_2
(C.F. ); C.F._3
nomina giudice delegato la dott.ssa Angela Randazzo;
nomina curatore il dr. Persona_1
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 07/10/2025 ore 10:15;
pagina2 di 3 assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Bergamo, 11/6/2025
Il giudice relatore dott.ssa Angela Randazzo
Il Presidente
dott. Vincenzo Domenico Scibetta
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