TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 03/10/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
BA RA Presidente
CA AR Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2107/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MISSAGLIA Parte_1 C.F._1
DANIELA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DIASIO MICHELE CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando al competente ufficiale di Stato
Civile di annotare l'emananda sentenza di divorzio a margine dell'atto integrale di matrimonio Atto N.
11 parte 2 serie A - anno 2014 - Comune di SONDRIO (So) - Ufficio 1, nonché di procedere agli ulteriori incombenti di legge. pagina 1 di 5 2) Disporre l'affido condiviso dei figli e , con esercizio disgiunto della responsabilità Persona_1 Per_2 genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza;
i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse attinenti i figli, tenuto conto delle capacità, delle naturali inclinazioni e delle aspirazioni delle stesse.
3) Disporre il collocamento prevalente dei minori e presso la madre, Signora Persona_1 Per_2 Pt_1 ove avranno altresì residenza anagrafica.
4) La casa coniugale sita in Sondrio, Via delle Pergole n. 2, di proprietà della Signora rimarrà a lei Pt_1 assegnata con tutto quanto l'arreda e la correda.
5) Salvo diverso e migliore accordo fra i genitori, il padre potrà tenere con sé i minori:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alle 18.00 andandoli a prendere fino alla domenica sera prima di cena alle ore 18.00, con riaccompagnamento a casa della madre;
- un giorno infrasettimanale, individuato nella giornata del martedì, andandoli a prendere all'uscita da scuola, con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo;
CP_
- nel caso in cui il Signor dovesse partecipare alla riunione del Consiglio Comunale in un weekend di propria spettanza si obbliga a comunicare alla madre, con congruo anticipo di almeno due giorni, come intenda recuperare il giorno di competenza perduto.
6) Resta ad ogni modo fermo che i genitori si faranno parti diligenti durante i tempi di permanenza dei minori presso gli stessi, valutando eventuali segnali di disagio e difficoltà di entrambi o di uno solo dei minori.
7) Qualora ciò dovesse accadere, i genitori asseconderanno i bisogni dei minori/del minore e questi/questo verrà riaccompagnato dalla madre o dal padre o verrà chiesto alla madre o al padre (o chi per essi) di recarsi presso il genitore a prenderli/prenderlo.
8) Il genitore che non avrà con sé i figli, nel periodo di spettanza dell'altro, potrà chiamare o videochiamare i minori una o due volte al giorno, nelle fasce orarie tra le 7.30 e le 8.00 del mattino prima della scuola (o nel fine settimana quando le lezioni sono sospese, tra le 11.00 e le 12.00) e nella fascia oraria tra le ore 20 e le ore 21.
9) I coniugi convengono che, a settimane alterne, un genitore accompagnerà i figli a scuola mentre l'altro andrà a prenderli all'uscita al termine delle lezioni.
10) quanto alle vacanze natalizie i figli trascorreranno pari giorni con il padre e con la madre con spettanza - ad anni alterni del periodo decorrente dall'ultimo giorno di scuola fino al 29 dicembre ore 18.00 e dal 29 dicembre ore 18.00 fino all'Epifania, con riaccompagnamento a scuola il giorno successivo. Per l'anno 2025, la Signora trascorrerà il primo periodo con i minori, dalla fine della scuola fino al 29 dicembre ore 18.00 ed il Pt_1 padre il restante periodo festivo, incluso il Capodanno e l'Epifania: il giorno di Santo Stefano i figli staranno con il padre, a partire dalle ore 10.00 fino alla mattina del giorno successivo alle 10.00 quando li riaccompagnerà presso la casa materna. pagina 2 di 5 11) . Nel periodo di vacanze pasquali i figli trascorreranno pari giorni con ciascun genitore, suddividendo la festività in due periodi, l'uno comprensivo del giorno di Pasqua e l'altro decorrente dal Lunedì dell'Angelo.
Per l'anno 2025 i minori staranno con la madre il primo periodo, dal 17 al 20 aprile. Il padre li andrà a prendere alle ore 18.00 del 20 aprile 2025 e li terrà con sé fino al 22 aprile 2025 alle ore 18.00, con riaccompagnamento dalla madre.
Per gli anni successivi, si procederà all'inversione dei periodi e così a seguire.
12) quanto alle vacanze estive le stesse verranno preventivamente concordate tra i coniugi entro il 30 aprile di ogni anno. In ogni caso i figli trascorreranno tre settimane non consecutive con il padre di cui due comprese nel periodo 1-14 agosto oppure 15-30 agosto
13) ;tutte le altre festività minori ed eventuali ponti – il cui inizio coincide con l'ultimo giorno di scuola - saranno trascorse dai figli con uno dei genitori sempre secondo il criterio di alternanza annuale;
14) I genitori si impegnano reciprocamente:
a) a collaborare nell'esclusivo interesse dei minori;
b) a preservare la figura dell'altro di fronte sia ai figli sia a terzi, evitando di proferire frasi ingiuriose e/o diffamatorie e si impegnano altresì
c) a non mettere in contatto i figli con eventuali nuovi partner per almeno un anno dalla pubblicazione della sentenza di separazione, sempre che si tratti di una relazione stabile.
d) a non pubblicare foto/video dei figli minori sui social (Instagram, Facebook, ecc.) e il padre si impegna a rimuovere immediatamente quelle già pubblicate;
e) a continuare a seguire un percorso personale con i professionisti già incaricati (il Dott. per Persona_3 la Signora e la Dott.ssa per il Signor e/o che Parte_1 Persona_4 CP_1 incaricheranno in sostituzione, affinché siano i terapeuti stessi a confrontarsi tra loro e a fare da 'filtro' per le comunicazioni e gli accordi tra le parti;
f) a farsi rilasciare, ogni sei mesi, dai rispettivi psicoterapeuti incaricati un certificato che attesti l'effettiva presa in carico e partecipazione alle sedute;
g) a non presentarsi all'entrata o all'uscita da scuola nei giorni di spettanza dell'altro genitore
15) Il Signor si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli e con le CP_1 Persona_1 Per_2 seguenti modalità:
a. versando alla Signora mediante bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 500,00 mensili (euro 250,00 mensili per figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione a ottobre 2025;
b. pagando il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Sondrio.
pagina 3 di 5 16) Le Parti concordano che il tesserino disabili resterà nella disponibilità del genitore che, in quel momento, avrà con sé il figlio Persona_5
17) L'assegno unico per i figli sarà integralmente percepito dalla Signora e, a tal proposito, il Parte_1
Signor si impegna sin da ora a compiere ogni atto (anche fornendo eventuali documenti che CP_1 dovessero servire) necessario a riguardo.
18) Le Parti si dichiarano economicamente autosufficienti.
19) Con il puntuale adempimento delle predette obbligazioni le Parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altra, a qualsiasi titolo, causa, ragione, dedotta e deducibile, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del ricorso, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra loro pendente.
20) spese legali integralmente compensate fra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.11.2024 e proponevano Parte_1 CP_1 domanda congiunta per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sondrio (SO) il 05.07.2014, da cui erano nati i figli il 16.09.2015 in Milano (MI) e Persona_5 il 19.09.2015 in Milano (MI). Persona_6
Con sentenza n. 59/2025, pubblicata il 14/03/2025, il Tribunale di Sondrio dichiarava la separazione personale dei coniugi e , omologando le condizioni di separazione Parte_1 CP_1 inerenti alla prole e ai rapporti economici indicate nel ricorso congiunto depositato il 20/11/2024.
Contestualmente, il Tribunale di Sondrio provvedeva con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore per acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge
898/1970 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento anche alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnando alle parti termine perentorio sino al 01/10/2025 per il deposito di note scritte.
Le parti depositavano note scritte confermando integralmente le condizioni di cui al ricorso introduttivo, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando acquiescenza all'emananda sentenza.
Con ordinanza del 02.10.2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
***
pagina 4 di 5 Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
celebrato in Sondrio (SO) il 05.07.2014, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1 predetto Comune dell'anno 2014 al n. 11 parte 2 serie A Ufficio 1;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
5) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, al competente
Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 02.10.2025
Il Giudice Rel. est. Il Presidente
CA AR BA RA
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
BA RA Presidente
CA AR Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2107/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MISSAGLIA Parte_1 C.F._1
DANIELA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DIASIO MICHELE CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando al competente ufficiale di Stato
Civile di annotare l'emananda sentenza di divorzio a margine dell'atto integrale di matrimonio Atto N.
11 parte 2 serie A - anno 2014 - Comune di SONDRIO (So) - Ufficio 1, nonché di procedere agli ulteriori incombenti di legge. pagina 1 di 5 2) Disporre l'affido condiviso dei figli e , con esercizio disgiunto della responsabilità Persona_1 Per_2 genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza;
i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse attinenti i figli, tenuto conto delle capacità, delle naturali inclinazioni e delle aspirazioni delle stesse.
3) Disporre il collocamento prevalente dei minori e presso la madre, Signora Persona_1 Per_2 Pt_1 ove avranno altresì residenza anagrafica.
4) La casa coniugale sita in Sondrio, Via delle Pergole n. 2, di proprietà della Signora rimarrà a lei Pt_1 assegnata con tutto quanto l'arreda e la correda.
5) Salvo diverso e migliore accordo fra i genitori, il padre potrà tenere con sé i minori:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alle 18.00 andandoli a prendere fino alla domenica sera prima di cena alle ore 18.00, con riaccompagnamento a casa della madre;
- un giorno infrasettimanale, individuato nella giornata del martedì, andandoli a prendere all'uscita da scuola, con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo;
CP_
- nel caso in cui il Signor dovesse partecipare alla riunione del Consiglio Comunale in un weekend di propria spettanza si obbliga a comunicare alla madre, con congruo anticipo di almeno due giorni, come intenda recuperare il giorno di competenza perduto.
6) Resta ad ogni modo fermo che i genitori si faranno parti diligenti durante i tempi di permanenza dei minori presso gli stessi, valutando eventuali segnali di disagio e difficoltà di entrambi o di uno solo dei minori.
7) Qualora ciò dovesse accadere, i genitori asseconderanno i bisogni dei minori/del minore e questi/questo verrà riaccompagnato dalla madre o dal padre o verrà chiesto alla madre o al padre (o chi per essi) di recarsi presso il genitore a prenderli/prenderlo.
8) Il genitore che non avrà con sé i figli, nel periodo di spettanza dell'altro, potrà chiamare o videochiamare i minori una o due volte al giorno, nelle fasce orarie tra le 7.30 e le 8.00 del mattino prima della scuola (o nel fine settimana quando le lezioni sono sospese, tra le 11.00 e le 12.00) e nella fascia oraria tra le ore 20 e le ore 21.
9) I coniugi convengono che, a settimane alterne, un genitore accompagnerà i figli a scuola mentre l'altro andrà a prenderli all'uscita al termine delle lezioni.
10) quanto alle vacanze natalizie i figli trascorreranno pari giorni con il padre e con la madre con spettanza - ad anni alterni del periodo decorrente dall'ultimo giorno di scuola fino al 29 dicembre ore 18.00 e dal 29 dicembre ore 18.00 fino all'Epifania, con riaccompagnamento a scuola il giorno successivo. Per l'anno 2025, la Signora trascorrerà il primo periodo con i minori, dalla fine della scuola fino al 29 dicembre ore 18.00 ed il Pt_1 padre il restante periodo festivo, incluso il Capodanno e l'Epifania: il giorno di Santo Stefano i figli staranno con il padre, a partire dalle ore 10.00 fino alla mattina del giorno successivo alle 10.00 quando li riaccompagnerà presso la casa materna. pagina 2 di 5 11) . Nel periodo di vacanze pasquali i figli trascorreranno pari giorni con ciascun genitore, suddividendo la festività in due periodi, l'uno comprensivo del giorno di Pasqua e l'altro decorrente dal Lunedì dell'Angelo.
Per l'anno 2025 i minori staranno con la madre il primo periodo, dal 17 al 20 aprile. Il padre li andrà a prendere alle ore 18.00 del 20 aprile 2025 e li terrà con sé fino al 22 aprile 2025 alle ore 18.00, con riaccompagnamento dalla madre.
Per gli anni successivi, si procederà all'inversione dei periodi e così a seguire.
12) quanto alle vacanze estive le stesse verranno preventivamente concordate tra i coniugi entro il 30 aprile di ogni anno. In ogni caso i figli trascorreranno tre settimane non consecutive con il padre di cui due comprese nel periodo 1-14 agosto oppure 15-30 agosto
13) ;tutte le altre festività minori ed eventuali ponti – il cui inizio coincide con l'ultimo giorno di scuola - saranno trascorse dai figli con uno dei genitori sempre secondo il criterio di alternanza annuale;
14) I genitori si impegnano reciprocamente:
a) a collaborare nell'esclusivo interesse dei minori;
b) a preservare la figura dell'altro di fronte sia ai figli sia a terzi, evitando di proferire frasi ingiuriose e/o diffamatorie e si impegnano altresì
c) a non mettere in contatto i figli con eventuali nuovi partner per almeno un anno dalla pubblicazione della sentenza di separazione, sempre che si tratti di una relazione stabile.
d) a non pubblicare foto/video dei figli minori sui social (Instagram, Facebook, ecc.) e il padre si impegna a rimuovere immediatamente quelle già pubblicate;
e) a continuare a seguire un percorso personale con i professionisti già incaricati (il Dott. per Persona_3 la Signora e la Dott.ssa per il Signor e/o che Parte_1 Persona_4 CP_1 incaricheranno in sostituzione, affinché siano i terapeuti stessi a confrontarsi tra loro e a fare da 'filtro' per le comunicazioni e gli accordi tra le parti;
f) a farsi rilasciare, ogni sei mesi, dai rispettivi psicoterapeuti incaricati un certificato che attesti l'effettiva presa in carico e partecipazione alle sedute;
g) a non presentarsi all'entrata o all'uscita da scuola nei giorni di spettanza dell'altro genitore
15) Il Signor si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli e con le CP_1 Persona_1 Per_2 seguenti modalità:
a. versando alla Signora mediante bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 500,00 mensili (euro 250,00 mensili per figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione a ottobre 2025;
b. pagando il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Sondrio.
pagina 3 di 5 16) Le Parti concordano che il tesserino disabili resterà nella disponibilità del genitore che, in quel momento, avrà con sé il figlio Persona_5
17) L'assegno unico per i figli sarà integralmente percepito dalla Signora e, a tal proposito, il Parte_1
Signor si impegna sin da ora a compiere ogni atto (anche fornendo eventuali documenti che CP_1 dovessero servire) necessario a riguardo.
18) Le Parti si dichiarano economicamente autosufficienti.
19) Con il puntuale adempimento delle predette obbligazioni le Parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altra, a qualsiasi titolo, causa, ragione, dedotta e deducibile, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del ricorso, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra loro pendente.
20) spese legali integralmente compensate fra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.11.2024 e proponevano Parte_1 CP_1 domanda congiunta per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sondrio (SO) il 05.07.2014, da cui erano nati i figli il 16.09.2015 in Milano (MI) e Persona_5 il 19.09.2015 in Milano (MI). Persona_6
Con sentenza n. 59/2025, pubblicata il 14/03/2025, il Tribunale di Sondrio dichiarava la separazione personale dei coniugi e , omologando le condizioni di separazione Parte_1 CP_1 inerenti alla prole e ai rapporti economici indicate nel ricorso congiunto depositato il 20/11/2024.
Contestualmente, il Tribunale di Sondrio provvedeva con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore per acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge
898/1970 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento anche alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnando alle parti termine perentorio sino al 01/10/2025 per il deposito di note scritte.
Le parti depositavano note scritte confermando integralmente le condizioni di cui al ricorso introduttivo, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando acquiescenza all'emananda sentenza.
Con ordinanza del 02.10.2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
***
pagina 4 di 5 Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
celebrato in Sondrio (SO) il 05.07.2014, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1 predetto Comune dell'anno 2014 al n. 11 parte 2 serie A Ufficio 1;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
5) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, al competente
Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 02.10.2025
Il Giudice Rel. est. Il Presidente
CA AR BA RA
pagina 5 di 5