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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/03/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1398/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1398/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alfio Parte_1 C.F._1
Raciti, giusta procura in atti;
APPELLANTE E APPELLATO IN VIA INCIDENTALE
CONTRO
(C.F. ), nella qualità di PA e legale Controparte_1 C.F._2
rappresentante della di AB, elettivamente domiciliato in via Controparte_2
Fabio n. 74, AB, Acireale, presso lo studio dell'avv. Carmen Lombardo che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATO E APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
pagina 1 di 13 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3914/2023 del 2 ottobre 2023 il Tribunale di Catania accoglieva la domanda della di AB (rappresentata dal Sac. , nella qualità Controparte_2 Controparte_3
di PA e legale rappresentante della stessa), volta a far accertare la cessazione del comodato in corso con , in relazione all'immobile di proprietà della medesima HI sito in Parte_1
AB, via XX Settembre n. 8 (individuato al N.C.E.U. al foglio n.11, part 788, sub 2, cat. A/4), stipulato con scrittura privata in data 1 marzo 2018 e registrato il 7 marzo 2018, condannando per l'effetto lo stesso resistente al rilascio dell'immobile libero e sgombro da persone e cose. Rigettava le altre domande proposte dalle parti compensando integralmente tra le parti le spese.
ha proposto appello nei confronti della sopra indicata sentenza, articolato in due Parte_1
motivi, chiedendo in riforma della stessa l'accertamento della simulazione relativa del contratto di comodato “senza determinazione di durata”, che prevede l'obbligo del comodatario di restituzione del bene "ad nutum" (c.d. precario ex art. 1810 c.c.), perché dissimulante una locazione commerciale non ancora venuta a scadenza, con conseguente rigetto della richiesta di restituzione del bene concesso in godimento, ex art. 29, L. n. 392/1978, nonché l'accoglimento delle domande riconvenzionali a suo tempo proposte e rigettate dal Tribunale (relative “alla condanna di : 1) a rimborsare a Controparte_3
la somma di €. 750,00 per le spese sostenute da quest'ultimo per l'accatastamento Pt_1 dell'immobile di via XX Settembre 8 in AB;
2) al risarcimento della somma di €. 2.967,96 per
i danni causati alla dal danneggiamento della merce conseguente al distacco del soffitto CP_4 dell'immobile locato, unitamente ad ulteriori €. 1.000,00 per il rifacimento dell'impianto elettrico e di quello luminoso danneggiati a seguito del sinistro;
3) al risarcimento, infine, dei danni morali e materiali patiti dal per l'illegittimo distacco dell'energia elettrica patito da quest'ultimo in Pt_1 data 16.12.2019 pari ad €. 15.000,00 o in quella somma minore o maggiore che si riterrà equa anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal 16.12.2019 al soddisfo”).
Ha resistito il , nella suddetta qualità, con comparsa contenente appello incidentale volto ad CP_3
ottenere la condanna del al pagamento delle spese del doppio grado. Pt_1
Alla scadenza del termine (ex art. 127-ter c.p.c.) per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3 marzo 2025, la causa è stata decisa con separato dispositivo, pubblicato telematicamente.
pagina 2 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il primo motivo lamenta l'accoglimento della domanda di scioglimento del contratto e di restituzione dell'immobile per effetto della mera richiesta di rilascio del comodante.
L'articolato motivo, strutturato con più censure, ripropone la questione dell'esatta qualificazione del rapporto tra le parti avente ad oggetto il godimento dell'immobile di via XX Settembre n. 8 di
AB come comodato o come locazione di immobile a uso diverso dall'abitazione; questione che deve essere risolta in base all'interpretazione della volontà dei contraenti.
Segnatamente, l'appellante denunziando “vizio di motivazione e omessa ed errata valutazione di prove decisive”, nonché “errata interpretazione degli artt. 1415, 1417 e 2719 c.c.” censura la qualificazione del rapporto come comodato sul presupposto che il primo giudice ha trascurato di considerare nel suo complesso l'intera produzione documentale prodotta nel corso del giudizio di primo grado, dalla quale, secondo l'appellante, si trae in maniera inequivoca la prova che il detto immobile non gli era stato concesso a titolo gratuito ma perché si era impegnato a pagare al “come canone di affitto verso la CP_3 parrocchia €. 50,00 mensili +servizi di assistenza informatica alla Controparte_2
di AB e relativi viaggi mensili verso il Banco Alimentare di Belpasso (CT) e di pagare IMU e luce immobile”. Tale assunto, a detta dell'appellane, è dimostrato dalla controdichiarazione sottoscritta dalle parti l'01.03.2018 e dunque coeva alla stipula del contratto di comodato, ed è ulteriormente confermato dal tenore della messagistica WhatsApp scambiata dalle parti nel periodo tra il 14.01.2019 ed il 23.07.2019, quindi in epoca anteriore alla richiesta di rilascio dell'immobile (16.09.2019).
Si sostiene che da tale messaggistica - non contestata dall'altra parte - appare evidente la reale natura dei rapporti intercorsi tra le parti, riconducibile alla figura della locazione commerciale. In particolare, si richiama il messaggio dal Sinitò inviato al in data 10.03.2019, contenente in allegato la Pt_1 contabilità aggiornata a tale data, all'interno della quale si fa espressa menzione del canone annuo di €
600,00, denominato come “contributo annuo”, versato al , accanto alle spese di luce ed IMU CP_3
poste a carico del . Pt_1
L'appellante ha denunziato, poi, l'errata valutazione delle dichiarazioni rese dal in seno al Pt_1
verbale di denuncia querela del 19/12/2019 (doc. 12 allegato alla memoria di costituzione di primo grado) e nella controdichiarazione sopra menzionata, deducendo che tali documenti, ove correttamente valutati, avrebbero sconfessato la natura gratuita del rapporto concluso con l'appellato.
pagina 3 di 13 Inoltre lo stesso addebita al Tribunale di avere erroneamente ritenuto inammissibili le richieste istruttorie (prova per testi e interrogatorio formale) dirette a dimostrare la stipula di un diverso contratto ovverosia la dissimulazione di una locazione commerciale, “in quanto la eventuale prova della simulazione relativa tra le parti può essere data esclusivamente dalla controdichiarazione”, senza considerare che la prova per testimoni è ammessa senza limiti quando è volta a provare l'illiceità del contratto dissimulato.
2. - Il motivo è infondato.
2.1. - L'appellante - come detto - censura la qualificazione del rapporto avente ad oggetto il godimento dell'immobile parrocchiale come comodato. Afferma, in sintesi, il che la previsione del Pt_1
pagamento di IMU e luce a carico dell'utilizzatore, nonché quelle del pagamento della somma di €
50,00 al mese e dell'esecuzione delle prestazioni di facere sopra indicate, gravanti sul medesimo comodatario, non integrano un mero rimborso spese, bensì un canone di affitto per il godimento dell'immobile, sicché si verterebbe in tema di locazione commerciale non ancora scaduta, con la conseguente infondatezza dell'altrui richiesta di restituzione del bene, ingiustamente accolta in prime cure.
Così delineato quanto oggetto di censura, conviene premettere che il Tribunale ha invero fondato la sua statuizione (con cui ha accolto la domanda di restituzione dell'immobile al comodante trattandosi di comodato precario) su una complessa ratio decidendi: la sentenza, anzitutto, osserva come il ricorrente abbia precisato e documentato di aver concesso il godimento dell'immobile al resistente a titolo di comodato gratuito, mentre le difese del resistente non hanno trovato alcun riscontro probatorio, rilevando, in ogni caso, che “il documento indicato quale controdichiarazione non fa altro che confermare la qualificazione del contratto in termini di comodato gratuito” (cfr. pag. 8 della sentenza).
Orbene è avviso del Collegio che proprio quest'ultimo apprezzamento (con cui, in breve, si ritiene che le stesse circostanze dedotte ad oggetto del thema probandum non fanno altro che confermare la natura di comodato gratuito e non di locazione del rapporto), avverso il quale il non svolge alcuna Pt_1
censura, risulta decisivo nella presente sede, ai fini della conferma della statuizione che ha accolto la domanda di restituzione del bene a favore del comodante.
Deve rammentarsi infatti che “il carattere essenzialmente gratuito del comodato non viene meno per effetto della apposizione di un "modus", posto a carico del comodatario, di consistenza tale da non
pagina 4 di 13 poter integrare le caratteristiche di corrispettivo del godimento della "res", come nel caso in cui venga stabilito, in relazione al godimento di un immobile, il versamento di una somma periodica, a carico del beneficiario, a titolo di rimborso spese, la cui entità lasci ragionevolmente escludere la dissimulazione di un sottostante contratto di locazione” (Cass. n. 21026/2016; Cass. 3087/2010; Cass. 13920/2005;
Cass. n. 485/2003, Cass. n. 4976/1997).
Come osserva, invero, con costante indirizzo la Corte di Cassazione, “al fine di stabilire la sussistenza di un rapporto di comodato ovvero di locazione, occorre mettere a confronto i sacrifici ed i vantaggi che dal negozio derivano rispettivamente alle parti, con contenuto di equivalenza sullo stesso piano, cosicché il carattere di essenziale gratuità del comodato non viene meno se vi inerisce un modus posto
a carico del comodatario, mentre cessa se il vantaggio fornito da questi si pone come corrispettivo del godimento della cosa con natura di controprestazione” (Cass. n. 3021/2001).
Nella vicenda in esame, deve ritenersi che la sola previsione di un rimborso spese di € 50,00 al mese, anche se in via cumulativa con gli altri impegni e oneri derivanti, o non, da necessità connesse all'uso e al godimento del bene, di cui sopra, non basta per conferire tout court natura di locazione ad uso commerciale al rapporto, dovendo escludersi la sussistenza di concreti e univoci elementi idonei a qualificare l'onere economico complessivo imposto al beneficiario come corrispettivo del godimento, sia avuto riguardo alla modesta consistenza del contributo pecuniario in sé, sia considerandolo in relazione alla finalità prettamente economica della destinazione impressa al bene concesso dal comodante (nel contratto sottoscritto dalle parti si legge infatti che “l'immobile oggetto del comodato verrà adibito ed utilizzato quale negozio di informativa ad uso esclusivo del comodatario”).
A ciò deve aggiungersi che in base alle regole generali sulla ripartizione dell'onere della prova, se spetta all'attore provare il fatto giuridico da cui fa derivare il proprio diritto (onere concretamente assolto dal mediante la produzione in giudizio del contratto di comodato registrato il 7 marzo CP_3
2018), spetta invece al convenuto (l'odierno appellante) dimostrare i fatti diversi da quelli dedotti dall'attore, che siano incompatibili con essi e tolgano loro efficacia (quale l'affermata dissimulazione di un contratto di locazione commerciale).
Nella specie l'appellante - che ne aveva l'onere - non ha offerto elementi in grado di supportare la diversa qualificazione prospettata, mancando, prima della prova, ogni allegazione utile ad un'indagine comparativa dei sacrifici e dei vantaggi dal negozio derivanti rispettivamente alle parti nel senso inteso dalla citata giurisprudenza. Non risultano, infatti, precisi e univoci elementi - che era onere pagina 5 di 13 dell'appellante tempestivamente allegare e provare - idonei a dimostrare il necessario ruolo di primaria importanza svolto, nell'economia complessiva del contratto, dagli impegni e oneri negoziali assunti dal comodatario, tali da porre le prestazioni poste a carico di quest'ultimo in rapporto di corrispettività con il godimento della cosa, avendo omesso questi di indicare, ad esempio, il presumibile valore locativo dell'immobile concesso dal per l'uso commerciale, nonché ogni riferimento ai prezzi di mercato CP_3
delle locazioni immobiliari a uso diverso da quello abitativo nella zona e per immobili similari. Né
l'appellante ha, in alcun modo, specificato, nel silenzio del contratto sulle dimensioni e sulle caratteristiche dell'immobile, la consistenza effettiva del bene concesso dal comodante o altri indici idonei a tale indagine.
Non corrisponde al vero, pertanto, quanto denunziato dall'appellante nel punto 1.2 del primo motivo qui in esame ovvero che il contenuto della già menzionata controdichiarazione (ove confermato) varrebbe a sconfessare la natura gratuita del rapporto concluso col ricorrente.
Ne consegue che resiste alla censura esaminata la decisione impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto, disattendendo la tesi dell'appellante, che il contratto di comodato sottoscritto col fosse CP_3
effettivamente qualificabile come un contratto di comodato a tempo indeterminato, come tale suscettibile di cessare per effetto della mera richiesta di restituzione avanzata dal comodante.
2.2. - Inoltre, resta assorbito l'esame della questione dell'ammissibilità delle richieste istruttorie (prova per testi e interrogatorio formale) dirette a confermare la stipula di un diverso contratto (in ispecie di locazione commerciale), reiterate anche con l'appello, attesa l'inidoneità delle circostanze dedotte ad oggetto della prova (1. l'essersi il impegnato al momento della stipula della scrittura privata a Pt_1 versare un contributo annuo di € 600,00 e a fornire gratuitamente assistenza hardware e software in favore della parrocchia e 2. l'avere il “qualche giorno dopo la firma Controparte_2 CP_3 della scrittura privata” chiesto ulteriormente al , in cambio dell'utilizzo del locale, di recarsi Pt_1
ogni mese a proprie spese e con il proprio furgone presso il Banco alimentare della di Belpasso CP_5 al fine di raccogliere i generi alimentari da consegnare alla HI ) a Controparte_2
fornire un adeguato riscontro probatorio alla tesi della dissimulazione di una locazione a uso commerciale.
2.3. - Quanto sopra nel condurre al rigetto del primo motivo comporta, altresì, l'assorbimento anche delle ulteriori censure, con cui si denunzia (1) l'erronea dichiarazione di inammissibilità dei documenti prodotti dal resistente unitamente alle memorie conclusive del 22 settembre 2023, per l'omesso pagina 6 di 13 esercizio del potere discrezionale d'ufficio del giudice di cui all'art. 421 c.p.c. e, in sede di appello, dell'art. 437, comma secondo c.p.c., applicabili, ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c., anche alle controversie locatizie, nonché (2) l'omesso rilievo dell'inefficacia del disconoscimento, da parte del , della CP_3
copia della controdichiarazione sul presupposto della mancanza dell'ulteriore requisito della specifica indicazione degli "aspetti differenziali" tra copia prodotta e originale (art. 2719 c.c.).
2.4. - Ad abundantiam, questa Corte rileva, comunque, che anche queste censure sono da ritenere infondate e non potrebbero, comunque, condurre all'accoglimento del primo motivo.
2.4.1. - In primo luogo, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado laddove il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità delle prove dirette a confermare la stipula di un diverso contratto (nel caso locazione commerciale) sul rilievo che la prova della simulazione relativa tra le parti può essere data esclusivamente dalla controdichiarazione, in quanto non ha considerato il consolidato indirizzo della
Corte di Cassazione secondo cui la prova per testimoni della simulazione è ammessa senza limiti, quando è volta a provare l'illiceità del contratto dissimulato.
Tale censura è infondata perché il costante orientamento della Corte di Cassazione, di cui è espressione il citato arresto (Cass. Sez. III, ordinanza 4/12/2023, n. 33727), indicato e prodotto in atti dallo stesso appellante, si riferisce all'ipotesi diversa della prova testimoniale e (di quella presuntiva) che siano dirette a far valere l'illiceità del contratto dissimulato. In quel caso, infatti, la Corte di Cassazione affermò che l'assunto che il contratto di comodato dissimulasse una locazione con canone difforme da quanto consentito dalla legislazione sui patti in deroga deve intendersi certamente come volto ad evidenziare un profilo di illiceità per contrasto con normativa imperativa della locazione dissimulata e, dunque, la prova testimoniale era ammissibile (al pari di quella presuntiva).
Nel caso a mano, invece, non è dedotta l'illiceità del contratto dissimulato di locazione per violazione di norme imperative.
2.4.2. - Parimenti infondata è la doglianza che contesta la decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto efficace il disconoscimento della prodotta controdichiarazione costituente allegato alle memorie conclusive del 22 settembre 2023, invocando il principio di diritto - per vero consolidato, a partire da un certo momento, nella giurisprudenza successiva della Corte di Cassazione (v. tra le più recenti, oltre al precedente richiamato nell'atto di appello costituito da Cass. 19855/2020, v. nello stesso senso Cass. n. 24634/2021) – relativo, però, al solo profilo del disconoscimento della conformità
pagina 7 di 13 della copia fotostatica del documento prodotto all'originale (art. 2719 c.c.) che qui non rileva. In base a tale principio, infatti, il suddetto disconoscimento deve avvenire, a pena di inefficacia, "attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale".
Afferma l'appellante che, nel caso di specie, l'appellato non ha assolto l'onere della puntuale allegazione degli elementi quantomeno indiziari idonei ad accreditare l'assunto della materiale integrale falsità della copia della controdichiarazione e non ha in alcun modo provveduto ad indicare quantomeno gli aspetti per i quali ha assunto che la copia fosse stata creata dal nulla e/o che la differissero dall'originale.
Osserva, tuttavia, il Collegio che l'appellante ha omesso invece ogni contestazione riguardo al diverso profilo - che assume rilievo nella specie, tant'è che il primo giudice correttamente l'ha preso in esame nella sentenza - del disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione del documento, ex artt. 214 e
215 c.p.c.
Non può dubitarsi, infatti, che anche nei confronti della scrittura prodotta in fotocopia sia ammissibile il disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione espressamente disciplinato dagli artt. 214 e 215
c.p.c. In tal caso la parte che ha prodotto la fotocopia e intende avvalersi del documento deve produrre l'originale della scrittura necessario per la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c. (Cass. n.
16551/2015).
Ed entrambe le ipotesi di disconoscimento, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, restano disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che anche il disconoscimento del contenuto e della sottoscrizione deve essere fatto in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione (Cass. n. 13425/2014).
Nella specie ciò è avvenuto: infatti, prodotto (tardivamente) in giudizio il citato documento in copia fotostatica, la parte contro cui è avvenuta la produzione, cioè l'odierno appellato, ha disconosciuto espressamente ed in modo formale l'autenticità della sottoscrizione, oltre ad avere eccepito l'inammissibilità per tardività della produzione di detto documento per l'intervenuta decadenza dall'indicazione di mezzi di prova. Peraltro, il disconoscimento fu anche tempestivo, per essere stato effettuato nella prima risposta o udienza successiva alla sua produzione. Tutto ciò emerge inconfutabilmente dall'esame del verbale del 2/10/2023 del seguente tenore: “l'avv. Lombardo contesta
pagina 8 di 13 la produzione documentale avversaria allegata alle note conclusive in quanto fuori termine chiede che la causa venga decisa… disconosce la controdichiarazione prodotta e l'autenticità della stessa”), senza che, come risulta dal medesimo verbale, la parte che aveva prodotto la fotocopia (cioè il
) ne abbia chiesto la verificazione né abbia prodotto (nemmeno con l'appello) l'originale. Pt_1
In presenza di questo profilo di disconoscimento, la parte che intenda valersi del documento disconosciuto, anche per l'ipotesi che abbia prodotto l'originale o in presenza di elementi di prova da cui il giudice potrebbe trarre la rispondenza di conformità della copia all'originale, deve chiederne la verificazione, con conseguente applicabilità degli artt. 216 e ss. c.p.c., restando immutate le condizioni previste dalla legge processuale affinché il documento disconosciuto nel suo contenuto e sottoscrizione possa essere utilizzato a favore della parte che lo ha prodotto, con l'ulteriore conseguenza che, in tal caso, rimane precluso al giudice di prenderlo in considerazione ai fini della formazione del proprio convincimento, anche qualora ritenga di avere elementi a sostegno dell'autenticità (Cass. n.
16998/2015).
Pertanto, del tutto esattamente il giudice nella sentenza ha considerato che non potevano essere “presi in considerazione i documenti tardivamente prodotti unitamente alle note conclusive non soltanto in quanto tardivi ma anche e soprattutto in quanto disconosciuti dalla parte ricorrente e, pertanto, del tutto inutilizzabili ai fini della decisione … ” (v. sentenza pag. 8).
2.4.3. – L'esposta considerazione ha carattere evidentemente decisivo ed assorbente anche rispetto all'ulteriore questione - oggetto di riproposizione con l'atto di appello - relativa alla possibilità di ottenere l'ammissione della prova documentale da cui la parte appellante è decaduta mercè il disposto dell'art. 421 c.p.c.
Il primo motivo di appello principale va dunque rigettato, con conseguente conferma della statuizione relativa al rilascio dell'immobile in oggetto.
3. - Con il secondo motivo di appello principale il contesta la sentenza del Tribunale per avere Pt_1
rigettato le domande riconvenzionali dallo stesso in precedenza formulate.
3.1. - Anche tale motivo - suddiviso in più censure - è infondato e deve essere rigettato.
3.1.1. - Con una prima censura (v punto 2.1 del ricorso introduttivo) l'appellante denuncia l'illegittimo rigetto della domanda di restituzione delle spese di accatastamento dell'immobile e l'inapplicabilità dell'art. 1808 c.c.
pagina 9 di 13 Il rigetto del primo motivo comporta il rigetto della suddetta censura, in quanto basata, appunto, sull'inapplicabilità dell'art. 1808 c.c., in tema di comodato, sul presupposto che il rapporto tra le parti debba, per la natura rivestita, essere disciplinato, piuttosto, dalle norme in tema di locazioni commerciali.
3.2. - Con una seconda censura l'appellante deduce l'erroneo rigetto della richiesta di risarcimento dei danni conseguenti al crollo del soffitto dell'immobile locato e l'errata interpretazione dell'art. 1808 c.c.
3.2.1. - Pure questa doglianza è infondata, perché il rigetto di tale pretesa si fonda, anzitutto, sulla valutazione di genericità delle prove (interrogatorio formale e prova per testi) dedotte dalla parte richiedente, correttamente ritenute inidonee, come tali, a dare la dimostrazione che la stessa parte era tenuta a fornire (ex art. 2697 c.c.) circa l'esistenza e soprattutto la specifica consistenza ed entità dei danni patiti.
Al riguardo, se è vero che l'appellante ha riproposto anche con l'appello le medesime richieste istruttorie già dedotte in primo grado, è altrettanto vero che è da condividersi, ad avviso della Corte, la valutazione in quei termini compiuta dal Tribunale che nel dichiarare inammissibili le istanze istruttorie dell'appellante ha affermato che tali mezzi erano volti a dimostrare circostanze appunto “generiche
(quanto ai danni di cui è stato richiesto il risarcimento”: tale certamente è la circostanza dedotta ad oggetto del capitolo di prova n. 5 (“vero o no che il distacco del soffitto causò dei danni all'impianto elettrico ed all'impianto luminoso dell'immobile di via XX Settembre 8”), mentre le fatture di acquisto di merce allegate in primo grado sono evidentemente insufficienti a fornire la prova del preteso danno emergente (danni alla merce custodita nell'immobile in dipendenza del crollo del soffitto per l'importo di € 2.697,00) dimostrando, al più, soltanto l'acquisto di merce. Per la stessa ragione, con valutazione meritevole di conferma anche in questa sede, è stata disattesa pure la richiesta di c.t.u. (reiterata anche con l'appello) finalizzata ad accertare e valutare l'importo dei lavori sostenuti dal per il Pt_1
rifacimento dell'impianto elettrico e di quello luminoso dell'immobile oggetto del giudizio, in quanto esplorativa (cfr. pag. 11 della sentenza).
3.3. - Con un'ultima censura in relazione all'allegato episodio di interruzione dell'energia elettrica asseritamente posto in essere dal in data 12 dicembre 2019, il deduce, infine, la nullità CP_3 Pt_1
della sentenza impugnata per motivazione apparente, l'illegittimo diniego della richiesta di risarcimento dei relativi danni morali e materiali ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 392 c.p. con l'art. 2059 c.c. e 2043 c.c., nonché l'inapplicabilità dell'art. 1808 c.c.
pagina 10 di 13 3.3.1. - Anche questo motivo è infondato perché nessuna prova dei danni materiali di cui è chiesto il risarcimento è stata fornita dal , essendo insufficiente a dimostrare un calo di fatturato o altre Pt_1
perdite economiche conseguenti a tale fatto la circostanza dedotta ad oggetto del capitolo di prova n. 8
(“vero o no che l'immobile in uso al rimase per circa un mese senza energia elettrica”); ciò Pt_1
rende superflua anche la prova (interrogatorio formale e prova per testi) richiesta sul precedente capitolo n. 7 (“vero o no che in data 16.12.2019 ha provveduto al distacco della luce elettrica nell'immobile di AB via XX Settembre 8”).
3.3.2 - Quanto alla domanda risarcitoria di presunti danni non patrimoniali, è dirimente osservare che la prova richiesta sugli indicati capitoli 7 e 8, per quel che avrebbe potuto offrire alla valutazione del giudice, ammesso pure che avesse accertato quanto il resistente si proponeva di acquisire, non sarebbe stata sufficiente a provare gli elementi oggettivi e soprattutto quelli soggettivi dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 393 c.p. a carico del , né che questi aveva attuato - come CP_3
sostiene il - l'indicata condotta “per costringerlo ad abbandonare nel più breve tempo Pt_1 possibile l'immobile”. Piuttosto, il afferma di avere provveduto solo “a regolarizzare il CP_3 contatore a servizio della ”; fatto che trova riscontro nelle allegazioni dello stesso che Pt_2 Pt_1
conferma di avere effettuato la voltura del contratto di fornitura elettrica per riattivare il servizio nell'immobile.
Di conseguenza, non è censurabile la sentenza del Tribunale per aver ritenuto - e dunque per non aver ammesso - la prova testimoniale e quella per interpello generiche e/o irrilevanti.
Infatti, in difetto di un fatto illecito costituente reato correttamente è stato escluso in capo all'appellante il diritto al risarcimento di danni (oltre che patrimoniali) non patrimoniali, solo genericamente lamentati, alla luce del costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “il risarcimento del danno non patrimoniale ha luogo in conseguenza della lesione di interessi della persona di rango costituzionale, oppure nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. Ne consegue che va escluso che l'interruzione della somministrazione di energia elettrica, anche se fonte di disagio, appartenga al novero dei pregiudizi meritevoli di considerazione a tale titolo, rientrando tra le contrarietà e gli inconvenienti della vita quotidiana in relazione ai quali l'ordinamento richiede un certo margine di tolleranza” (Cass. n.1766/2014).
Nella specie, il danno denunciato non rientra all'evidenza nell'ambito dei danni non patrimoniali meritevoli di considerazione a questo titolo costituendo, per l'appunto, un mero disagio pratico. Né è
pagina 11 di 13 indicato e tantomeno provato lo specifico diritto inviolabile costituzionalmente garantito, leso in modo serio (Cass. 5096/2013; Cass. S.U. 26972/2008).
In definitiva, l'appello principale deve essere integralmente rigettato, in quanto infondato.
4. - Con l'articolato motivo di appello incidentale, il censura la statuizione sulle spese di lite CP_3
(nella specie compensate tra le parti per intero) lamentando la mancata condanna del al Pt_1
pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado.
4.1. - Il motivo è infondato in quanto, nel compensare le spese processuali tra le parti per intero, il
Giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza reciproca (art. 92
c.p.c.); né con l'appello incidentale si fa questione dell'omessa individuazione della parte
“maggiormente soccombente”, atteso che con l'unico motivo, oltremodo generico, la parte appellante incidentale si è limitata soltanto a richiedere la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali del doppio grado del giudizio, senza specificare, in alcun modo, le ragioni dell'erroneità della impugnata statuizione che - rigettando domande di entrambe le parti - ha compensato tra le stesse per intero le spese come consentito dall'art. 92 c.p.c.
5. - Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico del . Pt_1
5.1. - Nel caso di specie, avendo la parte soccombente dichiarato di essere stata ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, va rammentato che “il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 74, comma 2, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa” (Cass. n. 8388 del 31/03/2017).
Nella liquidazione sono stati seguiti i parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, in rapporto allo scaglione (€ 5.200,01/26.000,00) di riferimento, nella specie, per le fasi espletate, in esse compresa anche quella di trattazione/istruttoria (Cass. n. 8561/2023
e Cass. n. 30219/2023), facendo applicazione però, per questa sola fase, dei valori minimi della tariffa, stante il mancato svolgimento di attività propriamente istruttoria.
5.2 – In considerazione del rigetto degli appelli delle parti, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e da parte di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (ex D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater) pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni, a norma del medesimo art. 13, comma 1-
pagina 12 di 13 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella causa di appello iscritta al n. 1398/2023 R.G. proposta da , con l'appello incidentale di , nella qualità di PA e legale Parte_1 Controparte_3
rappresentante della di AB, avverso la sentenza n. 3914/2023 Controparte_2
del 2 ottobre 2023 del Tribunale di Catania (resa nel procedimento iscritto al n. 6975/2022 R.G.),
rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
rigetta altresì l'appello incidentale;
conferma, per l'effetto, la suddetta sentenza;
condanna alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese processuali del Parte_1 presente giudizio, che liquida in complessivi € 4.888,00 per compensi (€ 1.134,00 per fase di studio, €
921,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase di trattazione e € 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni,
a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Catania il 4 marzo 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1398/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alfio Parte_1 C.F._1
Raciti, giusta procura in atti;
APPELLANTE E APPELLATO IN VIA INCIDENTALE
CONTRO
(C.F. ), nella qualità di PA e legale Controparte_1 C.F._2
rappresentante della di AB, elettivamente domiciliato in via Controparte_2
Fabio n. 74, AB, Acireale, presso lo studio dell'avv. Carmen Lombardo che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATO E APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
pagina 1 di 13 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3914/2023 del 2 ottobre 2023 il Tribunale di Catania accoglieva la domanda della di AB (rappresentata dal Sac. , nella qualità Controparte_2 Controparte_3
di PA e legale rappresentante della stessa), volta a far accertare la cessazione del comodato in corso con , in relazione all'immobile di proprietà della medesima HI sito in Parte_1
AB, via XX Settembre n. 8 (individuato al N.C.E.U. al foglio n.11, part 788, sub 2, cat. A/4), stipulato con scrittura privata in data 1 marzo 2018 e registrato il 7 marzo 2018, condannando per l'effetto lo stesso resistente al rilascio dell'immobile libero e sgombro da persone e cose. Rigettava le altre domande proposte dalle parti compensando integralmente tra le parti le spese.
ha proposto appello nei confronti della sopra indicata sentenza, articolato in due Parte_1
motivi, chiedendo in riforma della stessa l'accertamento della simulazione relativa del contratto di comodato “senza determinazione di durata”, che prevede l'obbligo del comodatario di restituzione del bene "ad nutum" (c.d. precario ex art. 1810 c.c.), perché dissimulante una locazione commerciale non ancora venuta a scadenza, con conseguente rigetto della richiesta di restituzione del bene concesso in godimento, ex art. 29, L. n. 392/1978, nonché l'accoglimento delle domande riconvenzionali a suo tempo proposte e rigettate dal Tribunale (relative “alla condanna di : 1) a rimborsare a Controparte_3
la somma di €. 750,00 per le spese sostenute da quest'ultimo per l'accatastamento Pt_1 dell'immobile di via XX Settembre 8 in AB;
2) al risarcimento della somma di €. 2.967,96 per
i danni causati alla dal danneggiamento della merce conseguente al distacco del soffitto CP_4 dell'immobile locato, unitamente ad ulteriori €. 1.000,00 per il rifacimento dell'impianto elettrico e di quello luminoso danneggiati a seguito del sinistro;
3) al risarcimento, infine, dei danni morali e materiali patiti dal per l'illegittimo distacco dell'energia elettrica patito da quest'ultimo in Pt_1 data 16.12.2019 pari ad €. 15.000,00 o in quella somma minore o maggiore che si riterrà equa anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal 16.12.2019 al soddisfo”).
Ha resistito il , nella suddetta qualità, con comparsa contenente appello incidentale volto ad CP_3
ottenere la condanna del al pagamento delle spese del doppio grado. Pt_1
Alla scadenza del termine (ex art. 127-ter c.p.c.) per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3 marzo 2025, la causa è stata decisa con separato dispositivo, pubblicato telematicamente.
pagina 2 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il primo motivo lamenta l'accoglimento della domanda di scioglimento del contratto e di restituzione dell'immobile per effetto della mera richiesta di rilascio del comodante.
L'articolato motivo, strutturato con più censure, ripropone la questione dell'esatta qualificazione del rapporto tra le parti avente ad oggetto il godimento dell'immobile di via XX Settembre n. 8 di
AB come comodato o come locazione di immobile a uso diverso dall'abitazione; questione che deve essere risolta in base all'interpretazione della volontà dei contraenti.
Segnatamente, l'appellante denunziando “vizio di motivazione e omessa ed errata valutazione di prove decisive”, nonché “errata interpretazione degli artt. 1415, 1417 e 2719 c.c.” censura la qualificazione del rapporto come comodato sul presupposto che il primo giudice ha trascurato di considerare nel suo complesso l'intera produzione documentale prodotta nel corso del giudizio di primo grado, dalla quale, secondo l'appellante, si trae in maniera inequivoca la prova che il detto immobile non gli era stato concesso a titolo gratuito ma perché si era impegnato a pagare al “come canone di affitto verso la CP_3 parrocchia €. 50,00 mensili +servizi di assistenza informatica alla Controparte_2
di AB e relativi viaggi mensili verso il Banco Alimentare di Belpasso (CT) e di pagare IMU e luce immobile”. Tale assunto, a detta dell'appellane, è dimostrato dalla controdichiarazione sottoscritta dalle parti l'01.03.2018 e dunque coeva alla stipula del contratto di comodato, ed è ulteriormente confermato dal tenore della messagistica WhatsApp scambiata dalle parti nel periodo tra il 14.01.2019 ed il 23.07.2019, quindi in epoca anteriore alla richiesta di rilascio dell'immobile (16.09.2019).
Si sostiene che da tale messaggistica - non contestata dall'altra parte - appare evidente la reale natura dei rapporti intercorsi tra le parti, riconducibile alla figura della locazione commerciale. In particolare, si richiama il messaggio dal Sinitò inviato al in data 10.03.2019, contenente in allegato la Pt_1 contabilità aggiornata a tale data, all'interno della quale si fa espressa menzione del canone annuo di €
600,00, denominato come “contributo annuo”, versato al , accanto alle spese di luce ed IMU CP_3
poste a carico del . Pt_1
L'appellante ha denunziato, poi, l'errata valutazione delle dichiarazioni rese dal in seno al Pt_1
verbale di denuncia querela del 19/12/2019 (doc. 12 allegato alla memoria di costituzione di primo grado) e nella controdichiarazione sopra menzionata, deducendo che tali documenti, ove correttamente valutati, avrebbero sconfessato la natura gratuita del rapporto concluso con l'appellato.
pagina 3 di 13 Inoltre lo stesso addebita al Tribunale di avere erroneamente ritenuto inammissibili le richieste istruttorie (prova per testi e interrogatorio formale) dirette a dimostrare la stipula di un diverso contratto ovverosia la dissimulazione di una locazione commerciale, “in quanto la eventuale prova della simulazione relativa tra le parti può essere data esclusivamente dalla controdichiarazione”, senza considerare che la prova per testimoni è ammessa senza limiti quando è volta a provare l'illiceità del contratto dissimulato.
2. - Il motivo è infondato.
2.1. - L'appellante - come detto - censura la qualificazione del rapporto avente ad oggetto il godimento dell'immobile parrocchiale come comodato. Afferma, in sintesi, il che la previsione del Pt_1
pagamento di IMU e luce a carico dell'utilizzatore, nonché quelle del pagamento della somma di €
50,00 al mese e dell'esecuzione delle prestazioni di facere sopra indicate, gravanti sul medesimo comodatario, non integrano un mero rimborso spese, bensì un canone di affitto per il godimento dell'immobile, sicché si verterebbe in tema di locazione commerciale non ancora scaduta, con la conseguente infondatezza dell'altrui richiesta di restituzione del bene, ingiustamente accolta in prime cure.
Così delineato quanto oggetto di censura, conviene premettere che il Tribunale ha invero fondato la sua statuizione (con cui ha accolto la domanda di restituzione dell'immobile al comodante trattandosi di comodato precario) su una complessa ratio decidendi: la sentenza, anzitutto, osserva come il ricorrente abbia precisato e documentato di aver concesso il godimento dell'immobile al resistente a titolo di comodato gratuito, mentre le difese del resistente non hanno trovato alcun riscontro probatorio, rilevando, in ogni caso, che “il documento indicato quale controdichiarazione non fa altro che confermare la qualificazione del contratto in termini di comodato gratuito” (cfr. pag. 8 della sentenza).
Orbene è avviso del Collegio che proprio quest'ultimo apprezzamento (con cui, in breve, si ritiene che le stesse circostanze dedotte ad oggetto del thema probandum non fanno altro che confermare la natura di comodato gratuito e non di locazione del rapporto), avverso il quale il non svolge alcuna Pt_1
censura, risulta decisivo nella presente sede, ai fini della conferma della statuizione che ha accolto la domanda di restituzione del bene a favore del comodante.
Deve rammentarsi infatti che “il carattere essenzialmente gratuito del comodato non viene meno per effetto della apposizione di un "modus", posto a carico del comodatario, di consistenza tale da non
pagina 4 di 13 poter integrare le caratteristiche di corrispettivo del godimento della "res", come nel caso in cui venga stabilito, in relazione al godimento di un immobile, il versamento di una somma periodica, a carico del beneficiario, a titolo di rimborso spese, la cui entità lasci ragionevolmente escludere la dissimulazione di un sottostante contratto di locazione” (Cass. n. 21026/2016; Cass. 3087/2010; Cass. 13920/2005;
Cass. n. 485/2003, Cass. n. 4976/1997).
Come osserva, invero, con costante indirizzo la Corte di Cassazione, “al fine di stabilire la sussistenza di un rapporto di comodato ovvero di locazione, occorre mettere a confronto i sacrifici ed i vantaggi che dal negozio derivano rispettivamente alle parti, con contenuto di equivalenza sullo stesso piano, cosicché il carattere di essenziale gratuità del comodato non viene meno se vi inerisce un modus posto
a carico del comodatario, mentre cessa se il vantaggio fornito da questi si pone come corrispettivo del godimento della cosa con natura di controprestazione” (Cass. n. 3021/2001).
Nella vicenda in esame, deve ritenersi che la sola previsione di un rimborso spese di € 50,00 al mese, anche se in via cumulativa con gli altri impegni e oneri derivanti, o non, da necessità connesse all'uso e al godimento del bene, di cui sopra, non basta per conferire tout court natura di locazione ad uso commerciale al rapporto, dovendo escludersi la sussistenza di concreti e univoci elementi idonei a qualificare l'onere economico complessivo imposto al beneficiario come corrispettivo del godimento, sia avuto riguardo alla modesta consistenza del contributo pecuniario in sé, sia considerandolo in relazione alla finalità prettamente economica della destinazione impressa al bene concesso dal comodante (nel contratto sottoscritto dalle parti si legge infatti che “l'immobile oggetto del comodato verrà adibito ed utilizzato quale negozio di informativa ad uso esclusivo del comodatario”).
A ciò deve aggiungersi che in base alle regole generali sulla ripartizione dell'onere della prova, se spetta all'attore provare il fatto giuridico da cui fa derivare il proprio diritto (onere concretamente assolto dal mediante la produzione in giudizio del contratto di comodato registrato il 7 marzo CP_3
2018), spetta invece al convenuto (l'odierno appellante) dimostrare i fatti diversi da quelli dedotti dall'attore, che siano incompatibili con essi e tolgano loro efficacia (quale l'affermata dissimulazione di un contratto di locazione commerciale).
Nella specie l'appellante - che ne aveva l'onere - non ha offerto elementi in grado di supportare la diversa qualificazione prospettata, mancando, prima della prova, ogni allegazione utile ad un'indagine comparativa dei sacrifici e dei vantaggi dal negozio derivanti rispettivamente alle parti nel senso inteso dalla citata giurisprudenza. Non risultano, infatti, precisi e univoci elementi - che era onere pagina 5 di 13 dell'appellante tempestivamente allegare e provare - idonei a dimostrare il necessario ruolo di primaria importanza svolto, nell'economia complessiva del contratto, dagli impegni e oneri negoziali assunti dal comodatario, tali da porre le prestazioni poste a carico di quest'ultimo in rapporto di corrispettività con il godimento della cosa, avendo omesso questi di indicare, ad esempio, il presumibile valore locativo dell'immobile concesso dal per l'uso commerciale, nonché ogni riferimento ai prezzi di mercato CP_3
delle locazioni immobiliari a uso diverso da quello abitativo nella zona e per immobili similari. Né
l'appellante ha, in alcun modo, specificato, nel silenzio del contratto sulle dimensioni e sulle caratteristiche dell'immobile, la consistenza effettiva del bene concesso dal comodante o altri indici idonei a tale indagine.
Non corrisponde al vero, pertanto, quanto denunziato dall'appellante nel punto 1.2 del primo motivo qui in esame ovvero che il contenuto della già menzionata controdichiarazione (ove confermato) varrebbe a sconfessare la natura gratuita del rapporto concluso col ricorrente.
Ne consegue che resiste alla censura esaminata la decisione impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto, disattendendo la tesi dell'appellante, che il contratto di comodato sottoscritto col fosse CP_3
effettivamente qualificabile come un contratto di comodato a tempo indeterminato, come tale suscettibile di cessare per effetto della mera richiesta di restituzione avanzata dal comodante.
2.2. - Inoltre, resta assorbito l'esame della questione dell'ammissibilità delle richieste istruttorie (prova per testi e interrogatorio formale) dirette a confermare la stipula di un diverso contratto (in ispecie di locazione commerciale), reiterate anche con l'appello, attesa l'inidoneità delle circostanze dedotte ad oggetto della prova (1. l'essersi il impegnato al momento della stipula della scrittura privata a Pt_1 versare un contributo annuo di € 600,00 e a fornire gratuitamente assistenza hardware e software in favore della parrocchia e 2. l'avere il “qualche giorno dopo la firma Controparte_2 CP_3 della scrittura privata” chiesto ulteriormente al , in cambio dell'utilizzo del locale, di recarsi Pt_1
ogni mese a proprie spese e con il proprio furgone presso il Banco alimentare della di Belpasso CP_5 al fine di raccogliere i generi alimentari da consegnare alla HI ) a Controparte_2
fornire un adeguato riscontro probatorio alla tesi della dissimulazione di una locazione a uso commerciale.
2.3. - Quanto sopra nel condurre al rigetto del primo motivo comporta, altresì, l'assorbimento anche delle ulteriori censure, con cui si denunzia (1) l'erronea dichiarazione di inammissibilità dei documenti prodotti dal resistente unitamente alle memorie conclusive del 22 settembre 2023, per l'omesso pagina 6 di 13 esercizio del potere discrezionale d'ufficio del giudice di cui all'art. 421 c.p.c. e, in sede di appello, dell'art. 437, comma secondo c.p.c., applicabili, ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c., anche alle controversie locatizie, nonché (2) l'omesso rilievo dell'inefficacia del disconoscimento, da parte del , della CP_3
copia della controdichiarazione sul presupposto della mancanza dell'ulteriore requisito della specifica indicazione degli "aspetti differenziali" tra copia prodotta e originale (art. 2719 c.c.).
2.4. - Ad abundantiam, questa Corte rileva, comunque, che anche queste censure sono da ritenere infondate e non potrebbero, comunque, condurre all'accoglimento del primo motivo.
2.4.1. - In primo luogo, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado laddove il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità delle prove dirette a confermare la stipula di un diverso contratto (nel caso locazione commerciale) sul rilievo che la prova della simulazione relativa tra le parti può essere data esclusivamente dalla controdichiarazione, in quanto non ha considerato il consolidato indirizzo della
Corte di Cassazione secondo cui la prova per testimoni della simulazione è ammessa senza limiti, quando è volta a provare l'illiceità del contratto dissimulato.
Tale censura è infondata perché il costante orientamento della Corte di Cassazione, di cui è espressione il citato arresto (Cass. Sez. III, ordinanza 4/12/2023, n. 33727), indicato e prodotto in atti dallo stesso appellante, si riferisce all'ipotesi diversa della prova testimoniale e (di quella presuntiva) che siano dirette a far valere l'illiceità del contratto dissimulato. In quel caso, infatti, la Corte di Cassazione affermò che l'assunto che il contratto di comodato dissimulasse una locazione con canone difforme da quanto consentito dalla legislazione sui patti in deroga deve intendersi certamente come volto ad evidenziare un profilo di illiceità per contrasto con normativa imperativa della locazione dissimulata e, dunque, la prova testimoniale era ammissibile (al pari di quella presuntiva).
Nel caso a mano, invece, non è dedotta l'illiceità del contratto dissimulato di locazione per violazione di norme imperative.
2.4.2. - Parimenti infondata è la doglianza che contesta la decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto efficace il disconoscimento della prodotta controdichiarazione costituente allegato alle memorie conclusive del 22 settembre 2023, invocando il principio di diritto - per vero consolidato, a partire da un certo momento, nella giurisprudenza successiva della Corte di Cassazione (v. tra le più recenti, oltre al precedente richiamato nell'atto di appello costituito da Cass. 19855/2020, v. nello stesso senso Cass. n. 24634/2021) – relativo, però, al solo profilo del disconoscimento della conformità
pagina 7 di 13 della copia fotostatica del documento prodotto all'originale (art. 2719 c.c.) che qui non rileva. In base a tale principio, infatti, il suddetto disconoscimento deve avvenire, a pena di inefficacia, "attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale".
Afferma l'appellante che, nel caso di specie, l'appellato non ha assolto l'onere della puntuale allegazione degli elementi quantomeno indiziari idonei ad accreditare l'assunto della materiale integrale falsità della copia della controdichiarazione e non ha in alcun modo provveduto ad indicare quantomeno gli aspetti per i quali ha assunto che la copia fosse stata creata dal nulla e/o che la differissero dall'originale.
Osserva, tuttavia, il Collegio che l'appellante ha omesso invece ogni contestazione riguardo al diverso profilo - che assume rilievo nella specie, tant'è che il primo giudice correttamente l'ha preso in esame nella sentenza - del disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione del documento, ex artt. 214 e
215 c.p.c.
Non può dubitarsi, infatti, che anche nei confronti della scrittura prodotta in fotocopia sia ammissibile il disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione espressamente disciplinato dagli artt. 214 e 215
c.p.c. In tal caso la parte che ha prodotto la fotocopia e intende avvalersi del documento deve produrre l'originale della scrittura necessario per la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c. (Cass. n.
16551/2015).
Ed entrambe le ipotesi di disconoscimento, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, restano disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che anche il disconoscimento del contenuto e della sottoscrizione deve essere fatto in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione (Cass. n. 13425/2014).
Nella specie ciò è avvenuto: infatti, prodotto (tardivamente) in giudizio il citato documento in copia fotostatica, la parte contro cui è avvenuta la produzione, cioè l'odierno appellato, ha disconosciuto espressamente ed in modo formale l'autenticità della sottoscrizione, oltre ad avere eccepito l'inammissibilità per tardività della produzione di detto documento per l'intervenuta decadenza dall'indicazione di mezzi di prova. Peraltro, il disconoscimento fu anche tempestivo, per essere stato effettuato nella prima risposta o udienza successiva alla sua produzione. Tutto ciò emerge inconfutabilmente dall'esame del verbale del 2/10/2023 del seguente tenore: “l'avv. Lombardo contesta
pagina 8 di 13 la produzione documentale avversaria allegata alle note conclusive in quanto fuori termine chiede che la causa venga decisa… disconosce la controdichiarazione prodotta e l'autenticità della stessa”), senza che, come risulta dal medesimo verbale, la parte che aveva prodotto la fotocopia (cioè il
) ne abbia chiesto la verificazione né abbia prodotto (nemmeno con l'appello) l'originale. Pt_1
In presenza di questo profilo di disconoscimento, la parte che intenda valersi del documento disconosciuto, anche per l'ipotesi che abbia prodotto l'originale o in presenza di elementi di prova da cui il giudice potrebbe trarre la rispondenza di conformità della copia all'originale, deve chiederne la verificazione, con conseguente applicabilità degli artt. 216 e ss. c.p.c., restando immutate le condizioni previste dalla legge processuale affinché il documento disconosciuto nel suo contenuto e sottoscrizione possa essere utilizzato a favore della parte che lo ha prodotto, con l'ulteriore conseguenza che, in tal caso, rimane precluso al giudice di prenderlo in considerazione ai fini della formazione del proprio convincimento, anche qualora ritenga di avere elementi a sostegno dell'autenticità (Cass. n.
16998/2015).
Pertanto, del tutto esattamente il giudice nella sentenza ha considerato che non potevano essere “presi in considerazione i documenti tardivamente prodotti unitamente alle note conclusive non soltanto in quanto tardivi ma anche e soprattutto in quanto disconosciuti dalla parte ricorrente e, pertanto, del tutto inutilizzabili ai fini della decisione … ” (v. sentenza pag. 8).
2.4.3. – L'esposta considerazione ha carattere evidentemente decisivo ed assorbente anche rispetto all'ulteriore questione - oggetto di riproposizione con l'atto di appello - relativa alla possibilità di ottenere l'ammissione della prova documentale da cui la parte appellante è decaduta mercè il disposto dell'art. 421 c.p.c.
Il primo motivo di appello principale va dunque rigettato, con conseguente conferma della statuizione relativa al rilascio dell'immobile in oggetto.
3. - Con il secondo motivo di appello principale il contesta la sentenza del Tribunale per avere Pt_1
rigettato le domande riconvenzionali dallo stesso in precedenza formulate.
3.1. - Anche tale motivo - suddiviso in più censure - è infondato e deve essere rigettato.
3.1.1. - Con una prima censura (v punto 2.1 del ricorso introduttivo) l'appellante denuncia l'illegittimo rigetto della domanda di restituzione delle spese di accatastamento dell'immobile e l'inapplicabilità dell'art. 1808 c.c.
pagina 9 di 13 Il rigetto del primo motivo comporta il rigetto della suddetta censura, in quanto basata, appunto, sull'inapplicabilità dell'art. 1808 c.c., in tema di comodato, sul presupposto che il rapporto tra le parti debba, per la natura rivestita, essere disciplinato, piuttosto, dalle norme in tema di locazioni commerciali.
3.2. - Con una seconda censura l'appellante deduce l'erroneo rigetto della richiesta di risarcimento dei danni conseguenti al crollo del soffitto dell'immobile locato e l'errata interpretazione dell'art. 1808 c.c.
3.2.1. - Pure questa doglianza è infondata, perché il rigetto di tale pretesa si fonda, anzitutto, sulla valutazione di genericità delle prove (interrogatorio formale e prova per testi) dedotte dalla parte richiedente, correttamente ritenute inidonee, come tali, a dare la dimostrazione che la stessa parte era tenuta a fornire (ex art. 2697 c.c.) circa l'esistenza e soprattutto la specifica consistenza ed entità dei danni patiti.
Al riguardo, se è vero che l'appellante ha riproposto anche con l'appello le medesime richieste istruttorie già dedotte in primo grado, è altrettanto vero che è da condividersi, ad avviso della Corte, la valutazione in quei termini compiuta dal Tribunale che nel dichiarare inammissibili le istanze istruttorie dell'appellante ha affermato che tali mezzi erano volti a dimostrare circostanze appunto “generiche
(quanto ai danni di cui è stato richiesto il risarcimento”: tale certamente è la circostanza dedotta ad oggetto del capitolo di prova n. 5 (“vero o no che il distacco del soffitto causò dei danni all'impianto elettrico ed all'impianto luminoso dell'immobile di via XX Settembre 8”), mentre le fatture di acquisto di merce allegate in primo grado sono evidentemente insufficienti a fornire la prova del preteso danno emergente (danni alla merce custodita nell'immobile in dipendenza del crollo del soffitto per l'importo di € 2.697,00) dimostrando, al più, soltanto l'acquisto di merce. Per la stessa ragione, con valutazione meritevole di conferma anche in questa sede, è stata disattesa pure la richiesta di c.t.u. (reiterata anche con l'appello) finalizzata ad accertare e valutare l'importo dei lavori sostenuti dal per il Pt_1
rifacimento dell'impianto elettrico e di quello luminoso dell'immobile oggetto del giudizio, in quanto esplorativa (cfr. pag. 11 della sentenza).
3.3. - Con un'ultima censura in relazione all'allegato episodio di interruzione dell'energia elettrica asseritamente posto in essere dal in data 12 dicembre 2019, il deduce, infine, la nullità CP_3 Pt_1
della sentenza impugnata per motivazione apparente, l'illegittimo diniego della richiesta di risarcimento dei relativi danni morali e materiali ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 392 c.p. con l'art. 2059 c.c. e 2043 c.c., nonché l'inapplicabilità dell'art. 1808 c.c.
pagina 10 di 13 3.3.1. - Anche questo motivo è infondato perché nessuna prova dei danni materiali di cui è chiesto il risarcimento è stata fornita dal , essendo insufficiente a dimostrare un calo di fatturato o altre Pt_1
perdite economiche conseguenti a tale fatto la circostanza dedotta ad oggetto del capitolo di prova n. 8
(“vero o no che l'immobile in uso al rimase per circa un mese senza energia elettrica”); ciò Pt_1
rende superflua anche la prova (interrogatorio formale e prova per testi) richiesta sul precedente capitolo n. 7 (“vero o no che in data 16.12.2019 ha provveduto al distacco della luce elettrica nell'immobile di AB via XX Settembre 8”).
3.3.2 - Quanto alla domanda risarcitoria di presunti danni non patrimoniali, è dirimente osservare che la prova richiesta sugli indicati capitoli 7 e 8, per quel che avrebbe potuto offrire alla valutazione del giudice, ammesso pure che avesse accertato quanto il resistente si proponeva di acquisire, non sarebbe stata sufficiente a provare gli elementi oggettivi e soprattutto quelli soggettivi dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 393 c.p. a carico del , né che questi aveva attuato - come CP_3
sostiene il - l'indicata condotta “per costringerlo ad abbandonare nel più breve tempo Pt_1 possibile l'immobile”. Piuttosto, il afferma di avere provveduto solo “a regolarizzare il CP_3 contatore a servizio della ”; fatto che trova riscontro nelle allegazioni dello stesso che Pt_2 Pt_1
conferma di avere effettuato la voltura del contratto di fornitura elettrica per riattivare il servizio nell'immobile.
Di conseguenza, non è censurabile la sentenza del Tribunale per aver ritenuto - e dunque per non aver ammesso - la prova testimoniale e quella per interpello generiche e/o irrilevanti.
Infatti, in difetto di un fatto illecito costituente reato correttamente è stato escluso in capo all'appellante il diritto al risarcimento di danni (oltre che patrimoniali) non patrimoniali, solo genericamente lamentati, alla luce del costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “il risarcimento del danno non patrimoniale ha luogo in conseguenza della lesione di interessi della persona di rango costituzionale, oppure nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. Ne consegue che va escluso che l'interruzione della somministrazione di energia elettrica, anche se fonte di disagio, appartenga al novero dei pregiudizi meritevoli di considerazione a tale titolo, rientrando tra le contrarietà e gli inconvenienti della vita quotidiana in relazione ai quali l'ordinamento richiede un certo margine di tolleranza” (Cass. n.1766/2014).
Nella specie, il danno denunciato non rientra all'evidenza nell'ambito dei danni non patrimoniali meritevoli di considerazione a questo titolo costituendo, per l'appunto, un mero disagio pratico. Né è
pagina 11 di 13 indicato e tantomeno provato lo specifico diritto inviolabile costituzionalmente garantito, leso in modo serio (Cass. 5096/2013; Cass. S.U. 26972/2008).
In definitiva, l'appello principale deve essere integralmente rigettato, in quanto infondato.
4. - Con l'articolato motivo di appello incidentale, il censura la statuizione sulle spese di lite CP_3
(nella specie compensate tra le parti per intero) lamentando la mancata condanna del al Pt_1
pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado.
4.1. - Il motivo è infondato in quanto, nel compensare le spese processuali tra le parti per intero, il
Giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza reciproca (art. 92
c.p.c.); né con l'appello incidentale si fa questione dell'omessa individuazione della parte
“maggiormente soccombente”, atteso che con l'unico motivo, oltremodo generico, la parte appellante incidentale si è limitata soltanto a richiedere la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali del doppio grado del giudizio, senza specificare, in alcun modo, le ragioni dell'erroneità della impugnata statuizione che - rigettando domande di entrambe le parti - ha compensato tra le stesse per intero le spese come consentito dall'art. 92 c.p.c.
5. - Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico del . Pt_1
5.1. - Nel caso di specie, avendo la parte soccombente dichiarato di essere stata ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, va rammentato che “il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 74, comma 2, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa” (Cass. n. 8388 del 31/03/2017).
Nella liquidazione sono stati seguiti i parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, in rapporto allo scaglione (€ 5.200,01/26.000,00) di riferimento, nella specie, per le fasi espletate, in esse compresa anche quella di trattazione/istruttoria (Cass. n. 8561/2023
e Cass. n. 30219/2023), facendo applicazione però, per questa sola fase, dei valori minimi della tariffa, stante il mancato svolgimento di attività propriamente istruttoria.
5.2 – In considerazione del rigetto degli appelli delle parti, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e da parte di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (ex D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater) pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni, a norma del medesimo art. 13, comma 1-
pagina 12 di 13 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella causa di appello iscritta al n. 1398/2023 R.G. proposta da , con l'appello incidentale di , nella qualità di PA e legale Parte_1 Controparte_3
rappresentante della di AB, avverso la sentenza n. 3914/2023 Controparte_2
del 2 ottobre 2023 del Tribunale di Catania (resa nel procedimento iscritto al n. 6975/2022 R.G.),
rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
rigetta altresì l'appello incidentale;
conferma, per l'effetto, la suddetta sentenza;
condanna alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese processuali del Parte_1 presente giudizio, che liquida in complessivi € 4.888,00 per compensi (€ 1.134,00 per fase di studio, €
921,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase di trattazione e € 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni,
a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Catania il 4 marzo 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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