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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 10/06/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 9/2025
Entro i termini assegnati ex art 127ter cpc hanno rassegnato note scritte:
- per , l'avv. DE GIUSEPPE MARK ANTONIO e Parte_1
l'avv. , oggi sostituito dall'avv.
- per Controparte_1
, l'avv. GASPARRI SONIA e l'avv. MAURER FEDERICA
[...]
Esaurita la discussione eseguita tramite memorie, viste le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., depositando al Sentenza sul sistema PCT.
Il Giudice
Werner Mussner
pagina1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. dott. DE GIUSEPPE MARK ANTONIO
RICORRENTE
contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. dott.
[...] P.IVA_1
GASPARRI SONIA e dall'avv. dott. MAURER FEDERICA
RESISTENTE
pagina2 di 10 CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
Nel merito a) Che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Bolzano, in funzione di Giudice del
Lavoro, voglia ritenere materialmente inapplicabile e/o disapplicare il DL
44/2021 e la conseguente legge di conversione e/o comunque accertare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo l'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e del provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione adottati dall , e, per l'effetto, Controparte_2
condannare la resistente in persona del legale rappresentante pro tempore alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere dall'intervenuta sospensione avvenuta in data 01.08.2022 e fino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro avvenuta in data
02.11.2022, il tutto oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. in subordine gli interessi legali e rivalutazione monetaria. Voglia, altresí, condannare la societá convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data della sospensione e fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro.
b) Per i motivi esposti, si richiede all'illustrissimo Tribunale adito di sollevare ove ritenuto necessario la questione di legittimitá costituzionale e/o di contrasto alla normativa UE per i motivi indicati in narrativa, sospendere il presente pagina3 di 10 processo e rimettere la decisione ovvero formulare domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia UE;
c) Adottare ogni altro provvedimento anche in mancanza di specifica conclusione ritenuto conforme a legge e giustizia;
d) Con condanna del datore di lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, alle spese di lite ed al compenso professionale.
Di parte convenuta
Nel merito:
Rigettare le domande tutte di cui al ricorso presentato dalla OR
[...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto. Parte_1
In ogni caso:
Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa.
pagina4 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso di data 13.01.2025 la OR , dipendente Parte_1
dell in qualità di impiegata amministrativa Controparte_2
del Servizio Veterinario del Comprensorio di Brunico, si oppone alla propria sospensione per non essersi vaccinata contro il virus SARS/COVID.
Più precisamente, la ricorrente spiega che l'ufficio in cui ella svolge la sua attività è ubicato in Brunico, Via Campi della Rienza n. 46, all'interno dell'”Haus Moser”, in locali di proprietà della ditta Moser & Co. Srl ed affittati all' , ove non vengono in alcun modo prestate Controparte_2
attività di cura in favore di pazienti o animali, ma altre attività del settore terziario.
La OR narra di avere ricevuto in data 11.01.2022 l'invito, Parte_1
notificatole da parte dell a fornire la Controparte_2
documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione nel frattempo intervenuta e/o a fornire la documentazione idonea a dimostrare un motivo di esonero o di differimento dell'obbligo vaccinale ex art. 4 comma 4 del DL
44/2021. La stessa era nel frattempo risultata positiva al Covid, per cui aveva esibito un certificato medico di differimento della vaccinazione anticovid 19 del
21.01.2022 avente effetto per un periodo di sei mesi.
Senonché l , prima della scadenza dei sei Controparte_2
mesi, ossia in data 03.05.2022, le ha notificato quale datore di lavoro l'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale con il quale le veniva comunicato che, accertata formalmente l'inosservanza dell'obbligo vaccinale,
pagina5 di 10 veniva disposta la sospensione dal servizio della stessa dal giorno successivo al ricevimento di tale comunicazione.
A seguito di un periodo di malattia la ricorrente è stata definitivamente sospesa dal servizio a partire dal 01.08.2022, senza retribuzione e senza contributi. La ricorrente sarebbe pertanto rientrata in servizio in data 02.11.2022. La OR contesta la sospensione e ne chiede l'annullamento, chiedendo Parte_1
altresì la corresponsione degli stipendi non percepiti e dei relativi contributi.
2. L si costituisce e, quanto alle circostanze fattuali, aggiunge Controparte_2
che l'ufficio in cui la ricorrente svolgeva la sua attività lavorativa offriva anche un servizio sportello, condividendo l'ufficio con altri lavoratori.
Precisa, che la ricorrente avrebbe un rapporto di lavoro con la CP_1
e non con l' .
[...] Controparte_2
Secondo la resistente il DL 172/2021, art. 2, comma 1 lettera c) prevedrebbe un generalizzato obbligo vaccinale: “1. Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del ((decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87)), si applica anche alle seguenti categorie:
… omissis …
c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
pagina6 di 10 ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis;”
Le strutture di cui all'art 8ter sono le seguenti:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.
3. In primo luogo, l'eccezione sollevata dalla resistente, secondo cui la ricorrente sarebbe dipendente della Provincia e non dell , Controparte_2
risulta priva di pregio. Oltre a richiedere una nuova valutazione della fattispecie e a sollevare questioni di legittimazione passiva, tale affermazione è rimasta priva di specificità e, soprattutto, di adeguato riscontro probatorio.
Il contratto di lavoro della ricorrente (doc 1) è stato stipulato con l'ASL e le più recenti buste paga sono state emesse dalla stessa resistente.
4. Occorre dunque esaminare se la ricorrente debba essere considerata come operante all'interno di una delle strutture sanitarie sopra elencate. È pacifico e notorio che l eroga servizi ospedalieri. Controparte_2
pagina7 di 10 Tuttavia, la ricorrente sostiene che il suo caso specifico – ovvero lo svolgimento di un'attività amministrativa in un edificio distante dalle strutture sanitarie – deve essere assimilato a qualsiasi altra attività amministrativa.
In fatto la resistente in costituzione deduce poco, in sede di memoria conclusionale sostiene che il servizio sportello a cui era adibita la ricorrente registrava un notevole afflusso di persone. Non solo la deduzione fattuale è tardiva, ma anche irrilevante, posto che a prescindere dall'afflusso ciò che rileva
è l'esistenza di una struttura sanitaria ai sensi di legge.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 12211 del 2024, citata dalla ricorrente, ha operato una distinzione tra le strutture sanitarie in senso stretto e i dipendenti di aziende sanitarie che offrono servizi di diversa natura:
“[...] l'art.
4-ter del D.L. n. 172/2021 ha imposto l'obbligo vaccinale anche ai dipendenti inquadrati in categorie diverse da quelle sopra indicate, purché impegnati a rendere la prestazione lavorativa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie elencate nell'art.
8-ter del D.Lgs. n. 502/1992.”
Nel caso di specie, la struttura in cui la ricorrente prestava servizio, come descritta dalle parti, non rientra tra quelle elencate nell'art.
8-ter. A nulla rileva il servizio di sportello, che non ha carattere sanitario alcuno. La Cassazione n.
12211 del 06.05.2024 ha fornito un'interpretazione restrittiva della norma e, in effetti, non vi è alcun motivo per cui un dipendente che svolga un'attività non sanitaria, al di fuori di una struttura sanitaria, debba essere trattato diversamente dagli altri lavoratori solo perché il datore di lavoro offre anche servizi sanitari in altro sito produttivo.
pagina8 di 10 Si dà alla norma, quindi, una lettura costituzionalmente orientata.
Di conseguenza, il ricorso va accolto e la resistente condannata al risarcimento del danno e quindi alla corresponsione delle retribuzioni, a partire dalla sospensione avvenuta in data 01.08.2022 fino alla reintegrazione in servizio avvenuta in data 02.11.2022, oltre agli interessi legali dalla data della messa in mora, coincidente con il deposito del ricorso.
Posto che l'istituto previdenziale non è parte in causa, la condanna non può comprendere i contributi previdenziali. Ciononostante, la regolarità contributiva rimane un obbligo legale.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza. Considerata la condanna al pagamento di circa tre mensilità, si ritiene corretto inquadrare la fattispecie nello scaglione fino a € 26.000.
Poiché la causa ha riguardato una sola questione giuridica e non ha richiesto istruttorie particolarmente complesse, si ritiene equo applicare i minimi tariffari previsti dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna la resistente alla corresponsione, Controparte_3
in favore della ricorrente sig.a , delle retribuzioni, a Parte_2
partire dalla sospensione avvenuta in data 01.08.2022 fino alla reintegrazione in servizio avvenuta in data 02.11.2022, oltre agli interessi legali dalla data della messa in mora,
pagina9 di 10 condanna altresì la parte a rimborsare alla Controparte_3
parte le spese di lite, che si liquidano in € 2695 per Parte_1
compenso, € 118,50 per spese, oltre i.v.a., c.p.a.
10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
pagina10 di 10
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 9/2025
Entro i termini assegnati ex art 127ter cpc hanno rassegnato note scritte:
- per , l'avv. DE GIUSEPPE MARK ANTONIO e Parte_1
l'avv. , oggi sostituito dall'avv.
- per Controparte_1
, l'avv. GASPARRI SONIA e l'avv. MAURER FEDERICA
[...]
Esaurita la discussione eseguita tramite memorie, viste le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., depositando al Sentenza sul sistema PCT.
Il Giudice
Werner Mussner
pagina1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. dott. DE GIUSEPPE MARK ANTONIO
RICORRENTE
contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. dott.
[...] P.IVA_1
GASPARRI SONIA e dall'avv. dott. MAURER FEDERICA
RESISTENTE
pagina2 di 10 CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
Nel merito a) Che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Bolzano, in funzione di Giudice del
Lavoro, voglia ritenere materialmente inapplicabile e/o disapplicare il DL
44/2021 e la conseguente legge di conversione e/o comunque accertare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo l'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e del provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione adottati dall , e, per l'effetto, Controparte_2
condannare la resistente in persona del legale rappresentante pro tempore alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere dall'intervenuta sospensione avvenuta in data 01.08.2022 e fino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro avvenuta in data
02.11.2022, il tutto oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. in subordine gli interessi legali e rivalutazione monetaria. Voglia, altresí, condannare la societá convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data della sospensione e fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro.
b) Per i motivi esposti, si richiede all'illustrissimo Tribunale adito di sollevare ove ritenuto necessario la questione di legittimitá costituzionale e/o di contrasto alla normativa UE per i motivi indicati in narrativa, sospendere il presente pagina3 di 10 processo e rimettere la decisione ovvero formulare domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia UE;
c) Adottare ogni altro provvedimento anche in mancanza di specifica conclusione ritenuto conforme a legge e giustizia;
d) Con condanna del datore di lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, alle spese di lite ed al compenso professionale.
Di parte convenuta
Nel merito:
Rigettare le domande tutte di cui al ricorso presentato dalla OR
[...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto. Parte_1
In ogni caso:
Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa.
pagina4 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso di data 13.01.2025 la OR , dipendente Parte_1
dell in qualità di impiegata amministrativa Controparte_2
del Servizio Veterinario del Comprensorio di Brunico, si oppone alla propria sospensione per non essersi vaccinata contro il virus SARS/COVID.
Più precisamente, la ricorrente spiega che l'ufficio in cui ella svolge la sua attività è ubicato in Brunico, Via Campi della Rienza n. 46, all'interno dell'”Haus Moser”, in locali di proprietà della ditta Moser & Co. Srl ed affittati all' , ove non vengono in alcun modo prestate Controparte_2
attività di cura in favore di pazienti o animali, ma altre attività del settore terziario.
La OR narra di avere ricevuto in data 11.01.2022 l'invito, Parte_1
notificatole da parte dell a fornire la Controparte_2
documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione nel frattempo intervenuta e/o a fornire la documentazione idonea a dimostrare un motivo di esonero o di differimento dell'obbligo vaccinale ex art. 4 comma 4 del DL
44/2021. La stessa era nel frattempo risultata positiva al Covid, per cui aveva esibito un certificato medico di differimento della vaccinazione anticovid 19 del
21.01.2022 avente effetto per un periodo di sei mesi.
Senonché l , prima della scadenza dei sei Controparte_2
mesi, ossia in data 03.05.2022, le ha notificato quale datore di lavoro l'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale con il quale le veniva comunicato che, accertata formalmente l'inosservanza dell'obbligo vaccinale,
pagina5 di 10 veniva disposta la sospensione dal servizio della stessa dal giorno successivo al ricevimento di tale comunicazione.
A seguito di un periodo di malattia la ricorrente è stata definitivamente sospesa dal servizio a partire dal 01.08.2022, senza retribuzione e senza contributi. La ricorrente sarebbe pertanto rientrata in servizio in data 02.11.2022. La OR contesta la sospensione e ne chiede l'annullamento, chiedendo Parte_1
altresì la corresponsione degli stipendi non percepiti e dei relativi contributi.
2. L si costituisce e, quanto alle circostanze fattuali, aggiunge Controparte_2
che l'ufficio in cui la ricorrente svolgeva la sua attività lavorativa offriva anche un servizio sportello, condividendo l'ufficio con altri lavoratori.
Precisa, che la ricorrente avrebbe un rapporto di lavoro con la CP_1
e non con l' .
[...] Controparte_2
Secondo la resistente il DL 172/2021, art. 2, comma 1 lettera c) prevedrebbe un generalizzato obbligo vaccinale: “1. Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del ((decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87)), si applica anche alle seguenti categorie:
… omissis …
c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
pagina6 di 10 ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis;”
Le strutture di cui all'art 8ter sono le seguenti:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.
3. In primo luogo, l'eccezione sollevata dalla resistente, secondo cui la ricorrente sarebbe dipendente della Provincia e non dell , Controparte_2
risulta priva di pregio. Oltre a richiedere una nuova valutazione della fattispecie e a sollevare questioni di legittimazione passiva, tale affermazione è rimasta priva di specificità e, soprattutto, di adeguato riscontro probatorio.
Il contratto di lavoro della ricorrente (doc 1) è stato stipulato con l'ASL e le più recenti buste paga sono state emesse dalla stessa resistente.
4. Occorre dunque esaminare se la ricorrente debba essere considerata come operante all'interno di una delle strutture sanitarie sopra elencate. È pacifico e notorio che l eroga servizi ospedalieri. Controparte_2
pagina7 di 10 Tuttavia, la ricorrente sostiene che il suo caso specifico – ovvero lo svolgimento di un'attività amministrativa in un edificio distante dalle strutture sanitarie – deve essere assimilato a qualsiasi altra attività amministrativa.
In fatto la resistente in costituzione deduce poco, in sede di memoria conclusionale sostiene che il servizio sportello a cui era adibita la ricorrente registrava un notevole afflusso di persone. Non solo la deduzione fattuale è tardiva, ma anche irrilevante, posto che a prescindere dall'afflusso ciò che rileva
è l'esistenza di una struttura sanitaria ai sensi di legge.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 12211 del 2024, citata dalla ricorrente, ha operato una distinzione tra le strutture sanitarie in senso stretto e i dipendenti di aziende sanitarie che offrono servizi di diversa natura:
“[...] l'art.
4-ter del D.L. n. 172/2021 ha imposto l'obbligo vaccinale anche ai dipendenti inquadrati in categorie diverse da quelle sopra indicate, purché impegnati a rendere la prestazione lavorativa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie elencate nell'art.
8-ter del D.Lgs. n. 502/1992.”
Nel caso di specie, la struttura in cui la ricorrente prestava servizio, come descritta dalle parti, non rientra tra quelle elencate nell'art.
8-ter. A nulla rileva il servizio di sportello, che non ha carattere sanitario alcuno. La Cassazione n.
12211 del 06.05.2024 ha fornito un'interpretazione restrittiva della norma e, in effetti, non vi è alcun motivo per cui un dipendente che svolga un'attività non sanitaria, al di fuori di una struttura sanitaria, debba essere trattato diversamente dagli altri lavoratori solo perché il datore di lavoro offre anche servizi sanitari in altro sito produttivo.
pagina8 di 10 Si dà alla norma, quindi, una lettura costituzionalmente orientata.
Di conseguenza, il ricorso va accolto e la resistente condannata al risarcimento del danno e quindi alla corresponsione delle retribuzioni, a partire dalla sospensione avvenuta in data 01.08.2022 fino alla reintegrazione in servizio avvenuta in data 02.11.2022, oltre agli interessi legali dalla data della messa in mora, coincidente con il deposito del ricorso.
Posto che l'istituto previdenziale non è parte in causa, la condanna non può comprendere i contributi previdenziali. Ciononostante, la regolarità contributiva rimane un obbligo legale.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza. Considerata la condanna al pagamento di circa tre mensilità, si ritiene corretto inquadrare la fattispecie nello scaglione fino a € 26.000.
Poiché la causa ha riguardato una sola questione giuridica e non ha richiesto istruttorie particolarmente complesse, si ritiene equo applicare i minimi tariffari previsti dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna la resistente alla corresponsione, Controparte_3
in favore della ricorrente sig.a , delle retribuzioni, a Parte_2
partire dalla sospensione avvenuta in data 01.08.2022 fino alla reintegrazione in servizio avvenuta in data 02.11.2022, oltre agli interessi legali dalla data della messa in mora,
pagina9 di 10 condanna altresì la parte a rimborsare alla Controparte_3
parte le spese di lite, che si liquidano in € 2695 per Parte_1
compenso, € 118,50 per spese, oltre i.v.a., c.p.a.
10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
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