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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/02/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1502/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1502/2023
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Assenza in forza di procura in atti, con studio in Comiso, Via San Biagio n. 165, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
) e , nata a [...] il [...] (C.F. C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi per mandato allegato al presente atto sia C.F._3 unitamente che disgiuntamente dagli avv. Padua Salvatore e Padua Valeria ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in nella Via A. Maiorana n. 48 CP_1
APPELLATI
pagina 1 di 16 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il presente giudizio , quale erede di , ha Parte_1 Parte_2
proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1562/2023, pubblicata in data 24.10.2023, emessa nella causa civile iscritta al R.G. n.
2295/2017 promossa da e nei confronti della de CP_1 Controparte_2
cuius , con la quale il Tribunale di Ragusa ha dichiarato “che nessuna Parte_2
servitù di veduta/panorama sussiste a favore dell'immobile sito in Casuzze -
Frazione di Santa Croce Camerina, via degli Abeti, censito al Catasto Fabbricati di Santa Croce Camerina al foglio 41, mappale 454 sub 1 e 2, di proprietà del convenuto gravante sull'immobile confinante di proprietà degli attori”, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno promossa dagli attori e CP_1 [...]
, ha rigettato la domanda riconvenzionale azionata da CP_2 Parte_1
volta ad accertare l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di panorama avente ad oggetto la veduta sul mare esercitata dal terrazzo dell'immobile di proprietà di quest'ultimo sito in Santa Croce Camerina, contrada Casuzze, Via degli
Abeti n. 18, riportato al Catasto Fabbricati al foglio 41, particella 454, subalterni 1
e 2, ed ha infine condannato il convenuto a rimborsare ad Parte_1 CP_1
e le spese di lite liquidate in € 644,93 per esborsi ed in €
[...] Controparte_2
5.077,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
E' accaduto che con atto di citazione notificato in origine a Parte_3
e , premesso di essere comproprietari dell'immobile
[...] Controparte_2
composto da casa per civile abitazione e lastrico solare, sito in Casuzze, Frazione di
Santa Croce Camerina, nella Via degli Abeti s.n., censito al Catasto fabbricati di
Santa Croce Camerina al foglio 41, mappale 445, subalterni 1 e 2, confinante con altro immobile composto anch'esso da piano terra e lastrico solare, censito al Catasto
pagina 2 di 16 fabbricati di Santa Croce Camerina al foglio 41, mappale 454, subalterni 1 e 2, di proprietà della convenuta , hanno dedotto che tra le stesse parti si era Parte_2
svolto, innanzi al Tribunale di Ragusa, un primo giudizio (n.1931/2012 R.G.) possessorio ex art. 703 c.p.c. instaurato dalla avverso e Pt_2 Parte_3
al fine di ottenere la demolizione di un muro divisorio realizzato da Controparte_2
questi ultimi sul proprio lastrico solare che ostruiva la vista sul mare, così impedendo l'esercizio della servitù di panorama da sempre dalla stessa esercitato dal terrazzo di sua proprietà; che tale giudizio cautelare era stato accolto con provvedimento successivamente confermato anche in sede di reclamo;
che, con concessione edilizia n. 7/2015, avevano ottenuto la possibilità di erigere un ulteriore piano rispetto a quello costruito mediante innalzamento del muro divisorio con la proprietà ; che, a seguito dell'innalzamento del muro precedentemente Pt_1
demolito in ottemperanza alla decisione cautelare del Tribunale di Ragusa, la
[...]
aveva promosso altro procedimento ex art 703 c.p.c. (R.G. 3574/2015) Pt_2
conclusosi con l'accoglimento dello stesso e con la conferma anche in questo caso in sede di reclamo;
che, dopo avere proceduto spontaneamente alla demolizione del muro divisorio, avevano interesse ad ottenere sentenza di accertamento dell'inesistenza del diritto di servitù di veduta e/o panorama il cui asserito possesso ad opera della aveva ottenuto tutela nell'ambito dei giudizi sopra indicati, Pt_2
stante la insussistenza di opere visibili e permanenti atte all'asserito esercizio;
che tale servitù non apparente, in quanto tale non passibile di acquisto per usucapione, era altresì da escludere atteso il peculiare stato dei luoghi, considerato che la terrazza costituente oggetto del sedicente fondo dominante non era altro che un lastrico di copertura dotata di una scala di ferro interna e di un parapetto di 40/50 centimetri di altezza inidoneo a consentire l'affaccio ed il godimento della visuale;
che la pagina 3 di 16 condotta serbata dalla a seguito della promozione dei procedimenti Pt_2
cautelari sfociati nella demolizione del muro e nella impossibilità di costruzione dell'ulteriore piano, aveva determinato loro la causazione di danni che dovevano essere risarciti anche in via equitativa.
Si è costituita in giudizio contestando la domanda attorea e Parte_2
spiegando apposita domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di panorama: in particolare la ha eccepito l'improponibilità, ex art. 705 c.p.c., Pt_2
della domanda petitoria proposta dagli attori prima della definizione del giudizio possessorio e prima dell'esecuzione dell'ordinanza ivi adottata, in quanto il muro divisorio non era stata integralmente demolito né lo stato dei luoghi era stato ripristinato secondo quanto stabilito dal Tribunale di Ragusa con l'ordinanza emessa in seno al procedimento cautelare avente R.G. n. 3574/2015 confermata in sede di reclamo, instando comunque per la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione, in proprio favore, della servitù di panorama per l'esercizio pacifico e non interrotto, ultraventennale, della veduta sul mare esercitata dal terrazzo dell'immobile di sua proprietà sito in Santa Croce Camerina, contrada Casuzze, via degli Abeti n.18, composto da piano terra e lastrico solare, riportato in catasto al foglio 41 particelle 454 subalterni 1 e 2.
Il Tribunale di Ragusa, dopo aver assegnato alle parti i chiesti termini ex art. 183, sesto comma, vecchio conio, c.p.c., con ordinanza del 28.06.2018 ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalla parte convenuta “in quanto Parte_2
inconducenti al fine di decidere e pertanto inammissibili” ed ha spedito la causa in decisione, salvo poi rimettere, con ordinanza del 14.06.2022, la causa in istruttoria disponendo apposita c.t.u. volta alla descrizione dello stato degli immobili delle parti ed all'accertamento del se, in base alle condizioni dei luoghi, fosse possibile pagina 4 di 16 l'affaccio dal lastrico solare dell'immobile di proprietà della convenuta : Pt_2
nelle more del giudizio è mancata ai vivi e si è costituito in giudizio Parte_2
quale figlio ed erede della madre defunta riportandosi Controparte_3 Pt_2
alle domande e difese fatte valere dalla propria dante causa.
Come detto in precedenza, è intervenuta la sentenza n. 1562/2023 con la quale il
Tribunale di Ragusa ha accolto l'azione negatoria servitutis spiegata da Parte_3
e dichiarando che nessuna servitù di veduta/panorama
[...] Controparte_2
gravante sull'immobile di proprietà di questi ultimi sussiste a favore dell'immobile confinante di proprietà del , salvo rigettare le residue domande di Pt_1
risarcimento danni degli attori e di usucapione della servitù di panorama azionata in via riconvenzionale dal convenuto con condanna di quest'ultimo alla Pt_1
refusione in favore di parte attrice delle spese di lite.
ha interposto appello avverso la sentenza n. 1562/2023 facendo Parte_1
leva sui seguenti tre profili di doglianza.
Con il primo motivo di appello il ha censurato il rigetto dell'eccezione di Pt_1
improponibilità ex art. 705 c.p.c. dell'azione di merito incoata da Parte_3
e posto che questi ultimi non avevano eseguito compiutamente il Controparte_2
provvedimento emesso nel secondo giudizio cautelare avente R.G. n. 3574/2015, non avendo completamente demolito il muro divisorio tra le due proprietà come ordinato dal Tribunale, muro divisorio che risultava essere stato demolito soltanto sino all'altezza di 94 cm dal piano di calpestio della proprietà e Controparte_4
che risultava più alto di 7 cm circa rispetto al muro della proprietà . Pt_1
Con il secondo motivo di appello il ha impugnato il capo della sentenza Pt_1
con cui è stata disattesa nel merito la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di panorama ed è stata contestualmente accolta la domanda attorea, avendo pagina 5 di 16 erroneamente affermato il Tribunale che esso convenuto non aveva dato prova che le opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù di panorama, scala di accesso al terrazzo e muretto di recinzione, fossero esistenti da almeno vent'anni salvo però disattendere le prove testimoniali a tal uopo richieste in quanto, a detta del giudicante, i capitoli di prova sarebbero stati “articolati in modo generico senza riferimenti temporali precisi”: parte appellante ha del pari stigmatizzato la erronea valutazione delle prove già a corredo della causa date sia dalle dichiarazioni degli informatori escussi nei precedenti giudizi possessori tra cui il teste , il quale Tes_1
aveva dichiarato di conoscere i luoghi sin dal 1983 e che utilizzava Parte_2
il proprio terrazzo e poteva godere della vista sul mare da tempo immemorabile e da più di vent'anni, sia dalle risultanze della c.t.u. espletata in prime cure da cui si evinceva che l'immobile di proprietà , costituito da piano terra e scala Pt_2
esterna che conduce al terrazzo, era stato costruito nel 1974 giusta nulla osta n.
2356/74 e che lo stesso era stato da sempre dotato di terrazza al piano primo da cui era possibile l'affaccio verso il mare sì da far ritenere il diritto di servitù di panorama insito nella stessa conformazione del terrazzo. Il ha affermato a supporto Pt_1
della domanda di usucapione che “In buona sostanza, è la stessa conformazione dei luoghi e le opere permanenti (la scala di accesso al terrazzo e il parapetto) esistenti sin dal 1974 nell'immobile di proprietà , a dimostrare la sussistenza della Pt_1
servitù di panorama a carico del fondo servente di proprietà e a Controparte_4
favore dell'immobile dell'odierno appellante. Considerato, pertanto, che il muro divisorio che ostruiva la vista sul mare è stato innalzato per la prima volta dai IG.ri
nel 2012, è evidente che le opere visibili e permanenti per Controparte_4
l'esercizio della servitù accertate dal CTU erano sicuramente esistenti da ben più di vent'anni.. Tutte le prove acquisite nel giudizio di primo grado quali il nulla osta
pagina 6 di 16 per l'esecuzione dei lavori edili del 1974, le dichiarazioni rese nei procedimenti possessori (di cui vi è prova in atti) del teste che ha riferito di frequentare i Tes_1
luoghi sin dal 1983, la CTU dell'Ing. , provano inconfutabilmente l'esistenza, Per_1
da più di vent'anni, anzi da più di trenta, delle opere visibili destinate all'esercizio della servitù di panorama”, salvo evidenziare la contraddittorietà delle decisioni del giudice di primo grado che da un lato aveva appositamente rimesso la causa in istruttoria al fine di nominare il c.t.u. anche per accertare la possibilità di affaccio dal proprio terrazzo e dall'altro aveva affermato l'asserita mancanza di prova circa l'esistenza da almeno vent'anni delle opere idonee all'esercizio della servitù di panorama.
Con il terzo motivo di appello il ha criticato la regolamentazione delle Pt_1
spese processuali effettuata in prime cure atteso che il Giudice di primo grado, anziché compensare tra le parti, in tutto o in parte, le spese di lite, lo aveva condannato alla refusione delle spese processuali nonostante il rigetto della domanda risarcitoria formulata dagli attori e . CP_1 CP_2
ha pertanto chiesto, in accoglimento dell'appello proposto avverso Parte_1
la Sentenza n. 1562/2023 del Tribunale di Ragusa, la declaratoria di improponibilità ex art. 705 c.p.c. della domanda petitoria proposta dagli attori e CP_1 CP_2
prima della definizione del giudizio possessorio, il rigetto della domanda negatoria servitutis azionata dagli attori e e l'accertamento in proprio favore CP_1 CP_2
dell'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di panorama sul mare esercitata dal terrazzo dell'immobile sito in Santa Croce Camerina, contrada
Casuzze, via degli Abeti n. 18, composto da piano terra e lastrico solare, come sopra individuato, con il favore di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio;
in via istruttoria ha reiterato la prova per testi già richiesta in primo grado sui seguenti pagina 7 di 16 articolati: 1) “Vero o no che la sig.ra utilizza il terrazzo Parte_2
dell'immobile sito in Santa Croce Camerina, contrada Casuzze, via degli Abeti n°18 da oltre vent'anni”. 2) Vero o no che la sig.ra da oltre vent'anni, Parte_2
utilizza il predetto terrazzo per trascorrere le giornate in compagnia di amici e parenti”. 3) “Vero o no che la IG.ra , da oltre vent'anni, si affaccia altresì Pt_2
dal proprio terrazzo per godere della vista sul mare” 4) “Vero o no che il terrazzo della IG.ra è stato da sempre dotato di parapetto alto circa 1 metro”. Parte_2
Si sono costituiti in giudizio e instando per il CP_1 Controparte_2
rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata: radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo in data 27 gennaio 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere disattendere l'appello spiegato da per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
L'eccezione di improponibilità ex art. 705 c.p.c. della domanda petitoria proposta dagli appellati e costituente l'oggetto del primo motivo di appello CP_1 CP_2
è del tutto destituita di fondamento alcuno avendo i predetti appellati già dato piena attuazione al provvedimento cautelare reso dal Tribunale di Ragusa in data 20 maggio 2016 in seno al procedimento avente R.G. n. 3574 del 2015 ed avendo spiegato la domanda negatoria servitutis successivamente alla definizione del predetto giudizio possessorio: se si legge il contenuto dell'ordinanza cautelare resa dal Tribunale di Ragusa in data 20 maggio 2016 in seno al procedimento avente
R.G. n. 3574 del 2015 si noterà come la defunta , premesso il proprio diritto Pt_2
di servitù di veduta posto che il muro divisorio delle due proprietà era alto soltanto un metro sì da consentire la visuale, avesse lamentato l'innalzamento di esso ad altezza maggiore;
una volta ottenuto la riduzione in pristino disposta dal Tribunale, il muro è stato pacificamente ridotto ad un'altezza di 94 centimetri, come pagina 8 di 16 confermato dalla c.t.u. espletata in primo grado, proprio in sintonia con l'ordine di demolizione e di ripristino del muro allo stato originario, il che consente di dire che, stante la piena esecuzione dell'ordine disposto in sede cautelare, nulla osta alla proponibilità dell'azione negatoria servitutis nella presente sede ad opera degli appellati e . CP_1 CP_2
Passando al merito della pretesa, l'oggetto della presente lite attiene al riconoscimento o meno dell'acquisto per usucapione, in capo all'appellante Pt_1
, del diritto di servitù di panorama in favore del terrazzo di pertinenza del
[...]
proprio immobile sito nella nota località di Santa Croce Camerina, Frazione
Casuzze, gravante sul fondo di proprietà degli appellati e : giova CP_1 CP_2
da subito premettere come “A differenza della servitù di veduta, che trova fonte direttamente nella legge (art. 907 c.c.), il diritto di veduta panoramica consiste nel godere della bellezza della visuale offerta dalla particolare collocazione dell'immobile dominante, previa imposizione sul fondo servente di una servitus altius non tollendi, e può essere costituita a titolo derivativo (tramite contratto) o a titolo originario (tramite usucapione o destinazione del padre di famiglia), purché, in quest'ultimo caso, esistano opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio
(si vedal'ordinanza n. 17922 del 22/06/2023), e come “La panoramicità del luogo consiste in una situazione di fatto derivante dalla bellezza dell'ambiente e dalla visuale che si gode da un certo posto che può trovare tutela nella servitù altius non tollendi, non anche nella servitù di veduta, che garantisce il diritto affatto diverso di guardare e di affacciarsi sul fondo vicino” (si veda la sentenza n. 8572 del 12/04/2006), statuizioni queste ultime che sganciano la servitù di panorama dalla mera servitù di veduta che consente soltanto l'affaccio sul fondo del vicino e che connotano la servitù di panorama nell'orbita delle servitù apparenti pagina 9 di 16 acquistabili per usucapione ventennale ma alla condizione della sussistenza di opere visibili e permanenti che ne qualifichino e risaltino il possesso protratto per il lasso di tempo necessario ad usucapire.
La stessa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, nell'affermare che
“Poiché la cosiddetta servitù di panorama, consistente nella particolare amenità del fondo dominante per la visuale di cui gode, è una servitus altius non tollendi
(sia costruzioni, sia alberi), per potersi acquistare per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, necessita di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto
a quelle che consentono la servitù di veduta, altrimenti questa comporterebbe sempre quella, e specificatamente destinate all' esercizio della servitù invocata”(si veda la sentenza n. 10250 del 20/10/1997) e che “Il diritto di veduta, consistente nella fruizione di un piacevole panorama, che si pretende leso dalla chioma di un albero piantato a distanza legale, integra una "servitus altius non tollendi", la quale può essere acquistata, oltre che negozialmente, anche per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, necessitando, tuttavia, tali modi di costituzione non solo,
a seconda dei casi, della destinazione conferita dall'originario unico proprietario
o dell'esercizio ultraventennale di attività corrispondenti alla servitù, ma anche di operi visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta”
(vedi la Sentenza n. 2973 del 27/02/2012), rimarca il fatto che le opere visibili e permanenti che devono caratterizzare la servitù di panorama siano diverse e maggiormente pregnanti di quelle che consentono il mero diritto di veduta, e ciò per la diversa intensità che connotano i due diritti e per le diverse utilità che i due diritti apportano ai fondi che ne beneficiano: è opinione della Corte che, nel caso al vaglio del presente giudizio, non sia emersa alcuna pregnanza della conformazione dei luoghi tale da giustificare e dare origine all'esercizio della servitù di panorama pagina 10 di 16 rivendicata dal e che la mera presenza di una scala interna che consentiva Pt_1
l'accesso, sia pur a far data dal 1974, al lastrico solare della proprietà prima Pt_2
e poi, in uno con la posa della ringhiera avente in origine altezza di 40/50 Pt_1
centimetri e poi di quasi un metro, non siano stati tali da consentire l'auspicato acquisto per usucapione, ad opera dell'odierno appellante, dell'invocata servitù di panorama.
La c.t.u. espletata in prime cure ha affermato che “L'immobile proprietà , Pt_1
edificato giusto Nulla Osta 2356/74 del 13/05/1974 e successivo Permesso di costruire n. 16/2016 in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/01, risulta ad una sola elevazione al piano terra con scala esterna (foto n. 3 e 12) che conduce sul terrazzo dove si trova un piccolo locale ripostiglio adiacente alla proprietà
(Foto n. 5-12). L'immobile, che dista una cinquantina di metri Controparte_4
dalla spiaggia (v. planimetrie generali e foto aerea Allegato n.1), confina anche con altra proprietà e con le vie degli Abeti e via Tamarindo ed ha un accesso su ciascuna delle suddette vie (v. foto n. 3). Il terrazzo, ripavimentato di recente, è perimetrato sulla via Tamarindo con una ringhiera di altezza 1 metro mentre sul confine proprietà e sulla via degli Abeti con un parapetto di altezza Controparte_4
variabile da 73 a 78 cm a seconda del punto e considerata la pendenza presente sulla superficie della pavimentazione necessaria per lo smaltimento dell'acqua.
L'immobile risulta completo e rifinito in ogni sua parte come è riscontrabile dalle foto allegate. L'immobile proprietà (v. foto n. 1-2) risulta Parte_4
anch'esso ad una sola elevazione al piano terra, costruito originariamente con giusto Nulla Osta pratica 7156/72 rilasciato il 12/01/1973, ma con una conformazione odierna corrispondente in parte alla concessione edilizia in sanatoria n. 2091 ritirata il 25/10/2007 (modifica piano terra e parapetto in
pagina 11 di 16 copertura) ed in parte (per quanto riguarda la scala e altro) con lavori effettuati a seguito di rilascio delle concessioni n. 5/2011 e successiva variante con concessione edilizia n. 7/2014 rilasciata il 14/02/2014, che prevedono la realizzazione di una sopraelevazione e i cui lavori non sono stati mai chiusi nè completati, come è riscontrabile dalla documentazione in atti all'Ufficio tecnico comunale e dal materiale ancora riposto in copertura (v. foto n. 16-19). Il terrazzo di copertura (v. foto n. 12-19) prospiciente la sola via degli Abeti e confinante con altre proprietà,
è stato anch'esso pavimentato di recente ed ha attualmente un parapetto con altezza variabile da 94 a 98 cm per via delle pendenze, realizzato in parte con blocchi di tufo ed in parte con blocchi di poroton rifinito solo in parte, oltre ad un tratto realizzato con lastra di vetro (v. foto n. 13). La sottoscritta ha effettuato i rilievi di entrambi i piani copertura riportando lo stato dei luoghi nella pianta di cui all'Allegato n.
2. Come è visibile dalle foto n. 4-5-6 lo stato attuale degli immobili consente l'affaccio dal terrazzo del convenuto, che può quindi godere della vista del mare. Tale vista panoramica è possibile in effetti solo dal lato del confine proprietà , oltre che parzialmente dal confine posteriore (v. foto Parte_4
7-9) e non direttamente dal lato prospiciente la pubblica via degli Abeti poiché su tale lato l'immobile risulta arretrato con una pensilina. Per quanto riguarda la demolizione del muro costruito sula proprietà a seguito del Controparte_4
rilascio della concessione n. 7/2015, come dettagliatamente riportato nella foto n.
4bis, esso è stato demolito fino all'altezza di 94 cm dal piano di calpestio propr.
e risulta quindi più alto di soli 7 cm circa rispetto a quello della Controparte_4
proprietà che risulta di circa 76- 78 cm dal rispettivo piano di Pt_1
calpestio….l'immobile proprietà è stato originariamente Parte_4
edificato con giusto Nulla Osta pratica 7156/72 rilasciato il 12/01/1973 con una
pagina 12 di 16 porzione del solo piano terra esistente coperto con solaio piano, non raggiungibile da nessuna scala e non praticabile, e perimetrato da un muretto di circa 40 cm.
Tale lastrico solare è rimasto per altro non raggiungibile anche con la successiva concessione edilizia in sanatoria n. 2091 del 25/10/2007 (pratica 2817/1995) dove
è stato variato solo muretto perimetrale che da 40 cm è passato ad 1 metro di altezza. La trasformazione da lastrico solare a terrazza è avvenuta a seguito della concessione edilizia n. 5/2011 e successiva variante n. 7/2014 i cui lavori non sono mai stati chiusi.. l'immobile proprietà è stato edificato giusto Nulla Osta Pt_1
2356/74 del 13/05/1974, quindi successivamente all'immobile e Parte_4
anch'esso con la consistenza del solo piano terra, ma con una scala esterna che portava sopra il solaio di copertura, che costituiva già in tale una CP_5
“terrazza” perimetrata da ringhiera. Poi il successivo Permesso di costruire in sanatoria n. 26/2016 rilasciato in data 29/12/2016 ha sanato l'ampliamento di tale terrazza verso la via Tamarindo, sempre raggiungibile dalla preesistente scala esterna e con la presenza di muretto perimetrale di circa 1 metro al posto della ringhiera. Quindi è stato edificato prima l'immobile proprietà Controparte_4
rispetto a quello proprietà ma, mentre il primo non era dotato di terrazza, Pt_1
l'immobile proprietà ha sempre avuto una terrazza al piano primo……. la Pt_1
superficie di copertura dell'immobile è sempre stata una “Terrazza” e non Pt_1
necessita quindi di alcun cambiamento di destinazione d'uso”: tale descrizione dei luoghi non fornisce elementi a corredo della domanda di usucapione della servitù di panorama invocata dall'appellante , deponendo piuttosto per la tesi del Pt_1
mancato perfezionamento della fattispecie acquisitiva a titolo originario sia nella parte in cui ha rilevato come la posa della terrazza di pertinenza del fondo Pt_1
fosse stata sanata soltanto con il permesso di costruire in sanatoria n. 26/2016 e pagina 13 di 16 come la precedente ringhiera fosse stata sostituita in data incerta da un muretto perimetrale avente altezza di un metro, sia nella parte in cui ha verificato che il muretto che divide le due terrazze di pertinenza delle confinanti proprietà delle parti di causa, di altezza di 75 - 78 centimetri come accertato dalla c.t.u., non costituiva opera visibile e permanente ulteriore rispetto a quelle che consentono la mera veduta sul fondo confinante e che sono atte a fare acquisire la servitù di panorama, sia infine nella parte in cui ha limitato la amenità del sedicente fondo dominante asserendo che l'affaccio sul mare e la relativa vista panoramica fosse possibile “solo dal lato del confine proprietà , oltre che parzialmente dal confine Parte_4
posteriore, e non direttamente dal lato prospiciente la pubblica via degli Abeti poiché su tale lato l'immobile risulta arretrato con una pensilina”.
La neutralità delle opere visibili a corredo dell'invocato diritto di servitù di veduta, la ridotta amenità del sedicente fondo dominante e l'incertezza della posa di un muretto perimetrale di altezza di un metro, in quanto tale atto a consentire la vista tramite affaccio, inducono la Corte ad escludere l'usucapione della servitù di panorama rivendicata dal ostandovi quanto meno, come asserito dal Pt_1
Giudice di prime cure, il completamento del decorso ventennale del periodo atto ad acquistare il relativo diritto dominicale.
Tali considerazioni giustificano la decisione del giudice di prime cure di non avere dato ingresso alla prova testimoniale i cui capitoli sono stati nuovamente articolati in seno all'atto di citazione in appello: la genericità delle affermazioni ivi contenute, nella misura in cui evidenziano un uso trentennale, ad opera dei proprietari Pt_2
e , della terrazza per ricevere amici e parenti e per affacciarsi sul mare, Pt_1
quantunque ipoteticamente confermate dai testi, non scalfirebbero le conclusioni sopra menzionate, non configurandosi nel presente caso alcuna pregnanza e pagina 14 di 16 peculiarità della conformazione dei luoghi tale da dare origine all'esercizio della servitù di panorama nel senso auspicato dall'appellante . Pt_1
Del pari destituito di fondamento si palesa il terzo motivo di appello, prospettato da
, concernente la regolamentazione delle spese di lite in primo Parte_1
grado: delle tre domande azionate nel giudizio di primo grado il Tribunale ha accolto la domanda negatoria servitutis di parte attrice e , avendo di CP_1 CP_2
conseguenza disatteso la contrapposta domanda di usucapione incoata dal , Pt_1
ed ha disatteso l'ancillare domanda di risarcimento del danno azionata sempre dagli attori e , di talché la prevalente soccombenza del , parte CP_1 CP_2 Pt_1
convenuta in prime cure, ha ben giustificato l'integrale addebito a quest'ultimo in punto spese di lite del relativo grado, avendo gli attori e ottenuto CP_1 CP_2
il pregnante bene della vita costituito dall'intervenuto accertamento della inesistenza di alcun vincolo gravante sulla loro proprietà.
Consegue in definitiva il rigetto dell'appello: le spese seguono la soccombenza e vanno addossate a nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo Parte_1
alle tre fasi richieste dagli appellati e nella nota spese del 13 CP_1 CP_2
gennaio 2025 allegata alla memoria conclusiva.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1502/2023 R.G., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Ragusa n. 1562/2023 che conferma;
2. Condanna al pagamento in favore di e Parte_1 Parte_3
delle spese processuali che si liquidano in Euro 6.946,00 per Controparte_2
compensi (di cui Euro 2.058,00 per la fase di studio, Euro 1.418,00 per la fase pagina 15 di 16 introduttiva ed Euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di legge ai fini del versamento, a carico dell'appellante , dell'ulteriore contributo unificato. Parte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 13 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1502/2023
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Assenza in forza di procura in atti, con studio in Comiso, Via San Biagio n. 165, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
) e , nata a [...] il [...] (C.F. C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi per mandato allegato al presente atto sia C.F._3 unitamente che disgiuntamente dagli avv. Padua Salvatore e Padua Valeria ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in nella Via A. Maiorana n. 48 CP_1
APPELLATI
pagina 1 di 16 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il presente giudizio , quale erede di , ha Parte_1 Parte_2
proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1562/2023, pubblicata in data 24.10.2023, emessa nella causa civile iscritta al R.G. n.
2295/2017 promossa da e nei confronti della de CP_1 Controparte_2
cuius , con la quale il Tribunale di Ragusa ha dichiarato “che nessuna Parte_2
servitù di veduta/panorama sussiste a favore dell'immobile sito in Casuzze -
Frazione di Santa Croce Camerina, via degli Abeti, censito al Catasto Fabbricati di Santa Croce Camerina al foglio 41, mappale 454 sub 1 e 2, di proprietà del convenuto gravante sull'immobile confinante di proprietà degli attori”, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno promossa dagli attori e CP_1 [...]
, ha rigettato la domanda riconvenzionale azionata da CP_2 Parte_1
volta ad accertare l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di panorama avente ad oggetto la veduta sul mare esercitata dal terrazzo dell'immobile di proprietà di quest'ultimo sito in Santa Croce Camerina, contrada Casuzze, Via degli
Abeti n. 18, riportato al Catasto Fabbricati al foglio 41, particella 454, subalterni 1
e 2, ed ha infine condannato il convenuto a rimborsare ad Parte_1 CP_1
e le spese di lite liquidate in € 644,93 per esborsi ed in €
[...] Controparte_2
5.077,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
E' accaduto che con atto di citazione notificato in origine a Parte_3
e , premesso di essere comproprietari dell'immobile
[...] Controparte_2
composto da casa per civile abitazione e lastrico solare, sito in Casuzze, Frazione di
Santa Croce Camerina, nella Via degli Abeti s.n., censito al Catasto fabbricati di
Santa Croce Camerina al foglio 41, mappale 445, subalterni 1 e 2, confinante con altro immobile composto anch'esso da piano terra e lastrico solare, censito al Catasto
pagina 2 di 16 fabbricati di Santa Croce Camerina al foglio 41, mappale 454, subalterni 1 e 2, di proprietà della convenuta , hanno dedotto che tra le stesse parti si era Parte_2
svolto, innanzi al Tribunale di Ragusa, un primo giudizio (n.1931/2012 R.G.) possessorio ex art. 703 c.p.c. instaurato dalla avverso e Pt_2 Parte_3
al fine di ottenere la demolizione di un muro divisorio realizzato da Controparte_2
questi ultimi sul proprio lastrico solare che ostruiva la vista sul mare, così impedendo l'esercizio della servitù di panorama da sempre dalla stessa esercitato dal terrazzo di sua proprietà; che tale giudizio cautelare era stato accolto con provvedimento successivamente confermato anche in sede di reclamo;
che, con concessione edilizia n. 7/2015, avevano ottenuto la possibilità di erigere un ulteriore piano rispetto a quello costruito mediante innalzamento del muro divisorio con la proprietà ; che, a seguito dell'innalzamento del muro precedentemente Pt_1
demolito in ottemperanza alla decisione cautelare del Tribunale di Ragusa, la
[...]
aveva promosso altro procedimento ex art 703 c.p.c. (R.G. 3574/2015) Pt_2
conclusosi con l'accoglimento dello stesso e con la conferma anche in questo caso in sede di reclamo;
che, dopo avere proceduto spontaneamente alla demolizione del muro divisorio, avevano interesse ad ottenere sentenza di accertamento dell'inesistenza del diritto di servitù di veduta e/o panorama il cui asserito possesso ad opera della aveva ottenuto tutela nell'ambito dei giudizi sopra indicati, Pt_2
stante la insussistenza di opere visibili e permanenti atte all'asserito esercizio;
che tale servitù non apparente, in quanto tale non passibile di acquisto per usucapione, era altresì da escludere atteso il peculiare stato dei luoghi, considerato che la terrazza costituente oggetto del sedicente fondo dominante non era altro che un lastrico di copertura dotata di una scala di ferro interna e di un parapetto di 40/50 centimetri di altezza inidoneo a consentire l'affaccio ed il godimento della visuale;
che la pagina 3 di 16 condotta serbata dalla a seguito della promozione dei procedimenti Pt_2
cautelari sfociati nella demolizione del muro e nella impossibilità di costruzione dell'ulteriore piano, aveva determinato loro la causazione di danni che dovevano essere risarciti anche in via equitativa.
Si è costituita in giudizio contestando la domanda attorea e Parte_2
spiegando apposita domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di panorama: in particolare la ha eccepito l'improponibilità, ex art. 705 c.p.c., Pt_2
della domanda petitoria proposta dagli attori prima della definizione del giudizio possessorio e prima dell'esecuzione dell'ordinanza ivi adottata, in quanto il muro divisorio non era stata integralmente demolito né lo stato dei luoghi era stato ripristinato secondo quanto stabilito dal Tribunale di Ragusa con l'ordinanza emessa in seno al procedimento cautelare avente R.G. n. 3574/2015 confermata in sede di reclamo, instando comunque per la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione, in proprio favore, della servitù di panorama per l'esercizio pacifico e non interrotto, ultraventennale, della veduta sul mare esercitata dal terrazzo dell'immobile di sua proprietà sito in Santa Croce Camerina, contrada Casuzze, via degli Abeti n.18, composto da piano terra e lastrico solare, riportato in catasto al foglio 41 particelle 454 subalterni 1 e 2.
Il Tribunale di Ragusa, dopo aver assegnato alle parti i chiesti termini ex art. 183, sesto comma, vecchio conio, c.p.c., con ordinanza del 28.06.2018 ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalla parte convenuta “in quanto Parte_2
inconducenti al fine di decidere e pertanto inammissibili” ed ha spedito la causa in decisione, salvo poi rimettere, con ordinanza del 14.06.2022, la causa in istruttoria disponendo apposita c.t.u. volta alla descrizione dello stato degli immobili delle parti ed all'accertamento del se, in base alle condizioni dei luoghi, fosse possibile pagina 4 di 16 l'affaccio dal lastrico solare dell'immobile di proprietà della convenuta : Pt_2
nelle more del giudizio è mancata ai vivi e si è costituito in giudizio Parte_2
quale figlio ed erede della madre defunta riportandosi Controparte_3 Pt_2
alle domande e difese fatte valere dalla propria dante causa.
Come detto in precedenza, è intervenuta la sentenza n. 1562/2023 con la quale il
Tribunale di Ragusa ha accolto l'azione negatoria servitutis spiegata da Parte_3
e dichiarando che nessuna servitù di veduta/panorama
[...] Controparte_2
gravante sull'immobile di proprietà di questi ultimi sussiste a favore dell'immobile confinante di proprietà del , salvo rigettare le residue domande di Pt_1
risarcimento danni degli attori e di usucapione della servitù di panorama azionata in via riconvenzionale dal convenuto con condanna di quest'ultimo alla Pt_1
refusione in favore di parte attrice delle spese di lite.
ha interposto appello avverso la sentenza n. 1562/2023 facendo Parte_1
leva sui seguenti tre profili di doglianza.
Con il primo motivo di appello il ha censurato il rigetto dell'eccezione di Pt_1
improponibilità ex art. 705 c.p.c. dell'azione di merito incoata da Parte_3
e posto che questi ultimi non avevano eseguito compiutamente il Controparte_2
provvedimento emesso nel secondo giudizio cautelare avente R.G. n. 3574/2015, non avendo completamente demolito il muro divisorio tra le due proprietà come ordinato dal Tribunale, muro divisorio che risultava essere stato demolito soltanto sino all'altezza di 94 cm dal piano di calpestio della proprietà e Controparte_4
che risultava più alto di 7 cm circa rispetto al muro della proprietà . Pt_1
Con il secondo motivo di appello il ha impugnato il capo della sentenza Pt_1
con cui è stata disattesa nel merito la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di panorama ed è stata contestualmente accolta la domanda attorea, avendo pagina 5 di 16 erroneamente affermato il Tribunale che esso convenuto non aveva dato prova che le opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù di panorama, scala di accesso al terrazzo e muretto di recinzione, fossero esistenti da almeno vent'anni salvo però disattendere le prove testimoniali a tal uopo richieste in quanto, a detta del giudicante, i capitoli di prova sarebbero stati “articolati in modo generico senza riferimenti temporali precisi”: parte appellante ha del pari stigmatizzato la erronea valutazione delle prove già a corredo della causa date sia dalle dichiarazioni degli informatori escussi nei precedenti giudizi possessori tra cui il teste , il quale Tes_1
aveva dichiarato di conoscere i luoghi sin dal 1983 e che utilizzava Parte_2
il proprio terrazzo e poteva godere della vista sul mare da tempo immemorabile e da più di vent'anni, sia dalle risultanze della c.t.u. espletata in prime cure da cui si evinceva che l'immobile di proprietà , costituito da piano terra e scala Pt_2
esterna che conduce al terrazzo, era stato costruito nel 1974 giusta nulla osta n.
2356/74 e che lo stesso era stato da sempre dotato di terrazza al piano primo da cui era possibile l'affaccio verso il mare sì da far ritenere il diritto di servitù di panorama insito nella stessa conformazione del terrazzo. Il ha affermato a supporto Pt_1
della domanda di usucapione che “In buona sostanza, è la stessa conformazione dei luoghi e le opere permanenti (la scala di accesso al terrazzo e il parapetto) esistenti sin dal 1974 nell'immobile di proprietà , a dimostrare la sussistenza della Pt_1
servitù di panorama a carico del fondo servente di proprietà e a Controparte_4
favore dell'immobile dell'odierno appellante. Considerato, pertanto, che il muro divisorio che ostruiva la vista sul mare è stato innalzato per la prima volta dai IG.ri
nel 2012, è evidente che le opere visibili e permanenti per Controparte_4
l'esercizio della servitù accertate dal CTU erano sicuramente esistenti da ben più di vent'anni.. Tutte le prove acquisite nel giudizio di primo grado quali il nulla osta
pagina 6 di 16 per l'esecuzione dei lavori edili del 1974, le dichiarazioni rese nei procedimenti possessori (di cui vi è prova in atti) del teste che ha riferito di frequentare i Tes_1
luoghi sin dal 1983, la CTU dell'Ing. , provano inconfutabilmente l'esistenza, Per_1
da più di vent'anni, anzi da più di trenta, delle opere visibili destinate all'esercizio della servitù di panorama”, salvo evidenziare la contraddittorietà delle decisioni del giudice di primo grado che da un lato aveva appositamente rimesso la causa in istruttoria al fine di nominare il c.t.u. anche per accertare la possibilità di affaccio dal proprio terrazzo e dall'altro aveva affermato l'asserita mancanza di prova circa l'esistenza da almeno vent'anni delle opere idonee all'esercizio della servitù di panorama.
Con il terzo motivo di appello il ha criticato la regolamentazione delle Pt_1
spese processuali effettuata in prime cure atteso che il Giudice di primo grado, anziché compensare tra le parti, in tutto o in parte, le spese di lite, lo aveva condannato alla refusione delle spese processuali nonostante il rigetto della domanda risarcitoria formulata dagli attori e . CP_1 CP_2
ha pertanto chiesto, in accoglimento dell'appello proposto avverso Parte_1
la Sentenza n. 1562/2023 del Tribunale di Ragusa, la declaratoria di improponibilità ex art. 705 c.p.c. della domanda petitoria proposta dagli attori e CP_1 CP_2
prima della definizione del giudizio possessorio, il rigetto della domanda negatoria servitutis azionata dagli attori e e l'accertamento in proprio favore CP_1 CP_2
dell'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di panorama sul mare esercitata dal terrazzo dell'immobile sito in Santa Croce Camerina, contrada
Casuzze, via degli Abeti n. 18, composto da piano terra e lastrico solare, come sopra individuato, con il favore di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio;
in via istruttoria ha reiterato la prova per testi già richiesta in primo grado sui seguenti pagina 7 di 16 articolati: 1) “Vero o no che la sig.ra utilizza il terrazzo Parte_2
dell'immobile sito in Santa Croce Camerina, contrada Casuzze, via degli Abeti n°18 da oltre vent'anni”. 2) Vero o no che la sig.ra da oltre vent'anni, Parte_2
utilizza il predetto terrazzo per trascorrere le giornate in compagnia di amici e parenti”. 3) “Vero o no che la IG.ra , da oltre vent'anni, si affaccia altresì Pt_2
dal proprio terrazzo per godere della vista sul mare” 4) “Vero o no che il terrazzo della IG.ra è stato da sempre dotato di parapetto alto circa 1 metro”. Parte_2
Si sono costituiti in giudizio e instando per il CP_1 Controparte_2
rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata: radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo in data 27 gennaio 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere disattendere l'appello spiegato da per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
L'eccezione di improponibilità ex art. 705 c.p.c. della domanda petitoria proposta dagli appellati e costituente l'oggetto del primo motivo di appello CP_1 CP_2
è del tutto destituita di fondamento alcuno avendo i predetti appellati già dato piena attuazione al provvedimento cautelare reso dal Tribunale di Ragusa in data 20 maggio 2016 in seno al procedimento avente R.G. n. 3574 del 2015 ed avendo spiegato la domanda negatoria servitutis successivamente alla definizione del predetto giudizio possessorio: se si legge il contenuto dell'ordinanza cautelare resa dal Tribunale di Ragusa in data 20 maggio 2016 in seno al procedimento avente
R.G. n. 3574 del 2015 si noterà come la defunta , premesso il proprio diritto Pt_2
di servitù di veduta posto che il muro divisorio delle due proprietà era alto soltanto un metro sì da consentire la visuale, avesse lamentato l'innalzamento di esso ad altezza maggiore;
una volta ottenuto la riduzione in pristino disposta dal Tribunale, il muro è stato pacificamente ridotto ad un'altezza di 94 centimetri, come pagina 8 di 16 confermato dalla c.t.u. espletata in primo grado, proprio in sintonia con l'ordine di demolizione e di ripristino del muro allo stato originario, il che consente di dire che, stante la piena esecuzione dell'ordine disposto in sede cautelare, nulla osta alla proponibilità dell'azione negatoria servitutis nella presente sede ad opera degli appellati e . CP_1 CP_2
Passando al merito della pretesa, l'oggetto della presente lite attiene al riconoscimento o meno dell'acquisto per usucapione, in capo all'appellante Pt_1
, del diritto di servitù di panorama in favore del terrazzo di pertinenza del
[...]
proprio immobile sito nella nota località di Santa Croce Camerina, Frazione
Casuzze, gravante sul fondo di proprietà degli appellati e : giova CP_1 CP_2
da subito premettere come “A differenza della servitù di veduta, che trova fonte direttamente nella legge (art. 907 c.c.), il diritto di veduta panoramica consiste nel godere della bellezza della visuale offerta dalla particolare collocazione dell'immobile dominante, previa imposizione sul fondo servente di una servitus altius non tollendi, e può essere costituita a titolo derivativo (tramite contratto) o a titolo originario (tramite usucapione o destinazione del padre di famiglia), purché, in quest'ultimo caso, esistano opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio
(si vedal'ordinanza n. 17922 del 22/06/2023), e come “La panoramicità del luogo consiste in una situazione di fatto derivante dalla bellezza dell'ambiente e dalla visuale che si gode da un certo posto che può trovare tutela nella servitù altius non tollendi, non anche nella servitù di veduta, che garantisce il diritto affatto diverso di guardare e di affacciarsi sul fondo vicino” (si veda la sentenza n. 8572 del 12/04/2006), statuizioni queste ultime che sganciano la servitù di panorama dalla mera servitù di veduta che consente soltanto l'affaccio sul fondo del vicino e che connotano la servitù di panorama nell'orbita delle servitù apparenti pagina 9 di 16 acquistabili per usucapione ventennale ma alla condizione della sussistenza di opere visibili e permanenti che ne qualifichino e risaltino il possesso protratto per il lasso di tempo necessario ad usucapire.
La stessa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, nell'affermare che
“Poiché la cosiddetta servitù di panorama, consistente nella particolare amenità del fondo dominante per la visuale di cui gode, è una servitus altius non tollendi
(sia costruzioni, sia alberi), per potersi acquistare per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, necessita di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto
a quelle che consentono la servitù di veduta, altrimenti questa comporterebbe sempre quella, e specificatamente destinate all' esercizio della servitù invocata”(si veda la sentenza n. 10250 del 20/10/1997) e che “Il diritto di veduta, consistente nella fruizione di un piacevole panorama, che si pretende leso dalla chioma di un albero piantato a distanza legale, integra una "servitus altius non tollendi", la quale può essere acquistata, oltre che negozialmente, anche per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, necessitando, tuttavia, tali modi di costituzione non solo,
a seconda dei casi, della destinazione conferita dall'originario unico proprietario
o dell'esercizio ultraventennale di attività corrispondenti alla servitù, ma anche di operi visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta”
(vedi la Sentenza n. 2973 del 27/02/2012), rimarca il fatto che le opere visibili e permanenti che devono caratterizzare la servitù di panorama siano diverse e maggiormente pregnanti di quelle che consentono il mero diritto di veduta, e ciò per la diversa intensità che connotano i due diritti e per le diverse utilità che i due diritti apportano ai fondi che ne beneficiano: è opinione della Corte che, nel caso al vaglio del presente giudizio, non sia emersa alcuna pregnanza della conformazione dei luoghi tale da giustificare e dare origine all'esercizio della servitù di panorama pagina 10 di 16 rivendicata dal e che la mera presenza di una scala interna che consentiva Pt_1
l'accesso, sia pur a far data dal 1974, al lastrico solare della proprietà prima Pt_2
e poi, in uno con la posa della ringhiera avente in origine altezza di 40/50 Pt_1
centimetri e poi di quasi un metro, non siano stati tali da consentire l'auspicato acquisto per usucapione, ad opera dell'odierno appellante, dell'invocata servitù di panorama.
La c.t.u. espletata in prime cure ha affermato che “L'immobile proprietà , Pt_1
edificato giusto Nulla Osta 2356/74 del 13/05/1974 e successivo Permesso di costruire n. 16/2016 in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/01, risulta ad una sola elevazione al piano terra con scala esterna (foto n. 3 e 12) che conduce sul terrazzo dove si trova un piccolo locale ripostiglio adiacente alla proprietà
(Foto n. 5-12). L'immobile, che dista una cinquantina di metri Controparte_4
dalla spiaggia (v. planimetrie generali e foto aerea Allegato n.1), confina anche con altra proprietà e con le vie degli Abeti e via Tamarindo ed ha un accesso su ciascuna delle suddette vie (v. foto n. 3). Il terrazzo, ripavimentato di recente, è perimetrato sulla via Tamarindo con una ringhiera di altezza 1 metro mentre sul confine proprietà e sulla via degli Abeti con un parapetto di altezza Controparte_4
variabile da 73 a 78 cm a seconda del punto e considerata la pendenza presente sulla superficie della pavimentazione necessaria per lo smaltimento dell'acqua.
L'immobile risulta completo e rifinito in ogni sua parte come è riscontrabile dalle foto allegate. L'immobile proprietà (v. foto n. 1-2) risulta Parte_4
anch'esso ad una sola elevazione al piano terra, costruito originariamente con giusto Nulla Osta pratica 7156/72 rilasciato il 12/01/1973, ma con una conformazione odierna corrispondente in parte alla concessione edilizia in sanatoria n. 2091 ritirata il 25/10/2007 (modifica piano terra e parapetto in
pagina 11 di 16 copertura) ed in parte (per quanto riguarda la scala e altro) con lavori effettuati a seguito di rilascio delle concessioni n. 5/2011 e successiva variante con concessione edilizia n. 7/2014 rilasciata il 14/02/2014, che prevedono la realizzazione di una sopraelevazione e i cui lavori non sono stati mai chiusi nè completati, come è riscontrabile dalla documentazione in atti all'Ufficio tecnico comunale e dal materiale ancora riposto in copertura (v. foto n. 16-19). Il terrazzo di copertura (v. foto n. 12-19) prospiciente la sola via degli Abeti e confinante con altre proprietà,
è stato anch'esso pavimentato di recente ed ha attualmente un parapetto con altezza variabile da 94 a 98 cm per via delle pendenze, realizzato in parte con blocchi di tufo ed in parte con blocchi di poroton rifinito solo in parte, oltre ad un tratto realizzato con lastra di vetro (v. foto n. 13). La sottoscritta ha effettuato i rilievi di entrambi i piani copertura riportando lo stato dei luoghi nella pianta di cui all'Allegato n.
2. Come è visibile dalle foto n. 4-5-6 lo stato attuale degli immobili consente l'affaccio dal terrazzo del convenuto, che può quindi godere della vista del mare. Tale vista panoramica è possibile in effetti solo dal lato del confine proprietà , oltre che parzialmente dal confine posteriore (v. foto Parte_4
7-9) e non direttamente dal lato prospiciente la pubblica via degli Abeti poiché su tale lato l'immobile risulta arretrato con una pensilina. Per quanto riguarda la demolizione del muro costruito sula proprietà a seguito del Controparte_4
rilascio della concessione n. 7/2015, come dettagliatamente riportato nella foto n.
4bis, esso è stato demolito fino all'altezza di 94 cm dal piano di calpestio propr.
e risulta quindi più alto di soli 7 cm circa rispetto a quello della Controparte_4
proprietà che risulta di circa 76- 78 cm dal rispettivo piano di Pt_1
calpestio….l'immobile proprietà è stato originariamente Parte_4
edificato con giusto Nulla Osta pratica 7156/72 rilasciato il 12/01/1973 con una
pagina 12 di 16 porzione del solo piano terra esistente coperto con solaio piano, non raggiungibile da nessuna scala e non praticabile, e perimetrato da un muretto di circa 40 cm.
Tale lastrico solare è rimasto per altro non raggiungibile anche con la successiva concessione edilizia in sanatoria n. 2091 del 25/10/2007 (pratica 2817/1995) dove
è stato variato solo muretto perimetrale che da 40 cm è passato ad 1 metro di altezza. La trasformazione da lastrico solare a terrazza è avvenuta a seguito della concessione edilizia n. 5/2011 e successiva variante n. 7/2014 i cui lavori non sono mai stati chiusi.. l'immobile proprietà è stato edificato giusto Nulla Osta Pt_1
2356/74 del 13/05/1974, quindi successivamente all'immobile e Parte_4
anch'esso con la consistenza del solo piano terra, ma con una scala esterna che portava sopra il solaio di copertura, che costituiva già in tale una CP_5
“terrazza” perimetrata da ringhiera. Poi il successivo Permesso di costruire in sanatoria n. 26/2016 rilasciato in data 29/12/2016 ha sanato l'ampliamento di tale terrazza verso la via Tamarindo, sempre raggiungibile dalla preesistente scala esterna e con la presenza di muretto perimetrale di circa 1 metro al posto della ringhiera. Quindi è stato edificato prima l'immobile proprietà Controparte_4
rispetto a quello proprietà ma, mentre il primo non era dotato di terrazza, Pt_1
l'immobile proprietà ha sempre avuto una terrazza al piano primo……. la Pt_1
superficie di copertura dell'immobile è sempre stata una “Terrazza” e non Pt_1
necessita quindi di alcun cambiamento di destinazione d'uso”: tale descrizione dei luoghi non fornisce elementi a corredo della domanda di usucapione della servitù di panorama invocata dall'appellante , deponendo piuttosto per la tesi del Pt_1
mancato perfezionamento della fattispecie acquisitiva a titolo originario sia nella parte in cui ha rilevato come la posa della terrazza di pertinenza del fondo Pt_1
fosse stata sanata soltanto con il permesso di costruire in sanatoria n. 26/2016 e pagina 13 di 16 come la precedente ringhiera fosse stata sostituita in data incerta da un muretto perimetrale avente altezza di un metro, sia nella parte in cui ha verificato che il muretto che divide le due terrazze di pertinenza delle confinanti proprietà delle parti di causa, di altezza di 75 - 78 centimetri come accertato dalla c.t.u., non costituiva opera visibile e permanente ulteriore rispetto a quelle che consentono la mera veduta sul fondo confinante e che sono atte a fare acquisire la servitù di panorama, sia infine nella parte in cui ha limitato la amenità del sedicente fondo dominante asserendo che l'affaccio sul mare e la relativa vista panoramica fosse possibile “solo dal lato del confine proprietà , oltre che parzialmente dal confine Parte_4
posteriore, e non direttamente dal lato prospiciente la pubblica via degli Abeti poiché su tale lato l'immobile risulta arretrato con una pensilina”.
La neutralità delle opere visibili a corredo dell'invocato diritto di servitù di veduta, la ridotta amenità del sedicente fondo dominante e l'incertezza della posa di un muretto perimetrale di altezza di un metro, in quanto tale atto a consentire la vista tramite affaccio, inducono la Corte ad escludere l'usucapione della servitù di panorama rivendicata dal ostandovi quanto meno, come asserito dal Pt_1
Giudice di prime cure, il completamento del decorso ventennale del periodo atto ad acquistare il relativo diritto dominicale.
Tali considerazioni giustificano la decisione del giudice di prime cure di non avere dato ingresso alla prova testimoniale i cui capitoli sono stati nuovamente articolati in seno all'atto di citazione in appello: la genericità delle affermazioni ivi contenute, nella misura in cui evidenziano un uso trentennale, ad opera dei proprietari Pt_2
e , della terrazza per ricevere amici e parenti e per affacciarsi sul mare, Pt_1
quantunque ipoteticamente confermate dai testi, non scalfirebbero le conclusioni sopra menzionate, non configurandosi nel presente caso alcuna pregnanza e pagina 14 di 16 peculiarità della conformazione dei luoghi tale da dare origine all'esercizio della servitù di panorama nel senso auspicato dall'appellante . Pt_1
Del pari destituito di fondamento si palesa il terzo motivo di appello, prospettato da
, concernente la regolamentazione delle spese di lite in primo Parte_1
grado: delle tre domande azionate nel giudizio di primo grado il Tribunale ha accolto la domanda negatoria servitutis di parte attrice e , avendo di CP_1 CP_2
conseguenza disatteso la contrapposta domanda di usucapione incoata dal , Pt_1
ed ha disatteso l'ancillare domanda di risarcimento del danno azionata sempre dagli attori e , di talché la prevalente soccombenza del , parte CP_1 CP_2 Pt_1
convenuta in prime cure, ha ben giustificato l'integrale addebito a quest'ultimo in punto spese di lite del relativo grado, avendo gli attori e ottenuto CP_1 CP_2
il pregnante bene della vita costituito dall'intervenuto accertamento della inesistenza di alcun vincolo gravante sulla loro proprietà.
Consegue in definitiva il rigetto dell'appello: le spese seguono la soccombenza e vanno addossate a nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo Parte_1
alle tre fasi richieste dagli appellati e nella nota spese del 13 CP_1 CP_2
gennaio 2025 allegata alla memoria conclusiva.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1502/2023 R.G., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Ragusa n. 1562/2023 che conferma;
2. Condanna al pagamento in favore di e Parte_1 Parte_3
delle spese processuali che si liquidano in Euro 6.946,00 per Controparte_2
compensi (di cui Euro 2.058,00 per la fase di studio, Euro 1.418,00 per la fase pagina 15 di 16 introduttiva ed Euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di legge ai fini del versamento, a carico dell'appellante , dell'ulteriore contributo unificato. Parte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 13 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011
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