Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 8244/2020
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8244/2020 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(CF. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Loredana Trotta, in virtù di mandato in calce al ricorso RICORRENTE
E
(CF. ), rapp.to e difeso come in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Maria Gabriella Gallevi, in virtù di mandato in atti RESISTENTE
C O N
AVV. FUOCO ASSUNTA (CF. ), in qualità di curatore C.F._3 speciale dei minori (28.11.2012) e (23.09.2015) Persona_1 Persona_2
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 25.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.11.2020 [nata a [...] Parte_1 il 31.10.1985 (C.F. )], premesso di aver contratto matrimonio C.F._1 con [nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
)] in data 14.04.1012 in BA (SA) e che dall'unione C.F._2 sono nati i figli minori (28.11.2012) e (23.09.2015), chiedeva Per_1 Per_2 di pronunciarsi la separazione dal coniuge con addebito.
La ricorrente chiedeva altresì: 1) l'affidamento congiunto dei minori con collocamento presso di sé; 2) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di euro 1.500,00 per i figli e di euro 300,00 in suo favore.
si costituiva con comparsa del 26.03.2021 aderendo alla domanda Controparte_1 di separazione e chiedendo: 1) l'affidamento congiunto dei minori con collocamento presso la madre e la regolamentazione del suo diritto di visita su accordo tra le parti;
2) la previsione a suo carico di un assegno di mantenimento di euro 500,00 esclusivamente in favore dei figli, oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
Espletata l'udienza presidenziale e fallito il tentativo di conciliazione, venivano emessi i provvedimenti provvisori con ordinanza del 29.6.2021 ed il giudizio proseguiva.
Le parti tentavano invano una riconciliazione in corso di causa.
Alla udienza del 30.5.2023 veniva effettuato l'ascolto dei due minori e di seguito disposta una CTU onde verificare l'idoneità genitoriale delle parti.
Attesi gli esiti della CTU e l'estrema conflittualità delle parti, con ordinanza del
22.02.2024 il G.I. disponeva l'affido ex art. 333 c.c. dei minori ai SS e procedeva a nominare l'Avv. Fuoco Assunta curatore speciale dei minori.
Il curatore speciale si costituiva con comparsa del 20.02.2024.
All'esito degli interventi svolti sul nucleo familiare, le parti alla udienza del
25.03.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., davano atto di aver raggiunto n accordo in ordine alle condizioni della separazione nei seguenti termini:
“
1. Affidamento dei minori.
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I minori e saranno affidati ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale condivisa.
I minori saranno collocati e residenti presso il padre, sig. in Controparte_1
BA (Sa) al viale Spagna n. 12
2. Tempi di permanenza dei minori con i genitori.
La madre terrà con sé i minori:
- tutte le settimane nei giorni di martedì dalle ore 20:15 sino al mattino successivo con riaccompagnamento a scuola (o alla residenza paterna entro le ore 9:00 in periodo non scolastico):
- il mercoledì dalle ore 20:15 sino al mattino successivo con riaccompagnamento a scuola (o alla residenza paterna entro le ore 9:00 in periodo non scolastico).
- a weekend alterni dal venerdì alle ore 20:15 sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (o alla residenza paterna entro le ore 9:00 in periodo non scolastico).
Nel periodo estivo non scolastico e il lunedì mattina del week end spettante alla madre e ricadente nel periodo estivo, i minori la mattina saranno ripresi a casa della madre dal sig. entro le ore 10.00. Controparte_1
Durante le festività natalizie degli anni dispari i minori potranno trascorrere il 24
Dicembre con la madre e il 25 Dicembre con il padre, nonché il 31 Dicembre con la madre e il 1° Gennaio con il padre e viceversa negli anni pari;
durante le festività pasquali degli anni dispari il minore possa trascorrere la Pasqua con la Madre e il
Lunedi dell'Angelo con il padre e viceversa negli anni pari. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con la madre 15 giorni nel mese di Agosto da concordarsi in base alle esigenze dei minori e a quelle lavorative dei genitori entro il 31 Maggio di ogni anno.
I minori potranno trascorrere il giorno del loro compleanno, consumando, in applicazione del principio dell'alternanza, un pasto con ciascuno dei genitori indipendentemente dalla presente calendarizzazione.
Inoltre, i minori trascorreranno il 5 Aprile e il 4 Ottobre, genetliaco ed onomastico del sig. con il papà indipendentemente dal giorno in cui essi Controparte_1 ricadono.
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Medesima indicazione e modalità è da attuarsi per la festa del papà.
I minori, inoltre, trascorreranno il 31 Ottobre e il 21 Gennaio genetliaco ed onomastico della sig.ra con la madre indipendentemente dal Parte_1 giorno in cui essi ricadono.
Medesima indicazione e modalità è da attuarsi per la festa della mamma.
3. Mantenimento dei figli.
Il sig. si assume l'onere del mantenimento diretto ordinario dei Controparte_1 minori nonché la contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 100%”.
A tale udienza la causa veniva assegnata al Collegio per la decisione.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Il Tribunale evidenzia che le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne.
Ritiene, pertanto, di poter recepire interamente gli accordi raggiunti dai coniugi e di porli a base della presente decisione.
Tenuto conto degli accordi delle parti, le spese di lite, vanno integralmente compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi [nata a [...] Parte_1
(SA) il 31.10.1985 (C.F. )] e [nato a C.F._1 Controparte_1
BA (SA) il 05.04.1978 (C.F. )]; C.F._2
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BA (SA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- recepisce le condizioni concordate tra le parti depositate telematicamente in data
24.03.2025 ed integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 25.03.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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