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Sentenza 19 agosto 2024
Sentenza 19 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 19/08/2024, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sent. N.
Sigg.: Cron. N.
Dott. Lucia CANNELLA Presidente Rep. N.
Dott. Vittorio ALIPRANDI ConIGliere R. Gen. N. 1039/2021
Dott. Massimo APRILE ConIGliere ausiliario est. Camp. Civ. N.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1039/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 30 settembre 2021 dall'avv.
Graziella Gioviale in via telematica ex lege 53/94 e posta in decisione all'udienza collegiale del 12 aprile 2023
d a OGGETTO:
(c.f.: ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 vendita di cose immobili difeso dall' avv. GIOVIALE GRAZIELLA (c.f.:
codice:
[...]
) del Foro di Mantova elettivamente PartitaIVA_1
domiciliato in MANTOVA VIA P. AMEDEO n. 42/A, presso l' avv. GIOVIALE GRAZIELLA come da procura allegata all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE pagina 1 di 13 c o n t r o
(c.f.: ) rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall' avv. ABATIANNI ALESSANDRO (c.f.:
del Foro di Mantova elettivamente C.F._3
domiciliata in MANTOVA VIA GROSSI n. 7 presso l' avv.
ABATIANNI ALESSANDRO come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova, sezione seconda civile, in data 10 / 11 agosto 2021 n. 789/2021.
CONCLUSIONI
dell' appellante
Accogliere il presente appello a conferma del decreto ingiuntivo n. 1289/2019, datato 24 agosto 2019, del Tribunale di Mantova
e, dunque, condannare alla restituzione, nei CP_1
confronti del Signor , del doppio della caparra pari ad €. Pt_1
20.000,00, con gli interessi legali dalla data di emissione del decreto ingiuntivo al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi. dell' appellata
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Brescia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
pagina 2 di 13 in via preliminare: dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto da per le ragioni Parte_1
indicate nell'atto ovvero dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione di Parte_1
nel merito: rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da , confermando la Parte_1
sentenza n. 789/2021 resa dal Tribunale di Mantova in data
10/08/21 e depositata in data 11/01/21 oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in esso contenute;
respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'attore contro la IG.ra per i motivi esposti in CP_1
narrativa.
Condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di primo e secondo grado delle quali lo scrivente avvocato si dichiara distrattario, con condanna a lite temeraria quantificata anche secondo equità da questa On. Corte
d'Appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda posta all'attenzione del Collegio è relativa ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare cui non ha fatto seguito il definitivo.
I fatti che hanno originato il contenzioso e l'iter processuale di primo grado, possono essere riassunti nei termini che seguono. ha stipulato in data 7 novembre 2018 un Parte_1
contratto preliminare di compravendita immobiliare con pagina 3 di 13 . Parte_2
Oggetto del contratto era un appartamento sito nel comune di
Borgo Viglio (Mn).
Contestualmente alla sottoscrizione del preliminare il promittente acquirente ha versato in favore di Parte_1
€. *10.000,00* a titolo di caparra Parte_2
confirmatoria.
Per la stipula del definitivo avanti il notaio le parti hanno concordato la data del 4 dicembre 2018.
Pochi giorni dopo la sottoscrizione del preliminare, in data 23 novembre 2018 è deceduta la promittente venditrice
. Parte_2
ha, quindi, presentato ricorso al Tribunale per Parte_1
la nomina di un curatore dell'eredità giacente.
Poco dopo l'avvenuta nomina del curatore si è avuta, in data 21 marzo 2019 avanti il notaio di Mantova, la Per_1
pubblicazione del testamento olografo di con Parte_2
il quale è stata nominata erede universale . CP_1
Quest'ultima ha eseguito formale dichiarazione di accettazione dell'eredità a lei devoluta contestualmente alla pubblicazione del testamento e, in conseguenza di ciò, in data 9 aprile 2019 è stata dichiarata da parte del Tribunale la chiusura della curatela dell'eredità giacente.
Avuta conoscenza della nomina dell' erede della IG.ra pagina 4 di 13 , ha contattato Parte_2 Parte_1 CP_1
chiedendole di addivenire alla stipula del definitivo in esecuzione del contratto preliminare di compravendita stipulato dalla sua dante causa e per il quale era già scaduto il termine pattuito. ha inizialmente dato risposte interlocutorie, CP_1
talvolta anche dichiarandosi disponibile a rispettare l'impegno assunto dalla IG.ra , senza tuttavia mai Parte_2
acconsentire all'individuazione della data per la stipula del rogito.
Nelle ultime risposte date a l'appellata ha Parte_1
indicato di ritenere di non essere tenuta a stipulare il contratto definitivo fino alla presentazione da parte sua della denuncia di successione, per la quale la legge prevede il termine di un anno dalla morte del de cuius.
Ritenendo ingiustificato quanto riferito da in CP_1
ordine all'asserita legittimità di procrastinare la data del rogito notarile sino alla presentazione della denuncia di successione ha fatto ricorso alla procedura monitoria Parte_1
chiedendo la condanna dell'erede della promittente venditrice, in quanto inadempiente, alla restituzione del doppio della caparra versata con il preliminare.
Emesso il chiesto decreto ingiuntivo ed eseguita la notifica, ha proposto opposizione sostenendo anche in CP_1
giudizio la tesi dell'inesistenza di un suo inadempimento sino pagina 5 di 13 allo spirare del termine per la presentazione della denuncia di successione.
Il giudizio introdotto è stato istruito documentalmente e con prova per testi ed è stato definito con la sentenza oggetto di gravame che ha accolto l'opposizione a d.i. con conseguente condanna di alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
Nel motivare la decisione il Tribunale ha ritenuto che il termine del 4 dicembre 2018, stabilito nel contratto preliminare per la stipula del definitivo non aveva il carattere dell'essenzialità; come confermato dalla condotta di Pt_1
che aveva presentato il ricorso per la nomina di un
[...]
curatore dell'eredità giacente, indice della convinzione, da parte sua, che il termine pattuito non era essenziale.
Inoltre, la manifestazione di persistente interesse alla stipula del definitivo del promissario acquirente contenuta nella lettera del suo difensore del 19 aprile 2019, secondo il
Tribunale, costituiva ulteriore conferma del carattere non essenziale del termine.
Ha concluso il giudice di prime cure affermando che, avendo completato le pratiche relative alla denuncia di CP_1
successione ad ottobre 2019, il contratto definitivo si sarebbe potuto stipulare poco dopo, ma ciò non è avvenuto in quanto a settembre dello stesso anno aveva acquistato un Parte_1
altro appartamento quando, invece, avrebbe potuto attendere solo un altro po' di tempo (circa un mese) per stipulare il rogito pagina 6 di 13 notarile con la CP_1
Avverso la decisione è stato proposto appello da . Parte_1
Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto del gravame con applicazione dell'art. 96 c.p.c. a carico dell'appellante.
All'udienza del 12 aprile 2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini di giorni sessanta per il deposito di conclusionali e di ulteriori giorni venti per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante impugna la sentenza allegando:
I) l' erroneo rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda proposta dall' appellata di poter trattenere la caparra versatale in sede di stipula del preliminare;
II) che il Tribunale ha compiuto una disamina non esaustiva della condotta delle parti, valorizzando il solo contenuto del contratto, senza osservare quanto accaduto nel periodo ricompreso tra il febbraio e il luglio 2019, dove l'inerzia dell'appellata nell' adempiere all'obbligo di conclusione del contratto ha reso intollerabile il ritardo, così legittimando la richiesta alla restituzione del doppio della caparra.
Il motivo è fondato.
L'appellata a chiusura del procedimento di CP_1
curatela dell'eredità giacente, instaurato su istanza dell'appellante ha accettato l'eredità devoluta in suo Pt_1
pagina 7 di 13 favore dalla UN , il cui testamento olografo è Parte_2
stato pubblicato, a richiesta della il 9 aprile 2019. CP_1
Avvenute sia l'accettazione dell'eredità sia la pubblicazione del testamento, nell'interesse del IG. il suo difensore avv. Pt_1
Gioviale ha inviato all'erede la lettera 12 aprile CP_1
2019 il cui contenuto è opportuno riportare: “a seguito dell'avvenuto decesso della IG.ra , in data 24 Parte_2
novembre 2018, non è stato possibile portare a termine l'atto di compravendita definitivo;
essendo divenuta Lei erede della IG.ra , Le comunico che il IG. sarebbe Parte_2 Pt_1
ancora disponibile all'acquisto dell'immobile sopra menzionato e nel caso non trovasse Sua disponibilità in tal senso, dovrà provvedere alla restituzione della somma di € 20.000,00 (pari al doppio della caparra confirmatoria) nei confronti del IG.
ciò per inadempimento di parte venditrice”.
[...]
Da quanto sopra risulta innanzitutto che il IG. Pt_1
all'epoca di redazione della citata comunicazione dell'aprile del
2019, aveva ancora interesse alla stipula del contratto definitivo d'acquisto dell'immobile ereditato dalla CP_1
A fronte di ciò l'appellata risulta essere rimasta del tutto silente.
In ragione di ciò a distanza di quattro mesi Parte_1
dalla comunicazione inviata alla dal suo difensore, ha CP_1
fatto ricorso alla procedura monitoria al fine di ottenere, previa declaratoria di risoluzione del preliminare per inadempimento pagina 8 di 13 della promittente venditrice, la condanna di quest'ultima al pagamento di una somma pari al doppio della caparra da lui versata.
Con la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo Pt_1
ha esercitato il suo diritto di recesso dal preliminare di
[...]
compravendita immobiliare.
Ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo vi ha CP_1
fatto opposizione, poi accolta dal Tribunale, sostenendo di non essere inadempiente.
E' opportuno a questo punto ricordare il comportamento tenuto nella vicenda da parte del e da parte della con Pt_1 CP_1
la precisazione che gli aspetti di rilievo vanno cristallizzati all'epoca della manifestazione del recesso fatta dall'appellante, costituita dal suo ricorso alla procedura monitoria.
Dopo essere venuto a conoscenza della scomparsa della IG.ra
, ha presentato ricorso per la Parte_2 Parte_1
nomina di un curatore dell'eredità giacente.
In esso il ricorrente ha indicato che, per quanto a sua conoscenza, non ci sarebbero stati eredi e vi era, quindi, necessità della nomina di un soggetto che fosse legittimato a concludere il contratto definitivo di compravendita per il quale vi era ancora interesse da parte del promittente acquirente.
Nel ricorso, inoltre, ha segnalato l'eIGenza che Parte_1
il rogito potesse avvenire in tempi rapidi avendo necessità di pagina 9 di 13 disporre quanto prima dell'appartamento individuato come adatto alla sua famiglia.
A fronte della confermata disponibilità di a Parte_1
stipulare il contratto definitivo con l'erede dell'originaria promittente venditrice, avvenuta a distanza di diversi mesi dal termine originariamente pattuito, ha indicato CP_1
di non ritenersi tenuta a rispettare alcun temine avendo la possibilità di attendere sino allo spirare del termine di legge di un anno dall'apertura della successione per presentare la relativa dichiarazione, fondando su tale assunto la sua opposizione a d.i..
Trattasi di tesi che non ha alcun pregio difensivo e che non può in alcun modo legittimare il comportamento omissivo dell'appellata.
Invero, se da un lato è vero che la legge consente all'erede di presentare la denuncia di successione entro un anno è altrettanto vero che ciò non poteva avvenire nella fattispecie di causa.
Nel compiere l'accettazione pura e semplice dell'eredità a lei devoluta in morte della IG.ra è Parte_3
subentrata nell'universalità delle situazioni giuridiche che facevano capo alla UN.
Fra questa, ai fini che qui rilevano, vi era l'obbligo di addivenire alla stipula del contratto definitivo con il IG. Pt_1
pagina 10 di 13 entro il 4 dicembre 2018.
Quando la IG.ra è deceduta (23 novembre 2018) Parte_2
mancavano dieci giorni allo scadere del suddetto termine.
doveva, quindi, rispettare il suddetto termine CP_1
per il quale aveva a disposizione dieci giorni dalla sua accettazione dell'eredità.
La Corte è consapevole che detto termine poteva rivelarsi troppo eIGuo per poter essere rigorosamente rispettato da parte dell'erede, anche in considerazione delle attività che devono essere compiute dopo l'accettazione dell'eredità.
Tuttavia il comportamento di , accettabile ove – CP_1
pur non riuscendovi entro il termine fissato nel preliminare - si fosse attivata per cercare di rispettare nel più breve tempo possibile l'obbligo di stipulare il contratto definitivo, esso non ha più legittimità ove si sia prolungato per oltre sei mesi dalla sua assunzione della qualità di erede.
Viene meno, quindi, ogni considerazione in ordine all'essenzialità del termine.
Invero, quand'anche detta qualifica non sia ravvisabile negli accordi conclusi fra le parti, non può giustificarsi un ritardo rispetto ad un termine, per quanto ordinatorio, protrattosi per oltre sei mesi.
E ciò a maggior ragione in presenza di richieste provenienti dall'altro contraente che sollecitavano la stipula del definitivo pagina 11 di 13 per le sue eIGenze familiari, nonché in ragione delle inaccettabili ragioni addotte dalla per non rispettare il CP_1
termine fissato dalla sua dante causa.
A parere di questa Corte l'inadempimento posto in essere dall'appellata era di non scarsa importanza rispetto all'interesse dell'appellante alla conclusione del contratto con l'acquisto di un immobile che era destinato ad abitazione familiare, legittimandolo così all'esercizio del recesso.
Va, pertanto, disposta l'integrale riforma dell'impugnata sentenza statuendo il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da . Parte_1
* * *
All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellata a rimborsare all'appellante le CP_1 Parte_1
spese di entrambi i gradi del giudizio alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n.
147 (scaglione di valore dichiarato fra €. 5.200,01 ed €.
26.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 789/21 del Tribunale di Mantova, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza pagina 12 di 13 impugnata, rigetta l'opposizione proposta da al CP_1
decreto ingiuntivo n. 1289/2019, datato 24 agosto 2019, del
Tribunale di Mantova;
dichiara l'esecutività ex art. 653 c.p.c. del decreto ingiuntivo n.
1289/2019, datato 24 agosto 2019, del Tribunale di Mantova;
condanna a rimborsare a le CP_1 Parte_1
spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida, quanto al primo, in complessivi euro *5.077,00* di cui euro *919,00* per la “fase di studio”, euro *777,00* per la “fase introduttiva”, euro *1.680,00* per la “fase istruttoria” ed euro *1.701,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e, quanto al secondo, in complessivi euro *3.966,00* di cui euro *1.134,00* per la “fase di studio”, euro *921,00* per la
“fase introduttiva” ed euro *1.911,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Brescia nella camera di conIGlio del 20 marzo
2024
IL CONSIGLIERE ausiliario EST.
Massimo Aprile
IL PRESIDENTE
Lucia Cannella
pagina 13 di 13
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sent. N.
Sigg.: Cron. N.
Dott. Lucia CANNELLA Presidente Rep. N.
Dott. Vittorio ALIPRANDI ConIGliere R. Gen. N. 1039/2021
Dott. Massimo APRILE ConIGliere ausiliario est. Camp. Civ. N.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1039/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 30 settembre 2021 dall'avv.
Graziella Gioviale in via telematica ex lege 53/94 e posta in decisione all'udienza collegiale del 12 aprile 2023
d a OGGETTO:
(c.f.: ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 vendita di cose immobili difeso dall' avv. GIOVIALE GRAZIELLA (c.f.:
codice:
[...]
) del Foro di Mantova elettivamente PartitaIVA_1
domiciliato in MANTOVA VIA P. AMEDEO n. 42/A, presso l' avv. GIOVIALE GRAZIELLA come da procura allegata all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE pagina 1 di 13 c o n t r o
(c.f.: ) rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall' avv. ABATIANNI ALESSANDRO (c.f.:
del Foro di Mantova elettivamente C.F._3
domiciliata in MANTOVA VIA GROSSI n. 7 presso l' avv.
ABATIANNI ALESSANDRO come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova, sezione seconda civile, in data 10 / 11 agosto 2021 n. 789/2021.
CONCLUSIONI
dell' appellante
Accogliere il presente appello a conferma del decreto ingiuntivo n. 1289/2019, datato 24 agosto 2019, del Tribunale di Mantova
e, dunque, condannare alla restituzione, nei CP_1
confronti del Signor , del doppio della caparra pari ad €. Pt_1
20.000,00, con gli interessi legali dalla data di emissione del decreto ingiuntivo al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi. dell' appellata
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Brescia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
pagina 2 di 13 in via preliminare: dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto da per le ragioni Parte_1
indicate nell'atto ovvero dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione di Parte_1
nel merito: rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da , confermando la Parte_1
sentenza n. 789/2021 resa dal Tribunale di Mantova in data
10/08/21 e depositata in data 11/01/21 oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in esso contenute;
respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'attore contro la IG.ra per i motivi esposti in CP_1
narrativa.
Condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di primo e secondo grado delle quali lo scrivente avvocato si dichiara distrattario, con condanna a lite temeraria quantificata anche secondo equità da questa On. Corte
d'Appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda posta all'attenzione del Collegio è relativa ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare cui non ha fatto seguito il definitivo.
I fatti che hanno originato il contenzioso e l'iter processuale di primo grado, possono essere riassunti nei termini che seguono. ha stipulato in data 7 novembre 2018 un Parte_1
contratto preliminare di compravendita immobiliare con pagina 3 di 13 . Parte_2
Oggetto del contratto era un appartamento sito nel comune di
Borgo Viglio (Mn).
Contestualmente alla sottoscrizione del preliminare il promittente acquirente ha versato in favore di Parte_1
€. *10.000,00* a titolo di caparra Parte_2
confirmatoria.
Per la stipula del definitivo avanti il notaio le parti hanno concordato la data del 4 dicembre 2018.
Pochi giorni dopo la sottoscrizione del preliminare, in data 23 novembre 2018 è deceduta la promittente venditrice
. Parte_2
ha, quindi, presentato ricorso al Tribunale per Parte_1
la nomina di un curatore dell'eredità giacente.
Poco dopo l'avvenuta nomina del curatore si è avuta, in data 21 marzo 2019 avanti il notaio di Mantova, la Per_1
pubblicazione del testamento olografo di con Parte_2
il quale è stata nominata erede universale . CP_1
Quest'ultima ha eseguito formale dichiarazione di accettazione dell'eredità a lei devoluta contestualmente alla pubblicazione del testamento e, in conseguenza di ciò, in data 9 aprile 2019 è stata dichiarata da parte del Tribunale la chiusura della curatela dell'eredità giacente.
Avuta conoscenza della nomina dell' erede della IG.ra pagina 4 di 13 , ha contattato Parte_2 Parte_1 CP_1
chiedendole di addivenire alla stipula del definitivo in esecuzione del contratto preliminare di compravendita stipulato dalla sua dante causa e per il quale era già scaduto il termine pattuito. ha inizialmente dato risposte interlocutorie, CP_1
talvolta anche dichiarandosi disponibile a rispettare l'impegno assunto dalla IG.ra , senza tuttavia mai Parte_2
acconsentire all'individuazione della data per la stipula del rogito.
Nelle ultime risposte date a l'appellata ha Parte_1
indicato di ritenere di non essere tenuta a stipulare il contratto definitivo fino alla presentazione da parte sua della denuncia di successione, per la quale la legge prevede il termine di un anno dalla morte del de cuius.
Ritenendo ingiustificato quanto riferito da in CP_1
ordine all'asserita legittimità di procrastinare la data del rogito notarile sino alla presentazione della denuncia di successione ha fatto ricorso alla procedura monitoria Parte_1
chiedendo la condanna dell'erede della promittente venditrice, in quanto inadempiente, alla restituzione del doppio della caparra versata con il preliminare.
Emesso il chiesto decreto ingiuntivo ed eseguita la notifica, ha proposto opposizione sostenendo anche in CP_1
giudizio la tesi dell'inesistenza di un suo inadempimento sino pagina 5 di 13 allo spirare del termine per la presentazione della denuncia di successione.
Il giudizio introdotto è stato istruito documentalmente e con prova per testi ed è stato definito con la sentenza oggetto di gravame che ha accolto l'opposizione a d.i. con conseguente condanna di alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
Nel motivare la decisione il Tribunale ha ritenuto che il termine del 4 dicembre 2018, stabilito nel contratto preliminare per la stipula del definitivo non aveva il carattere dell'essenzialità; come confermato dalla condotta di Pt_1
che aveva presentato il ricorso per la nomina di un
[...]
curatore dell'eredità giacente, indice della convinzione, da parte sua, che il termine pattuito non era essenziale.
Inoltre, la manifestazione di persistente interesse alla stipula del definitivo del promissario acquirente contenuta nella lettera del suo difensore del 19 aprile 2019, secondo il
Tribunale, costituiva ulteriore conferma del carattere non essenziale del termine.
Ha concluso il giudice di prime cure affermando che, avendo completato le pratiche relative alla denuncia di CP_1
successione ad ottobre 2019, il contratto definitivo si sarebbe potuto stipulare poco dopo, ma ciò non è avvenuto in quanto a settembre dello stesso anno aveva acquistato un Parte_1
altro appartamento quando, invece, avrebbe potuto attendere solo un altro po' di tempo (circa un mese) per stipulare il rogito pagina 6 di 13 notarile con la CP_1
Avverso la decisione è stato proposto appello da . Parte_1
Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto del gravame con applicazione dell'art. 96 c.p.c. a carico dell'appellante.
All'udienza del 12 aprile 2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini di giorni sessanta per il deposito di conclusionali e di ulteriori giorni venti per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante impugna la sentenza allegando:
I) l' erroneo rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda proposta dall' appellata di poter trattenere la caparra versatale in sede di stipula del preliminare;
II) che il Tribunale ha compiuto una disamina non esaustiva della condotta delle parti, valorizzando il solo contenuto del contratto, senza osservare quanto accaduto nel periodo ricompreso tra il febbraio e il luglio 2019, dove l'inerzia dell'appellata nell' adempiere all'obbligo di conclusione del contratto ha reso intollerabile il ritardo, così legittimando la richiesta alla restituzione del doppio della caparra.
Il motivo è fondato.
L'appellata a chiusura del procedimento di CP_1
curatela dell'eredità giacente, instaurato su istanza dell'appellante ha accettato l'eredità devoluta in suo Pt_1
pagina 7 di 13 favore dalla UN , il cui testamento olografo è Parte_2
stato pubblicato, a richiesta della il 9 aprile 2019. CP_1
Avvenute sia l'accettazione dell'eredità sia la pubblicazione del testamento, nell'interesse del IG. il suo difensore avv. Pt_1
Gioviale ha inviato all'erede la lettera 12 aprile CP_1
2019 il cui contenuto è opportuno riportare: “a seguito dell'avvenuto decesso della IG.ra , in data 24 Parte_2
novembre 2018, non è stato possibile portare a termine l'atto di compravendita definitivo;
essendo divenuta Lei erede della IG.ra , Le comunico che il IG. sarebbe Parte_2 Pt_1
ancora disponibile all'acquisto dell'immobile sopra menzionato e nel caso non trovasse Sua disponibilità in tal senso, dovrà provvedere alla restituzione della somma di € 20.000,00 (pari al doppio della caparra confirmatoria) nei confronti del IG.
ciò per inadempimento di parte venditrice”.
[...]
Da quanto sopra risulta innanzitutto che il IG. Pt_1
all'epoca di redazione della citata comunicazione dell'aprile del
2019, aveva ancora interesse alla stipula del contratto definitivo d'acquisto dell'immobile ereditato dalla CP_1
A fronte di ciò l'appellata risulta essere rimasta del tutto silente.
In ragione di ciò a distanza di quattro mesi Parte_1
dalla comunicazione inviata alla dal suo difensore, ha CP_1
fatto ricorso alla procedura monitoria al fine di ottenere, previa declaratoria di risoluzione del preliminare per inadempimento pagina 8 di 13 della promittente venditrice, la condanna di quest'ultima al pagamento di una somma pari al doppio della caparra da lui versata.
Con la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo Pt_1
ha esercitato il suo diritto di recesso dal preliminare di
[...]
compravendita immobiliare.
Ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo vi ha CP_1
fatto opposizione, poi accolta dal Tribunale, sostenendo di non essere inadempiente.
E' opportuno a questo punto ricordare il comportamento tenuto nella vicenda da parte del e da parte della con Pt_1 CP_1
la precisazione che gli aspetti di rilievo vanno cristallizzati all'epoca della manifestazione del recesso fatta dall'appellante, costituita dal suo ricorso alla procedura monitoria.
Dopo essere venuto a conoscenza della scomparsa della IG.ra
, ha presentato ricorso per la Parte_2 Parte_1
nomina di un curatore dell'eredità giacente.
In esso il ricorrente ha indicato che, per quanto a sua conoscenza, non ci sarebbero stati eredi e vi era, quindi, necessità della nomina di un soggetto che fosse legittimato a concludere il contratto definitivo di compravendita per il quale vi era ancora interesse da parte del promittente acquirente.
Nel ricorso, inoltre, ha segnalato l'eIGenza che Parte_1
il rogito potesse avvenire in tempi rapidi avendo necessità di pagina 9 di 13 disporre quanto prima dell'appartamento individuato come adatto alla sua famiglia.
A fronte della confermata disponibilità di a Parte_1
stipulare il contratto definitivo con l'erede dell'originaria promittente venditrice, avvenuta a distanza di diversi mesi dal termine originariamente pattuito, ha indicato CP_1
di non ritenersi tenuta a rispettare alcun temine avendo la possibilità di attendere sino allo spirare del termine di legge di un anno dall'apertura della successione per presentare la relativa dichiarazione, fondando su tale assunto la sua opposizione a d.i..
Trattasi di tesi che non ha alcun pregio difensivo e che non può in alcun modo legittimare il comportamento omissivo dell'appellata.
Invero, se da un lato è vero che la legge consente all'erede di presentare la denuncia di successione entro un anno è altrettanto vero che ciò non poteva avvenire nella fattispecie di causa.
Nel compiere l'accettazione pura e semplice dell'eredità a lei devoluta in morte della IG.ra è Parte_3
subentrata nell'universalità delle situazioni giuridiche che facevano capo alla UN.
Fra questa, ai fini che qui rilevano, vi era l'obbligo di addivenire alla stipula del contratto definitivo con il IG. Pt_1
pagina 10 di 13 entro il 4 dicembre 2018.
Quando la IG.ra è deceduta (23 novembre 2018) Parte_2
mancavano dieci giorni allo scadere del suddetto termine.
doveva, quindi, rispettare il suddetto termine CP_1
per il quale aveva a disposizione dieci giorni dalla sua accettazione dell'eredità.
La Corte è consapevole che detto termine poteva rivelarsi troppo eIGuo per poter essere rigorosamente rispettato da parte dell'erede, anche in considerazione delle attività che devono essere compiute dopo l'accettazione dell'eredità.
Tuttavia il comportamento di , accettabile ove – CP_1
pur non riuscendovi entro il termine fissato nel preliminare - si fosse attivata per cercare di rispettare nel più breve tempo possibile l'obbligo di stipulare il contratto definitivo, esso non ha più legittimità ove si sia prolungato per oltre sei mesi dalla sua assunzione della qualità di erede.
Viene meno, quindi, ogni considerazione in ordine all'essenzialità del termine.
Invero, quand'anche detta qualifica non sia ravvisabile negli accordi conclusi fra le parti, non può giustificarsi un ritardo rispetto ad un termine, per quanto ordinatorio, protrattosi per oltre sei mesi.
E ciò a maggior ragione in presenza di richieste provenienti dall'altro contraente che sollecitavano la stipula del definitivo pagina 11 di 13 per le sue eIGenze familiari, nonché in ragione delle inaccettabili ragioni addotte dalla per non rispettare il CP_1
termine fissato dalla sua dante causa.
A parere di questa Corte l'inadempimento posto in essere dall'appellata era di non scarsa importanza rispetto all'interesse dell'appellante alla conclusione del contratto con l'acquisto di un immobile che era destinato ad abitazione familiare, legittimandolo così all'esercizio del recesso.
Va, pertanto, disposta l'integrale riforma dell'impugnata sentenza statuendo il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da . Parte_1
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All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellata a rimborsare all'appellante le CP_1 Parte_1
spese di entrambi i gradi del giudizio alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n.
147 (scaglione di valore dichiarato fra €. 5.200,01 ed €.
26.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 789/21 del Tribunale di Mantova, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza pagina 12 di 13 impugnata, rigetta l'opposizione proposta da al CP_1
decreto ingiuntivo n. 1289/2019, datato 24 agosto 2019, del
Tribunale di Mantova;
dichiara l'esecutività ex art. 653 c.p.c. del decreto ingiuntivo n.
1289/2019, datato 24 agosto 2019, del Tribunale di Mantova;
condanna a rimborsare a le CP_1 Parte_1
spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida, quanto al primo, in complessivi euro *5.077,00* di cui euro *919,00* per la “fase di studio”, euro *777,00* per la “fase introduttiva”, euro *1.680,00* per la “fase istruttoria” ed euro *1.701,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e, quanto al secondo, in complessivi euro *3.966,00* di cui euro *1.134,00* per la “fase di studio”, euro *921,00* per la
“fase introduttiva” ed euro *1.911,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Brescia nella camera di conIGlio del 20 marzo
2024
IL CONSIGLIERE ausiliario EST.
Massimo Aprile
IL PRESIDENTE
Lucia Cannella
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