CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 04/02/2026, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 680/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AJELLO ROBERTA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 6273/2025 depositato il 04/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. AT Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 6144/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado LAZIO sez. 17 e pubblicata il 31/10/2023
Atti impositivi:
- GIUDIZIO OTTEMP REGISTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste DE parti:
L'Agenzia costituita fa presente di aver disposto il bonifico per l'ottemperanza in data 21 gennaio 2026 ma il sistema lo ha rifiutato. L'avvocato Ricorrente_2 dichiara di averlo rifiutato perché privo di causale.
L'Agenzia ha chiesto breve rinvio.
L'avvocato Ricorrente_2 si è opposto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 25.07.2013 all'Agenzia DE AT l'avvocato LRicorrente_2 si opponeva alla cartella n.09720130235572958 inerente una tassa di registro di un atto giudiziario ( importo € 405,70). La parte ricorrente lamentava la mancata notifica dell'atto propedeutico l'avviso di liquidazione. La Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso. Il ricorrente appellava la sentenza di primo grado e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio accoglieva l'appello, annullava la sentenza di primo grado e condannava l'Agenzia al pagamento DE spese di entrambi i gradi di giudizio liquidati in
€ 300,00 oltre accessori.
L'avvocato Ricorrente_2 ricorreva in Cassazione impugnando solo il capo sulla liquidazione DE spese.
La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, cassava la sentenza per la definizione DE spese e rinviava alla Corte di secondo grado per la definizione della liquidazione DE spese.
La Corte di giustizia Tributaria di secondo grado con la sentenza depositata e notificata al RG 6144 /2023, decidendo in seguito a rinvio della Cassazione, accoglieva l'appello dell'avvocato Ricorrente_2
e in parziale riforma della sentenza n. 27294/45/2016 condannava l'Agenzia DE AT , parte appellata, al pagamento DE spese dei vari gradi di giudizio per € 1.189,00 oltre accessori se dovuti.
La parte appellante notificava il 29/02/2024 all'Agenzia DE AT la sentenza R.G. 6144/2023 e diffidava l'Agenzia con lettere del 24/07/2024 e del 2/10/2024 per l'ottemperanza della stessa.
La notifica dell'ottemperanza è avvenuta il 12/12/2025.
Non è stato depositato nessuna osservazione da parte dell'Agenzia ai sensi dell'art 70 DPR 564.
All'udienza l'Agenzia si è costituita e ha fatto presente di aver disposto bonifico a favore del dott. Ricorrente_2 che non è andato a buon fine in data 21 gennaio 2026.
Il dott. Ricorrente_2 dichiarava di aver rifiutato il bonifico in data 21/01/2026 di importo 1598,04 euro perchè privo di causale e insisteva nel giudizio di ottemperanza.
L'Agenzia ha chiesto breve rinvio, al quale il dott. Ricorrente_2 si è opposto.
La causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve trovare accoglimento atteso che il pagamento da parte dell'Agenzia non è andato a buon fine. A tal fine si evidenzia che la sentenza di questa Corte n. 6144/2023 , depositata il 31/10/2023 con cui l'Agenzia è stata condannata al pagamento DE spese processuali, liquidate nella somma di € 1.189,00 oltre accessori, per il giudizio di primo grado € 278,00, per il grado di appello € 286,00 , per il giudizio di legittimità 339,00, per il giudizio di rinvio € 286,00, risulta passata in giudicato per decorso del termine.
La sentenza è stata notificata alla parte il 29 febbraio 2024 e l'Agenzia non ha dato esecuzione entro il termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza né in seguito alle diffide di parte appellante.
Pertanto ci sono i presupposti per ordinare l'ottemperanza all'Agenzia DE AT.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza secondo i valori minimi in considerazione dell'importo esiguo del giudizio originario (€ 405,70 per registro atti giudiziari), della semplicità del giudizio e della scarsa collaborazione dimostrata da parte del ricorrente con il rifiuto del bonifico a suo favore emesso dall'Agenzia il 21 gennaio 2025 .
Riserva la chiusura del procedimento con ordinanza da pronunciare ai sensi del comma 8 dell'art. 70 d.
Lgs 546/92, all'esito dell'esecuzione del provvedimenti di cui al comma precedente della norma da ultimo citata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto dispone che l'Agenzia DE AT provveda al pagamento della somma dovuta all'avv. de Sisto di € 1.598,00 entro 60 giorni dalla notifica della presente sentenza.
Condanna l'Agenzia al pagamento DE spese del presente giudizio di ottemperanza che liquida in
€ 800,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 28 febbraio 2026.
Il Giudice Monocratico
OB LL
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AJELLO ROBERTA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 6273/2025 depositato il 04/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. AT Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 6144/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado LAZIO sez. 17 e pubblicata il 31/10/2023
Atti impositivi:
- GIUDIZIO OTTEMP REGISTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste DE parti:
L'Agenzia costituita fa presente di aver disposto il bonifico per l'ottemperanza in data 21 gennaio 2026 ma il sistema lo ha rifiutato. L'avvocato Ricorrente_2 dichiara di averlo rifiutato perché privo di causale.
L'Agenzia ha chiesto breve rinvio.
L'avvocato Ricorrente_2 si è opposto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 25.07.2013 all'Agenzia DE AT l'avvocato LRicorrente_2 si opponeva alla cartella n.09720130235572958 inerente una tassa di registro di un atto giudiziario ( importo € 405,70). La parte ricorrente lamentava la mancata notifica dell'atto propedeutico l'avviso di liquidazione. La Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso. Il ricorrente appellava la sentenza di primo grado e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio accoglieva l'appello, annullava la sentenza di primo grado e condannava l'Agenzia al pagamento DE spese di entrambi i gradi di giudizio liquidati in
€ 300,00 oltre accessori.
L'avvocato Ricorrente_2 ricorreva in Cassazione impugnando solo il capo sulla liquidazione DE spese.
La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, cassava la sentenza per la definizione DE spese e rinviava alla Corte di secondo grado per la definizione della liquidazione DE spese.
La Corte di giustizia Tributaria di secondo grado con la sentenza depositata e notificata al RG 6144 /2023, decidendo in seguito a rinvio della Cassazione, accoglieva l'appello dell'avvocato Ricorrente_2
e in parziale riforma della sentenza n. 27294/45/2016 condannava l'Agenzia DE AT , parte appellata, al pagamento DE spese dei vari gradi di giudizio per € 1.189,00 oltre accessori se dovuti.
La parte appellante notificava il 29/02/2024 all'Agenzia DE AT la sentenza R.G. 6144/2023 e diffidava l'Agenzia con lettere del 24/07/2024 e del 2/10/2024 per l'ottemperanza della stessa.
La notifica dell'ottemperanza è avvenuta il 12/12/2025.
Non è stato depositato nessuna osservazione da parte dell'Agenzia ai sensi dell'art 70 DPR 564.
All'udienza l'Agenzia si è costituita e ha fatto presente di aver disposto bonifico a favore del dott. Ricorrente_2 che non è andato a buon fine in data 21 gennaio 2026.
Il dott. Ricorrente_2 dichiarava di aver rifiutato il bonifico in data 21/01/2026 di importo 1598,04 euro perchè privo di causale e insisteva nel giudizio di ottemperanza.
L'Agenzia ha chiesto breve rinvio, al quale il dott. Ricorrente_2 si è opposto.
La causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve trovare accoglimento atteso che il pagamento da parte dell'Agenzia non è andato a buon fine. A tal fine si evidenzia che la sentenza di questa Corte n. 6144/2023 , depositata il 31/10/2023 con cui l'Agenzia è stata condannata al pagamento DE spese processuali, liquidate nella somma di € 1.189,00 oltre accessori, per il giudizio di primo grado € 278,00, per il grado di appello € 286,00 , per il giudizio di legittimità 339,00, per il giudizio di rinvio € 286,00, risulta passata in giudicato per decorso del termine.
La sentenza è stata notificata alla parte il 29 febbraio 2024 e l'Agenzia non ha dato esecuzione entro il termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza né in seguito alle diffide di parte appellante.
Pertanto ci sono i presupposti per ordinare l'ottemperanza all'Agenzia DE AT.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza secondo i valori minimi in considerazione dell'importo esiguo del giudizio originario (€ 405,70 per registro atti giudiziari), della semplicità del giudizio e della scarsa collaborazione dimostrata da parte del ricorrente con il rifiuto del bonifico a suo favore emesso dall'Agenzia il 21 gennaio 2025 .
Riserva la chiusura del procedimento con ordinanza da pronunciare ai sensi del comma 8 dell'art. 70 d.
Lgs 546/92, all'esito dell'esecuzione del provvedimenti di cui al comma precedente della norma da ultimo citata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto dispone che l'Agenzia DE AT provveda al pagamento della somma dovuta all'avv. de Sisto di € 1.598,00 entro 60 giorni dalla notifica della presente sentenza.
Condanna l'Agenzia al pagamento DE spese del presente giudizio di ottemperanza che liquida in
€ 800,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 28 febbraio 2026.
Il Giudice Monocratico
OB LL