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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 19/06/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza ed assistenza, in grado di appello, iscritta al N. 347 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Taranto alla via Mezzetti n. 11, presso lo studio dell'avv. Stefania Cazzato, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta mandato in atti,
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore,) rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Rita Battiato, giusta procura generale
CP_ alle liti, in atti, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale dell' in Taranto alla
Via Golfo di Taranto n.7/D
- APPELLATO -
Oggetto: iscrizione negli elenchi anagrafici e indebito
All'udienza dell'11.6.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1255/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del lavoro, rigettava, con spese irripetibili in presenza del requisito
CP_ reddituale, la domanda proposta da nei confronti dell' - volta ad Parte_2
ottenere la iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza dell'anno 2014, in relazione a n. 102 giornate di lavoro dal 6.6.2014 al
30.7.2014 e dal 13.9.2014 al 31.12.2014, e dell'anno 2015, in relazione a n. 103
1 giornate di lavoro dal 14.5.2015 al 30.7.2015 e dal 16.9.2015 al 30.11.2015, alle dipendenze dell'azienda agricola Controparte_2
nonché a dichiararsi non dovuta la restituzione delle prestazioni
[...]
previdenziali percepite per gli stessi anni.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone l'erroneità Parte_2
e chiedendone la riforma. CP_ Resisteva l' concludendo per la conferma integrale della sentenza appellata, vinte le spese di giudizio.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa mediante lettura del separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice ha respinto la pretesa azionata dal lavoratore sulla base di una valutazione delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alle mansioni descritte nel ricorso introduttivo, ritenute in antinomia con quanto dichiarato dall'istante agli ispettori e riportato nel verbale del 17.5.2018, in atti.
Le critiche alla sentenza impugnata sono infondate.
Giova premettere che l'istanza dell'appellante di iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli trae origine dal disconoscimento della dedotta attività agricola a seguito di accertamenti ispettivi compendiati nel dettagliato verbale di accertamento n. 2018 000726/DDL del 27.7.2018, in atti, laddove era stata rilevata una significativa sproporzione fra il numero di giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione all'estensione, alla tipologia delle coltivazioni e ai magri ricavi dichiarati, nonché plurime contraddizioni nelle dichiarazioni del personale asseritamente dipendente, raccolte dagli ispettori.
Ciò posto, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato sul piano esistenziale dall'esistenza di una complessa fattispecie, consistente in un'attività agricola di lavoro subordinato a titolo oneroso, protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi, che è onere del ricorrente provare.
Infatti, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in tema di rapporto di lavoro in agricoltura e di onere probatorio, quando l' , a seguito di controllo, CP_1
2 disconosce il rapporto di lavoro che costituisce presupposto dei diritti azionati, grava sul lavoratore l'onere di provare in maniera rigorosa e puntuale l'esistenza, l'attività agricola, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato di carattere previdenziale. Tale prova non può essere fornita attraverso documenti di formazione unilaterale del datore di lavoro, come buste paga e comunicazioni Unilav, né mediante deposizioni testimoniali generiche e carenti di specificità in ordine al concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. 7995/2000; Cass.
7845/2003; Cass. 13877/2012; Cass. 18605/2017; Cass. 8664/2025).
Di talché, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro delle testimonianze rese in giudizio, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass. SS.UU. 1133/2000;
Cass.18400/2003; 506/2004; Cass. 13877/2012).
In ordine poi alla valenza probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio. Il giudice, infatti, può anche considerarle prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'esame di ulteriori mezzi istruttori (cfr. ex plurimis
10427/2014), tanto più se il lavoratore non alleghi e dimostri eventuali ragioni in grado di inficiare l'attendibilità delle dichiarazioni rese agli ispettori..
Applicando siffatte coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, osserva la Corte che il primo giudice del tutto correttamente ha ritenuto che la totale diversità delle mansioni indicate agli ispettori - consistite nel piantare e raccogliere ortaggi e
“pagnottelle”, lavorando nelle serre e provvedendo alla relativa pulizia - rispetto a quelle dedotte in ricorso - di realizzazione di muretti a secco e ristrutturazione di un trullo, neppure rientranti tra le specifiche attività agricole - precluda la formazione
3 di una prova sufficiente in ordine all'effettivo svolgimento di lavoro agricolo subordinato da parte dell'istante.
Il contrasto delle predette dichiarazioni rese dal ricorrente e dai testimoni –che si sono limitati a riferire di aver visto il ricorrente occupato alla realizzazione di opere in muratura e precisamente muretti a secco presso la sede dell'azienda agricola sito lungo la strada Sava –San Marzano e alla ristrutturazione di un trullo in pietra in agro di Francavilla- è stato dettagliatamente valutato dal primo Giudice che, con la prudenza richiesta dall'art.116 cpc, ha ritenuta l'insufficienza della prova in ordine all'effettivo svolgimento di un lavoro agricolo.
Né, come detto, può assumere alcun rilievo decisivo l'esistenza di buste paga e il
Contr mod. , provenendo dalla parte interessata e rappresentando soltanto “uno dei possibili elementi dai quali, in concorso con altri ed alla stregua di una valutazione complessiva, inferire la esistenza di un rapporto di lavoro dipendente” (Cass..
29.1.2019 n. 2439).
Non si ravvisa, dunque, alcuna incompletezza o superficialità nell'iter che ha condotto al giudizio conclusivo del Tribunale di negare il diritto dell'istante di conseguire l'iscrizione, per gli anni in esame, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli ed il conseguente diritto di percepire le connesse e speciali prestazioni previdenziali, mentre tutti i rilievi formulati dall'appellante rappresentano forzature, comprensibilmente tese alla riforma della decisione di primo grado.
La sentenza impugnata deve dunque essere confermata.
Nulla per le spese del presente grado di giudizio, ricorrendo i presupposti di applicazione dell'art.152 disp.att.c.p.c.
P.Q.M.
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la impugnata sentenza;
2) nulla per le spese del presente grado di giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Taranto, 11.6.2025
Il Giudice Ausiliare Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza ed assistenza, in grado di appello, iscritta al N. 347 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Taranto alla via Mezzetti n. 11, presso lo studio dell'avv. Stefania Cazzato, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta mandato in atti,
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore,) rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Rita Battiato, giusta procura generale
CP_ alle liti, in atti, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale dell' in Taranto alla
Via Golfo di Taranto n.7/D
- APPELLATO -
Oggetto: iscrizione negli elenchi anagrafici e indebito
All'udienza dell'11.6.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1255/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del lavoro, rigettava, con spese irripetibili in presenza del requisito
CP_ reddituale, la domanda proposta da nei confronti dell' - volta ad Parte_2
ottenere la iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza dell'anno 2014, in relazione a n. 102 giornate di lavoro dal 6.6.2014 al
30.7.2014 e dal 13.9.2014 al 31.12.2014, e dell'anno 2015, in relazione a n. 103
1 giornate di lavoro dal 14.5.2015 al 30.7.2015 e dal 16.9.2015 al 30.11.2015, alle dipendenze dell'azienda agricola Controparte_2
nonché a dichiararsi non dovuta la restituzione delle prestazioni
[...]
previdenziali percepite per gli stessi anni.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone l'erroneità Parte_2
e chiedendone la riforma. CP_ Resisteva l' concludendo per la conferma integrale della sentenza appellata, vinte le spese di giudizio.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa mediante lettura del separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice ha respinto la pretesa azionata dal lavoratore sulla base di una valutazione delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alle mansioni descritte nel ricorso introduttivo, ritenute in antinomia con quanto dichiarato dall'istante agli ispettori e riportato nel verbale del 17.5.2018, in atti.
Le critiche alla sentenza impugnata sono infondate.
Giova premettere che l'istanza dell'appellante di iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli trae origine dal disconoscimento della dedotta attività agricola a seguito di accertamenti ispettivi compendiati nel dettagliato verbale di accertamento n. 2018 000726/DDL del 27.7.2018, in atti, laddove era stata rilevata una significativa sproporzione fra il numero di giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione all'estensione, alla tipologia delle coltivazioni e ai magri ricavi dichiarati, nonché plurime contraddizioni nelle dichiarazioni del personale asseritamente dipendente, raccolte dagli ispettori.
Ciò posto, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato sul piano esistenziale dall'esistenza di una complessa fattispecie, consistente in un'attività agricola di lavoro subordinato a titolo oneroso, protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi, che è onere del ricorrente provare.
Infatti, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in tema di rapporto di lavoro in agricoltura e di onere probatorio, quando l' , a seguito di controllo, CP_1
2 disconosce il rapporto di lavoro che costituisce presupposto dei diritti azionati, grava sul lavoratore l'onere di provare in maniera rigorosa e puntuale l'esistenza, l'attività agricola, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato di carattere previdenziale. Tale prova non può essere fornita attraverso documenti di formazione unilaterale del datore di lavoro, come buste paga e comunicazioni Unilav, né mediante deposizioni testimoniali generiche e carenti di specificità in ordine al concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. 7995/2000; Cass.
7845/2003; Cass. 13877/2012; Cass. 18605/2017; Cass. 8664/2025).
Di talché, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro delle testimonianze rese in giudizio, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass. SS.UU. 1133/2000;
Cass.18400/2003; 506/2004; Cass. 13877/2012).
In ordine poi alla valenza probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio. Il giudice, infatti, può anche considerarle prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'esame di ulteriori mezzi istruttori (cfr. ex plurimis
10427/2014), tanto più se il lavoratore non alleghi e dimostri eventuali ragioni in grado di inficiare l'attendibilità delle dichiarazioni rese agli ispettori..
Applicando siffatte coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, osserva la Corte che il primo giudice del tutto correttamente ha ritenuto che la totale diversità delle mansioni indicate agli ispettori - consistite nel piantare e raccogliere ortaggi e
“pagnottelle”, lavorando nelle serre e provvedendo alla relativa pulizia - rispetto a quelle dedotte in ricorso - di realizzazione di muretti a secco e ristrutturazione di un trullo, neppure rientranti tra le specifiche attività agricole - precluda la formazione
3 di una prova sufficiente in ordine all'effettivo svolgimento di lavoro agricolo subordinato da parte dell'istante.
Il contrasto delle predette dichiarazioni rese dal ricorrente e dai testimoni –che si sono limitati a riferire di aver visto il ricorrente occupato alla realizzazione di opere in muratura e precisamente muretti a secco presso la sede dell'azienda agricola sito lungo la strada Sava –San Marzano e alla ristrutturazione di un trullo in pietra in agro di Francavilla- è stato dettagliatamente valutato dal primo Giudice che, con la prudenza richiesta dall'art.116 cpc, ha ritenuta l'insufficienza della prova in ordine all'effettivo svolgimento di un lavoro agricolo.
Né, come detto, può assumere alcun rilievo decisivo l'esistenza di buste paga e il
Contr mod. , provenendo dalla parte interessata e rappresentando soltanto “uno dei possibili elementi dai quali, in concorso con altri ed alla stregua di una valutazione complessiva, inferire la esistenza di un rapporto di lavoro dipendente” (Cass..
29.1.2019 n. 2439).
Non si ravvisa, dunque, alcuna incompletezza o superficialità nell'iter che ha condotto al giudizio conclusivo del Tribunale di negare il diritto dell'istante di conseguire l'iscrizione, per gli anni in esame, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli ed il conseguente diritto di percepire le connesse e speciali prestazioni previdenziali, mentre tutti i rilievi formulati dall'appellante rappresentano forzature, comprensibilmente tese alla riforma della decisione di primo grado.
La sentenza impugnata deve dunque essere confermata.
Nulla per le spese del presente grado di giudizio, ricorrendo i presupposti di applicazione dell'art.152 disp.att.c.p.c.
P.Q.M.
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la impugnata sentenza;
2) nulla per le spese del presente grado di giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Taranto, 11.6.2025
Il Giudice Ausiliare Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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