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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/09/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3175/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 3175/2020 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 24 settembre 2025 L'Avv. Antonello Racioppi anche per delega dell'Avv. Maria Giuseppa Martina, per l'appellata si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta, alla CP_1 comparsa conclusionale del 5.4.25, alle note di trattazione scritta, in atti, concludendo ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e, quindi, per il rigetto del proposto gravame. Impugna e contesta, per le argomentazioni puntualmente esposte, tutto quanto ex adverso, eccepito, dedotto e prodotto, nell'avverso atto di appello e nelle note di trattazione scritta, ex art. 127 ter cpc, opponendosi, altresì, a quanto richiesto, in via istruttoria, per come reiterato nelle successive istanze, manifestandosi, di tutta evidenza, l'assoluta inammissibilità ed infondatezza oltreché l'improponibilità. Sono presenti gli avvocati Di Brisco e Cocco nell'interesse della sig.ra pure presente, i CP_2 quali si riportano alle deduzioni, eccezioni preliminari, richieste e conclusioni di cui all'atto di appello e alla comparsa conclusionale, chiedendone l'integrale accoglimento, con rigetto di ogni avversa richiesta, eccezione e conclusione, infondata in fatto e in diritto. I sottoscritti procuratori insistono per la ammissione delle richieste istruttorie formulate in atti e reiterate nei verbali di udienza, opponendosi all'ammissione delle avverse richieste di prova orale e documentale, peraltro non formulate tempestivamente, reiterando le eccezioni di inutilizzabilità di cui in atti e nei verbali di causa. L'Avv. Racioppi impugna ed insiste.. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 24 settembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della
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concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 3175/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Vendita di cose mobili “ e vertente TRA
nata a [...] il [...] ( - P.IVA CP_2 C.F._1
), residente in [...], elettivamente domiciliata in P.IVA_1 Foggia alla Via Lecce n. 17, presso e nello studio dell'Avv. Elisa DI BRISCO (C.F:
), che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. C.F._2 Antonio COCCO (c.f. ), in virtù del mandato in calce all'atto di citazione C.F._3 nel giudizio di primo grado;
- Appellante – E
, in persona del suo Amministratore l.r.p.t., con sede operativa in Calitri e Lioni, CP_1 alla Via S. Antonio /S.S. Appia 7 – P.I. – rappresentata e difesa, giusta mandato a P.IVA_2 margine del D.I. n. 135/18 emesso dal Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi in data 7.9/14.9.18, dagli Avv.ti Antonello Racioppi (c.f. e Maria Giuseppa C.F._4 Martina (c.f. ed elettivamente domiciliata in Lioni (AV), alla Via S. C.F._5 Antonio, n. 19, presso lo Studio Legale dei suoi procuratori;
- appellato -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con atto di citazione ritualmente proponeva appello avverso la Sentenza CP_2 n. 47/2020 emessa dal Giudice di Sant'Angelo dei Lombardi, pubblicata in data 12.02.2020, nel procedimento avente n. R.G. 64/2019. Parte appellante premetteva: che, in data 8-12/10/2018, le veniva notificato decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi in data 07.09.2018, depositato in data 14.09.2018, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore di CP_1 della somma di €2.600,00, oltre interessi e spese della procedura come ivi liquidati, che, a fondamento della domanda, parte ricorrente poneva la circostanza secondo cui ella avrebbe acquistato una trinciatrice per il prezzo di €5.900,00, residuando un debito di €2.600,00, come da fatture nn. 103-104 del 26.04.18; di avere, con atto di citazione notificato in data 16-21.11.18, proposto opposizione al decreto ingiuntivo chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“1) In via preliminare e principale dichiarare inammissibile e, per l'effetto, revocare il D.I. opposto per tutti i motivi di cui in premessa;
2) Nel merito, previa revoca del decreto opposto, rigettare integralmente la domanda di parte opposta – attrice sostanziale, per tutte le ragioni
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evidenziate nella premessa del presente atto e, quindi, perché infondata in fatto ed in diritto, dichiarando che nulla è dovuto dalla odierna opponente;
3)In via riconvenzionale, accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'opposta per aver venduto e/o permutato all'opponente il trattore agricolo meglio identificato in premessa, affetto da gravi vizi che lo rendono inidoneo all'uso e, comunque, privo delle qualità essenziali e/o promesse;
per l'effetto ed in accoglimento della presente domanda di riduzione del prezzo di vendita e/o valore di permuta, condannare la parte opposta alla refusione dell'importo corrispondente ai costi di ripristino e/o riparazione nonché al risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'opponente e meglio specificati e quantificati nel presente atto, ivi compreso il danno morale ed esistenziale stante l'occultamento dei vizi denunciati e pertanto condannare l'opposta al pagamento in favore della opponente della complessiva somma di € 5.000,00 o della minore somma che dovesse risultare in corso di causa e/o ritenuta di giustizia o secondo equità, comprensivi di interessi e rivalutazione fino alla domanda e nei limiti dell'importo di € 5.000,00, oltre ulteriori interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo. 4) In ogni caso condannare l'opposta alla soccombenza alle spese, diritti ed onorari di giudizio.”; di avere posto, a fondamento della opposizione a D.I., le seguenti circostanze “Inidoneità della documentazione avversa ai fini dell'emissione del d.i. opposto, nonché nel presente giudizio di opposizione.”, “Contestazione del credito – insussistenza dello stesso.”; di avere all'udienza del 08.02.19 (prima udienza utile), a seguito di costituzione della parte opposta e deposito di documenti, solo in tale sede recanti sottoscrizione, ritualmente e puntualmente disconosciuto il contenuto e la sottoscrizione del contratto ex adverso prodotto di €5.000,00 + IVA reiterando l'eccezione di carenza di legittimazione passiva per non aver mai sottoscritto il contratto prodotto;
che il GdP concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non ammetteva i mezzi istruttori e con la Sentenza del 31.01.2020 n. 47/20, rigettava l'opposizione, confermava il D.I. opposto n. 135- 18, dichiarandolo esecutivo con ogni conseguenza di legge e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese di lite. La predetta Sentenza veniva impugnata, indicando l'appellante i capi impugnati, motivi di appello e modifiche richieste ed evidenziando e contestando, in sintesi: di avere ritualmente e puntualmente disconosciuto il contenuto e la sottoscrizione del contratto ex adverso prodotto di
€ 5.000,00 + IVA e, ad ogni buon conto, in relazione allo stesso reiterava l'eccezione di carenza di legittimazione passiva per non aver mai sottoscritto il contratto, di avere formulato la domanda riconvenzionale eccependo vizi e difetti di altro mezzo agricolo acquistato, nell'ambito di un più complesso ed unitario rapporto commerciale con la che il decreto ingiuntivo opposto CP_1 si fondava esclusivamente sulla fattura n. 104 del 26.4.18 contestata integralmente, che pertanto la provvisoria esecuzione non poteva essere concessa e la domanda di parte opposta - attrice sostanziale circa la pretesa creditoria di cui al D.I. opposto - non poteva essere accolta, che su tutte le predette eccezioni il Giudice di Pace non si era pronunciato rigettandole, così incorrendo in omissione di pronuncia, con conseguente nullità della sentenza impugnata, che le richieste istruttorie richieste erano state integralmente rigettate dal Giudice di Pace con l'ordinanza resa in data 11.10.19 solo apparentemente motivata, ma priva di contenuto così dando luogo alla nullità della sentenza impugnata e delle pregresse ordinanze interlocutorie relative alla provvisoria esecuzione e alla pronuncia sulle istanze istruttorie, che il giudice di primo grado avrebbe dovuto ammettere le richieste di prova articolate in via riconvenzionale e pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale con cui ella aveva chiesto di accertare e dichiarare l'inadempimento dell'opposta per aver venduto e/o permutato all'opponente il trattore agricolo, meglio identificato in premessa, affetto da gravi vizi, che pertanto il Giudice di Pace era incorso in omissione di pronuncia, sia con riguardo alle eccezioni di rito e di merito formulate in atti ed a verbale, sia alle istanze istruttorie, con conseguente nullità della sentenza, che pure assolutamente ingiusta, illogica e non adeguatamente motivata era la condanna alle spese così come quantificate al GdP.
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Parte appellante concludeva: “- dichiarare nulla la sentenza impugnata per le ragioni esposte in atto;
- in subordine accertare e dichiarare, comunque, che la sentenza è carente di motivazione e di pronuncia e comunque, per le ragioni dedotte in atto, è illogica e ingiusta nelle parti impugnate;
- in ogni caso e per l'effetto, riformare integralmente la sentenza impugnata e accogliere le conclusioni formulate nell'atto di citazione in opposizione a decreto in giuntivo, che si abbiano qui per integralmente riportate e trascritte, previa revoca del D.I. opposto, con conseguente condanna dell'appellata anche alla restituzione dell'importo complessivamente corrisposto in ottemperanza del decreto ingiuntivo opposto nonché della sentenza di primo grado;
- Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”. Con Comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.12.2020, si costituiva parte appellante chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, CP_1 con vittoria delle spese del secondo grado di giudizio. Parte appellata eccepiva: “1 Intervenuta accettazione del contratto - assoluta inammissibilità dell'operato disconoscimento del contratto afferente la trinciatrice”; contestando la formale preventiva presa di conoscenza ed accettazione del titolo negoziale, poi disconosciuto, da parte dell'appellante, in base al contenuto della corrispondenza intercorsa prima del giudizio dinanzi al Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi, laddove alcuna contestazione veniva formulata circa l'intervenuta sottoscrizione del contratto e facendo altresì rilevare la palese omogeneità, rilevabile ictu oculi, tra le sottoscrizioni apposte per dichiarazione del consenso e per accettazione delle condizioni di vendita, sia in calce al contratto disconosciuto, dal figlio della e le firme apposte, sempre dall'anzidetto , CP_2 Parte_1 Parte_1 sull'altro contratto, quello del trattore, datato 7.2.18, nonché l'utilizzo da parte della CP_1 della stessa modulistica contrattuale, e che l'aver richiamato la caparra confirmatoria di euro 200,00, riportata nel contratto della trinciatrice e definita acconto, da controparte, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e nell'atto di appello, costituiva incontrovertibile definitivo elemento di aver dato volontaria esecuzione al contratto, prima del disconoscimento;
“2 Assoluta infondatezza ed inammissibilità dei proposti motivi di gravame”, deducendo che nessuna omissione, violazione, errata interpretazione e/o applicazione di legge dovesse essere imputata al Giudice di primo grado, ribadendo l'inammissibilità della domanda riconvenzionale fondata su un distinto e diverso titolo negoziale e in assenza di collegamento obiettivo con la domanda principale, ribadendo comunque di non avere ricevuto contestazioni dalla sui vizi CP_2 contestati in giudizio. Parte appellante concludeva: “1_ Dichiarare, in ogni caso, l'inammissibilità dell'appello, quantomeno, ex art. 348 cpc, non avendo l'impugnazione ragionevole probabilità di accoglimento, per le motivazioni tutte esposte in narrativa;
2_ Per lo effetto, confermare, nella sua interezza, la Sentenza n. 47/20, emessa dal Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi, in data 31.1.20 e depositata in cancelleria, il 12.2.20; 3_ In via sub.ta, nel merito, per le spiegate causali, respingere tutte le domande ed eccezioni proposte dall'appellante, siccome pretestuose ed infondate oltreché inammissibili, improponibili ed improcedibili;
4_ Condannare, l'appellante, al pagamento delle spese e degli onorari del presente grado giudizio, con attribuzione”. Con ordinanza depositata in data 18.02.2022, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 febbraio 2022, il Tribunale rigettava la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'appellante e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Allegato il fascicolo di primo grado, la causa veniva, poi, assegnata alla scrivente, che la rinviava per la discussione. All'esito dell'odierna udienza di discussione orale, udite le conclusioni delle parti, la causa viene decisa. Così brevemente riassunti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. Il motivo di appello con cui l'appellante ha eccepito il vizio di omessa CP_2 pronuncia è fondato.
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Riassumendo la complessa ed articolata vicenda fattuale e processuale di primo grado, vi è da rilevare come risulti dagli atti che proponendo opposizione al decreto CP_2 ingiuntivo n. 135/18, avesse contestato l'esistenza e la fondatezza del credito ingiunto e proposto, inoltre, domanda riconvenzionale, chiedendo accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'opposta per averle venduto e/o permutato, nell'ambito della medesima trattativa CP_1 commerciale, un trattore agricolo affetto da gravi vizi che lo rendevano inidoneo all'uso, chiedendo la riduzione del prezzo ed il risarcimento dei danni;
altresì in prima udienza la parte opponente disconosceva la sottoscrizione ed il contenuto del contratto versato in atti CP_2 dall'opposta in uno alla comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione. Ebbene, effettivamente dalla lettura degli atti di primo grado risulta che il primo Giudice non si sia pronunciato sul disconoscimento operato dall'opponente e in sentenza nulla abbia statuito circa la domanda riconvenzionale della stessa opponente. Pertanto, le doglianze mosse in proposito circa l'omessa pronuncia debbono trovare accoglimento. Va ora precisato che, non venendo in rilievo un vizio che comporti la rimessione della causa al primo giudice ex art. 353 e 354 c.p.c., occorre procedere in questa sede all'esame delle domande e e questioni non delibate e decise in primo grado, oltre che dei motivi di appello. Occorre, quindi, anzitutto, vagliare le contestazioni mosse da parte appellante avverso la decisione di rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo da essa stessa proposta ed incentrate, in sintesi, sulle doglianze di carenza di legittimazione passiva, di inutilizzabilità della fattura prodotta nel giudizio monitorio e del contratto ex adverso prodotto nel giudizio di primo grado, tempestivamente disconosciuto nella firma e nel contenuto. Le doglianze sono fondate. In vero, si deve partire dalla premessa che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, “nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.” (v. ex plurimis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Pertanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, di guisa che sul creditore opposto incombono i generali oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c. In ordine alla ripartizione degli oneri probatori, è noto poi come la giurisprudenza abbia affermato che "il creditore, che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento” (v. Cass. civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Nel caso di specie, emerge dagli atti che il contratto prodotto dalla parte opposta CP_1
[...
con sottoscrizione in calce, recante il prezzo della trinciatrice venduto alla come CP_2 pari a € 5.000,00 ed indicato come fonte della pretesa creditoria avanzata in monitorio per il residuo stimato come dovuto di €2.600,00, fosse stato tempestivamente disconosciuto dalla difesa della opponente nella prima difesa utile successiva al deposito stesso, ovvero in CP_2 prima udienza (v. Verbale di udienza 8/02/2019, fasc. I grado). A fronte di tanto, la difesa opposta non dichiarava tempestivamente di volersi avvalere del documento disconosciuto, né avanzava istanza di verificazione, come sarebbe stato suo onere. Di tanto il Giudice di Pace avrebbe allora dovuto prendere atto, traendone le necessarie conseguenze di legge, ovvero escludendo la valenza probatoria del contratto prodotto dall'opposta In vero nemmeno CP_1 si sarebbe potuto aderire alla prospettazione difensiva di già intervenuta accettazione del contratto, risultando, di contro, che vi fosse stata sin dall'origine della vicenda contestazione da parte della circa il prezzo ovvero circa un maggior dovuto per l'acquisto del mezzo CP_2
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trinciatrice ed essendo stato tempestivamente disconosciuto in giudizio dalla difesa il contratto completo di firma recante l'importo di €5000. Fermato questo punto essenziale, va poi altresì considerato che le prove orali articolate dalla stessa difesa opposta (v. verbale di udienza del 20/09/2019, fasc. di I grado) non venivano ammesse dal Giudice di prime cure (v. Ordinanza del 25/11/2020) e la stessa parte non insisteva, in sede di udienza di discussione e precisazione conclusioni, per la revoca dell'ordinanza istruttoria del GdP e per l'ammissione (v. Verbale di udienza del 31/01/2020, fasc. I grado), il che implicava definitiva decadenza ed anche l'impossibilità di riproposizione delle istanze nella presente sede di impugnazione (v. in tema ex multis Cass. civile sez. II, 10/11/2021, n.33103 “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione;”). In conclusione, quindi, la domanda di pagamento della rimaneva fondata solo CP_1 sulle fatture n. 103 e 104 del 2018, disconosciute anch'esse dall'opponente e che comunque non potevano costituire prove sufficienti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a cognizione piena, apparendo sufficiente in proposito richiamare il consolidato orientamento circa il valore probatorio assunto dalla fattura commerciale prodotta in giudizio, per cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, chi fa valere un diritto deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, la fattura e l'estratto contabile non costituiscono prova a favore di chi li ha emessi, inoltre, è considerabile un fatto pacifico solo se esplicitamente ammesso o se la difesa si basa su circostanze incompatibili con il disconoscimento” (v. Cassazione civile sez. II, 04/10/2024, n.26048). Peraltro, vi era pure da notare l'incongruenza per cui la prima fattura n. 103 del 26.04.2018 emessa dalla risultasse riportare come CP_1 importo “netto a pagare” quello di €3.300,00, corrispondente all'importo dell'assegno postale che la assumeva di avere consegnato al vettore all'atto della consegna dell'attrezzo, CP_2 senza affatto indicare che si trattasse di un acconto o di una rata del prezzo, mentre solo la successiva fattura n. 104 riportava l'ulteriore importo di €2600,00 ed indicava che trattavasi di fattura “a saldo”. Pertanto, la motivazione a fondamento del rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo non è corretta, poiché si sarebbe dovuto valutare, in primo luogo, se sussistesse idoneo fondamento probatorio del credito chiesto in pagamento dalla in ossequio alla regola CP_1 di ripartizione degli oneri probatori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed avendo il Giudice di Pace errato nel riferimento alla “documentazione suffragante i fatti dedotti”, non avendo operato una corretta valutazione del materiale istruttorio, nonché delle eccezioni e contestazioni sollevate dall'opponente. In conclusione, in accoglimento del motivo di appello proposto da ed in CP_2 integrale riforma della Sentenza appellata, l'opposizione proposta in primo grado da CP_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 135/18 del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi va
[...] accolta e lo stesso va revocato. Va poi vagliata la domanda riconvenzionale spiegata da in primo grado CP_2 e non esaminata dal primo Giudice. Anzitutto la domanda era da giudicarsi ammissibile, essendosi affermato da parte della giurisprudenza che “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza
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e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus". (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). Nel caso di specie poteva ritenersi che sussistesse il necessario “collegamento”, avendo la parte attrice/opponente dedotto che l'acquisto della trinciatrice, per il saldo della CP_2 quale era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, fosse stato operato nell'ambito della medesima operazione commerciale, intercorsa con la nella quale veniva acquistato, CP_1 mediante permuta, anche il trattore usato modello “Landini Legend 105”, da utilizzare in uno proprio alla trinciatrice e risultato affetto da vizi, per l'accertamento dei quali proponeva la domanda riconvenzionale, sicché la celebrazione del "simultaneus processus” era certamente consentita ed opportuna. Ciò posto, la domanda riconvenzionale, tuttavia, era da giudicarsi infondata, atteso che la aveva proposto una domanda di riduzione del prezzo per vizi della cosa venduta, in CP_2 specie con riguardo al predetto acquisto/permuta del trattore usato modello “Landini Legend 105” e tuttavia, a fronte della eccezione di parte opposta di non avere mai ricevuto contestazioni, da intendersi quindi come eccezione di tardività, non dimostrava la tempestiva denuncia, entro 8 gg. ex art. 1495 c.c. Difatti, detta prova della tempestività della denuncia non poteva dirsi fornita dalla parte attrice in riconvenzionale né documentalmente, risultando in atti una nota racc. a/r del legale della datata 9.5.2018, a fronte della consegna del trattore CP_2 CP_3 avvenuta in data 15.03.2018 (v. in questo senso pag. 4 dell'atto di appello) e nemmeno potendosi all'uopo fare riferimento alle prove testimoniali articolate in primo grado, in quanto del tutto generiche sul punto (v. capo 6 verbale di udienza del 20/9/2019). In punto di diritto, è sufficiente sul tema rammentare che “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c." (cfr. Cass. 12130/2008; Cass. 30.09.2019, n.24348; v. anche Trib. Napoli sez. VI, 04/08/2020, n.5474 “L'azione di inadempimento del contratto di compravendita è regolata non già dalla disciplina generale dettata dagli articoli 1453 e seguenti del Cc, ma dalle norme speciali di cui agli articoli 1492 e seguenti del Cc, che prevedono specifiche limitazioni rispetto alla disciplina generale e, in particolare, l'onere di denuncia dei vizi nel termine di otto giorni dalla scoperta, che condiziona sia l'esercizio dell'azione di risoluzione e dell'azione di riduzione del prezzo, ex articolo 1492 del Cc, sia quella di risarcimento dei danni, ex articolo 1494 del Cc. Inoltre, incombe sull'acquirente non solo l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge di otto giorni dalla scoperta, come previsto dall'articolo 1495 del Cc, quale condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, ma anche dell'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, mentre il venditore deve offrire la prova liberatoria.”). La domanda di riduzione del prezzo di acquisto del trattore e di risarcimento CP_3 danni, proposta in primo grado in via riconvenzionale da andava quindi rigettata. CP_2
In conclusione, la Sentenza di primo grado va riformata nel senso di disporre l'accoglimento della opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. CP_2 135/18 del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi e la revoca dello stesso, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla stessa CP_2 In accoglimento della domanda appositamente spiegata in questa sede va poi disposta la condanna della alla restituzione in favore di dell'importo corrisposto in CP_1 CP_2 ottemperanza del decreto ingiuntivo opposto e della sentenza di primo grado. La riforma parziale della Sentenza di primo grado comporta, infine, la necessità di provvedere a nuova disciplina delle spese processuali. Va, difatti, ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e
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ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Tuttavia, quando confermi la sentenza di primo grado non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 30 agosto 2010, n° 18837; Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016; Cass. civile sez. II, 30/01/2023, n.2697). In relazione all'esito complessivo del giudizio vi è reciproca soccombenza, dovendo la domanda attorea di primo grado essere accolta solo con riguardo alla opposizione al d.i. e non alla domanda riconvenzionale ed in appello le domande dell'appellante parzialmente accolte e considerato che la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (v. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016). Pertanto, si giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. In accoglimento dell'appello proposto da e in integrale riforma della CP_2 Sentenza n. 47/2020 del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi, accoglie l'opposizione proposta in primo grado da avverso il decreto ingiuntivo n. 135/18 del Giudice CP_2 di Pace di S. Angelo dei Lombardi e per l'effetto, revoca il predetto decreto ingiuntivo n. 135/18 del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi. B. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta in primo grado da CP_2 C. Condanna in persona del legale rappr.te p.t., alla restituzione in favore di CP_1 dell'importo corrisposto in ottemperanza del decreto ingiuntivo opposto e della CP_2 sentenza di primo grado. D. Dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado di giudizio tra le parti. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 24 settembre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 3175/2020 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 24 settembre 2025 L'Avv. Antonello Racioppi anche per delega dell'Avv. Maria Giuseppa Martina, per l'appellata si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta, alla CP_1 comparsa conclusionale del 5.4.25, alle note di trattazione scritta, in atti, concludendo ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e, quindi, per il rigetto del proposto gravame. Impugna e contesta, per le argomentazioni puntualmente esposte, tutto quanto ex adverso, eccepito, dedotto e prodotto, nell'avverso atto di appello e nelle note di trattazione scritta, ex art. 127 ter cpc, opponendosi, altresì, a quanto richiesto, in via istruttoria, per come reiterato nelle successive istanze, manifestandosi, di tutta evidenza, l'assoluta inammissibilità ed infondatezza oltreché l'improponibilità. Sono presenti gli avvocati Di Brisco e Cocco nell'interesse della sig.ra pure presente, i CP_2 quali si riportano alle deduzioni, eccezioni preliminari, richieste e conclusioni di cui all'atto di appello e alla comparsa conclusionale, chiedendone l'integrale accoglimento, con rigetto di ogni avversa richiesta, eccezione e conclusione, infondata in fatto e in diritto. I sottoscritti procuratori insistono per la ammissione delle richieste istruttorie formulate in atti e reiterate nei verbali di udienza, opponendosi all'ammissione delle avverse richieste di prova orale e documentale, peraltro non formulate tempestivamente, reiterando le eccezioni di inutilizzabilità di cui in atti e nei verbali di causa. L'Avv. Racioppi impugna ed insiste.. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 24 settembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della
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concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 3175/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Vendita di cose mobili “ e vertente TRA
nata a [...] il [...] ( - P.IVA CP_2 C.F._1
), residente in [...], elettivamente domiciliata in P.IVA_1 Foggia alla Via Lecce n. 17, presso e nello studio dell'Avv. Elisa DI BRISCO (C.F:
), che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. C.F._2 Antonio COCCO (c.f. ), in virtù del mandato in calce all'atto di citazione C.F._3 nel giudizio di primo grado;
- Appellante – E
, in persona del suo Amministratore l.r.p.t., con sede operativa in Calitri e Lioni, CP_1 alla Via S. Antonio /S.S. Appia 7 – P.I. – rappresentata e difesa, giusta mandato a P.IVA_2 margine del D.I. n. 135/18 emesso dal Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi in data 7.9/14.9.18, dagli Avv.ti Antonello Racioppi (c.f. e Maria Giuseppa C.F._4 Martina (c.f. ed elettivamente domiciliata in Lioni (AV), alla Via S. C.F._5 Antonio, n. 19, presso lo Studio Legale dei suoi procuratori;
- appellato -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con atto di citazione ritualmente proponeva appello avverso la Sentenza CP_2 n. 47/2020 emessa dal Giudice di Sant'Angelo dei Lombardi, pubblicata in data 12.02.2020, nel procedimento avente n. R.G. 64/2019. Parte appellante premetteva: che, in data 8-12/10/2018, le veniva notificato decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi in data 07.09.2018, depositato in data 14.09.2018, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore di CP_1 della somma di €2.600,00, oltre interessi e spese della procedura come ivi liquidati, che, a fondamento della domanda, parte ricorrente poneva la circostanza secondo cui ella avrebbe acquistato una trinciatrice per il prezzo di €5.900,00, residuando un debito di €2.600,00, come da fatture nn. 103-104 del 26.04.18; di avere, con atto di citazione notificato in data 16-21.11.18, proposto opposizione al decreto ingiuntivo chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“1) In via preliminare e principale dichiarare inammissibile e, per l'effetto, revocare il D.I. opposto per tutti i motivi di cui in premessa;
2) Nel merito, previa revoca del decreto opposto, rigettare integralmente la domanda di parte opposta – attrice sostanziale, per tutte le ragioni
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evidenziate nella premessa del presente atto e, quindi, perché infondata in fatto ed in diritto, dichiarando che nulla è dovuto dalla odierna opponente;
3)In via riconvenzionale, accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'opposta per aver venduto e/o permutato all'opponente il trattore agricolo meglio identificato in premessa, affetto da gravi vizi che lo rendono inidoneo all'uso e, comunque, privo delle qualità essenziali e/o promesse;
per l'effetto ed in accoglimento della presente domanda di riduzione del prezzo di vendita e/o valore di permuta, condannare la parte opposta alla refusione dell'importo corrispondente ai costi di ripristino e/o riparazione nonché al risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'opponente e meglio specificati e quantificati nel presente atto, ivi compreso il danno morale ed esistenziale stante l'occultamento dei vizi denunciati e pertanto condannare l'opposta al pagamento in favore della opponente della complessiva somma di € 5.000,00 o della minore somma che dovesse risultare in corso di causa e/o ritenuta di giustizia o secondo equità, comprensivi di interessi e rivalutazione fino alla domanda e nei limiti dell'importo di € 5.000,00, oltre ulteriori interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo. 4) In ogni caso condannare l'opposta alla soccombenza alle spese, diritti ed onorari di giudizio.”; di avere posto, a fondamento della opposizione a D.I., le seguenti circostanze “Inidoneità della documentazione avversa ai fini dell'emissione del d.i. opposto, nonché nel presente giudizio di opposizione.”, “Contestazione del credito – insussistenza dello stesso.”; di avere all'udienza del 08.02.19 (prima udienza utile), a seguito di costituzione della parte opposta e deposito di documenti, solo in tale sede recanti sottoscrizione, ritualmente e puntualmente disconosciuto il contenuto e la sottoscrizione del contratto ex adverso prodotto di €5.000,00 + IVA reiterando l'eccezione di carenza di legittimazione passiva per non aver mai sottoscritto il contratto prodotto;
che il GdP concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non ammetteva i mezzi istruttori e con la Sentenza del 31.01.2020 n. 47/20, rigettava l'opposizione, confermava il D.I. opposto n. 135- 18, dichiarandolo esecutivo con ogni conseguenza di legge e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese di lite. La predetta Sentenza veniva impugnata, indicando l'appellante i capi impugnati, motivi di appello e modifiche richieste ed evidenziando e contestando, in sintesi: di avere ritualmente e puntualmente disconosciuto il contenuto e la sottoscrizione del contratto ex adverso prodotto di
€ 5.000,00 + IVA e, ad ogni buon conto, in relazione allo stesso reiterava l'eccezione di carenza di legittimazione passiva per non aver mai sottoscritto il contratto, di avere formulato la domanda riconvenzionale eccependo vizi e difetti di altro mezzo agricolo acquistato, nell'ambito di un più complesso ed unitario rapporto commerciale con la che il decreto ingiuntivo opposto CP_1 si fondava esclusivamente sulla fattura n. 104 del 26.4.18 contestata integralmente, che pertanto la provvisoria esecuzione non poteva essere concessa e la domanda di parte opposta - attrice sostanziale circa la pretesa creditoria di cui al D.I. opposto - non poteva essere accolta, che su tutte le predette eccezioni il Giudice di Pace non si era pronunciato rigettandole, così incorrendo in omissione di pronuncia, con conseguente nullità della sentenza impugnata, che le richieste istruttorie richieste erano state integralmente rigettate dal Giudice di Pace con l'ordinanza resa in data 11.10.19 solo apparentemente motivata, ma priva di contenuto così dando luogo alla nullità della sentenza impugnata e delle pregresse ordinanze interlocutorie relative alla provvisoria esecuzione e alla pronuncia sulle istanze istruttorie, che il giudice di primo grado avrebbe dovuto ammettere le richieste di prova articolate in via riconvenzionale e pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale con cui ella aveva chiesto di accertare e dichiarare l'inadempimento dell'opposta per aver venduto e/o permutato all'opponente il trattore agricolo, meglio identificato in premessa, affetto da gravi vizi, che pertanto il Giudice di Pace era incorso in omissione di pronuncia, sia con riguardo alle eccezioni di rito e di merito formulate in atti ed a verbale, sia alle istanze istruttorie, con conseguente nullità della sentenza, che pure assolutamente ingiusta, illogica e non adeguatamente motivata era la condanna alle spese così come quantificate al GdP.
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Parte appellante concludeva: “- dichiarare nulla la sentenza impugnata per le ragioni esposte in atto;
- in subordine accertare e dichiarare, comunque, che la sentenza è carente di motivazione e di pronuncia e comunque, per le ragioni dedotte in atto, è illogica e ingiusta nelle parti impugnate;
- in ogni caso e per l'effetto, riformare integralmente la sentenza impugnata e accogliere le conclusioni formulate nell'atto di citazione in opposizione a decreto in giuntivo, che si abbiano qui per integralmente riportate e trascritte, previa revoca del D.I. opposto, con conseguente condanna dell'appellata anche alla restituzione dell'importo complessivamente corrisposto in ottemperanza del decreto ingiuntivo opposto nonché della sentenza di primo grado;
- Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”. Con Comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.12.2020, si costituiva parte appellante chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, CP_1 con vittoria delle spese del secondo grado di giudizio. Parte appellata eccepiva: “1 Intervenuta accettazione del contratto - assoluta inammissibilità dell'operato disconoscimento del contratto afferente la trinciatrice”; contestando la formale preventiva presa di conoscenza ed accettazione del titolo negoziale, poi disconosciuto, da parte dell'appellante, in base al contenuto della corrispondenza intercorsa prima del giudizio dinanzi al Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi, laddove alcuna contestazione veniva formulata circa l'intervenuta sottoscrizione del contratto e facendo altresì rilevare la palese omogeneità, rilevabile ictu oculi, tra le sottoscrizioni apposte per dichiarazione del consenso e per accettazione delle condizioni di vendita, sia in calce al contratto disconosciuto, dal figlio della e le firme apposte, sempre dall'anzidetto , CP_2 Parte_1 Parte_1 sull'altro contratto, quello del trattore, datato 7.2.18, nonché l'utilizzo da parte della CP_1 della stessa modulistica contrattuale, e che l'aver richiamato la caparra confirmatoria di euro 200,00, riportata nel contratto della trinciatrice e definita acconto, da controparte, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e nell'atto di appello, costituiva incontrovertibile definitivo elemento di aver dato volontaria esecuzione al contratto, prima del disconoscimento;
“2 Assoluta infondatezza ed inammissibilità dei proposti motivi di gravame”, deducendo che nessuna omissione, violazione, errata interpretazione e/o applicazione di legge dovesse essere imputata al Giudice di primo grado, ribadendo l'inammissibilità della domanda riconvenzionale fondata su un distinto e diverso titolo negoziale e in assenza di collegamento obiettivo con la domanda principale, ribadendo comunque di non avere ricevuto contestazioni dalla sui vizi CP_2 contestati in giudizio. Parte appellante concludeva: “1_ Dichiarare, in ogni caso, l'inammissibilità dell'appello, quantomeno, ex art. 348 cpc, non avendo l'impugnazione ragionevole probabilità di accoglimento, per le motivazioni tutte esposte in narrativa;
2_ Per lo effetto, confermare, nella sua interezza, la Sentenza n. 47/20, emessa dal Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi, in data 31.1.20 e depositata in cancelleria, il 12.2.20; 3_ In via sub.ta, nel merito, per le spiegate causali, respingere tutte le domande ed eccezioni proposte dall'appellante, siccome pretestuose ed infondate oltreché inammissibili, improponibili ed improcedibili;
4_ Condannare, l'appellante, al pagamento delle spese e degli onorari del presente grado giudizio, con attribuzione”. Con ordinanza depositata in data 18.02.2022, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 febbraio 2022, il Tribunale rigettava la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'appellante e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Allegato il fascicolo di primo grado, la causa veniva, poi, assegnata alla scrivente, che la rinviava per la discussione. All'esito dell'odierna udienza di discussione orale, udite le conclusioni delle parti, la causa viene decisa. Così brevemente riassunti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. Il motivo di appello con cui l'appellante ha eccepito il vizio di omessa CP_2 pronuncia è fondato.
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Riassumendo la complessa ed articolata vicenda fattuale e processuale di primo grado, vi è da rilevare come risulti dagli atti che proponendo opposizione al decreto CP_2 ingiuntivo n. 135/18, avesse contestato l'esistenza e la fondatezza del credito ingiunto e proposto, inoltre, domanda riconvenzionale, chiedendo accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'opposta per averle venduto e/o permutato, nell'ambito della medesima trattativa CP_1 commerciale, un trattore agricolo affetto da gravi vizi che lo rendevano inidoneo all'uso, chiedendo la riduzione del prezzo ed il risarcimento dei danni;
altresì in prima udienza la parte opponente disconosceva la sottoscrizione ed il contenuto del contratto versato in atti CP_2 dall'opposta in uno alla comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione. Ebbene, effettivamente dalla lettura degli atti di primo grado risulta che il primo Giudice non si sia pronunciato sul disconoscimento operato dall'opponente e in sentenza nulla abbia statuito circa la domanda riconvenzionale della stessa opponente. Pertanto, le doglianze mosse in proposito circa l'omessa pronuncia debbono trovare accoglimento. Va ora precisato che, non venendo in rilievo un vizio che comporti la rimessione della causa al primo giudice ex art. 353 e 354 c.p.c., occorre procedere in questa sede all'esame delle domande e e questioni non delibate e decise in primo grado, oltre che dei motivi di appello. Occorre, quindi, anzitutto, vagliare le contestazioni mosse da parte appellante avverso la decisione di rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo da essa stessa proposta ed incentrate, in sintesi, sulle doglianze di carenza di legittimazione passiva, di inutilizzabilità della fattura prodotta nel giudizio monitorio e del contratto ex adverso prodotto nel giudizio di primo grado, tempestivamente disconosciuto nella firma e nel contenuto. Le doglianze sono fondate. In vero, si deve partire dalla premessa che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, “nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.” (v. ex plurimis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Pertanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, di guisa che sul creditore opposto incombono i generali oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c. In ordine alla ripartizione degli oneri probatori, è noto poi come la giurisprudenza abbia affermato che "il creditore, che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento” (v. Cass. civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Nel caso di specie, emerge dagli atti che il contratto prodotto dalla parte opposta CP_1
[...
con sottoscrizione in calce, recante il prezzo della trinciatrice venduto alla come CP_2 pari a € 5.000,00 ed indicato come fonte della pretesa creditoria avanzata in monitorio per il residuo stimato come dovuto di €2.600,00, fosse stato tempestivamente disconosciuto dalla difesa della opponente nella prima difesa utile successiva al deposito stesso, ovvero in CP_2 prima udienza (v. Verbale di udienza 8/02/2019, fasc. I grado). A fronte di tanto, la difesa opposta non dichiarava tempestivamente di volersi avvalere del documento disconosciuto, né avanzava istanza di verificazione, come sarebbe stato suo onere. Di tanto il Giudice di Pace avrebbe allora dovuto prendere atto, traendone le necessarie conseguenze di legge, ovvero escludendo la valenza probatoria del contratto prodotto dall'opposta In vero nemmeno CP_1 si sarebbe potuto aderire alla prospettazione difensiva di già intervenuta accettazione del contratto, risultando, di contro, che vi fosse stata sin dall'origine della vicenda contestazione da parte della circa il prezzo ovvero circa un maggior dovuto per l'acquisto del mezzo CP_2
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trinciatrice ed essendo stato tempestivamente disconosciuto in giudizio dalla difesa il contratto completo di firma recante l'importo di €5000. Fermato questo punto essenziale, va poi altresì considerato che le prove orali articolate dalla stessa difesa opposta (v. verbale di udienza del 20/09/2019, fasc. di I grado) non venivano ammesse dal Giudice di prime cure (v. Ordinanza del 25/11/2020) e la stessa parte non insisteva, in sede di udienza di discussione e precisazione conclusioni, per la revoca dell'ordinanza istruttoria del GdP e per l'ammissione (v. Verbale di udienza del 31/01/2020, fasc. I grado), il che implicava definitiva decadenza ed anche l'impossibilità di riproposizione delle istanze nella presente sede di impugnazione (v. in tema ex multis Cass. civile sez. II, 10/11/2021, n.33103 “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione;”). In conclusione, quindi, la domanda di pagamento della rimaneva fondata solo CP_1 sulle fatture n. 103 e 104 del 2018, disconosciute anch'esse dall'opponente e che comunque non potevano costituire prove sufficienti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a cognizione piena, apparendo sufficiente in proposito richiamare il consolidato orientamento circa il valore probatorio assunto dalla fattura commerciale prodotta in giudizio, per cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, chi fa valere un diritto deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, la fattura e l'estratto contabile non costituiscono prova a favore di chi li ha emessi, inoltre, è considerabile un fatto pacifico solo se esplicitamente ammesso o se la difesa si basa su circostanze incompatibili con il disconoscimento” (v. Cassazione civile sez. II, 04/10/2024, n.26048). Peraltro, vi era pure da notare l'incongruenza per cui la prima fattura n. 103 del 26.04.2018 emessa dalla risultasse riportare come CP_1 importo “netto a pagare” quello di €3.300,00, corrispondente all'importo dell'assegno postale che la assumeva di avere consegnato al vettore all'atto della consegna dell'attrezzo, CP_2 senza affatto indicare che si trattasse di un acconto o di una rata del prezzo, mentre solo la successiva fattura n. 104 riportava l'ulteriore importo di €2600,00 ed indicava che trattavasi di fattura “a saldo”. Pertanto, la motivazione a fondamento del rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo non è corretta, poiché si sarebbe dovuto valutare, in primo luogo, se sussistesse idoneo fondamento probatorio del credito chiesto in pagamento dalla in ossequio alla regola CP_1 di ripartizione degli oneri probatori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed avendo il Giudice di Pace errato nel riferimento alla “documentazione suffragante i fatti dedotti”, non avendo operato una corretta valutazione del materiale istruttorio, nonché delle eccezioni e contestazioni sollevate dall'opponente. In conclusione, in accoglimento del motivo di appello proposto da ed in CP_2 integrale riforma della Sentenza appellata, l'opposizione proposta in primo grado da CP_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 135/18 del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi va
[...] accolta e lo stesso va revocato. Va poi vagliata la domanda riconvenzionale spiegata da in primo grado CP_2 e non esaminata dal primo Giudice. Anzitutto la domanda era da giudicarsi ammissibile, essendosi affermato da parte della giurisprudenza che “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza
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e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus". (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). Nel caso di specie poteva ritenersi che sussistesse il necessario “collegamento”, avendo la parte attrice/opponente dedotto che l'acquisto della trinciatrice, per il saldo della CP_2 quale era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, fosse stato operato nell'ambito della medesima operazione commerciale, intercorsa con la nella quale veniva acquistato, CP_1 mediante permuta, anche il trattore usato modello “Landini Legend 105”, da utilizzare in uno proprio alla trinciatrice e risultato affetto da vizi, per l'accertamento dei quali proponeva la domanda riconvenzionale, sicché la celebrazione del "simultaneus processus” era certamente consentita ed opportuna. Ciò posto, la domanda riconvenzionale, tuttavia, era da giudicarsi infondata, atteso che la aveva proposto una domanda di riduzione del prezzo per vizi della cosa venduta, in CP_2 specie con riguardo al predetto acquisto/permuta del trattore usato modello “Landini Legend 105” e tuttavia, a fronte della eccezione di parte opposta di non avere mai ricevuto contestazioni, da intendersi quindi come eccezione di tardività, non dimostrava la tempestiva denuncia, entro 8 gg. ex art. 1495 c.c. Difatti, detta prova della tempestività della denuncia non poteva dirsi fornita dalla parte attrice in riconvenzionale né documentalmente, risultando in atti una nota racc. a/r del legale della datata 9.5.2018, a fronte della consegna del trattore CP_2 CP_3 avvenuta in data 15.03.2018 (v. in questo senso pag. 4 dell'atto di appello) e nemmeno potendosi all'uopo fare riferimento alle prove testimoniali articolate in primo grado, in quanto del tutto generiche sul punto (v. capo 6 verbale di udienza del 20/9/2019). In punto di diritto, è sufficiente sul tema rammentare che “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c." (cfr. Cass. 12130/2008; Cass. 30.09.2019, n.24348; v. anche Trib. Napoli sez. VI, 04/08/2020, n.5474 “L'azione di inadempimento del contratto di compravendita è regolata non già dalla disciplina generale dettata dagli articoli 1453 e seguenti del Cc, ma dalle norme speciali di cui agli articoli 1492 e seguenti del Cc, che prevedono specifiche limitazioni rispetto alla disciplina generale e, in particolare, l'onere di denuncia dei vizi nel termine di otto giorni dalla scoperta, che condiziona sia l'esercizio dell'azione di risoluzione e dell'azione di riduzione del prezzo, ex articolo 1492 del Cc, sia quella di risarcimento dei danni, ex articolo 1494 del Cc. Inoltre, incombe sull'acquirente non solo l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge di otto giorni dalla scoperta, come previsto dall'articolo 1495 del Cc, quale condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, ma anche dell'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, mentre il venditore deve offrire la prova liberatoria.”). La domanda di riduzione del prezzo di acquisto del trattore e di risarcimento CP_3 danni, proposta in primo grado in via riconvenzionale da andava quindi rigettata. CP_2
In conclusione, la Sentenza di primo grado va riformata nel senso di disporre l'accoglimento della opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. CP_2 135/18 del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi e la revoca dello stesso, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla stessa CP_2 In accoglimento della domanda appositamente spiegata in questa sede va poi disposta la condanna della alla restituzione in favore di dell'importo corrisposto in CP_1 CP_2 ottemperanza del decreto ingiuntivo opposto e della sentenza di primo grado. La riforma parziale della Sentenza di primo grado comporta, infine, la necessità di provvedere a nuova disciplina delle spese processuali. Va, difatti, ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e
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ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Tuttavia, quando confermi la sentenza di primo grado non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 30 agosto 2010, n° 18837; Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016; Cass. civile sez. II, 30/01/2023, n.2697). In relazione all'esito complessivo del giudizio vi è reciproca soccombenza, dovendo la domanda attorea di primo grado essere accolta solo con riguardo alla opposizione al d.i. e non alla domanda riconvenzionale ed in appello le domande dell'appellante parzialmente accolte e considerato che la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (v. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016). Pertanto, si giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. In accoglimento dell'appello proposto da e in integrale riforma della CP_2 Sentenza n. 47/2020 del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi, accoglie l'opposizione proposta in primo grado da avverso il decreto ingiuntivo n. 135/18 del Giudice CP_2 di Pace di S. Angelo dei Lombardi e per l'effetto, revoca il predetto decreto ingiuntivo n. 135/18 del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi. B. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta in primo grado da CP_2 C. Condanna in persona del legale rappr.te p.t., alla restituzione in favore di CP_1 dell'importo corrisposto in ottemperanza del decreto ingiuntivo opposto e della CP_2 sentenza di primo grado. D. Dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado di giudizio tra le parti. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 24 settembre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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