Rigetto
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 20/05/2025, n. 4319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4319 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04319/2025REG.PROV.COLL.
N. 05577/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5577 del 2023, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Amerigo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pozzuoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 il Cons. Marco Morgantini e udito per il Comune di Pozzuoli l’Avv. Erik Furno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento prot 50005 datato 03.07.2017 notificato in data 11.07.2017 del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli di demolizione, delle opere edilizie realizzate alla via -OMISSIS-.
La ricorrente aveva presentato al Comune di Pozzuoli due istanze di condono edilizio ex l. 326/03, che sono state respinte con i provvedimenti prot. nn. 20513 e 20516 del 22.05.2013.
Nel corso di un sopralluogo da parte dei VV.UU. del Comune in data 3 maggio 2017, è stato rilevato che su detto immobile erano stati realizzati interventi edilizi senza titolo autorizzatorio.
Le opere consistevano nella realizzazione di un lastrico solare di un manufatto a piano terra, posa in opera di putrelle in elevazione ai due spigoli del manufatto bullonate alla base; nella realizzazione di n. 2 ampliamenti ad una preesistenza edilizia con struttura portante in travi di ferro, tompagnature a doppie fodere e copertura in travi di ferro e lamiere coibentate. Il primo ampliamento è pari a mq. 43,00 circa, il secondo pari a mq. 22,00 circa, per un aumento complessivo di superficie pari a mq. 65,00 circa per un’altezza di mt, 3,00 circa; nella realizzazione di un manufatto al 2° livello costituito da un’abitazione con antistante terrazzo che insiste sul solaio di copertura del locale garage- deposito, sito al livello 1° e denunciato con C.N.R. 26776 del 14.05.2013, per una superficie di mq. 48, costituito da cucina, due camere, corridoio e wc; nella realizzazione allo stesso livello di un locale adibito a deposito- garage a forma di “elle”, con struttura portante in c.a. di dimensioni mt. 131 per un’altezza di m 2,40 circa; nella realizzazione di una tettoia che insiste sul terrazzo dell’appartamento n. 1 sito al 3° livello, con struttura portante verticale ed orizzontale in legno, di dimensioni di mt. 5,10 x mt. 3,80 x h= mt. 3,00, completa di grondaia in rame.
Poiché le opere consistevano nella realizzazione di nuovi volumi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il Comune di Pozzuoli ha ordinato la demolizione.
2. Secondo parte appellante dalla lettura dell’ordinanza di demolizione, ove sono descritte le opere da demolire, si ricaverebbe che trattasi di opere di adeguamento igienico sanitario pertinenziali all’abitazione principale e riconducibili alla tipologia edilizia di manutenzione straordinaria e/o di ristrutturazione edilizia leggera.
Si tratterebbe di opere per la cui esecuzione è necessario acquisire il permesso di costruire solo, allorquando, avuto riguardo alla struttura ed all’estensione dell’area occupata, vi sia una modifica dell’assetto urbanistico del territorio così da far rientrare l’opera nel novero degli interventi di nuova costruzione.
Parte appellante riferisce di avere creato tale struttura da tempo immemore; si tratterebbe di un intervento pertinenziale al manufatto principale per la cui realizzazione non sarebbe necessaria l’acquisizione de titolo autorizzativo più importante sia dal punto di vista edilizio che paesaggistico.
Le opere potrebbero rientrare nella categoria edilizia delle strutture pertinenziali al fondo e, per l’effetto, richiederebbero al massimo la denuncia d’inizio attività (oggi SCIA).
Le ritenute modeste opere integrerebbero i requisiti del volume tecnico; è un intervento di pertinenza all’abitazione principale, funzionale e strumentale allo stesso.
Le opere non determinerebbero modifiche di vedute panoramiche e dello skyline dello stato dei luoghi e si porrebbero nel rispetto del contesto paesistico – ambientale, in sintonia con il Piano Territoriale Paesistico vigente.
Non vi sarebbe volumetria.
In considerazione della circostanza che le opere, di natura pertinenziale, sarebbero conformi allo strumento urbanistico, le stesse non richiederebbero il permesso di costruire.
Si tratterebbe di manutenzione straordinaria.
Poteva essere semmai applicata una sanzione diversa da quella demolitoria così come previsto dall’art. 37 del DPR 380/01.
Il Comune non avrebbe qualificato i lavori abusivi in modo tale da giustificarne la sussunzione nell’ambito della fattispecie dell’art. 31 DPR 380/01 che prevede la sanzione demolitoria.
Parte appellante fa riferimento:
- all’art. 34 del d.p.r. 380/2001 che, nei casi di difformità parziale, quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, prevede la una sanzione pecuniaria;
- parimenti è prevista la sanzione pecuniaria per le opere soggette a d.i.a..
In tale prospettiva la motivazione dell’ordinanza di demolizione non sarebbe congrua.
Parte appellante ritiene che non fosse necessario acquisire l’autorizzazione paesaggistica.
Infatti si tratterebbe di opere pertinenziali all’opificio commerciale.
Secondo parte appellante il regime della pertinenzialità delle opere non risulterebbe modificato dalla presenza, presso l’area di sedime interessata, di preesistenti vincoli paesistici.
Parte appellante lamenta il difetto di motivazione alla circostanza che l’ordinanza di demolizione è stata adottato molto tempo dopo, in contrasto col legittimo affidamento del privato cittadino.
Il destinatario avrebbe dovuto essere posto in condizione di interloquire con l’amministrazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la sua
adozione e qualora fosse intervenuto, come nel caso di specie, vi deve essere una motivazione espressa nel provvedimento finale che confuta e riscontra le osservazioni rese nel procedimento amministrativo da parte del singolo cittadino.
Parte appellante lamenta inoltre che il Comune avrebbe omesso l’indicazione delle ragioni di interesse pubblico alla demolizione del manufatto.
4. L’appello è infondato.
Il collegio osserva che la motivazione dell’ordinanza di demolizione descrive in modo preciso opere che hanno determinato una consistente alterazione dello stato dei luoghi e non possono essere qualificate come pertinenze.
Trattasi di realizzazione di un lastrico solare di un manufatto a piano terra, posa in opera di putrelle in elevazione ai due spigoli del manufatto bullonate alla base; nella realizzazione di n. 2 ampliamenti ad una preesistenza edilizia con struttura portante in travi di ferro, tompagnature a doppie fodere e copertura in travi di ferro e lamiere coibentate. Il primo ampliamento è pari a mq. 43,00 circa, il secondo pari a mq. 22,00 circa, per un aumento complessivo di superficie pari a mq. 65,00 circa per un’altezza di mt, 3,00 circa; nella realizzazione di un manufatto al 2° livello costituito da un’abitazione con antistante terrazzo che insiste sul solaio di copertura del locale garage- deposito, sito al livello 1° e denunciato con C.N.R. 26776 del 14.05.2013, per una superficie di mq. 48, costituito da cucina, due camere, corridoio e wc; nella realizzazione allo stesso livello di un locale adibito a deposito-garage a forma di “elle”, con struttura portante in c.a. di dimensioni mt. 131 per un’altezza di m 2,40 circa; nella realizzazione di una tettoia che insiste sul terrazzo dell’appartamento n. 1 sito al 3° livello, con struttura portante verticale ed orizzontale in legno, di dimensioni di mt. 5,10 x mt. 3,80 x h= mt. 3,00, completa di grondaia in rame.
È agevole osservare che non è ravvisabile la natura pertinenziale delle opere, aventi autonoma destinazione abitativa, in quanto, come da consolidato orientamento, il vincolo pertinenziale è riconoscibile soltanto a opere di modestissima entità e accessorie rispetto a quella principale, quali i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici "et similia", ma non anche a opere che, come nel caso di specie, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto a quella considerata principale e non siano coessenziali alla stessa. (così Consiglio di Stato VI n° 7326 del 30 agosto 2024).
Infatti ove gli interventi edilizi ricadano in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, stante l'alterazione dell'aspetto esteriore del paesaggio, gli stessi risultano soggetti alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.
Il collegio osserva al riguardo che il territorio del Comune di Pozzuoli è interamente sottoposto a vincolo paesaggistico.
L'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano, comunque, costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico. Infatti, per le opere abusive eseguite in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica in aree vincolate, vige un principio di indifferenza del titolo necessario all'esecuzione di interventi in dette zone, essendo legittimo l'esercizio del potere repressivo in ogni caso, a prescindere, appunto, dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l'intervento edilizio nella zona vincolata; ciò che rileva, ai fini dell'irrogazione della sanzione ripristinatoria, è il fatto che lo stesso è stato posto in essere in zona vincolata e in assoluta carenza di titolo abilitativo, sia sotto il profilo paesaggistico che urbanistico (così Consiglio di Stato VII n° 9557 del 6 novembre 2023).
Ne consegue che l'applicazione della sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesaggistica e che è priva di pregio la censura relativa alla violazione dell’art. 37 del Testo Unico dell’Edilizia che prevede la sanzione pecuniaria per la realizzazione di interventi in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività.
Priva di pregio è l’ulteriore censura secondo cui non sarebbe stato necessario il permesso di costruire in quanto gli interventi edilizi sarebbero di manutenzione straordinaria e/o di ristrutturazione edilizia leggera di una preesistente struttura.
Infatti gli interventi realizzati hanno modificato i volumi e la sagoma del preesistente edificio.
Essi hanno determinato due ampliamenti su di un lastrico solare, la realizzazione di un manufatto al 2° livello con superficie di mq. 48 e allo stesso livello un locale adibito a deposito- garage di mt. 131 e altezza 2,40 m.
Trattasi di creazione di nuovi volumi, che in alcun modo possono essere considerati volumi tecnici.
Il collegio osserva altresì che dall'abusività dell'opera scaturisce con carattere vincolato l'ordine di demolizione, che in ragione di tale sua natura non esige una specifica motivazione o la comparazione dei contrapposti interessi, né deve tenere conto del lasso di tempo intercorso (così Consiglio di Stato VII n° 1653 del 19 febbraio 2024, II n° 2816 del 2 aprile 2025).
La completezza dell’istruttoria risulta anche dalla circostanza che il Comune di Pozzuoli, con i provvedimenti prot. nn. 20513 e 20516 del 22.05.2013, ha respinto le istanze di sanatoria presentate in relazione ai manufatti di cui è stata ordinata la demolizione.
Tali provvedimenti di diniego di sanatoria non sono stati impugnati in primo grado con la conseguenza che anche per tale profilo risulta dovuto l’ordine di demolizione.
L’appello deve pertanto essere respinto.
La condanna alle spese dell’appello segue la soccombenza nella misura di Euro 4.000 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese dell’appello nella misura di Euro 4.000/00 (Quattromila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO