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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/04/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3510/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3510/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Arnaldo Salvatore, Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Andrea Gangemi e dell'avv. Giorgia Sforzini, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei difensori ( Email_1
) Email_2 Email_3
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Enrico Controparte_1 P.IVA_2
Bocchino e dell'avv. Sara Testani, elettivamente domiciliata presso la sede amministrativa della stessa
Società in Viale Italia, 136 - 19124 La Spezia (comunicazioni e notifiche all'indirizzo pec:
) Email_4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione: Con
- annullare l'Avviso di accertamento esecutivo da violazione n. 15573797 emesso dalla – in qualità di concessionaria del Comune di Bologna – e notificato in data 6 febbraio 2024, contenente la pretesa di pagamento del Canone Unico per un importo complessivo di € 44.164,00;
- con vittoria di spese e compensi di lite”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis e previe le declaratorie più opportune: pagina 1 di 6 - accertare e dichiarare la spiegata opposizione assolutamente infondata in fatto e in diritto e,
o per l'effetto, rigettarla confermando l'atto impugnato.
Vinte le spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ha proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo da Parte_1 violazione n. 15573797 emesso da in qualità di concessionaria Controparte_2 del servizio di accertamento e di riscossione dei tributi comunali ed entrate patrimoniali degli Enti
Locali, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 44.164,00 per il mancato pagamento del Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) sulle esposizioni pubblicitarie installate nell'anno 2023, all'interno dell'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna.
A fondamento dell'opposizione proposta, parte attrice ha premesso in fatto:
- di essere titolare di una concessione di spazi aeroportuali destinati al noleggio di automobili presso l'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, in forza di un contratto di subconcessione stipulato in data 30.12.2022 con l'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. e, in particolare, di n. 77 posti auto coperti, un locale commerciale destinato a ospitare tre postazioni operative, una “check-in cabin” di ausilio all'attività operativa e, infine, di un'area coperta per le attività di pulizia e sosta dei veicoli;
- tale contratto prevedeva il versamento di un corrispettivo annuale pari a € 184.676,01;
- di aver posizionato nelle zone adibite al check-in e al parcheggio alcune installazioni di riconoscimento riportanti i marchi ”, “Dollar” o “Thrifty” al fine di facilitare l'individuazione Pt_1 dei medesimi spazi da parte degli utenti e di distinguerli da quelli assegnati nelle vicinanze ad altre società di noleggio;
- in data 6.02.2024, la per conto del Comune di Bologna, le notificava l'avviso di accertamento CP_1 di cui è causa, avente ad oggetto:
• 2 cartelli riportanti la dicitura “Hertz + dollar + thrifty” di 4 m²,
• 2 bandiere riportanti la dicitura “Let's go” di 3 m²,
• 27 cartelli con la scritta “Hertz” di 27 m²,
• 2 cartelli bifacciali con la dicitura “let's go noleggia elettrico (hertz)” di 6 m²,
• 16 cartelli denominati “Hertz” di 16 m²,
• 32 cartelli denominati “Hertz” di 96 m²,
• 2 cartelli riportanti la dicitura “Hertz + dollar + thrifty” di 3 m², e la comminazione della relativa sanzione per un importo pari ad € 44.164,00 così ripartito:
• € 9.662.40 per il Canone Unico;
• € 4.831,20 per l'indennità ai sensi degli artt. 27 e 75 del Regolamento C.U.P. Pg. 146397/2021;
• € 28.987,20 per la sanzione da omessa denuncia ai sensi degli artt. 27 e 75 del Regolamento C.U.P. Pg. 146397/2021;
• € 678,09 per interessi;
• € 5,18 per spese di notifica.
Avverso il suindicato avviso di accertamento esecutivo, la difesa di parte attrice ha proposto impugnazione articolata su due motivi: 1) le installazioni contestate non rappresentavano mezzi pagina 2 di 6 pubblicitari, ma meri accessori funzionali agli spazi adibiti a noleggio auto, in quanto utilizzate per distinguere gli spazi in uso alla società attorea da quelli di altre società di noleggio e per indirizzare la clientela verso le auto noleggiate;
2) le medesime installazioni non occupavano il suolo pubblico, ma gli spazi concessi in subconcessione dall'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.; ragione per la quale, non sussisterebbe alcuna competenza, in capo alla convenuta, all'applicazione del C.U.P. poichè, a ritenere il contrario, si verificherebbe una duplicazione dei canoni da versare per i medesimi spazi occupati.
In ogni caso, ha lamentato l'illegittimità delle sanzioni irrogate sul rilievo, da un lato, dell'errato calcolo effettuato dalla convenuta per la determinazione del canone ai sensi degli artt. 27 e 75 del
Regolamento CUP del Comune di Bologna e, dall'altro, per l'oggettiva incertezza degli ambiti applicativi della stessa che ai sensi dell'art. 10, comma 3, dello Statuto del Contribuente (D.Lgs. n.
212/2000) ne giustificherebbe la mancata irrogazione.
In considerazione di tali motivazioni, parte attrice ha chiesto, quindi, l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo, vinte le spese di lite.
Nel giudizio così radicato si costituiva parte convenuta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'avviso di accertamento impugnato.
In particolare, la difesa della convenuta ha dedotto che le installazioni, oggetto di accertamento, integravano il presupposto del C.U.P. (come delineato dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato dal comune di Bologna con Delibera di C.C. n. 146397/2021 e successive modificazioni), in quanto riportanti la dicitura DOLLAR e THRIFTY, che, per stessa ammissione di controparte Pt_1 erano dei marchi e, dunque, finalizzati a promuovere la domanda di beni o servizi. I suddetti marchi, peraltro, erano esposti in un luogo aperto al pubblico, non soggetto ad esenzione dal pagamento del canone.
Sulla base di queste argomentazioni, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni nei termini riportati in premessa.
Depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., la causa, ritenuta matura, era rinviata all'udienza di rimessione in decisione del 27.3.2025, con l'assegnazione alle parti dei termini a ritroso per scritti conclusivi.
2. L'opposizione appare fondata ed è, pertanto, meritevole di accoglimento seppure nei limiti di seguito esposti.
Occorre preliminarmente osservare che la normativa in materia ha subito in epoca recente una consistente evoluzione. Difatti, l'art. 1, commi dal n. 816 al n. 847della L. 27 dicembre 2019, n. 160
(legge di bilancio 2020), in vigore dal 1° gennaio 2021, abrogando la vecchia normativa prevista dal
D.Lgs. n. 507 del 1993, ha introdotto il cosiddetto “canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”. Il suddetto canone è denominato "unico" in quanto ha sostituito le precedenti imposte AP (tassa occupazione suolo pubblico), l'ICP (imposta comunale sulla pubblicità) e la AP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). In particolare, il legislatore ha demandato la disciplina del canone agli enti impositori che vi provvedono con regolamento da adottare dal Consiglio comunale o provinciale (comma 819, 826,827 e 819 e 825 della pagina 3 di 6 L. n.160 del 2019). L'entrata si autodefinisce come «canone patrimoniale», avente dunque in linea di principio natura non tributaria, ma su tale qualificazione la giurisprudenza di merito ha espresso visioni contrastanti.
Sulla base di tali premesse, priva di pregio appare la doglianza attorea di carenza di legittimazione attiva in ordine al potere impositivo di in qualità di concessionaria del servizio di accertamento CP_1
e di riscossione dei tributi comunali ed entrate patrimoniali del Comune di Bologna, per essere, invece,
l'intera area aeroportuale di competenza dell'ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. La questione posta all'esame attiene alla sussistenza, nella specie, del presupposto impositivo del C.U.P. e, dunque, all'interpretazione della relativa normativa. Sul punto l'art. 5 del Regolamento del Comune di Bologna (Pg.n. 146397/2021) al comma 1 prevede che “Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”. E, ancora, al comma 2 “Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività, o volti ad orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, un servizio, una persona o un'organizzazione pubblica o privata”.
Da tale quadro normativo, in linea con quanto disposto al comma 819 (lettera a) e lettera b)) della citata
L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ne discende che il presupposto impositivo del
C.U.P. è costituito dall'occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, che comporti un'effettiva sottrazione dell'uso pubblico (Cass. nn. 2555 e 3363 del 2002).
Detto in altri termini, ai fini del C.U.P. rileva il fatto in sé della predetta occupazione, indipendentemente dall'esistenza o no di una concessione o autorizzazione, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione.
Ad analoghe conclusioni si giunge nel caso in cui si tratti di occupazione su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, la cui differenza per l'appunto non rileva ai fini dell'assoggettamento o meno al canone de quo, essendo lo stesso dovuto in entrambe le ipotesi.
Del resto, la circostanza che ENAC, in qualità di autorità unica di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia, abbia stipulato una convenzione con l'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. per la gestione di infrastrutture aeroportuali, non comporta il venir meno delle attribuzioni degli enti locali e, in generale, delle competenze attribuite agli organi statali.
Difatti, il gestore aeroportuale è il soggetto al quale è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto, fermo restando le competenze attribuite agli organi statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione degli incendi e lotta agli incendi, soccorso e protezione civile.
pagina 4 di 6 Sulla base delle considerazioni svolte e dei principi enunciati dalla giurisprudenza, è possibile affermare la sussistenza della legittimazione, in capo alla nell'applicazione del tributo. CP_1
Con riguardo al secondo motivo di censura, la società attrice lamenta che gli impianti pubblicitari, anche se riproduttivi del marchio “ ”, “Dollar” o “Thrifty”, hanno l'esclusivo fine di indirizzare e Pt_1 orientare i clienti che hanno già concluso il contratto con la società verso la vettura noleggiata. Inoltre, le istallazioni sono ubicate nel luogo in cui il servizio è prestato, essendo i potenziali clienti già indirizzati all'acquisto.
Di contro, l' sostiene che la pretesa impositiva di cui qui si controverte abbia per oggetto mezzi CP_1 pubblicitari assoggettabili all'imposizione, in quanto riportano il marchio con cui la società contraddistingue i servizi resi alla clientela, ed assolvono quindi alla funzione di far conoscere, alla massa indiscriminata dei potenziali utenti, il nome ed il servizio reso.
Vale a tal proposito richiamare quanto statuito in motivazione da una recente pronuncia della Suprema
Corte, intervenuta su un caso analogo a quello in esame (Cass. n. 530/2022), seppur rientrante nella previgente normativa (D.Lgs. n. 507 del 1993), oggi abrogata, come chiarito in precedenza, dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).
Si riportano i passaggi salienti della motivazione sul punto: “Tuttavia, la prospettata violazione dell'art. 5, D.Lgs. n. 507 del 1993, presuppone una erronea interpretazione della norma di legge, la quale non ricorre per il solo fatto che la CTR ha trovato un elemento di coerenza di sistema, che non equivale a confondere fattispecie normativamente diverse, nel principio affermato da questa Corte, con la sentenza n. 13824/2005, in materia di insegna d'esercizio, laddove è corretto escludere dalla imposizione dei mezzi pubblicitari quei segnali che, al pari delle insegne, servono soltanto a trasmettere un'informazione (Cass. n. 13824/2005); che, sulla scorta degli elementi fattuali considerati
(la presenza del solo marchio "Sixt" in corrispondenza di ogni singolo posto auto assegnato alla ricorrente all'interno del parcheggio, l'accesso riservato solamente ai clienti delle varie società di noleggio operanti nell'aeroporto, l'adeguatezza della segnaletica, anche di quella luminosa, rispetto ad una funzione meramente informativa), il cui accertamento inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la decisione impugnata evidenzia che lo scopo di promuovere la domanda di beni e/o servizi,
e di pubblicità per la società di appartenenza, risulta recessivo rispetto a quello di indirizzare i clienti, che hanno già concluso un contratto di noleggio, verso il luogo in cui sono parcheggiati i veicoli, luogo peraltro di pertinenza della società Win Rent, in quanto operante, con esercizio ad essa riconducibile, nell'ambito aeroportuale milanese;
che a tali precisi riscontri fattuali la ricorrente oppone, con il denunziato vizio motivazionale, la propria contraria affermazione (massaggio pubblicitario rappresentato da scritte, di notevoli dimensioni, apposte su paline e cassonetti, reclamizzanti la denominazione dell'impresa di autonoleggio, tali da richiamare l'attenzione dei possibili utenti del servizio offerto) e, quindi, unicamente considerazioni meritali volte a contrastare il giudizio (di segno diverso) espresso dal giudice di appello, tanto però non costituisce idonea censura di quel giudizio, perché non rivela alcuno dei vizi di razionalità e logicità sui quali questa Corte può portare il suo controllo, non potendosi porre in discussione in sede di legittimità l'apprezzamento dei giudici di merito (Cass. 9097/2017; Cass. n. 6917/ 2017, in motiv.)”.
Applicando al caso di specie i principi enunciati nella richiamata pronuncia consegue che i segnali installati dalla in corrispondenza delle aree in concessione abbiano soltanto la Parte_1
pagina 5 di 6 funzione di indicare gli spazi dove è gestito il servizio di e dunque trasmettere un'informazione, Pt_1 con la conseguenza che lo scopo di promuovere la domanda di beni e/o servizi risulta recessivo rispetto a tale finalità di indirizzo, facendo così venir meno uno dei presupposti impositivi richiesti al fine dell'applicazione del C.U.P.. Ciò è peraltro desumibile anche dalla collocazione dei pannelli indicatori, come evincibile dalla planimetria dei luoghi allegata sub doc. 9 da parte attrice, da cui si vede come gli spazi riservati alla sono collocati all'esterno dell'area di transito dei passeggeri e sono Pt_1 raggiungibili unicamente dagli utenti che hanno già preso a noleggio un mezzo dalla società attrice.
Pertanto, la finalità dei pannelli e delle insegne è unicamente quella di indirizzare gli utenti agli spazi dove sono ricoverati i mezzi noleggiati.
Il motivo di censura avanzato deve, dunque, ritenersi fondato ed accoglibile.
Gli altri motivi di doglianza, relativi all'errata quantificazione della somma ingiunta, devono ritenersi assorbiti, stante l'esito del giudizio sul secondo motivo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con riferimento al D.M. 147/2022, secondo i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, e minimi con riferimento alle fasi di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Con
- annulla l'avviso di accertamento esecutivo da violazione n. 15573797 emesso dalla – in qualità di concessionaria del Comune di Bologna – e notificato in data 6 febbraio 2024 ed impugnato;
- condanna la parte convenuta a rimborsare alla le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
518 + 27 per spese, € 5.261 per compensi dei difensori, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali.
Bologna, 16 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3510/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Arnaldo Salvatore, Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Andrea Gangemi e dell'avv. Giorgia Sforzini, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei difensori ( Email_1
) Email_2 Email_3
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Enrico Controparte_1 P.IVA_2
Bocchino e dell'avv. Sara Testani, elettivamente domiciliata presso la sede amministrativa della stessa
Società in Viale Italia, 136 - 19124 La Spezia (comunicazioni e notifiche all'indirizzo pec:
) Email_4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione: Con
- annullare l'Avviso di accertamento esecutivo da violazione n. 15573797 emesso dalla – in qualità di concessionaria del Comune di Bologna – e notificato in data 6 febbraio 2024, contenente la pretesa di pagamento del Canone Unico per un importo complessivo di € 44.164,00;
- con vittoria di spese e compensi di lite”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis e previe le declaratorie più opportune: pagina 1 di 6 - accertare e dichiarare la spiegata opposizione assolutamente infondata in fatto e in diritto e,
o per l'effetto, rigettarla confermando l'atto impugnato.
Vinte le spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ha proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo da Parte_1 violazione n. 15573797 emesso da in qualità di concessionaria Controparte_2 del servizio di accertamento e di riscossione dei tributi comunali ed entrate patrimoniali degli Enti
Locali, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 44.164,00 per il mancato pagamento del Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) sulle esposizioni pubblicitarie installate nell'anno 2023, all'interno dell'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna.
A fondamento dell'opposizione proposta, parte attrice ha premesso in fatto:
- di essere titolare di una concessione di spazi aeroportuali destinati al noleggio di automobili presso l'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, in forza di un contratto di subconcessione stipulato in data 30.12.2022 con l'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. e, in particolare, di n. 77 posti auto coperti, un locale commerciale destinato a ospitare tre postazioni operative, una “check-in cabin” di ausilio all'attività operativa e, infine, di un'area coperta per le attività di pulizia e sosta dei veicoli;
- tale contratto prevedeva il versamento di un corrispettivo annuale pari a € 184.676,01;
- di aver posizionato nelle zone adibite al check-in e al parcheggio alcune installazioni di riconoscimento riportanti i marchi ”, “Dollar” o “Thrifty” al fine di facilitare l'individuazione Pt_1 dei medesimi spazi da parte degli utenti e di distinguerli da quelli assegnati nelle vicinanze ad altre società di noleggio;
- in data 6.02.2024, la per conto del Comune di Bologna, le notificava l'avviso di accertamento CP_1 di cui è causa, avente ad oggetto:
• 2 cartelli riportanti la dicitura “Hertz + dollar + thrifty” di 4 m²,
• 2 bandiere riportanti la dicitura “Let's go” di 3 m²,
• 27 cartelli con la scritta “Hertz” di 27 m²,
• 2 cartelli bifacciali con la dicitura “let's go noleggia elettrico (hertz)” di 6 m²,
• 16 cartelli denominati “Hertz” di 16 m²,
• 32 cartelli denominati “Hertz” di 96 m²,
• 2 cartelli riportanti la dicitura “Hertz + dollar + thrifty” di 3 m², e la comminazione della relativa sanzione per un importo pari ad € 44.164,00 così ripartito:
• € 9.662.40 per il Canone Unico;
• € 4.831,20 per l'indennità ai sensi degli artt. 27 e 75 del Regolamento C.U.P. Pg. 146397/2021;
• € 28.987,20 per la sanzione da omessa denuncia ai sensi degli artt. 27 e 75 del Regolamento C.U.P. Pg. 146397/2021;
• € 678,09 per interessi;
• € 5,18 per spese di notifica.
Avverso il suindicato avviso di accertamento esecutivo, la difesa di parte attrice ha proposto impugnazione articolata su due motivi: 1) le installazioni contestate non rappresentavano mezzi pagina 2 di 6 pubblicitari, ma meri accessori funzionali agli spazi adibiti a noleggio auto, in quanto utilizzate per distinguere gli spazi in uso alla società attorea da quelli di altre società di noleggio e per indirizzare la clientela verso le auto noleggiate;
2) le medesime installazioni non occupavano il suolo pubblico, ma gli spazi concessi in subconcessione dall'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.; ragione per la quale, non sussisterebbe alcuna competenza, in capo alla convenuta, all'applicazione del C.U.P. poichè, a ritenere il contrario, si verificherebbe una duplicazione dei canoni da versare per i medesimi spazi occupati.
In ogni caso, ha lamentato l'illegittimità delle sanzioni irrogate sul rilievo, da un lato, dell'errato calcolo effettuato dalla convenuta per la determinazione del canone ai sensi degli artt. 27 e 75 del
Regolamento CUP del Comune di Bologna e, dall'altro, per l'oggettiva incertezza degli ambiti applicativi della stessa che ai sensi dell'art. 10, comma 3, dello Statuto del Contribuente (D.Lgs. n.
212/2000) ne giustificherebbe la mancata irrogazione.
In considerazione di tali motivazioni, parte attrice ha chiesto, quindi, l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo, vinte le spese di lite.
Nel giudizio così radicato si costituiva parte convenuta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'avviso di accertamento impugnato.
In particolare, la difesa della convenuta ha dedotto che le installazioni, oggetto di accertamento, integravano il presupposto del C.U.P. (come delineato dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato dal comune di Bologna con Delibera di C.C. n. 146397/2021 e successive modificazioni), in quanto riportanti la dicitura DOLLAR e THRIFTY, che, per stessa ammissione di controparte Pt_1 erano dei marchi e, dunque, finalizzati a promuovere la domanda di beni o servizi. I suddetti marchi, peraltro, erano esposti in un luogo aperto al pubblico, non soggetto ad esenzione dal pagamento del canone.
Sulla base di queste argomentazioni, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni nei termini riportati in premessa.
Depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., la causa, ritenuta matura, era rinviata all'udienza di rimessione in decisione del 27.3.2025, con l'assegnazione alle parti dei termini a ritroso per scritti conclusivi.
2. L'opposizione appare fondata ed è, pertanto, meritevole di accoglimento seppure nei limiti di seguito esposti.
Occorre preliminarmente osservare che la normativa in materia ha subito in epoca recente una consistente evoluzione. Difatti, l'art. 1, commi dal n. 816 al n. 847della L. 27 dicembre 2019, n. 160
(legge di bilancio 2020), in vigore dal 1° gennaio 2021, abrogando la vecchia normativa prevista dal
D.Lgs. n. 507 del 1993, ha introdotto il cosiddetto “canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”. Il suddetto canone è denominato "unico" in quanto ha sostituito le precedenti imposte AP (tassa occupazione suolo pubblico), l'ICP (imposta comunale sulla pubblicità) e la AP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). In particolare, il legislatore ha demandato la disciplina del canone agli enti impositori che vi provvedono con regolamento da adottare dal Consiglio comunale o provinciale (comma 819, 826,827 e 819 e 825 della pagina 3 di 6 L. n.160 del 2019). L'entrata si autodefinisce come «canone patrimoniale», avente dunque in linea di principio natura non tributaria, ma su tale qualificazione la giurisprudenza di merito ha espresso visioni contrastanti.
Sulla base di tali premesse, priva di pregio appare la doglianza attorea di carenza di legittimazione attiva in ordine al potere impositivo di in qualità di concessionaria del servizio di accertamento CP_1
e di riscossione dei tributi comunali ed entrate patrimoniali del Comune di Bologna, per essere, invece,
l'intera area aeroportuale di competenza dell'ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. La questione posta all'esame attiene alla sussistenza, nella specie, del presupposto impositivo del C.U.P. e, dunque, all'interpretazione della relativa normativa. Sul punto l'art. 5 del Regolamento del Comune di Bologna (Pg.n. 146397/2021) al comma 1 prevede che “Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”. E, ancora, al comma 2 “Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività, o volti ad orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, un servizio, una persona o un'organizzazione pubblica o privata”.
Da tale quadro normativo, in linea con quanto disposto al comma 819 (lettera a) e lettera b)) della citata
L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ne discende che il presupposto impositivo del
C.U.P. è costituito dall'occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, che comporti un'effettiva sottrazione dell'uso pubblico (Cass. nn. 2555 e 3363 del 2002).
Detto in altri termini, ai fini del C.U.P. rileva il fatto in sé della predetta occupazione, indipendentemente dall'esistenza o no di una concessione o autorizzazione, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione.
Ad analoghe conclusioni si giunge nel caso in cui si tratti di occupazione su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, la cui differenza per l'appunto non rileva ai fini dell'assoggettamento o meno al canone de quo, essendo lo stesso dovuto in entrambe le ipotesi.
Del resto, la circostanza che ENAC, in qualità di autorità unica di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia, abbia stipulato una convenzione con l'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. per la gestione di infrastrutture aeroportuali, non comporta il venir meno delle attribuzioni degli enti locali e, in generale, delle competenze attribuite agli organi statali.
Difatti, il gestore aeroportuale è il soggetto al quale è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto, fermo restando le competenze attribuite agli organi statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione degli incendi e lotta agli incendi, soccorso e protezione civile.
pagina 4 di 6 Sulla base delle considerazioni svolte e dei principi enunciati dalla giurisprudenza, è possibile affermare la sussistenza della legittimazione, in capo alla nell'applicazione del tributo. CP_1
Con riguardo al secondo motivo di censura, la società attrice lamenta che gli impianti pubblicitari, anche se riproduttivi del marchio “ ”, “Dollar” o “Thrifty”, hanno l'esclusivo fine di indirizzare e Pt_1 orientare i clienti che hanno già concluso il contratto con la società verso la vettura noleggiata. Inoltre, le istallazioni sono ubicate nel luogo in cui il servizio è prestato, essendo i potenziali clienti già indirizzati all'acquisto.
Di contro, l' sostiene che la pretesa impositiva di cui qui si controverte abbia per oggetto mezzi CP_1 pubblicitari assoggettabili all'imposizione, in quanto riportano il marchio con cui la società contraddistingue i servizi resi alla clientela, ed assolvono quindi alla funzione di far conoscere, alla massa indiscriminata dei potenziali utenti, il nome ed il servizio reso.
Vale a tal proposito richiamare quanto statuito in motivazione da una recente pronuncia della Suprema
Corte, intervenuta su un caso analogo a quello in esame (Cass. n. 530/2022), seppur rientrante nella previgente normativa (D.Lgs. n. 507 del 1993), oggi abrogata, come chiarito in precedenza, dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).
Si riportano i passaggi salienti della motivazione sul punto: “Tuttavia, la prospettata violazione dell'art. 5, D.Lgs. n. 507 del 1993, presuppone una erronea interpretazione della norma di legge, la quale non ricorre per il solo fatto che la CTR ha trovato un elemento di coerenza di sistema, che non equivale a confondere fattispecie normativamente diverse, nel principio affermato da questa Corte, con la sentenza n. 13824/2005, in materia di insegna d'esercizio, laddove è corretto escludere dalla imposizione dei mezzi pubblicitari quei segnali che, al pari delle insegne, servono soltanto a trasmettere un'informazione (Cass. n. 13824/2005); che, sulla scorta degli elementi fattuali considerati
(la presenza del solo marchio "Sixt" in corrispondenza di ogni singolo posto auto assegnato alla ricorrente all'interno del parcheggio, l'accesso riservato solamente ai clienti delle varie società di noleggio operanti nell'aeroporto, l'adeguatezza della segnaletica, anche di quella luminosa, rispetto ad una funzione meramente informativa), il cui accertamento inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la decisione impugnata evidenzia che lo scopo di promuovere la domanda di beni e/o servizi,
e di pubblicità per la società di appartenenza, risulta recessivo rispetto a quello di indirizzare i clienti, che hanno già concluso un contratto di noleggio, verso il luogo in cui sono parcheggiati i veicoli, luogo peraltro di pertinenza della società Win Rent, in quanto operante, con esercizio ad essa riconducibile, nell'ambito aeroportuale milanese;
che a tali precisi riscontri fattuali la ricorrente oppone, con il denunziato vizio motivazionale, la propria contraria affermazione (massaggio pubblicitario rappresentato da scritte, di notevoli dimensioni, apposte su paline e cassonetti, reclamizzanti la denominazione dell'impresa di autonoleggio, tali da richiamare l'attenzione dei possibili utenti del servizio offerto) e, quindi, unicamente considerazioni meritali volte a contrastare il giudizio (di segno diverso) espresso dal giudice di appello, tanto però non costituisce idonea censura di quel giudizio, perché non rivela alcuno dei vizi di razionalità e logicità sui quali questa Corte può portare il suo controllo, non potendosi porre in discussione in sede di legittimità l'apprezzamento dei giudici di merito (Cass. 9097/2017; Cass. n. 6917/ 2017, in motiv.)”.
Applicando al caso di specie i principi enunciati nella richiamata pronuncia consegue che i segnali installati dalla in corrispondenza delle aree in concessione abbiano soltanto la Parte_1
pagina 5 di 6 funzione di indicare gli spazi dove è gestito il servizio di e dunque trasmettere un'informazione, Pt_1 con la conseguenza che lo scopo di promuovere la domanda di beni e/o servizi risulta recessivo rispetto a tale finalità di indirizzo, facendo così venir meno uno dei presupposti impositivi richiesti al fine dell'applicazione del C.U.P.. Ciò è peraltro desumibile anche dalla collocazione dei pannelli indicatori, come evincibile dalla planimetria dei luoghi allegata sub doc. 9 da parte attrice, da cui si vede come gli spazi riservati alla sono collocati all'esterno dell'area di transito dei passeggeri e sono Pt_1 raggiungibili unicamente dagli utenti che hanno già preso a noleggio un mezzo dalla società attrice.
Pertanto, la finalità dei pannelli e delle insegne è unicamente quella di indirizzare gli utenti agli spazi dove sono ricoverati i mezzi noleggiati.
Il motivo di censura avanzato deve, dunque, ritenersi fondato ed accoglibile.
Gli altri motivi di doglianza, relativi all'errata quantificazione della somma ingiunta, devono ritenersi assorbiti, stante l'esito del giudizio sul secondo motivo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con riferimento al D.M. 147/2022, secondo i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, e minimi con riferimento alle fasi di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Con
- annulla l'avviso di accertamento esecutivo da violazione n. 15573797 emesso dalla – in qualità di concessionaria del Comune di Bologna – e notificato in data 6 febbraio 2024 ed impugnato;
- condanna la parte convenuta a rimborsare alla le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
518 + 27 per spese, € 5.261 per compensi dei difensori, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali.
Bologna, 16 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
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