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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 3643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3643 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XIII SEZ CIVILE
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione interazionale e Libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al N. R.G. 17331/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], e residente in Parte_1
IA in Campania (NA) Zona ASI – campo nomadi n.7, C.F.:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela Agnitelli del Foro di C.F._1
Roma, con Studio legale in Roma (00195), al viale Giuseppe Mazzini n.6, ed ivi elettivamente domiciliato;
(C.F.: ; PEC: C.F._2
), giusta procura in atti Email_1
RICORRENTE
in persona del ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege Controparte_1
dall'Avvocatura distrettuale di AP domiciliata in AP alla via Diaz 11
RESISTENTE
PM
INTERVENTORE
Il Gop all'esito dell'udienza del 27 Marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c.
1 Osservato, in via preliminare, che il novellato art. 132 c.p.c. richiede, ai fini della sufficienza dell'apparato giustificativo della decisione, solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, esonerando dal tradizionale
“svolgimento del processo”; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art.118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendo egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente la Cassazione a Sezioni Unite (n. 642 del 16/01/2015), secondo la quale “nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento
2 giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". richiamato il contenuto costitutivo della citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo della comparsa di risposta;
letti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti dalle parti;
viste le conclusioni delle parti e letto l'art. 281 sexies c.p.c., si decide come segue
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
(come da ricorso)
Parte convenuta
(come da comparsa)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto: Riconoscimento dello stato di apolide
Il Ricorrente risulta nato a Mugnano di AP, in [...], il [...],
e risiede stabilmente in Italia insieme alla sua compagna e alle figlie ( all.1 in atti). La madre, , nata in [...] il [...] (all.2 in atti). Il ricorrente riporta CP_2
che il padre si era allontanato quando la madre era in stato di gravidanza, per cui non lo ha mai conosciuto, mentre la madre è immigrata dalla ex Jugoslavia trent'anni fa, arrivando in Italia negli anni '90, dove è nato il ricorrente. Il ricorrente, sul territorio nazionale ha avuto due figlie, dalla relazione more uxorio con nata a CP_3
Battipaglia (SA) il 6.07.1998: , nata a [...] il 16 settembre Persona_1
2019, e , nata a [...] il [...] ( all.3 in atti). Il Parte_2
ricorrente, allo stato attuale, non risulta iscritto nel registro dei cittadini di alcuno Stato.
Ai sensi dell'art.1 della Convenzione di New York del 28.09.1954, ratificata dall'Italia con la L.n.306/62, deve considerarsi apolide la persona che nessun Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico, considera come suo cittadino. Pertanto, al riconoscimento dello status di apolide corrisponde un vero e proprio diritto soggettivo dell'interessato al possesso di uno status civitatis, diritto inviolabile dell'uomo che trova fondamento e tutela – ancor prima che nella legislazione italiana – nel diritto
3 internazionale generale consuetudinario e convenzionale, che disciplina lo status civitatis, la perdita della cittadinanza e conseguentemente lo stato di apolide, del suo riconoscimento ai diritti e doveri collegati all'ottenimento dello stesso ( Convenzione di
New York del 28.09.1954, resa esecutiva in Italia con la;
l'art.15 della C.F._3
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948; l'art.5 lett.D III della Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione raziale del 7 marzo 1966; l'art,24 del Patto sui diritti civili e politici del 16 dicembre
1966; la raccomandazione del Consiglio dei Ministri d'Europa del 22 marzo 1983 relativa ai nomadi, apolidi o di cittadinanza indefinita). Il riconoscimento/accertamento dello status di apolide è fondamentale per parte ricorrente al fine di consentirle il godimento dei più basilari diritti della persona umana. Il diritto di ogni uomo ad avere una cittadinanza è consolidata norma generale di diritto internazionale, che trova la sua prima fonte nel diritto consuetudinario, nell'art.15 della Dichiarazione Universale dei
Diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, norma direttamente applicabile dal Giudice italiano per il tramite dell'art.10, commi 1 e 2 della
Costituzione della Repubblica italiana, e successivamente codificata nel Protocollo n.4 addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo reso esecutivo co D.P.R.14 aprile 1982, n.217, art.3 comma 2. Tale diritto è stato poi codificato nella Convenzione di New York del 28 settembre 1954, resa esecutiva in Italia con la L.306/1992 (art.1).
Quanto alla prova della condizione di apolide, per giurisprudenza unanime è ritenuta sufficiente una prova indiziaria, non potendo essere addossata al richiedente la prova
“diabolica” che nessun Stato lo considera suo cittadino, poiché tale prova verrebbe ad investire l'ordinamento giuridico di tutti gli
Stati, con rinnovo all'infinito, per verificare che, nelle more del procedimento, non si sia prodotto alcun fatto nuovo da cui possa dipendere l'acquisto di una qualsiasi cittadinanza. Dunque, nella fattispecie de quo il richiedente lo status ha depositato la documentazione comprovante le circostanze di fatto che, secondo la legge dello Stato a cui apparteneva, hanno comportato la perdita della cittadinanza, oltre a dimostrare di essere stabilmente residente sul territorio italiano. Nella fattispecie, la condizione del
4 ricorrente va inquadrata nell'ambito della vicenda estintiva della Repubblica Federale
Socialista di Jugoslavia, avvenuta agli inizi degli anni '90 (dal momento che per lo meno la madre era immigrata in Italia negli anni '90, quando era ancora jugoslava). Fino a quel momento, infatti, la Costituzione dell'allora Repubblica Socialista Federale di
Jugoslavia prevedeva per i propri cittadini l'attribuzione della doppia cittadinanza, quella nazionale jugoslava e quella di una delle sei Repubbliche da cui era composta la
Federazione. L'estinzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia ha comportato per tutti i cittadini di tale Stato la perdita automatica della cittadinanza jugoslava e l'irrilevanza del piano internazionale della nazionalità della singola
Repubblica di appartenenza facente parte della Federazione. Quanto all'acquisto della cittadinanza serba, secondo la normativa vigente, è così disciplinato: la cittadinanza della Repubblica di Serbia può essere ottenuta da tutti coloro che hanno almeno un genitore che è originario della Serbia e che ha la cittadinanza serba. Il 14 dicembre 2004,
l'Assemblea nazionale della Repubblica di Serbia ha approvato la legge sulla cittadinanza della Repubblica di Serbia. Tale legge è entrata in vigore il 29 dicembre
2004 e l'attuazione di tale legge è al 27 febbraio 2005. La procedura per l'acquisizione della cittadinanza serba è facilitata per i bambini nati in Serbia. La procedura per l'acquisizione della cittadinanza è anche facilitata per le persone che hanno rinunciato alla precedente cittadinanza. Le persone con dieci anni di residenza in Serbia hanno il diritto di richiedere e ottenere la cittadinanza dello stesso. Le persone che hanno stipulato un matrimonio con un cittadino o un cittadino serbo possono ottenere la cittadinanza, a condizione che il matrimonio duri per almeno 3 anni. La richiesta di ottenere la cittadinanza della Repubblica di Serbia deve essere presentata alle autorità di polizia del luogo di residenza e, se si vive all'estero, può essere presentata anche attraverso l'ufficio di rappresentanza diplomatico-consolare competente della
Repubblica di Serbia. La procedura per l'acquisizione della cittadinanza della
Repubblica di Serbia è speciale e dura meno per le persone che avevano la cittadinanza della Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia. Gli stranieri possono, su loro richiesta, essere ammessi alla cittadinanza della Repubblica di Serbia a condizione che
5 siano adulti, abbiano un rapporto di lavoro e abbiano almeno tre anni di residenza permanente nel territorio della Repubblica di Serbia. La Repubblica di Serbia ha una legge sulla doppia cittadinanza, quindi è possibile ottenere la cittadinanza serba mantenendo allo stesso tempo la cittadinanza del paese di origine. Nella fattispecie in esame, il ricorrente non rientra in nessuna tipologia di acquisto della cittadinanza prevista dalla legge sull'acquisto della cittadinanza serba. Pertanto, in questo contesto sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di apolide, in quanto il ricorrente non è cittadino italiano, ed è priva dei requisiti per acquistare la cittadinanza,
e non risulta essere cittadino di altro Paese con il quale ha avuto un collegamento in vista di una possibile cittadinanza alternativa (ossia la Serbia, essendo la madre nata in
Serbia). Si osserva quindi che il ricorrente, per circostanze non contestate e documenti allegati, ha provato di essere nato in [...] ma di non essere cittadino italiano e di non possedere i requisiti per esserlo. Ha dimostrato quindi che il Paese della madre non esiste più, essendosi dissolta la Repubblica Federale di Jugoslavia, e che non ha quindi possibilità di essere cittadino di altro Paese, essendo nato e vissuto sempre in Italia e non avendo modo di ricostruire o pervenire alla determinazione della cittadinanza di uno dei suoi genitori. Data, quindi, per accettata la nascita in Italia e stante l'impossibilità di ricostruire una specifica cittadinanza, si può affermare che il ricorrente sia privo di qualunque cittadinanza. Le spese, tenuto conto dell'oggetto del giudizio, possono rimanere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di AP, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o comunque assorbita, così provvede:
- Dichiara l'apolidia di nato a [...] il Parte_1
26.03.1995, e residente in [...]in Campania (NA) Zona ASI – campo nomadi n.7,
C.F.: ; C.F._1
- Compensa interamente le spese del presente procedimento tra le parti.
6 AP, 10.4.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
7
XIII SEZ CIVILE
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione interazionale e Libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al N. R.G. 17331/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], e residente in Parte_1
IA in Campania (NA) Zona ASI – campo nomadi n.7, C.F.:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela Agnitelli del Foro di C.F._1
Roma, con Studio legale in Roma (00195), al viale Giuseppe Mazzini n.6, ed ivi elettivamente domiciliato;
(C.F.: ; PEC: C.F._2
), giusta procura in atti Email_1
RICORRENTE
in persona del ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege Controparte_1
dall'Avvocatura distrettuale di AP domiciliata in AP alla via Diaz 11
RESISTENTE
PM
INTERVENTORE
Il Gop all'esito dell'udienza del 27 Marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c.
1 Osservato, in via preliminare, che il novellato art. 132 c.p.c. richiede, ai fini della sufficienza dell'apparato giustificativo della decisione, solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, esonerando dal tradizionale
“svolgimento del processo”; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art.118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendo egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente la Cassazione a Sezioni Unite (n. 642 del 16/01/2015), secondo la quale “nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento
2 giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". richiamato il contenuto costitutivo della citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo della comparsa di risposta;
letti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti dalle parti;
viste le conclusioni delle parti e letto l'art. 281 sexies c.p.c., si decide come segue
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
(come da ricorso)
Parte convenuta
(come da comparsa)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto: Riconoscimento dello stato di apolide
Il Ricorrente risulta nato a Mugnano di AP, in [...], il [...],
e risiede stabilmente in Italia insieme alla sua compagna e alle figlie ( all.1 in atti). La madre, , nata in [...] il [...] (all.2 in atti). Il ricorrente riporta CP_2
che il padre si era allontanato quando la madre era in stato di gravidanza, per cui non lo ha mai conosciuto, mentre la madre è immigrata dalla ex Jugoslavia trent'anni fa, arrivando in Italia negli anni '90, dove è nato il ricorrente. Il ricorrente, sul territorio nazionale ha avuto due figlie, dalla relazione more uxorio con nata a CP_3
Battipaglia (SA) il 6.07.1998: , nata a [...] il 16 settembre Persona_1
2019, e , nata a [...] il [...] ( all.3 in atti). Il Parte_2
ricorrente, allo stato attuale, non risulta iscritto nel registro dei cittadini di alcuno Stato.
Ai sensi dell'art.1 della Convenzione di New York del 28.09.1954, ratificata dall'Italia con la L.n.306/62, deve considerarsi apolide la persona che nessun Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico, considera come suo cittadino. Pertanto, al riconoscimento dello status di apolide corrisponde un vero e proprio diritto soggettivo dell'interessato al possesso di uno status civitatis, diritto inviolabile dell'uomo che trova fondamento e tutela – ancor prima che nella legislazione italiana – nel diritto
3 internazionale generale consuetudinario e convenzionale, che disciplina lo status civitatis, la perdita della cittadinanza e conseguentemente lo stato di apolide, del suo riconoscimento ai diritti e doveri collegati all'ottenimento dello stesso ( Convenzione di
New York del 28.09.1954, resa esecutiva in Italia con la;
l'art.15 della C.F._3
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948; l'art.5 lett.D III della Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione raziale del 7 marzo 1966; l'art,24 del Patto sui diritti civili e politici del 16 dicembre
1966; la raccomandazione del Consiglio dei Ministri d'Europa del 22 marzo 1983 relativa ai nomadi, apolidi o di cittadinanza indefinita). Il riconoscimento/accertamento dello status di apolide è fondamentale per parte ricorrente al fine di consentirle il godimento dei più basilari diritti della persona umana. Il diritto di ogni uomo ad avere una cittadinanza è consolidata norma generale di diritto internazionale, che trova la sua prima fonte nel diritto consuetudinario, nell'art.15 della Dichiarazione Universale dei
Diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, norma direttamente applicabile dal Giudice italiano per il tramite dell'art.10, commi 1 e 2 della
Costituzione della Repubblica italiana, e successivamente codificata nel Protocollo n.4 addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo reso esecutivo co D.P.R.14 aprile 1982, n.217, art.3 comma 2. Tale diritto è stato poi codificato nella Convenzione di New York del 28 settembre 1954, resa esecutiva in Italia con la L.306/1992 (art.1).
Quanto alla prova della condizione di apolide, per giurisprudenza unanime è ritenuta sufficiente una prova indiziaria, non potendo essere addossata al richiedente la prova
“diabolica” che nessun Stato lo considera suo cittadino, poiché tale prova verrebbe ad investire l'ordinamento giuridico di tutti gli
Stati, con rinnovo all'infinito, per verificare che, nelle more del procedimento, non si sia prodotto alcun fatto nuovo da cui possa dipendere l'acquisto di una qualsiasi cittadinanza. Dunque, nella fattispecie de quo il richiedente lo status ha depositato la documentazione comprovante le circostanze di fatto che, secondo la legge dello Stato a cui apparteneva, hanno comportato la perdita della cittadinanza, oltre a dimostrare di essere stabilmente residente sul territorio italiano. Nella fattispecie, la condizione del
4 ricorrente va inquadrata nell'ambito della vicenda estintiva della Repubblica Federale
Socialista di Jugoslavia, avvenuta agli inizi degli anni '90 (dal momento che per lo meno la madre era immigrata in Italia negli anni '90, quando era ancora jugoslava). Fino a quel momento, infatti, la Costituzione dell'allora Repubblica Socialista Federale di
Jugoslavia prevedeva per i propri cittadini l'attribuzione della doppia cittadinanza, quella nazionale jugoslava e quella di una delle sei Repubbliche da cui era composta la
Federazione. L'estinzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia ha comportato per tutti i cittadini di tale Stato la perdita automatica della cittadinanza jugoslava e l'irrilevanza del piano internazionale della nazionalità della singola
Repubblica di appartenenza facente parte della Federazione. Quanto all'acquisto della cittadinanza serba, secondo la normativa vigente, è così disciplinato: la cittadinanza della Repubblica di Serbia può essere ottenuta da tutti coloro che hanno almeno un genitore che è originario della Serbia e che ha la cittadinanza serba. Il 14 dicembre 2004,
l'Assemblea nazionale della Repubblica di Serbia ha approvato la legge sulla cittadinanza della Repubblica di Serbia. Tale legge è entrata in vigore il 29 dicembre
2004 e l'attuazione di tale legge è al 27 febbraio 2005. La procedura per l'acquisizione della cittadinanza serba è facilitata per i bambini nati in Serbia. La procedura per l'acquisizione della cittadinanza è anche facilitata per le persone che hanno rinunciato alla precedente cittadinanza. Le persone con dieci anni di residenza in Serbia hanno il diritto di richiedere e ottenere la cittadinanza dello stesso. Le persone che hanno stipulato un matrimonio con un cittadino o un cittadino serbo possono ottenere la cittadinanza, a condizione che il matrimonio duri per almeno 3 anni. La richiesta di ottenere la cittadinanza della Repubblica di Serbia deve essere presentata alle autorità di polizia del luogo di residenza e, se si vive all'estero, può essere presentata anche attraverso l'ufficio di rappresentanza diplomatico-consolare competente della
Repubblica di Serbia. La procedura per l'acquisizione della cittadinanza della
Repubblica di Serbia è speciale e dura meno per le persone che avevano la cittadinanza della Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia. Gli stranieri possono, su loro richiesta, essere ammessi alla cittadinanza della Repubblica di Serbia a condizione che
5 siano adulti, abbiano un rapporto di lavoro e abbiano almeno tre anni di residenza permanente nel territorio della Repubblica di Serbia. La Repubblica di Serbia ha una legge sulla doppia cittadinanza, quindi è possibile ottenere la cittadinanza serba mantenendo allo stesso tempo la cittadinanza del paese di origine. Nella fattispecie in esame, il ricorrente non rientra in nessuna tipologia di acquisto della cittadinanza prevista dalla legge sull'acquisto della cittadinanza serba. Pertanto, in questo contesto sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di apolide, in quanto il ricorrente non è cittadino italiano, ed è priva dei requisiti per acquistare la cittadinanza,
e non risulta essere cittadino di altro Paese con il quale ha avuto un collegamento in vista di una possibile cittadinanza alternativa (ossia la Serbia, essendo la madre nata in
Serbia). Si osserva quindi che il ricorrente, per circostanze non contestate e documenti allegati, ha provato di essere nato in [...] ma di non essere cittadino italiano e di non possedere i requisiti per esserlo. Ha dimostrato quindi che il Paese della madre non esiste più, essendosi dissolta la Repubblica Federale di Jugoslavia, e che non ha quindi possibilità di essere cittadino di altro Paese, essendo nato e vissuto sempre in Italia e non avendo modo di ricostruire o pervenire alla determinazione della cittadinanza di uno dei suoi genitori. Data, quindi, per accettata la nascita in Italia e stante l'impossibilità di ricostruire una specifica cittadinanza, si può affermare che il ricorrente sia privo di qualunque cittadinanza. Le spese, tenuto conto dell'oggetto del giudizio, possono rimanere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di AP, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o comunque assorbita, così provvede:
- Dichiara l'apolidia di nato a [...] il Parte_1
26.03.1995, e residente in [...]in Campania (NA) Zona ASI – campo nomadi n.7,
C.F.: ; C.F._1
- Compensa interamente le spese del presente procedimento tra le parti.
6 AP, 10.4.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
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