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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO D I ANCONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile II collegio – composta dai seguenti magistrati:
Dr. ANNALISA GIANFELICE Presidente rel.
Dr. PAOLA DE NISCO Consigliere
Dr. VITO SAVINO Consigliere
Ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nel reclamo ex art. 51 C.C.I.I. iscritto al n. 726/2024 R.G. promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via dei Grafici 90 Parte_1 C.F._1 00128 Roma presso e nello Studio dell'Avv. Lidia Maria Palatiello
- RECLAMANTE-
CONTRO
Liquidazione controllata di Controparte_1
[...] C.F._2
RECLAMATI - contumaci Con l'intervento del Sig. Procuratore Generale in sede
OGGETTO: Reclamo avverso la sentenza n. 19/2024 di apertura liquidazione controllata emessa dal Tribunale di Urbino in data 25.09.2024
Conclusioni per le parti: come da note telematiche del 13.01.2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Urbino dichiarava la apertura della liquidazione controllata di . Controparte_1
Il Tribunale ha ritenuto la adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento.
Avverso la sentenza di liquidazione controllata propone reclamo la creditrice .
Non si sono costituiti né il liquidatore, né il debitore istante, che pertanto vanno dichiarati contumaci.
All'esito dell'udienza del 13.01.2025, raccolte note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
Coi motivi di reclamo, la ricorrente ricostruisce le cause del sovraindebitamento dell'ex coniuge dando una diversa interpretazione degli accadimenti che hanno portato alla separazione intervenuta fra essa reclamante e l' e quindi alle complesse vicende giudiziarie da CP_1 cui è scaturito il rilevante debito;
contesta l'ammontare dei debiti;
eccepisce l'assenza del requisito della meritevolezza, per avere l' contratto un debito per il finanziamento CP_1 di €. 15.120,00 da restituire tramite cessione del quinto, pur in presenza di una forte esposizione debitoria verso essa reclamante, da esso debitore ben conosciuta, derivando da titolo esecutivo giudiziale, motivando il finanziamento come legato ad esigenze per la famiglia e fornendo una falsa rappresentazione alla società mutuante della propria situazione finanziaria e di salute;
afferma che il debitore ha richiesto la liquidazione controllata al solo fine di danneggiare essa ex moglie.
2 I motivi sono infondati.
Quanto alle cause del sovraindebitamento, ritiene questa Corte che esse siano state correttamente individuate nei costi dei vari contenziosi giudiziari insorti fra il debitore reclamato e l'odierna reclamante, che hanno visto quest'ultima parte vittoriosa.
Quanto alla contestazione dell'ammontare dei debiti, le osservazioni estremamente frammentarie della reclamante non sono idonee a ritenere che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, risultanti dagli atti dell'istruttoria, sia inferiore al limite di euro cinquantamila, richiesto dall'art. 268 comma 2 CCII;
l'accertamento del passivo è poi riservato ad un momento successivo, regolato dall'art. 272 CCII.
Quanto alla meritevolezza, l'art. 269 CCII prevede che la relazione dell'occ indichi le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
ma detta indicazione non costituisce una condizione per l'ammissione alla procedura, che rimane una procedura liquidatoria, essendo invece il vaglio sulla meritevolezza rimandato al momento della futura ed eventuale esdebitazione, ai sensi degli artt. 280 e ss CCII.
La reclamante contesta poi le affermazioni della sentenza ove il debito erariale viene indicato nella stessa misura del debito globale e nella parte in cui non si riconoscono le due – invece di una – ipoteche giudiziali iscritte da essa reclamante.
Le censure sono inconferenti, essendo l'accertamento dell'ammontare del debito effettuato nella sentenza di liquidazione controllata meramente delibativo, essendo l'esatta individuazione della esposizione debitoria riservata alla fase di accertamento del passivo.
La reclamante contesta la statuizione della pronuncia gravata con la quale si sottrae dall'attività di realizzazione dell'attivo l'autovettura posseduta dall' ; argomenta che il soggetto CP_1
in liquidazione è sottoposto, in applicazione dell'art. 142 CCII, allo spossessamento generale del debitore, e che non risulta che il debitore abbia richiesto autorizzazione all'uso del mezzo.
Il motivo di reclamo è carente di specificità e, in definitiva, infondato, in quanto non aggredisce l'affermazione del Tribunale di prime cure circa lo scarso valore del mezzo,
3 immatricolato nel 2004: il tribunale ha, con giudizio prognostico condivisibile perché non smentito dall'offerta della prova del valore dell'auto, che la vetustà della vettura rendesse inutile – se non inutilmente dispendioso per la procedura - ogni tentativo di collocazione sul mercato.
La reclamante contesta ancora che la parcella del legale per €5.972,82 non è spesa prededucibile, non essendo necessaria la rappresentanza legale, potendo il debitore avere accesso alla liquidazione controllata con l'assistenza del solo occ.
Il motivo è infondato.
La qualificazione delle spese legali come credito prededucibile costituisce all'evidenza un obiter dictum in sede di determinazione dell'ammontare dei debiti gravanti sul ricorrente:
l'accertamento della natura dei crediti è infatti riservata alla fase di accertamento del passivo.
Va peraltro osservato: che l'art. 6 CCII sancisce che sono prededucibili, oltre ai crediti specifici
– qui non rilevanti – di cui alle lettere a), b), c) e d), i crediti “così espressamente qualificati dalla legge”; che il credito dell'avvocato che il debitore abbia interpellato per l'accesso alla procedura di liquidazione controllata - seppure attività che può essere svolta personalmente dal debitore, con l'ausilio del solo occ - sorge 'in funzione' della liquidazione, posto che tale attività è strumentale agli scopi della procedura concorsuale e dunque a tale credito va riconosciuta la prededuzione ai sensi dell'art. 277 comma 2 c.c.i.i.; che la scelta di avvalersi della difesa legale costituisce esercizio di un diritto costituzionalmente garantito dall'art. 24
Cost., al di là della obbligatorietà o meno dell'assistenza legale.
La ricorrente contesta infine la quantificazione operata dal debitore circa le spese per il sostentamento proprio e del nucleo familiare, costituito dalla sola moglie Persona_1
(inoccupata) in €1.243,00, ai fini, presumibilmente, dell'aumento della porzione del reddito mensile del debitore da conferire alla procedura;
argomenta che è stato indebitamente richiesto il sostentamento della moglie, della quale non è noto come abbia acquistato la casa,
e deduce che l'immobile potrebbe essere produttivo di reddito.
Il motivo è infondato, atteso che nella relazione dell'occ emerge chiaramente che i coniugi sono in separazione dei beni, che la moglie del debitore è inoccupata e proprietaria esclusiva dell'abitazione familiare, ad essa pervenuta per successione ereditaria;
le spese di
4 sostentamento vanno determinate facendo riferimento ai redditi effettivamente percepiti dal nucleo familiare e non a redditi potenziali, né può pretendersi che l'immobile destinato ad abitazione familiare sia messo a reddito per contribuire al risanamento dell'esposizione debitoria dell' . CP_1
Il reclamo va quindi rigettato.
Nulla sulle spese, in assenza di attività difensiva delle parti reclamate, non costituite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, ogni altra e diversa istanza disattesa, così provvede:
rigetta il reclamo e per l'effetto conferma la sentenza di liquidazione controllata gravata;
Dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di reclamo;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.p.r. n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 21.1.2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa LI AN
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