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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 13/05/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 13/05/2025 nella causa RG n. 125/2022 promossa da
Parte_1
, assistito dall'avv. CANTINI CORTELLEZZI GIULIA MARIALUISA P.IVA_1
Parte ricorrente
Contro
, CP_1 C.F._1
Parte convenuta Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-la ricorrente si è rivolta al Tribunale di Biella, in funzione di GL, per ottenere la condanna del proprio ex agente alla restituzione di anticipi provvigionali, nonché per ottenere la condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'importo corrispondente all'ammontare di asseriti ammanchi, nonché al valore di un tablet non restituito dall'ex agente;
-il resistente, ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace;
-la causa, istruita documentalmente, mediante interrogatorio formale del convenuto contumace e di testimoni indicati dalla ricorrente, è stata discussa oralmente all'odierna udienza, svoltasi ex art. 127 bis c.p.c.
Considerato che:
-il ricorso è fondato soltanto parzialmente e potrà, quindi, essere accolto nei soli limiti oltre precisati;
-è provato che il convenuto, in qualità di agente, abbia stipulato un contratto di agenzia con la ricorrente in data 16.4.18 (doc. 2) e che il rapporto si sia protratto sino al 30.6.2021 (interr. Sig.
(il convenuto aveva comunicato, il 2.5.21, il proprio recesso con decorrenza 20.8.21, ma ha CP_1 concretamente cessato di lavorare a fine giugno, vd. doc. 8);
-a fronte dell'anticipato recesso da parte dell'agente, la ricorrente ha chiesto la condanna alla restituzione di anticipi provvigionali ed al pagamento dell'indennità di mancato preavviso per il periodo di preavviso non lavorato;
-sulla richiesta di restituzione degli acconti provvigionali;
-parte ricorrente ha sostenuto di aver corrisposto, a favore dell'agente, importi a titolo di acconti provvigionali superiori alle provvigioni da questi maturate nel corso del rapporto;
-la domanda correttamente è stata ricondotta all'azione di cui all'art. 2033 c.c.;
-in tema di ripetizione di indebito oggettivo, l'attore è tenuto a provare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (vd. ex multis Cass. sez. 3, ord. 34427/2022);
-nel caso di specie, tuttavia, manca la prova (e l'offerta di adeguata prova) di entrambi i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione dianzi descritti;
-non vi è, innanzitutto, prova dell'avvenuto pagamento degli asseriti acconti (ritiene al proposito il
Tribunale, sul punto, che non possa farsi riferimento alle dichiarazioni rese dal resistente in sede di
1 interpello, poiché egli ha dichiarato di aver percepito delle somme a titolo -non meglio precisato- di
“fisso”, istituto ben diverso dall'anticipo);
-in punto offerta di prova, la preponente si è limitata infatti a produrre le fatture dell'agente ed un proprio prospetto indicante quanto anticipato e quanto maturato dal sig. CP_1
-la documentazione è, tuttavia, inidonea a fornire la prova a) dell'avvenuto pagamento degli importi a titolo di acconto, b) dell'insussistenza della causa giustificativa degli stessi;
il prospetto di cui al doc. 17 è, infatti, un mero elaborato riassuntivo unilateralmente predisposto, privo dunque di efficacia probatoria e dal quale, non è possibile dunque trarre la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto;
esso, in particolare, è privo di efficacia probatoria in ordine all'ammontare delle provvigioni maturate (sarebbero necessari gli estratti conto) e, pertanto, assumendo anche che l'ammontare degli acconti -di cui non vi è comunque prova del relativo pagamento- sia pari a quanto indicato a tal titolo dal sig. nelle fatture agli atti, non è comunque dato sapere quale CP_1 sia il delta tra anticipato e maturato;
-in difetto della relativa prova, la domanda in esame deve essere dunque respinta;
-sulla condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso;
-la domanda non può trovare accoglimento, perché, nonostante risulti provato che il resistente abbia cessato di lavorare senza interamente rispettare il termine di preavviso, la società non ha provato, né fornito adeguati elementi per provare l'ammontare delle provvigioni su cui calcolare l'indennità sostitutiva;
valgono anche con riferimento alla domanda di cui si discorre le considerazioni dianzi svolte in merito alla documentazione prodotta a suffragio della domanda sopra esaminata;
-sulla condanna al risarcimento del danno corrispondente al valore degli ammanchi di merce;
-parte ricorrente ha chiesto, poi, la condanna del resistente al pagamento dell'importo pari al valore degli ammanchi di merce riscontrati al momento della riconsegna, da parte dell'ex agente, del furgone aziendale;
-la domanda è fondata e deve essere accolta, perché il resistente, ha dichiarato, in sede di interpello, che la merce indicata al doc. 10 corrisponde a quella riscontrata mancante, come da verifica effettuata il 30.6.21, allorquando egli si era recato in azienda per riconsegnare il mezzo aziendale (si vedano, in ogni caso, anche le dichiarazioni dei testi sentiti);
-ebbene, posto che il resistente, per risarcire la mandante degli ammanchi, aveva effettuato un pagamento parziale di euro 2.050, a fronte di un valore delle merci di euro 3.102,21 oltre iva, egli è tenuto a corrispondere l'ulteriore importo netto di euro 1.052,21;
-sulla condanna al risarcimento del danno subito dal tablet aziendale;
-la mandante ha infine dedotto che il ricorrente non ha restituito il tablet aziendale consegnatogli e che pertanto deve corrispondere euro 110,65 oltre iva;
-la domanda deve essere respinta, a fronte della carenza di allegazioni e deduzioni sul punto;
ammesso che l'importo di cui si discorre sia pari al valore del tablet (che, come dichiarato dal sig.
questi ha effettivamente trattenuto), non vi è alcuna prova né offerta di prova dell'assunto CP_1 di parte attrice;
-sulle spese di lite;
-le spese di lite, che debbono essere poste a carico del resistente contumace, si liquidano come da dispositivo sulla base dell'importo riconosciuto come dovuto, valori inferiori ai medi tenuto conto del livello di complessità delle questioni trattate;
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-condanna il resistente a pagare alla ricorrente l'importo netto di euro 1.052,21, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
-condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, complessivamente liquidate in euro 550, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge, cu.
2 Biella, 13/05/2025.
La Giudice Dott.ssa Francesca Marchese
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 13/05/2025 nella causa RG n. 125/2022 promossa da
Parte_1
, assistito dall'avv. CANTINI CORTELLEZZI GIULIA MARIALUISA P.IVA_1
Parte ricorrente
Contro
, CP_1 C.F._1
Parte convenuta Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-la ricorrente si è rivolta al Tribunale di Biella, in funzione di GL, per ottenere la condanna del proprio ex agente alla restituzione di anticipi provvigionali, nonché per ottenere la condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'importo corrispondente all'ammontare di asseriti ammanchi, nonché al valore di un tablet non restituito dall'ex agente;
-il resistente, ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace;
-la causa, istruita documentalmente, mediante interrogatorio formale del convenuto contumace e di testimoni indicati dalla ricorrente, è stata discussa oralmente all'odierna udienza, svoltasi ex art. 127 bis c.p.c.
Considerato che:
-il ricorso è fondato soltanto parzialmente e potrà, quindi, essere accolto nei soli limiti oltre precisati;
-è provato che il convenuto, in qualità di agente, abbia stipulato un contratto di agenzia con la ricorrente in data 16.4.18 (doc. 2) e che il rapporto si sia protratto sino al 30.6.2021 (interr. Sig.
(il convenuto aveva comunicato, il 2.5.21, il proprio recesso con decorrenza 20.8.21, ma ha CP_1 concretamente cessato di lavorare a fine giugno, vd. doc. 8);
-a fronte dell'anticipato recesso da parte dell'agente, la ricorrente ha chiesto la condanna alla restituzione di anticipi provvigionali ed al pagamento dell'indennità di mancato preavviso per il periodo di preavviso non lavorato;
-sulla richiesta di restituzione degli acconti provvigionali;
-parte ricorrente ha sostenuto di aver corrisposto, a favore dell'agente, importi a titolo di acconti provvigionali superiori alle provvigioni da questi maturate nel corso del rapporto;
-la domanda correttamente è stata ricondotta all'azione di cui all'art. 2033 c.c.;
-in tema di ripetizione di indebito oggettivo, l'attore è tenuto a provare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (vd. ex multis Cass. sez. 3, ord. 34427/2022);
-nel caso di specie, tuttavia, manca la prova (e l'offerta di adeguata prova) di entrambi i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione dianzi descritti;
-non vi è, innanzitutto, prova dell'avvenuto pagamento degli asseriti acconti (ritiene al proposito il
Tribunale, sul punto, che non possa farsi riferimento alle dichiarazioni rese dal resistente in sede di
1 interpello, poiché egli ha dichiarato di aver percepito delle somme a titolo -non meglio precisato- di
“fisso”, istituto ben diverso dall'anticipo);
-in punto offerta di prova, la preponente si è limitata infatti a produrre le fatture dell'agente ed un proprio prospetto indicante quanto anticipato e quanto maturato dal sig. CP_1
-la documentazione è, tuttavia, inidonea a fornire la prova a) dell'avvenuto pagamento degli importi a titolo di acconto, b) dell'insussistenza della causa giustificativa degli stessi;
il prospetto di cui al doc. 17 è, infatti, un mero elaborato riassuntivo unilateralmente predisposto, privo dunque di efficacia probatoria e dal quale, non è possibile dunque trarre la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto;
esso, in particolare, è privo di efficacia probatoria in ordine all'ammontare delle provvigioni maturate (sarebbero necessari gli estratti conto) e, pertanto, assumendo anche che l'ammontare degli acconti -di cui non vi è comunque prova del relativo pagamento- sia pari a quanto indicato a tal titolo dal sig. nelle fatture agli atti, non è comunque dato sapere quale CP_1 sia il delta tra anticipato e maturato;
-in difetto della relativa prova, la domanda in esame deve essere dunque respinta;
-sulla condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso;
-la domanda non può trovare accoglimento, perché, nonostante risulti provato che il resistente abbia cessato di lavorare senza interamente rispettare il termine di preavviso, la società non ha provato, né fornito adeguati elementi per provare l'ammontare delle provvigioni su cui calcolare l'indennità sostitutiva;
valgono anche con riferimento alla domanda di cui si discorre le considerazioni dianzi svolte in merito alla documentazione prodotta a suffragio della domanda sopra esaminata;
-sulla condanna al risarcimento del danno corrispondente al valore degli ammanchi di merce;
-parte ricorrente ha chiesto, poi, la condanna del resistente al pagamento dell'importo pari al valore degli ammanchi di merce riscontrati al momento della riconsegna, da parte dell'ex agente, del furgone aziendale;
-la domanda è fondata e deve essere accolta, perché il resistente, ha dichiarato, in sede di interpello, che la merce indicata al doc. 10 corrisponde a quella riscontrata mancante, come da verifica effettuata il 30.6.21, allorquando egli si era recato in azienda per riconsegnare il mezzo aziendale (si vedano, in ogni caso, anche le dichiarazioni dei testi sentiti);
-ebbene, posto che il resistente, per risarcire la mandante degli ammanchi, aveva effettuato un pagamento parziale di euro 2.050, a fronte di un valore delle merci di euro 3.102,21 oltre iva, egli è tenuto a corrispondere l'ulteriore importo netto di euro 1.052,21;
-sulla condanna al risarcimento del danno subito dal tablet aziendale;
-la mandante ha infine dedotto che il ricorrente non ha restituito il tablet aziendale consegnatogli e che pertanto deve corrispondere euro 110,65 oltre iva;
-la domanda deve essere respinta, a fronte della carenza di allegazioni e deduzioni sul punto;
ammesso che l'importo di cui si discorre sia pari al valore del tablet (che, come dichiarato dal sig.
questi ha effettivamente trattenuto), non vi è alcuna prova né offerta di prova dell'assunto CP_1 di parte attrice;
-sulle spese di lite;
-le spese di lite, che debbono essere poste a carico del resistente contumace, si liquidano come da dispositivo sulla base dell'importo riconosciuto come dovuto, valori inferiori ai medi tenuto conto del livello di complessità delle questioni trattate;
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-condanna il resistente a pagare alla ricorrente l'importo netto di euro 1.052,21, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
-condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, complessivamente liquidate in euro 550, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge, cu.
2 Biella, 13/05/2025.
La Giudice Dott.ssa Francesca Marchese
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