TAR Palermo, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 683
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Sentenza 17 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, comma 821, della L. n. 160/2019 – Indeterminatezza dell’oggetto dell’appalto

    La procedura di gara è espressione della prima fase di assegnazione delle superfici pubblicitarie, non della fase autorizzatoria dei singoli impianti. L’oggetto del contratto di concessione è la possibilità di collocare impianti pubblicitari nei limiti di numero, tipologia e superficie fissati dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. La procedura non è in contrasto con l’art. 1, comma 821, L. n. 160/2019, che richiede solo l’individuazione delle tipologie di impianti autorizzabili e vietati, nonché il numero massimo e la superficie.

  • Rigettato
    Indeterminatezza dell’oggetto dell’appalto per incertezza sulla reale disponibilità degli spazi

    La procedura di gara è espressione della prima fase di assegnazione delle superfici pubblicitarie, non della fase autorizzatoria dei singoli impianti. L’oggetto del contratto di concessione è la possibilità di collocare impianti pubblicitari nei limiti di numero, tipologia e superficie fissati dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. La procedura non è in contrasto con l’art. 1, comma 821, L. n. 160/2019, che richiede solo l’individuazione delle tipologie di impianti autorizzabili e vietati, nonché il numero massimo e la superficie.

  • Rigettato
    Indeterminatezza dell’oggetto dell’appalto per errata individuazione dei confini dei lotti

    La procedura di gara è espressione della prima fase di assegnazione delle superfici pubblicitarie, non della fase autorizzatoria dei singoli impianti. L’oggetto del contratto di concessione è la possibilità di collocare impianti pubblicitari nei limiti di numero, tipologia e superficie fissati dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. La procedura non è in contrasto con l’art. 1, comma 821, L. n. 160/2019, che richiede solo l’individuazione delle tipologie di impianti autorizzabili e vietati, nonché il numero massimo e la superficie.

  • Rigettato
    Indeterminatezza dell’oggetto dell’appalto per mancanza di descrizione esecutiva degli impianti compatibili con la Soprintendenza

    La procedura di gara è espressione della prima fase di assegnazione delle superfici pubblicitarie, non della fase autorizzatoria dei singoli impianti. L’oggetto del contratto di concessione è la possibilità di collocare impianti pubblicitari nei limiti di numero, tipologia e superficie fissati dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. La procedura non è in contrasto con l’art. 1, comma 821, L. n. 160/2019, che richiede solo l’individuazione delle tipologie di impianti autorizzabili e vietati, nonché il numero massimo e la superficie.

  • Rigettato
    Indeterminatezza dell’oggetto dell’appalto per mancanza nel P.I.G.P. di progetto esecutivo sugli impianti nel centro storico

    La procedura di gara è espressione della prima fase di assegnazione delle superfici pubblicitarie, non della fase autorizzatoria dei singoli impianti. L’oggetto del contratto di concessione è la possibilità di collocare impianti pubblicitari nei limiti di numero, tipologia e superficie fissati dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. La procedura non è in contrasto con l’art. 1, comma 821, L. n. 160/2019, che richiede solo l’individuazione delle tipologie di impianti autorizzabili e vietati, nonché il numero massimo e la superficie.

  • Rigettato
    Indeterminatezza dell’oggetto dell’appalto per mancata descrizione analitica delle modalità di esecuzione degli impianti

    La procedura di gara è espressione della prima fase di assegnazione delle superfici pubblicitarie, non della fase autorizzatoria dei singoli impianti. L’oggetto del contratto di concessione è la possibilità di collocare impianti pubblicitari nei limiti di numero, tipologia e superficie fissati dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. La procedura non è in contrasto con l’art. 1, comma 821, L. n. 160/2019, che richiede solo l’individuazione delle tipologie di impianti autorizzabili e vietati, nonché il numero massimo e la superficie.

  • Rigettato
    Indeterminatezza dell’oggetto dell’appalto per quantificazione del prezzo a base d’asta non veritiera

    La procedura di gara è espressione della prima fase di assegnazione delle superfici pubblicitarie, non della fase autorizzatoria dei singoli impianti. L’oggetto del contratto di concessione è la possibilità di collocare impianti pubblicitari nei limiti di numero, tipologia e superficie fissati dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. La procedura non è in contrasto con l’art. 1, comma 821, L. n. 160/2019, che richiede solo l’individuazione delle tipologie di impianti autorizzabili e vietati, nonché il numero massimo e la superficie. Il criterio scelto per il prezzo a base d'asta è un valore indicativo e estimativo, e l'aggiudicazione è basata sul massimo rialzo, escludendo la presentazione di offerte tecniche.

  • Rigettato
    Illegittimità del disciplinare tecnico per contrasto con il Regolamento Comunale sulla Pubblicità

    La corretta scansione procedimentale prevede che il progetto di installazione dei singoli impianti sia presentato dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto. L’art. 17 del disciplinare di gara subordina la stipula del contratto alla validazione del progetto. Il termine di 90 giorni è congruo per la dismissione degli impianti e la validazione dei progetti. Il termine di 60 giorni per il rilascio delle autorizzazioni si riferisce alla fase autorizzativa, successiva alla fase di gara.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 1, comma 836 della L. n. 160/2019 per illegittima applicazione dell’art. 18 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n.507

    L’art. 1, c. 836, Legge 160/2019, abrogando l’obbligo per i Comuni di istituire il servizio di pubbliche affissioni, non ha imposto il dovere di sopprimere il servizio. La doglianza non assume rilievo invalidante della lex specialis in considerazione dell’adeguatezza del prezzo posto a base d’asta e del criterio di aggiudicazione del maggior rialzo, in relazione alla non necessaria remunerabilità del rapporto concessorio.

  • Rigettato
    Indeterminatezza dell’oggetto dell’appalto per mancanza di regolamentazione degli impianti digitali

    La procedura di gara è espressione della prima fase di assegnazione delle superfici pubblicitarie, non della fase autorizzatoria dei singoli impianti. L’oggetto del contratto di concessione è la possibilità di collocare impianti pubblicitari nei limiti di numero, tipologia e superficie fissati dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. La procedura non è in contrasto con l’art. 1, comma 821, L. n. 160/2019, che richiede solo l’individuazione delle tipologie di impianti autorizzabili e vietati, nonché il numero massimo e la superficie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 683
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 683
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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