Cass. civ., sez. I, sentenza 24/02/1970, n. 425
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Sentenza 24 febbraio 1970

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Il notaio che abbia ricevuto in deposito, a norma dell'art 119 n 1 della legge di registro ( RD 30 dicembre 1923, n 3269) una scrittura privata non registrata, ed abbia provveduto a chiederne la registrazione, con il pagamento da parte sua della relativa tassa, si surroga nelle ragioni e nei privilegi dell' amministrazione finanziaria e puo valersi per ottenere dai debitori d'imposta il rimborso della somma erogata, dell'ordine di pagamento emesso dal pretore (art 98 comma primo legge di registro).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 24/02/1970, n. 425
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 425
    Data del deposito : 24 febbraio 1970

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