Ordinanza cautelare 26 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 11/05/2026, n. 2996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2996 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02996/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02074/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2074 del 2025, proposto da
LI Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca, Margherita Carere, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gaetano Mastropasqua in Napoli, via Guglielmo Sanfelice 33;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
Comune di Ottaviano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Palazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Campania;
Arpac Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare:
- del provvedimento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli prot. n. 4213 del 20 febbraio 2025 avente ad oggetto “Parere negativo”, successivamente anche trasmesso dal Comune di Ottaviano con nota prot. n. 7138 del 26 febbraio 2025;
- del provvedimento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli prot. n. 23368 del 7 novembre 2024 avente ad oggetto “Avviso di procedimento negativo ai sensi dell''art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241”, successivamente anche trasmesso dal Comune di Ottaviano con nota prot. 37859 dell''11 novembre 2024; ove occorrer possa, della lettera del Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli prot. n. 13319 del 21 giugno 2024 avente ad oggetto “Richiesta integrazioni”;
ove occorrer possa, della lettera del Comune di Ottaviano prot. n. 11298 del 28 marzo 2024 avente ad oggetto “Richiesta chiarimenti e integrazioni istanza prot. 35513/2024”; ove occorrer possa, dell''art. 6 del Regolamento per la localizzazione, realizzazione e razionalizzazione di impianti per la telefonia cellulare e diffusione radiotelevisiva, approvato con Delibera del Consiglio del Comune di Ottaviano n. 23/2006 (“Regolamento Impianti”);
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, dell’Arpac Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania e del Comune di Ottaviano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa IA AZ D'ER e uditi nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
1. È controversa la legittimità del parere paesaggistico negativo del 20 febbraio 2025, con cui la Soprintendenza per l’Area Metropolitana di Napoli, sulla base delle medesime considerazioni già riportate nel preavviso di diniego, ha disposto il diniego definitivo al rilascio del nulla osta per la realizzazione di una stazione radiobase nel Comune di Ottaviano.
1.1 Più in dettaglio, l’Amministrazione ha ritenuto che “l’intervento si inserisce in un contesto paesaggistico che, oltre a ricadere nel territorio di Ottaviano – dichiarato interamente di interesse pubblico ai sensi e per gli effetti del D.M. di vincolo 02/09/1961 emanato ai sensi della Legge
1497/39 perché forma dei quadri naturali di non comune di bellezza panoramica aventi anche valore estetico e tradizionale, godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico -, è ubicato in un’area agricola di pregio storico-ambientale e con alta valenza paesaggistica caratterizzata dall’immediata vicinanza del Vesuvio [...]”;
- “[...] la proposta di realizzazione della SRB ha un consistente sviluppo in termini di elevazione e di impianto planimetrico in quanto prevede l’esecuzione di una struttura autoportante di altezza notevolmente superiore al contesto agricolo a contorno”.
Le osservazioni di LI contenute nella nota trasmessa in data 14 novembre 2024 sono state ritenute non “dirimenti per il superamento dei motivi ostativi [...] in quanto la proposta di rimodulazione non è tale da mitigare l’impatto paesaggistico della struttura nell’area agricola tutelata”.
1.2 Avverso il prefato parere negativo è insorta la ricorrente, la quale ha dedotto a fondamento del ricorso articolati motivi, con cui lamenta la violazione della normativa di settore e l’eccesso di potere sotto plurimi profili.
1.2.1 Con il primo motivo, ha dedotto l’illegittimità del diniego impugnato, ritenendo insussistente il preteso contrasto paesaggistico tra l’impianto di TLC e il contesto di riferimento, censurando, in particolare, l’indebita valorizzazione, da parte della Soprintendenza, del solo profilo della visibilità dell’opera, sulla base di affermazioni generiche e stereotipate, non supportate da un’analisi concreta delle caratteristiche dell’intervento e del contesto territoriale, e senza peraltro considerare le proposte misure di mitigazione.
1.2.2 Con il secondo motivo è stata altresì dedotta l’illegittimità del diniego per difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto l’Amministrazione si sarebbe limitata a richiamare in modo apodittico la presunta incidenza negativa dell’intervento sul paesaggio, senza indicare specificamente gli elementi di contrasto né esplicitare le ragioni per cui le caratteristiche dell’impianto determinerebbero un effettivo vulnus ai valori paesaggistici tutelati.
1.2.3 Con il terzo motivo, infine, la ricorrente ha lamentato l’omessa valutazione delle misure di mitigazione proposte nel corso del procedimento, consistenti, tra l’altro, nella riduzione dell’altezza della struttura, nella diminuzione del numero di antenne, nello spostamento degli apparati tecnologici e nell’adozione di soluzioni di mascheramento e schermatura vegetale. Tali modifiche, pur significativamente incidenti sull’impatto visivo dell’opera, non sarebbero state oggetto di alcuna effettiva considerazione da parte della Soprintendenza, la quale si sarebbe limitata a un giudizio negativo generico, senza prospettare soluzioni alternative o prescrizioni idonee a rendere l’intervento compatibile con il contesto paesaggistico.
2. Si sono costituiti per resistere al ricorso il Comune di Ottaviano, il Ministero della Cultura, che si sono opposti all’avverso dedotto, eccependo in rito l'inammissibilità del ricorso, stante la natura non vincolante del parere impugnato, e, nel merito, difendendo la legittimità dei propri atti, instando per la reiezione del ricorso. Si è inoltre costituita con memoria di stile Arpa Campania.
3. All’udienza pubblica del 26 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è inammissibile, stante, per quanto si dirà, l’assenza di lesività dell’atto impugnato, tenuto conto della sua natura endoprocedimentale e non vincolante.
4.1 Al riguardo, gioverà ricordare che a mente dell’art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42 del 2004 “Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità.”
Dunque, il parere della Soprintendenza sulla domanda di compatibilità paesaggistica dell'intervento edilizio, da emanarsi nel termine legalmente stabilito di quarantacinque giorni, ove tempestivamente adottato, è vincolante nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Senonché, il predetto parere della Soprintendenza, sebbene vincolante in via ordinaria, cessa di esserlo se reso tardivamente, con conseguente obbligo per l'Amministrazione preposta al rilascio del titolo di operare una autonoma e motivata valutazione ( cfr . Consiglio di Stato sez. VI, 18 luglio 2016, n. 3179; Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 maggio 2016, n. 1935; Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 895; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 14 ottobre 2022, n. 2688 e 16 dicembre 2021, n. 2785).
In particolare, il decorso del termine di 45 giorni non preclude alla Soprintendenza di provvedere, non essendovi nell'invocato art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio alcuna espressa comminatoria di decadenza della Soprintendenza dall'esercizio del relativo potere, una volta decorso il termine ivi previsto.
La tardività dell’espressione del parere, quindi, non consuma completamente il potere della Soprintendenza, ma ne muta la natura, in quanto il detto parere, per effetto del decorso dei termini perentori, diviene atto non vincolante, con la conseguente possibilità per l’Autorità procedente di poterne prescindere ovvero di conformarsi al suo contenuto, con adeguata motivazione, eventualmente anche in sede di autotutela ex art. 21 nonies della Legge n. 241 del 1990, laddove sia già intervenuta la definizione del procedimento ( cfr . Consiglio di Stato, Sezione IV, 09/03/2023, n. 2487; Tar Napoli Sez. VII, n.729/2024).
4.2 Rileva il Collegio che, nel caso di specie, a fronte dell’istanza di autorizzazione paesaggistica per l’intervento in questione (trasmessa dal Comune di Ottaviano alla Sovrintendenza in data 2 maggio 2024), pur considerando l’intervenuta sospensione del procedimento in ragione del preavviso di diniego (del 7 novembre 2024, con la trasmissione delle osservazioni di LI il successivo 14 novembre 2024), il parere negativo è stato emanato solo il successivo 26 febbraio 2025.
Risulta quindi incontestato che l’Autorità tutoria ha reso tardivamente il parere richiesto, avuto riguardo ai termini perentori sopra indicati.
4.3 Va quindi fatta applicazione dei su richiamati principi della giurisprudenza, per cui nel caso di autonoma impugnativa del parere reso tardivamente dalla Soprintendenza ex art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004, il ricorso si presenta inammissibile, presentandosi alla stregua di un parere non vincolante.
Peraltro, con riferimento al procedimento autorizzatorio di SRB, rileva anche quanto previsto dal comma 10 dell’art. 44 CCE per cui, in mancanza di definizione del procedimento, “Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241”. Tale disposizione, a sua volta, disciplina l’attivazione conseguenziale del potere sostitutivo, prevedendo che “Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”. A tanto va soggiunto che, comunque, ben può l’interessato, in caso del protarsi dell’inerzia, altresì attivare il ricorso giurisdizionale avverso il silenzio.
5. In definitiva, il contestato parere negativo, avendo natura endoprocedimentale e non vincolante in ragione, si ribadisce, della sua tardività, risulta di per sé solo inidoneo alla definizione negativa del procedimento, per cui lo stesso non può considerarsi lesivo per la società ricorrente. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse all’impugnativa proposta.
6. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura formale della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA LA LE, Presidente
IA AZ D'ER, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| IA AZ D'ER | IA LA LE |
IL SEGRETARIO