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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/10/2025, n. 2717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2717 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 13346 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato VILLANI FABIO parte attrice contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avvocato STARGIOTTI SONIA parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 10/04/2025
pagina 1 di 5 F A T T O E DI R I T T O chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dal coniuge , unione celebrata a in data CP_1
11/04/2006 e dalla quale erano nati il 21/02/2008 e Persona_1 [...]
nel luglio 2013; la ricorrente dava atto della disgregazione del rapporto Per_2
coniugale e della intollerabilità della convivenza;
chiedeva, altresì, l addebito della separazione;
l'affidamento esclusivo dei figli con collocamento degli stessi presso la sua abitazione;
chiedeva disporsi la regolamentazione della frequentazione paterna, con la determinazione in € 800,00 mensili del contributo da porsi a carico del marito a titolo di mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, un assegno maritale di mantenimento in proprio favore pari a € _200,00 mensili rivalutabili.
Dopo l'udienza presidenziale si costituiva , che aderiva alla CP_1
domanda di separazione contestando la domanda di addebito ed offrendo per il mantenimento dei figli la somma di euro 400,00.
Veniva pronunciata sentenza parziale sul vincolo n.1296/2023. La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie.
All'udienza del 10.4.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione;
decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025 .
§
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi e Parte_1
sono già separati per effetto della sentenza parziale n. 1296/2023 CP_1
resa da questo Tribunale, passata in giudicato.
Venendo alle ulteriori domande accessorie, si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito.
Sull'affido e sul collocamento della prole
Relativamente alla gestione dei figli della coppia, non sussiste alcuna controversia in merito alla opportunità dell'affido condiviso, con collocazione prevalente dei minori presso la madre.
pagina 2 di 5 Il padre potrà vedere i figli a weekend alterni dal sabato mattina fino alle ore 20 della domenica;
per un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola fino alle 21.00; per sette giorni durante le vacanze natalizie alternando il periodo
23.12-30.12 e 31.12-6.01; per tre giorni durante le vacanze pasquali alternando
Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; per due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordare entro il 30 aprile di ogni anno.
Sulle questioni economiche
Nel ricostruire e confrontare le condizioni economiche delle parti non è necessario pervenire ad un accertamento dei redditi delle parti nel loro esatto ammontare quanto piuttosto arrivare ad una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ognuno (cfr. Cass. n. 25618/2007; Cass. n.
13592/2006; Cass. n. 19291/2005).
La ricorrente chiede la conferma dei provvedimenti presidenziali, un mantenimento mensile pari ad euro 800,00, di cui euro 400,00 quale contributo per il pagamento del canone della casa concessa in locazione alla Sig. ra Pt_1
dove sono collocati i figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha riferito in corso di causa di essere stata assunta da una cooperativa con contratto a tempo determinato con scadenza nel dicembre 2025, le buste paga depositate evidenziano un guadagno netto di euro 1425,00. Inoltre la ricorrente paga un canone di locazione di 490,00 euro mensili. I due Pt_2
evidenziano un reddito lordo di euro 14.902,36.
La ricorrente percepisce integralmente l'assegno unico per i figli pari ad euro
398,00.
Risulta che ha percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito da CP_1 lavoro pari ad € 24.244,37, oltre a un trattamento integrativo di € 1.200, corrispondente a un reddito netto medio mensile pari ad € 1.930 circa. Paga un canone locativo di 400 euro mensili.
Rispetto all'ordinanza presidenziale il sig è gravato da spese di euro 400,00 CP_1
per il pagamento del canone di locazione e ha rinunciato alla sua parte di assegno unico .Alla luce di quanto evidenziato, tenuto conto della situazione economica e pagina 3 di 5 patrimoniale delle parti risultante dagli atti di causa, dell'età dei figli (di quasi 17
e 13 anni) e delle conseguenti loro esigenze, della circostanza che la ricorrente ha trovato lavoro, seppur a tempo determinato, si reputa equo che il padre versi alla madre per il mantenimento dei figli la somma di euro 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017 . la decorrenza del suddetto importo dalla sentenza in quanto l'affitto del nuovo appartamento da parte del resistente decorre d dicembre 2024.
Le spese legali sono compensate in ragione del fatto che la somma richiesta dalla ricorrente era inizialmente giustificata.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. dispone che la prole minore della coppia, sia affidata ad entrambi i genitori, che ne cureranno l'istruzione e l'educazione, e che continueranno entrambi ad esercitare in modo condiviso la responsabilità genitoriale;
2. valutato il preminente interesse della prole minore, stabilisce che la stessa abbia residenza con la madre;
regolamenta le frequentazioni paterne nei seguenti termini: Il padre potrà vedere i figli a weekend alterni dal sabato mattina fino alle ore 20 della domenica;
per un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola fino alle 21.00; per sette giorni durante le vacanze natalizie alternando il periodo 23.12-30.12 e 31.12-6.01; per tre giorni durante le vacanze pasquali alternando Domenica di Pasqua e
Lunedì dell'Angelo; per due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordare entro il 30 aprile di ogni anno.
3. pone a carico di _ l'obbligo di versare a decorrere dalla CP_1 sentenza a la somma di € 450,00 ___ mensili a titolo di contributo Parte_1
al mantenimento ordinario della prole, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale di Bologna;
pagina 4 di 5 4. L'assegno unico sarà percepito dalla madre
5. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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