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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/02/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 288/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Anna Mantovani
Presidente
dr. Francesco Distefano Consigliere rel.
dr. Irene Lupo Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 288/2024 R.G.
DA
(C.F. e P.IVA IVA , rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Giovanni Di Domenico ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bollate,
Via Trento 31/B appellante
CONTRO
(C.F. e P.IVA IVA , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Bognanni ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via Ponchielli n. 6.
appellato pagina 1 di 6 NONCHE' CONTRO
Controparte_2
appellata contumace
Sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1 1) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 5171/2023 Sez. Settima Civile del BU di Milano del 21/6/2023 e pubbl. il 22/6/2023 RG n. 45588/2019, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“1) Voglia l'Ill.mo BU adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via principale:
1) Respingere le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per quanto suesposto e, di conseguenza, dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
2) In subordine, dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nei limiti di quanto verrà accertato nel corso del giudizio e/o di quella somma maggiore e/o minore che dovesse risultare equa e di giustizia.
3) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge.” In via istruttoria, senza che ciò costituisce inversione dell'onere della prova si chiede disporsi CTU, onde procedere all'esatta determinazione degli importi dovuti in favore della CP_3
[...]
[...] Controparte_1 Nel merito:
- Rigettare l'appello proposto da , confermando di riflesso la sentenza n.5171/2023 Parte_1 resa dal BU di Milano in primo grado, per i motivi dedotti.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze di causa.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il conveniva in giudizio Controparte_1 CP_1 Parte_1 opponendosi al decreto ingiuntivo n. 14509/2019 con cui il BU di Milano le aveva ingiunto il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 45.929,00 a titolo di corrispettivo ancora dovuto per l'esecuzione delle opere oggetto del contratto d'appalto del 22.07.2016. A sostegno della propria opposizione, il Condominio esponeva che:
- in data 22.7.2016, aveva stipulato con un contratto di appalto avente ad oggetto Pt_1
l'esecuzione di opere di ristrutturazione1, per l'importo complessivo di € 160.000,00;
- tale contratto prevedeva, tra le altre cose, l'applicazione di una penale giornaliera dello 0,2% in capo all'appaltatore in caso di ritardo nell'ultimazione delle opere, la cui data era prevista per il 30.1.2017;
- in data 15.11.2017, in sede di redazione della relazione sul conto finale, la Direzione Lavori riscontrava vizi e difformità delle opere eseguite, la loro incompletezza, nonché ritardi nella realizzazione;
pagina 2 di 6 - in data 10.5.2018, a tacitazione delle rispettive pretese (e in particolare dell'applicazione delle penali contrattuali), le parti sottoscrivevano un accordo transattivo nel quale, da un lato, stabilivano che l'importo residuo da corrispondere a fosse di € 42.768,79 e, dall'altro, che questa Pt_1 provvedesse al completamento di tutte le opere indicate (cfr. doc. 22 fasc. ; CP_1
- in esecuzione di tale accordo, il Condominio provvedeva al pagamento della prima rata stabilita
(fattura n. 117/2017 di € 8.787,9), subordinando invece, su indicazione della DL, il pagamento della seconda rata all'eliminazione di alcuni difetti riscontrati da parte di Pt_1
- tuttavia, non terminava i lavori concordati, rendendosi così inadempiente all'accordo. Pt_1
Il Condominio sosteneva, dunque, che nulla era dovuto alla in quanto i lavori concordati non Pt_1 erano stati correttamente eseguiti e, in ogni caso, erano stati accumulati notevoli ritardi, con riferimento ai quali era prevista l'applicazione di una penale.
costituendosi, contestava tutto quanto ex adverso dedotto da parte attrice (e, in particolare, Pt_1 l'imputabilità alla stessa dei ritardi) e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Interveniva in giudizio deducendo di essere creditrice dell'importo di € Controparte_2
15.000,00 sia nei confronti di quale obbligata in via principale, che nei confronti del Pt_1
Condominio, in virtù di cessione del credito. Il giudizio veniva istruito tramite CTU2, disposta al fine di quantificare gli importi di dare e avere tra le parti.
Il BU di Milano, con sentenza n. 5173/2023, accoglieva parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando il Condominio al pagamento, in favore di della Pt_1 minor somma di € 7.282,76. Preliminarmente, il BU osservava che, sebbene entrambe le parti avessero posto a fondamento delle proprie difese il contratto di appalto del 22.7.2016, era successivamente intervenuto tra le stesse un accordo transattivo3 solo in parte adempiuto, di cui nessuna parte aveva chiesto la risoluzione.
Teneva dunque in considerazione solo tale accordo onde verificare la fondatezza delle pretese avanzate, denegando il preteso “riavvio di efficacia” della clausola penale contenuta nel contrato originario. Nel merito, aderendo integralmente alle risultanze emerse in sede di CTU, accertava che il residuo credito di nei confronti del era pari ad € 7.282,76 (oltre interessi moratori dal Pt_1 CP_1 dovuto al soddisfo), tenuto conto dell'effettiva esecuzione delle opere pattuite, dell'importo già corrisposto dal quale prima tranche, nonché delle opere non eseguite o viziate. CP_1
Infine, in accoglimento della domanda avanzata da condannava al pagamento CP_2 Pt_1 di € 15.000,00 in favore della stessa. Avverso tale sentenza, ha proposto appello contestando, con due diversi motivi di gravame, Pt_1 il mancato riconoscimento dell'intera somma oggetto di decreto ingiuntivo. 1. Con il primo motivo di appello, impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha valutato le pretese delle parti esclusivamente sulla base dell'accordo transattivo del maggio 2018, senza invece tener conto che l'originario contratto d'appalto rappresentava la fonte delle reciproche pretese delle parti (come confermato dal fatto che è a questo che le parti hanno fatto riferimento nelle diverse comunicazioni, cfr. docc. 20 e 23, e che il chiedeva di applicarsi la penale da ritardo così CP_1 come prevista nel contratto originario). Sostiene quindi che la transazione del 2018 andava posta all'interno di tale più ampio rapporto. Secondo l'appellante, conseguentemente, “non era possibile procedere a una semplice detrazione delle somme dovute alla con le opere che questa si era resa disponibile a eseguire ma che non Pt_1 aveva realizzato perché il Condominio non aveva eseguito il pagamento di quanto dovuto in seno al predetto accordo”. Sostiene, dunque, che sia il CTU che il Giudice hanno ritenuto erroneamente che “le opere cui si era resa disponibile a eseguire la consistevano in un ritardo e vizio di quelle poste in essere in Pt_1 precedenza dall'appaltatrice, ma nulla hanno verificato sulla sussistenza delle somme dovute a tale perché in ogni caso un contratto per quanto collegato o meno deve sempre essere orientato ed interpretato secondo i canoni di buona fede” 2. Con il secondo motivo di appello, impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice si è Pt_1 acriticamente riportato alle conclusioni del CTU, senza tenere in considerazioni le osservazioni critiche svolte tramite il suo CTP, nonché in sede di comparsa conclusionale.
Ribadisce, dunque, in questa sede, le osservazioni e le contestazioni alla CTU già formulate in primo grado di giudizio, che possono essere così riassunte:
o il CTU, anziché limitarsi a esprimere nella propria perizia considerazioni prettamente tecniche, ha vagliato aspetti giuridici di competenza del BU, rilevando che gli accordi assunti con il contratto di appalto erano stati superati dall'accordo del maggio 2018 (cfr. p. 19 e 20 perizia);
o il CTU ha erroneamente ritenuto i ritardi imputabili all'appaltatore, nonostante sia stato dimostrato che gli stessi erano stati determinati dal sostiene, dunque, l'inoperatività della penale CP_1 prevista dal contratto d'appalto;
o il CTU, nel calcolo delle somme dovute a ha eseguito un calcolo incompleto, non tenendo Pt_1 conto di tutte le opere effettivamente realizzate dalla stessa (cfr. p.17 CTU);
o il CTU, nella quantificazione dei costi, ha fatto riferimento al prezziario della camera di commercio di Milano del 2021, anziché a quello del 2018, ossia l'anno in cui è stato stipulato l'accordo transattivo;
o il CTU, con riferimento alle problematiche relative alla tinteggiatura della facciata lato nord, ha riconosciuto un importo forfettario di € 2.000 a favore del senza tuttavia fornire alcuna CP_1 motivazione e giustificazione tecnica (p. 15 CTU). Si è costituito il contestando l'appello avversario e chiedendo la conferma integrale della CP_1 sentenza impugnata. All'udienza del 16.05.2024, il processo è stato interrotto (in quanto la società è stata posta in Pt_1 liquidazione giudiziale) ed è stato riassunto da in data 27.09.2024 Parte_1 All'udienza del 28.11.2024 è stata dichiarata la contumacia di Controparte_2 All'udienza del 6.02.2024 le parti hanno discusso oralmente la causa ex art. 350 bis c.p.c., che è stata trattenuta in decisione. Motivi della decisone L'appello proposto da non può essere accolto. Pt_1
I. L'appellante lamenta, col primo motivo, che le pretese delle parti sono state valutate dal primo giudice esclusivamente sulla base dell'accordo transattivo del maggio 2018, e non anche sulla base dell'originario contratto d'appalto, dal quale, tuttavia, non poteva prescindersi in quanto strettamente collegato. pagina 4 di 6 Tali argomentazioni non possono essere condivise.
Il BU ben ha fatto ad affermare che il rapporto tra le parti deve essere valutato avendo esclusivo riguardo all'accordo transattivo del 10.5.2018 - di natura non novativa (come si evince pacificamente dal suo tenore letterale) - che rimane l'unica fonte negoziale cui occorre far riferimento, non avendo nessuna delle parti richiesto (nemmeno in grado di appello) la sua risoluzione.
Né è pertinente il richiamo all'istituto del collegamento negoziale.
Difatti, è la stessa giurisprudenza di legittimità ad escludere che il rapporto possa essere regolato, contemporaneamente, dalla transazione non novativa e dal contratto sul quale essa si innesta, affermando che “Nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'art. 1976 cod. civ. sancisce, l'irrisolubilità della transazione” (cfr. Cass. 24377/2006, ma nello stesso senso anche Cass n. 11632/2010 e Cass. n. 1690/2006).
Fermo quanto sopra, dalle invero non chiare argomentazioni contenute nell'atto di appello, sembra comprendersi che secondo il CTU non avrebbe comunque conteggiato alcuni lavori realizzati ed Pt_1 indicati nella transazione quali “Sost. marmi e di cui al punto 2 dell'accordo transattivo e CP_4
“Rastrelliere contatori gas” di cui al rigo D dell'accordo transattivo (cfr. tabella a p. 16 CTU). Tale mancato conteggio, tuttavia, lungi dal rappresentare un errore commesso dal CTU (a cui il primo giudice si sarebbe acriticamente conformato), risulta pienamente coerente con l'operazione di calcolo eseguita in sede peritale onde quantificare gli importi effettivamente dovuti a Parte_1 La CTU, infatti, espone chiaramente che “L'accordo transattivo non prevede l'applicazione di penali contrattuali, pertanto, per quantificare gli importi di dare e avere tra le parti la sottoscritta CTU ha valutato le opere non realizzare, quelle realizzate con vizi e difetti e il corrispettivo pagato dal
, il tutto come evidenziato nella tabella sottostante”. CP_1
In altre parole, alla luce dell' accordo transattivo, che supera l'applicazione delle penali contrattuali (sostituendo l'importo dovuto a tale titolo con l'esecuzione dei lavori elencati), il CTU ha correttamente detratto dall'importo che si riconosceva come ancora dovuto a (a quelle Pt_1 condizioni) e cioè € 42.768,79, l'”importo corrisposto dal Condominio” (cioè quello già ricevuto da
, nonché quello delle “opere non realizzate o con vizi”; nel senso che la cattiva esecuzione di Pt_1 tali opere, non dovendo essere remunerata, va proporzionalmente ad intaccare, in diminuzione, quella sopra indicata, mentre, il residuo, costituito dalle opere effettivamente realizzate, corrisponde appunto alla somma liquidata (cfr. p. 17 CTU).
Per le stesse ragioni, non pertinenti sono i rilievi di riguardanti l'inoperatività della penale Pt_1 prevista dal contratto d'appalto e l'imputabilità dei ritardi. L'accordo transattivo del maggio 2018 ha tacitato, come detto, qualsiasi pretesa in ordine all'applicazione delle penali previste nel contratto originario (rendendo così ormai priva di interesse l'imputabilità del ritardo), e deve ribadirsi che mai il ha richiesto il pagamento delle stesse CP_1
(avendo al contrario dato atto di aver rinunciato a tali somme in cambio dell'esecuzione di taluni lavori), per cui la questione relativa all'imputabilità dei ritardi appare del tutto irrilevante.
Col secondo motivo lamenta inoltre che il CTU si sarebbe basato oltre che su aspetti Pt_1 prettamente tecnici, anche su aspetti giuridici, di stretta competenza del BU (in specie affermando il superamento del contratto di appalto con l'accordo del maggio 2018): ma resta il fatto che tale impostazione è stata fatta propria dal BU e la loro correttezza è stata oggetto delle considerazioni sopra esposte. pagina 5 di 6 Sono altresì destituite di fondamento le doglianze con cui l'appellante altresì contesta che il CTU abbia immotivatamente:
- utilizzato il prezziario della camera di commercio di Milano del 2021, anziché quello del 2018;
- riconosciuto un importo forfettario di € 2.000 a favore del con riferimento alle CP_1 problematiche relative alla tinteggiatura della facciata lato nord.
Risulta infatti che la CTU ha già esaustivamente risposto a tali contestazioni in sede di
“Controdeduzioni alle osservazioni dei CTP”. In primo luogo, va ribadito che la consulente ha esposto chiaramente di aver fatto riferimento al prezziario della Camera di Commercio del 2021, anziché a quella del 2018, “perché l'eventuale realizzazione sarebbe stata effettuata in base ai costi attuali. Alcune lavorazioni, come la tinteggiatura del vano scale, non sono urgenti, mentre altre, come l'impermeabilizzazione della copertura, sono sicuramente da eseguire in tempi rapidi” (cfr. p. 20 CTU). Ritiene questa Corte che tali motivazioni siano pienamente condivisibili ed esaustive e che, dunque, il primo giudice si sia correttamente attenuto a quanto rilevato in sede peritale.
Allo stesso modo, non può in alcun modo considerarsi immotivato il riconoscimento dell'importo forfettario relativo alle problematiche della tinteggiatura della facciata lato nord. Anche con riferimento a tale aspetto la CTU ha ampiamente spiegato le ragioni che l'hanno condotta a quantificare in tale cifra l'importo dovuto, allegando altresì i calcoli effettuati onde giungere al riconoscimento dell'importo di € 2.000 (cfr. p. 20 e 21 CTU).
^^^ Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello proposto da è pertanto infondato e la sentenza Pt_1 impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e liquidate ex D.M. 147/2022, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 26.000 a 52.000,00, con esclusione della fase istruttoria, non espletatasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del BU di Milano n. 5173/2023, che integralmente conferma. Parte_1
Condanna alla rifusione delle spese processuale del presente grado di giudizio in Parte_1 favore del che liquida in complessivi € 6.946,00 oltre Controparte_1 iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%;
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 12.02.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
Francesco Distefano Anna Mantovani
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 rifacimento intonaci facciata, rifacimento copertura eternit, pavimentazioni e frontalini balconi e sottobalconi con opere connesse e accessorie del fabbricato condominiale, da eseguirsi presso il CP_1 2 Al quale veniva posto il seguente quesito “tenuto conto dei corrispettivi pattuiti nel contratto di appalto del 22.7.2016 sottoscritto inter partes (doc. 2 atto di citazione), nonché di quanto risulta dalla relazione sul conto finale e dal verbale di ultimazione lavori redatti dal
D.L. (doc. 18 e 19 atto di citazione), di quanto stabilito tra le parti in seno all'accordo transattivo del 10.5.2018 (doc. 22 atto di citazione) e di quanto accertato nel verbale di visita del 21.5.2018 redatto dal D.L. (doc. 23 atto di citazione), quantifichi gli importi di
dare e avere tra le parti del giudizio, avuto riguardo al corrispettivo già pagato dal opponente, alle opere realizzate, al CP_1 valore di quelle oggetto di riserva e che l'appaltatrice si era impegnata a sistemare e delle penali contrattuali maturate per il ritardo nella ultimazione dei lavori” 3 a tacitazione della lite insorta in ordine al contratto di appalto sottoscritto il 22.7.2016 pagina 3 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Anna Mantovani
Presidente
dr. Francesco Distefano Consigliere rel.
dr. Irene Lupo Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 288/2024 R.G.
DA
(C.F. e P.IVA IVA , rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Giovanni Di Domenico ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bollate,
Via Trento 31/B appellante
CONTRO
(C.F. e P.IVA IVA , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Bognanni ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via Ponchielli n. 6.
appellato pagina 1 di 6 NONCHE' CONTRO
Controparte_2
appellata contumace
Sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1 1) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 5171/2023 Sez. Settima Civile del BU di Milano del 21/6/2023 e pubbl. il 22/6/2023 RG n. 45588/2019, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“1) Voglia l'Ill.mo BU adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via principale:
1) Respingere le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per quanto suesposto e, di conseguenza, dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
2) In subordine, dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nei limiti di quanto verrà accertato nel corso del giudizio e/o di quella somma maggiore e/o minore che dovesse risultare equa e di giustizia.
3) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge.” In via istruttoria, senza che ciò costituisce inversione dell'onere della prova si chiede disporsi CTU, onde procedere all'esatta determinazione degli importi dovuti in favore della CP_3
[...]
[...] Controparte_1 Nel merito:
- Rigettare l'appello proposto da , confermando di riflesso la sentenza n.5171/2023 Parte_1 resa dal BU di Milano in primo grado, per i motivi dedotti.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze di causa.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il conveniva in giudizio Controparte_1 CP_1 Parte_1 opponendosi al decreto ingiuntivo n. 14509/2019 con cui il BU di Milano le aveva ingiunto il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 45.929,00 a titolo di corrispettivo ancora dovuto per l'esecuzione delle opere oggetto del contratto d'appalto del 22.07.2016. A sostegno della propria opposizione, il Condominio esponeva che:
- in data 22.7.2016, aveva stipulato con un contratto di appalto avente ad oggetto Pt_1
l'esecuzione di opere di ristrutturazione1, per l'importo complessivo di € 160.000,00;
- tale contratto prevedeva, tra le altre cose, l'applicazione di una penale giornaliera dello 0,2% in capo all'appaltatore in caso di ritardo nell'ultimazione delle opere, la cui data era prevista per il 30.1.2017;
- in data 15.11.2017, in sede di redazione della relazione sul conto finale, la Direzione Lavori riscontrava vizi e difformità delle opere eseguite, la loro incompletezza, nonché ritardi nella realizzazione;
pagina 2 di 6 - in data 10.5.2018, a tacitazione delle rispettive pretese (e in particolare dell'applicazione delle penali contrattuali), le parti sottoscrivevano un accordo transattivo nel quale, da un lato, stabilivano che l'importo residuo da corrispondere a fosse di € 42.768,79 e, dall'altro, che questa Pt_1 provvedesse al completamento di tutte le opere indicate (cfr. doc. 22 fasc. ; CP_1
- in esecuzione di tale accordo, il Condominio provvedeva al pagamento della prima rata stabilita
(fattura n. 117/2017 di € 8.787,9), subordinando invece, su indicazione della DL, il pagamento della seconda rata all'eliminazione di alcuni difetti riscontrati da parte di Pt_1
- tuttavia, non terminava i lavori concordati, rendendosi così inadempiente all'accordo. Pt_1
Il Condominio sosteneva, dunque, che nulla era dovuto alla in quanto i lavori concordati non Pt_1 erano stati correttamente eseguiti e, in ogni caso, erano stati accumulati notevoli ritardi, con riferimento ai quali era prevista l'applicazione di una penale.
costituendosi, contestava tutto quanto ex adverso dedotto da parte attrice (e, in particolare, Pt_1 l'imputabilità alla stessa dei ritardi) e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Interveniva in giudizio deducendo di essere creditrice dell'importo di € Controparte_2
15.000,00 sia nei confronti di quale obbligata in via principale, che nei confronti del Pt_1
Condominio, in virtù di cessione del credito. Il giudizio veniva istruito tramite CTU2, disposta al fine di quantificare gli importi di dare e avere tra le parti.
Il BU di Milano, con sentenza n. 5173/2023, accoglieva parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando il Condominio al pagamento, in favore di della Pt_1 minor somma di € 7.282,76. Preliminarmente, il BU osservava che, sebbene entrambe le parti avessero posto a fondamento delle proprie difese il contratto di appalto del 22.7.2016, era successivamente intervenuto tra le stesse un accordo transattivo3 solo in parte adempiuto, di cui nessuna parte aveva chiesto la risoluzione.
Teneva dunque in considerazione solo tale accordo onde verificare la fondatezza delle pretese avanzate, denegando il preteso “riavvio di efficacia” della clausola penale contenuta nel contrato originario. Nel merito, aderendo integralmente alle risultanze emerse in sede di CTU, accertava che il residuo credito di nei confronti del era pari ad € 7.282,76 (oltre interessi moratori dal Pt_1 CP_1 dovuto al soddisfo), tenuto conto dell'effettiva esecuzione delle opere pattuite, dell'importo già corrisposto dal quale prima tranche, nonché delle opere non eseguite o viziate. CP_1
Infine, in accoglimento della domanda avanzata da condannava al pagamento CP_2 Pt_1 di € 15.000,00 in favore della stessa. Avverso tale sentenza, ha proposto appello contestando, con due diversi motivi di gravame, Pt_1 il mancato riconoscimento dell'intera somma oggetto di decreto ingiuntivo. 1. Con il primo motivo di appello, impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha valutato le pretese delle parti esclusivamente sulla base dell'accordo transattivo del maggio 2018, senza invece tener conto che l'originario contratto d'appalto rappresentava la fonte delle reciproche pretese delle parti (come confermato dal fatto che è a questo che le parti hanno fatto riferimento nelle diverse comunicazioni, cfr. docc. 20 e 23, e che il chiedeva di applicarsi la penale da ritardo così CP_1 come prevista nel contratto originario). Sostiene quindi che la transazione del 2018 andava posta all'interno di tale più ampio rapporto. Secondo l'appellante, conseguentemente, “non era possibile procedere a una semplice detrazione delle somme dovute alla con le opere che questa si era resa disponibile a eseguire ma che non Pt_1 aveva realizzato perché il Condominio non aveva eseguito il pagamento di quanto dovuto in seno al predetto accordo”. Sostiene, dunque, che sia il CTU che il Giudice hanno ritenuto erroneamente che “le opere cui si era resa disponibile a eseguire la consistevano in un ritardo e vizio di quelle poste in essere in Pt_1 precedenza dall'appaltatrice, ma nulla hanno verificato sulla sussistenza delle somme dovute a tale perché in ogni caso un contratto per quanto collegato o meno deve sempre essere orientato ed interpretato secondo i canoni di buona fede” 2. Con il secondo motivo di appello, impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice si è Pt_1 acriticamente riportato alle conclusioni del CTU, senza tenere in considerazioni le osservazioni critiche svolte tramite il suo CTP, nonché in sede di comparsa conclusionale.
Ribadisce, dunque, in questa sede, le osservazioni e le contestazioni alla CTU già formulate in primo grado di giudizio, che possono essere così riassunte:
o il CTU, anziché limitarsi a esprimere nella propria perizia considerazioni prettamente tecniche, ha vagliato aspetti giuridici di competenza del BU, rilevando che gli accordi assunti con il contratto di appalto erano stati superati dall'accordo del maggio 2018 (cfr. p. 19 e 20 perizia);
o il CTU ha erroneamente ritenuto i ritardi imputabili all'appaltatore, nonostante sia stato dimostrato che gli stessi erano stati determinati dal sostiene, dunque, l'inoperatività della penale CP_1 prevista dal contratto d'appalto;
o il CTU, nel calcolo delle somme dovute a ha eseguito un calcolo incompleto, non tenendo Pt_1 conto di tutte le opere effettivamente realizzate dalla stessa (cfr. p.17 CTU);
o il CTU, nella quantificazione dei costi, ha fatto riferimento al prezziario della camera di commercio di Milano del 2021, anziché a quello del 2018, ossia l'anno in cui è stato stipulato l'accordo transattivo;
o il CTU, con riferimento alle problematiche relative alla tinteggiatura della facciata lato nord, ha riconosciuto un importo forfettario di € 2.000 a favore del senza tuttavia fornire alcuna CP_1 motivazione e giustificazione tecnica (p. 15 CTU). Si è costituito il contestando l'appello avversario e chiedendo la conferma integrale della CP_1 sentenza impugnata. All'udienza del 16.05.2024, il processo è stato interrotto (in quanto la società è stata posta in Pt_1 liquidazione giudiziale) ed è stato riassunto da in data 27.09.2024 Parte_1 All'udienza del 28.11.2024 è stata dichiarata la contumacia di Controparte_2 All'udienza del 6.02.2024 le parti hanno discusso oralmente la causa ex art. 350 bis c.p.c., che è stata trattenuta in decisione. Motivi della decisone L'appello proposto da non può essere accolto. Pt_1
I. L'appellante lamenta, col primo motivo, che le pretese delle parti sono state valutate dal primo giudice esclusivamente sulla base dell'accordo transattivo del maggio 2018, e non anche sulla base dell'originario contratto d'appalto, dal quale, tuttavia, non poteva prescindersi in quanto strettamente collegato. pagina 4 di 6 Tali argomentazioni non possono essere condivise.
Il BU ben ha fatto ad affermare che il rapporto tra le parti deve essere valutato avendo esclusivo riguardo all'accordo transattivo del 10.5.2018 - di natura non novativa (come si evince pacificamente dal suo tenore letterale) - che rimane l'unica fonte negoziale cui occorre far riferimento, non avendo nessuna delle parti richiesto (nemmeno in grado di appello) la sua risoluzione.
Né è pertinente il richiamo all'istituto del collegamento negoziale.
Difatti, è la stessa giurisprudenza di legittimità ad escludere che il rapporto possa essere regolato, contemporaneamente, dalla transazione non novativa e dal contratto sul quale essa si innesta, affermando che “Nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'art. 1976 cod. civ. sancisce, l'irrisolubilità della transazione” (cfr. Cass. 24377/2006, ma nello stesso senso anche Cass n. 11632/2010 e Cass. n. 1690/2006).
Fermo quanto sopra, dalle invero non chiare argomentazioni contenute nell'atto di appello, sembra comprendersi che secondo il CTU non avrebbe comunque conteggiato alcuni lavori realizzati ed Pt_1 indicati nella transazione quali “Sost. marmi e di cui al punto 2 dell'accordo transattivo e CP_4
“Rastrelliere contatori gas” di cui al rigo D dell'accordo transattivo (cfr. tabella a p. 16 CTU). Tale mancato conteggio, tuttavia, lungi dal rappresentare un errore commesso dal CTU (a cui il primo giudice si sarebbe acriticamente conformato), risulta pienamente coerente con l'operazione di calcolo eseguita in sede peritale onde quantificare gli importi effettivamente dovuti a Parte_1 La CTU, infatti, espone chiaramente che “L'accordo transattivo non prevede l'applicazione di penali contrattuali, pertanto, per quantificare gli importi di dare e avere tra le parti la sottoscritta CTU ha valutato le opere non realizzare, quelle realizzate con vizi e difetti e il corrispettivo pagato dal
, il tutto come evidenziato nella tabella sottostante”. CP_1
In altre parole, alla luce dell' accordo transattivo, che supera l'applicazione delle penali contrattuali (sostituendo l'importo dovuto a tale titolo con l'esecuzione dei lavori elencati), il CTU ha correttamente detratto dall'importo che si riconosceva come ancora dovuto a (a quelle Pt_1 condizioni) e cioè € 42.768,79, l'”importo corrisposto dal Condominio” (cioè quello già ricevuto da
, nonché quello delle “opere non realizzate o con vizi”; nel senso che la cattiva esecuzione di Pt_1 tali opere, non dovendo essere remunerata, va proporzionalmente ad intaccare, in diminuzione, quella sopra indicata, mentre, il residuo, costituito dalle opere effettivamente realizzate, corrisponde appunto alla somma liquidata (cfr. p. 17 CTU).
Per le stesse ragioni, non pertinenti sono i rilievi di riguardanti l'inoperatività della penale Pt_1 prevista dal contratto d'appalto e l'imputabilità dei ritardi. L'accordo transattivo del maggio 2018 ha tacitato, come detto, qualsiasi pretesa in ordine all'applicazione delle penali previste nel contratto originario (rendendo così ormai priva di interesse l'imputabilità del ritardo), e deve ribadirsi che mai il ha richiesto il pagamento delle stesse CP_1
(avendo al contrario dato atto di aver rinunciato a tali somme in cambio dell'esecuzione di taluni lavori), per cui la questione relativa all'imputabilità dei ritardi appare del tutto irrilevante.
Col secondo motivo lamenta inoltre che il CTU si sarebbe basato oltre che su aspetti Pt_1 prettamente tecnici, anche su aspetti giuridici, di stretta competenza del BU (in specie affermando il superamento del contratto di appalto con l'accordo del maggio 2018): ma resta il fatto che tale impostazione è stata fatta propria dal BU e la loro correttezza è stata oggetto delle considerazioni sopra esposte. pagina 5 di 6 Sono altresì destituite di fondamento le doglianze con cui l'appellante altresì contesta che il CTU abbia immotivatamente:
- utilizzato il prezziario della camera di commercio di Milano del 2021, anziché quello del 2018;
- riconosciuto un importo forfettario di € 2.000 a favore del con riferimento alle CP_1 problematiche relative alla tinteggiatura della facciata lato nord.
Risulta infatti che la CTU ha già esaustivamente risposto a tali contestazioni in sede di
“Controdeduzioni alle osservazioni dei CTP”. In primo luogo, va ribadito che la consulente ha esposto chiaramente di aver fatto riferimento al prezziario della Camera di Commercio del 2021, anziché a quella del 2018, “perché l'eventuale realizzazione sarebbe stata effettuata in base ai costi attuali. Alcune lavorazioni, come la tinteggiatura del vano scale, non sono urgenti, mentre altre, come l'impermeabilizzazione della copertura, sono sicuramente da eseguire in tempi rapidi” (cfr. p. 20 CTU). Ritiene questa Corte che tali motivazioni siano pienamente condivisibili ed esaustive e che, dunque, il primo giudice si sia correttamente attenuto a quanto rilevato in sede peritale.
Allo stesso modo, non può in alcun modo considerarsi immotivato il riconoscimento dell'importo forfettario relativo alle problematiche della tinteggiatura della facciata lato nord. Anche con riferimento a tale aspetto la CTU ha ampiamente spiegato le ragioni che l'hanno condotta a quantificare in tale cifra l'importo dovuto, allegando altresì i calcoli effettuati onde giungere al riconoscimento dell'importo di € 2.000 (cfr. p. 20 e 21 CTU).
^^^ Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello proposto da è pertanto infondato e la sentenza Pt_1 impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e liquidate ex D.M. 147/2022, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 26.000 a 52.000,00, con esclusione della fase istruttoria, non espletatasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del BU di Milano n. 5173/2023, che integralmente conferma. Parte_1
Condanna alla rifusione delle spese processuale del presente grado di giudizio in Parte_1 favore del che liquida in complessivi € 6.946,00 oltre Controparte_1 iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%;
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 12.02.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
Francesco Distefano Anna Mantovani
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 rifacimento intonaci facciata, rifacimento copertura eternit, pavimentazioni e frontalini balconi e sottobalconi con opere connesse e accessorie del fabbricato condominiale, da eseguirsi presso il CP_1 2 Al quale veniva posto il seguente quesito “tenuto conto dei corrispettivi pattuiti nel contratto di appalto del 22.7.2016 sottoscritto inter partes (doc. 2 atto di citazione), nonché di quanto risulta dalla relazione sul conto finale e dal verbale di ultimazione lavori redatti dal
D.L. (doc. 18 e 19 atto di citazione), di quanto stabilito tra le parti in seno all'accordo transattivo del 10.5.2018 (doc. 22 atto di citazione) e di quanto accertato nel verbale di visita del 21.5.2018 redatto dal D.L. (doc. 23 atto di citazione), quantifichi gli importi di
dare e avere tra le parti del giudizio, avuto riguardo al corrispettivo già pagato dal opponente, alle opere realizzate, al CP_1 valore di quelle oggetto di riserva e che l'appaltatrice si era impegnata a sistemare e delle penali contrattuali maturate per il ritardo nella ultimazione dei lavori” 3 a tacitazione della lite insorta in ordine al contratto di appalto sottoscritto il 22.7.2016 pagina 3 di 6