Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 11/03/2026, n. 4543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4543 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04543/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01895/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1895 del 2024, proposto da
IN AN, LI PA e AD AN SE, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15, nonché Di Filippo Avv. NT, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- dell'avviso prot. n. 79720 del 29 dicembre 2023, recante la modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. 8 giugno 2013, n. 107 e termini e modalità di versamento del contributo di Segreteria, di cui all'articolo 4, comma 2;
- del D.M. 8 giugno 2023 n. 107 (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 11 agosto 2023), recante disciplina del corso intensivo di formazione per l'inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall'art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14, nella parte in cui disciplina le modalità di selezione e di accesso al corso in parola;
- qualora occorra, del parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, prot. n. 16337 del 16 maggio 2023, reso nella seduta plenaria n. 103/2023;
- di qualsiasi atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;
- in via subordinata, del D.M. 8 giugno 2023 n. 107 (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 11 agosto 2023), nella parte in cui disciplina i contenuti nella prova selettiva di accesso;
e per la condanna
del Ministero intimato, anche ai sensi dell'art. 30 c.p.a., a disporre l'ammissione diretta dei ricorrenti al corso intensivo di formazione di cui all'art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Viste le istanze del 29 luglio 2024 e 30 luglio 2024, con le quali i ricorrenti hanno dichiarato di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c ), 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. Marco TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 21 febbraio 2024, tempestivamente depositato, Di Filippo NT, IN AN, LI PA e AD AN SE (d’ora in poi, i ricorrenti), docenti esclusi dalla procedura di reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259 per mancato superamento della prova scritta con un punteggio uguale o superiore a 60 punti (punteggio minimo previsto dalla lex specialis = 70 punti), hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe, relativa alla modalità di partecipazione al concorso per il reclutamento straordinario di Dirigenti Scolastici, indetto con D.M. n. 107/2023, circoscritto a quei soggetti aventi un contenzioso pendente alla data del 28 febbraio 2023. La predetta procedura di reclutamento straordinaria risulta caratterizzata, infatti, da un corso - concorso, il cui accesso è subordinato al positivo superamento di un test di ingresso.
Ebbene, i ricorrenti hanno censurato la scelta del Ministero dell’Istruzione e del Merito di equiparare i candidati versanti nelle condizioni dei ricorrenti (ossia, in possesso di un punteggio uguale o superiore a 60 punti) a coloro che non hanno superato la prova scritta del concorso de quo con una valutazione inferiore alla sufficienza aritmetica (ossia 60 punti); in particolare, tale equiparazione sarebbe irragionevole, poiché gli odierni ricorrenti si vedrebbero sottoposti ad un test scritto di ammissione che, a ben vedere, risulterebbe ultroneo rispetto alle finalità sottese all’intervento normativo, finalizzato a consentire il reclutamento di soggetti che avrebbero già dimostrato di possedere un certo grado di preparazione.
A sostegno del ricorso sono state quindi articolate le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con il primo motivo, sono state dedotte “ violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali in tema di reclutamento del personale della Pubblica Amministrazione - violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione”. In particolare, il test di ingresso previsto nella lex specialis si configurerebbe quale irragionevole duplicazione di una verifica di competenze già effettuata dal Ministero intimato nell’ambito della precedente selezione concorsuale, con conseguente radicale illegittimità dei provvedimenti impugnati.
1.2. Con il secondo motivo, sono stati censurati “ violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del D.M. 3 agosto 2017 n. 138 - difetto di motivazione - eccesso di potere - manifesta irragionevolezza. ”.
1.3. Con il terzo motivo, sono stati lamentati “ violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità - violazione e falsa applicazione del principio del legittimo affidamento - violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 12 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, come modificati dal D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82 - violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm. - violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del D.M. 3 agosto 2017 n. 138 - eccesso di potere - illogicità - contraddittorietà .”.
La lex specialis avrebbe previsto, inoltre, un test di ingresso meno rigoroso rispetto a quello previsto nella precedente selezione concorsuale ove vi erano prove molto più rigorose, così impedendo all’Amministrazione di selezionare i migliori candidati.
1.4. Con il quarto motivo, è stata prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con Legge 24 febbraio 2023 n. 14, come modificata dall’art. 20, comma 6 ter del D.L. 22 giugno 20223 n. 75, convertito con Legge 10 agosto 20223 n. 112, in relazione agli artt. 3, 97, 4, 35 e 51 della Costituzione.
1.5. Per tali motivi, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, per quanto di ragione, dei provvedimenti impugnati e la condanna dell’Amministrazione a disporre la propria ammissione diretta al corso intensivo di formazione di cui all’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con Legge 24 febbraio 2023 n. 14.
2. In data 27 febbraio 2024, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
3. In data 29 luglio 2024, Di Filippo NT ha notificato istanza contenente dichiarazione di rinuncia al ricorso in primo grado.
4. In data 30 luglio 2024, IN AN, LI PA e AD AN SE hanno notificato, parimenti, istanza contenente dichiarazione di rinuncia al ricorso in primo grado.
5. Alla pubblica udienza del 4 marzo 2026, fissata per la trattazione del ricorso, la causa è stata introitata per la decisione.
6. Il presente giudizio deve essere dichiarato estinto per intervenuta rituale rinuncia al ricorso.
Ed invero, il Collegio prende atto che, con appositi atti notificati all’Amministrazione e depositati in giudizio in data 29 e 30 luglio 2024, tutti i ricorrenti hanno - ritualmente - dichiarato di rinunciare al ricorso.
Ne consegue, pertanto, che debba essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex artt. 84 e 35, comma 2 lett. c ) del c.p.a., con esonero da parte del Tribunale di ogni valutazione nel merito.
7. Tenuto conto dell’esito del giudizio e del contegno processuale delle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia al gravame della parte ricorrente e dichiara estinto il relativo giudizio, ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c ) del c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco TO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco TO | IA Caminiti |
IL SEGRETARIO