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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 06/11/2024, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
VG 1393/2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice relatore
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 29 maggio 2024, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...],
res. in Veniano, (CO) Via Delle Selve n. 4
cittadina italiana, C.F.: C.F._1
con l'Avv. Roberto Miglio
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...],
res. in Uggiate Trevano (CO) via Ronago n. 22M
cittadino italiano, C.F: C.F._2
con l'Avv. Roberto Miglio
1 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, nella Chiesa di Sant'Agata di Bulgarograsso (CO) in data 04/05/1991 trascritto nel registro del comune medesimo (atti di matrimonio, anno 1991- n. 4, parte II, serie
A)
regime patrimoniale: comunione dei beni
SEPARAZIONE:
Separati consensualmente con verbale in data 20.03.2014 omologato con decreto dal Tribunale di Como il 17 aprile 2014
con i seguenti FIGLI maggiorenni economicamente indipendenti:
nato il [...] economicamente autosufficiente Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 29.05.2024 hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
• di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale;
• di non volersi riconciliare.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di
2 divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi nella Chiesa di Sant'Agata del comune di Bulgarograsso con rito concordatario, in Bulgarograsso (CO) in data 04/05/1991 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bulgarograsso (CO) (atti di matrimonio, anno 1991- n. 4, parte II, serie A)
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bulgarograsso (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 16.10.2024
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Nicoletta Sommazzi dott.ssa Barbara Cao
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Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice relatore
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 29 maggio 2024, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...],
res. in Veniano, (CO) Via Delle Selve n. 4
cittadina italiana, C.F.: C.F._1
con l'Avv. Roberto Miglio
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...],
res. in Uggiate Trevano (CO) via Ronago n. 22M
cittadino italiano, C.F: C.F._2
con l'Avv. Roberto Miglio
1 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, nella Chiesa di Sant'Agata di Bulgarograsso (CO) in data 04/05/1991 trascritto nel registro del comune medesimo (atti di matrimonio, anno 1991- n. 4, parte II, serie
A)
regime patrimoniale: comunione dei beni
SEPARAZIONE:
Separati consensualmente con verbale in data 20.03.2014 omologato con decreto dal Tribunale di Como il 17 aprile 2014
con i seguenti FIGLI maggiorenni economicamente indipendenti:
nato il [...] economicamente autosufficiente Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 29.05.2024 hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
• di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale;
• di non volersi riconciliare.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di
2 divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi nella Chiesa di Sant'Agata del comune di Bulgarograsso con rito concordatario, in Bulgarograsso (CO) in data 04/05/1991 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bulgarograsso (CO) (atti di matrimonio, anno 1991- n. 4, parte II, serie A)
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bulgarograsso (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 16.10.2024
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Nicoletta Sommazzi dott.ssa Barbara Cao
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