Ordinanza 14 novembre 2024
Massime • 1
Se l'opposizione, proposta nei confronti di una cartella di pagamento per violazioni del codice della strada, prospetta il difetto di legittimazione passiva dell'opponente, va qualificata come opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., essendo diretta a contestare la direzione soggettiva dell'azione esecutiva - in quanto rivolta nei confronti di soggetto diverso da quello individuato come obbligato nel sotteso verbale - minacciata con un atto (la cartella) che, nella riscossione coattiva a mezzo ruolo, assolve uno actu la funzione rivestita, nell'espropriazione codicistica, dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la competenza per materia, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, del giudice di pace sull'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 14/11/2024, n. 29383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29383 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2024 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;
REGOLAMENTO DI COMPETENZA AD ISTANZA DI PARTE Civile Ord. Sez. 3 Num. 29383 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: ROSSI RAFFAELE Data pubblicazione: 14/11/2024 r.g. n. 5729/2023 Cons. est. Raffaele Rossi 2 Rilevato che IA SI propose innanzi il Tribunale di Torino opposizione avverso la cartella di pagamento notificatale da Agenzia Entrate Riscossione, causalmente ascritta a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada;
addusse, a suffragio dell’azione, il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere le violazioni ascrivibili alla società RN Trasporti s.r.l. (contro la quale erano stati elevati i verbali di accertamento), persona giuridica distinta dalla persona fisica destinataria della notifica;
allegò inoltre di aver ceduto le quote di partecipazione e di essere cessata dalla carica di amministratrice unica della RN Trasporti s.r.l. nell’anno 2018; eccepì infine la estinzione del credito azionato per decorso del termine quinquennale di prescrizione;
con l’ordinanza in epigrafe indicata, l’adito Tribunale ha declinato la propria competenza ratione materiae in favore del Giudice di pace;
per quanto ancora d’interesse, il Tribunale, qualificata la domanda come azione di accertamento negativo di un credito da sanzioni comminate per infrazioni al codice della strada, ha ritenuto che la causa vertesse «sull’esistenza di un valido titolo esecutivo» nei confronti dell’attrice e ravvisato pertanto la competenza per materia del Giudice di pace «a conoscere delle controversie inerenti alla formazione dei titoli esecutivi suddetti» ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 01/09/2011, n. 150; avverso detto provvedimento propone regolamento di competenza IA SI, affidato ad un unico motivo;
non svolge difese nel presente giudizio di impugnazione Agenzia delle Entrate Riscossione;
parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
il P.G. ha depositato conclusioni motivate con richiesta di accoglimento del regolamento di competenza ed affermazione della competenza per materia del Tribunale di Torino;
r.g. n. 5729/2023 Cons. est. Raffaele Rossi 3 il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che l’unica censura articolata, per violazione e falsa applicazione dell’art. 615 cod. proc. civ. e dell’art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, prospetta la competenza per materia del Tribunale di Torino sulla lite;
l’impugnante sostiene che l’intentata opposizione non formulava «contestazione del merito del titolo esecutivo […] né del suo processo di formazione», ma concerneva vizi successivi alla formazione del titolo, «ovvero attinenti alla notifica della cartella (e non del verbale di accertamento) a soggetto estraneo al rapporto, con conseguente difetto di legittimazione passiva in capo alla ricorrente»; l’istanza di regolamento va disattesa, pur occorrendo affermare la competenza per materia del giudice di pace sulla scorta di argomenti differenti da quelli adoperati nell’ordinanza impugnata;
dirimente è, al riguardo, la sussunzione sub specie iuris delle ragioni addotte a sostegno dell’originaria azione;
ambedue i motivi dedotti nell’atto di ingresso della lite (il difetto di legittimazione passiva dell’opponente; l’estinzione del credito azionato per prescrizione) integrano fattispecie di opposizione preventiva all’esecuzione (art. 615, primo comma, cod. proc. civ.), siccome diretti a contestare il diritto di procedere alla esecuzione minacciata con un atto (la cartella di pagamento) che, nella riscossione coattiva a mezzo ruolo regolata dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, assolve uno actu la funzione rivestita nella espropriazione forzata codicistica dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto (diffusamente, sul tema, Cass. 08/02/2018, n. 3021; da ultimo, Cass. 04/03/2024, n. 5637); ed invero, il difetto di legittimazione passiva contesta la direzione soggettiva dell’azione esecutiva come minacciata con la cartella, r.g. n. 5729/2023 Cons. est. Raffaele Rossi 4 siccome rivolta ad un soggetto differente da quello individuato come responsabile ed obbligato nel sotteso verbale di accertamento;
l’eccepita prescrizione rappresenta poi modo di estinzione della pretesa creditoria già cristallizzata con l’operato accertamento;
si tratta, in entrambi i casi, di fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo, dacché essi non pongono in discussione né il processo di creazione dello stesso (ovvero, più specificamente, la correttezza della notifica del verbale di contravvenzione), né l’accertamento, contenuto in detto titolo, della sussistenza della violazione;
tanto chiarito (anche ad emenda della motivazione dell’ordinanza gravata), per consolidato orientamento di nomofilachia l’opposizione all’esecuzione non ancora iniziata «va proposta al giudice competente per valore o materia (art. 615 cod. proc. civ.). La materia cui ha riguardo l’art. 615 cod. proc. civ. è quella che corrisponde ai diritti dei quali, se pur sulla base di un titolo esecutivo, si chiede l'attuazione coattiva. Trattandosi di obbligazioni di pagamento derivanti dalla violazione di norme punite con sanzione amministrativa pecuniaria, esiste una materia siffatta, delineata a fini di competenza, e questa materia è configurata dall’art. 22-bis della legge 24/11/1981, n. 689» (così Cass. 18/02/2008, n. 4022; tra i tantissimi arresti conformi, anche per l’illustrazione della continuità tra la legge n. 689 del 1981 e gli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, cfr. Cass. 18/02/2015, n. 3283; Cass. 05/05/2015, n. 8963; Cass. 07/02/2017, n. 3156; Cass. 05/05/2022, n. 14304; Cass. 18/05/2023, n. 13762); pacifico che la pretesa azionata abbia causale scaturigine in illeciti amministrativi per violazioni al codice della strada, la peculiarità della fattispecie sta nella circostanza che oggetto della controversia è l’accertamento dell’insussistenza del credito azionato, basato sull’adduzione dei fatti successivi alla formazione del titolo ad incidere sull’esistenza del credito azionato per sanzioni da violazioni al codice r.g. n. 5729/2023 Cons. est. Raffaele Rossi 5 della strada, sia sotto il profilo soggettivo (con negazione, cioè, della qualità di debitore in capo alla destinataria della notifica della cartella) che oggettivo (essendo stata articolata l’eccepita estinzione per prescrizione sull’irrilevanza della notifica del titolo a soggetto diverso); si ravvisa quindi competenza per materia del giudice di pace sulla controversia, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nessun rilievo assumendo infine l’ammontare della sanzione, non versandosi nella specie di ordinanza ingiunzione, per la sola quale vige il criterio misto della competenza per materia con limite di valore, ex art. 6, comma 5, lett. a) e b), del d.lgs. n. 150 del 2011 (Cass, Sez. U, 27/04/2018, n. 10261; Cass. 15/03/2019, n. 7460; Cass. 02/09/2024, n. 23531); il regolamento va in definitiva rigettato, con affermazione della competenza ratione materiae del giudice di pace;
non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese dell’impugnazione in parola, stante la indefensio della parte ivi evocata;
atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; tale norma si applica invero anche con riferimento al regolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass. 22/05/2014, n. 11331; Cass. 02/07/2020, n. 13636);
p. q. m.
dichiara la competenza del Giudice di pace di Torino;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento r.g. n. 5729/2023 Cons. est. Raffaele Rossi 6 al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione