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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/06/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________ La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1709/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
nato a [...] in data [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GUERRI C.F._1
CORRADO;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] in data [...] (c.f. ), CP_1 C.F._2
, nata ad [...] il [...] (C.F. Controparte_2 C.F._3
APPELLATI
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 1368/2024 del 5.6.2024, il Tribunale di Siracusa ha rigettato la domanda proposta da volta ad accertare la lesione, ad opera dei convenuti Parte_1
della servitù di passaggio pedonale e carraio sull'area ricadente nella p.lla 171 mappale 62 al Catasto del Comune di Avola, ordinare ai convenuti la riduzione in pristino con l'eliminazione della recinzione di mq 4 circa apposta dal con il consenso della CP_1
, e condannare i convenuti al risarcimento dei danni. CP_2
Ha condannato altresì l'attore al pagamento delle spese di lite.
1 Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1
Gli appellati non si sono costiuiti.
Alla prima udienza di comparizione del 15.4.2025, nessuno è comparso. Indi, la causa è stata rinviata ad altra udienza ex art. 348 c.p.c..
Alla successiva udienza del 10.6.2025, dato atto che nessuno era comparso, la Corte ha posto la causa in decisione senza termini.
Ciò premesso in punto di fatto, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza;
se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.
In considerazione della mancata partecipazione dell'appellante ad entrambe le udienze fissate e verificata l'avvenuta comunicazione dell'ordinanza resa alla prima udienza, va pertanto dichiarata l'improcedibilità dell'appello proposto.
Le spese restano a carico della parte che le hanno anticipate.
Attesa la declaratoria di improcedibilità del presente appello, si deve dare atto che nella specie sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, del DPR 115/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1709/2024 R.G., dichiara improcedibile l'appello proposto avverso la sentenza n. 1368/2024 del 5.6.2024 del Tribunale di Siracusa.
Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2012.
Così deciso in Catania il 26.6.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Stella Arena dott. Giovanni Dipietro
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