TRIB
Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/04/2024, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. 11036 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Matteo Gatti Giudice
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]76/1 16157 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. CICCHESE ERSILIA (C.F. , che la C.F._2
rappresenta e la difende, come da procura in atti
PARTE ATTRICE
Nei confronti di
C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in [...]76/1 16157 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MONTECUCCO MAURIZIO (C.F. ), che C.F._4
lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 26.03.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto dalla signora nei confronti del signor Parte_1 CP_1
ed avente ad oggetto richiesta di regolamentazione del regime di affidamento della
[...]
figlia minore nata il [...], nonché individuazione Persona_1
della collocazione abitativa, del calendario di frequentazione con il genitore non collocatario, nonché dei correlati aspetti economici;
Vista la comparsa di costituzione e risposta depositata dal signor nonché le CP_1
successive memorie delle parti;
Rilevato che nel corso dell'udienza del 26.03.2024, dopo ampia e costruttiva discussione, le parti hanno raggiunto un accordo;
Rilevato che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
visto l'intervento del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
la figlia minore viene affidata in forma condivisa ad Persona_1
entrambi i genitori con collocazione abitativa presso la madre e con possibilità per il padre di vederla e tenerla con sé secondo il seguente calendario: due domeniche al mese, quando il signor è libero dal lavoro e due mezze giornate alla settimana sempre CP_1
compatibilmente con gli impegni lavorativi del convenuto (egli potrà cioè tenere con sé la figlia nelle mezze giornate in cui non lavora). Il signor i impegna e inviare ogni settimana il prospetto dei propri turni di lavoro CP_1
alla signora affinché anche la predetta possa individuare le giornate e le mezze Per_1
giornate libere del signor CP_1
Le festività civili e religiose seguiranno il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori.
Durante il periodo estivo la minore potrà trascorrere un periodo di quindici giorni anche non consecutivi con ciascuno dei due genitori.
Al compimento del secondo anno di età della minore e compatibilmente con le sue esigenze potranno essere gradualmente introdotti i pernottamenti presso il padre.
In punto economico il signor erserà, in favore della signora CP_1 Parte_1
entro il giorno 30 di ogni mese a titolo di contributo per il mantenimento e la figlia, la somma di euro 300,00 con decorrenza dalla data della domanda previa rivalutazione annuale ISTAT come di legge oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova
(http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681).
I quattro mesi di arretrato (euro 1.200,00) verranno corrisposti dal signor in CP_1
favore della signora in sei rate mensili da versarsi unitamente al contributo Pt_2
mensile.
Al momento del passaggio della figlia da un genitore all'altro le parti si incontreranno nei pressi dell'abitazione della signora /o della di lei madre onde evitare l'insorgere di Per_1
conflitti.
Le parti si accordano affinchè l'AU venga percepito per intero dalla signora a tal Per_1
fine le parti si recheranno al Patronato di GENOVA via S. Vincenzo entro il giorno
30.04.2024.
La signora i impegna a ritirare la denuncia/querela per art. 570 c.p.c. nel momento Per_1
in cui avverrà il secondo pagamento da parte del padre.
Entrambi i genitori si impegnano a non pubblicare foto della minore sui social network e a verificare che non lo facciano terze persone della loro sfera familiare. Spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 02/04/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Matteo Gatti Giudice
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]76/1 16157 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. CICCHESE ERSILIA (C.F. , che la C.F._2
rappresenta e la difende, come da procura in atti
PARTE ATTRICE
Nei confronti di
C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in [...]76/1 16157 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MONTECUCCO MAURIZIO (C.F. ), che C.F._4
lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 26.03.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto dalla signora nei confronti del signor Parte_1 CP_1
ed avente ad oggetto richiesta di regolamentazione del regime di affidamento della
[...]
figlia minore nata il [...], nonché individuazione Persona_1
della collocazione abitativa, del calendario di frequentazione con il genitore non collocatario, nonché dei correlati aspetti economici;
Vista la comparsa di costituzione e risposta depositata dal signor nonché le CP_1
successive memorie delle parti;
Rilevato che nel corso dell'udienza del 26.03.2024, dopo ampia e costruttiva discussione, le parti hanno raggiunto un accordo;
Rilevato che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
visto l'intervento del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
la figlia minore viene affidata in forma condivisa ad Persona_1
entrambi i genitori con collocazione abitativa presso la madre e con possibilità per il padre di vederla e tenerla con sé secondo il seguente calendario: due domeniche al mese, quando il signor è libero dal lavoro e due mezze giornate alla settimana sempre CP_1
compatibilmente con gli impegni lavorativi del convenuto (egli potrà cioè tenere con sé la figlia nelle mezze giornate in cui non lavora). Il signor i impegna e inviare ogni settimana il prospetto dei propri turni di lavoro CP_1
alla signora affinché anche la predetta possa individuare le giornate e le mezze Per_1
giornate libere del signor CP_1
Le festività civili e religiose seguiranno il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori.
Durante il periodo estivo la minore potrà trascorrere un periodo di quindici giorni anche non consecutivi con ciascuno dei due genitori.
Al compimento del secondo anno di età della minore e compatibilmente con le sue esigenze potranno essere gradualmente introdotti i pernottamenti presso il padre.
In punto economico il signor erserà, in favore della signora CP_1 Parte_1
entro il giorno 30 di ogni mese a titolo di contributo per il mantenimento e la figlia, la somma di euro 300,00 con decorrenza dalla data della domanda previa rivalutazione annuale ISTAT come di legge oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova
(http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681).
I quattro mesi di arretrato (euro 1.200,00) verranno corrisposti dal signor in CP_1
favore della signora in sei rate mensili da versarsi unitamente al contributo Pt_2
mensile.
Al momento del passaggio della figlia da un genitore all'altro le parti si incontreranno nei pressi dell'abitazione della signora /o della di lei madre onde evitare l'insorgere di Per_1
conflitti.
Le parti si accordano affinchè l'AU venga percepito per intero dalla signora a tal Per_1
fine le parti si recheranno al Patronato di GENOVA via S. Vincenzo entro il giorno
30.04.2024.
La signora i impegna a ritirare la denuncia/querela per art. 570 c.p.c. nel momento Per_1
in cui avverrà il secondo pagamento da parte del padre.
Entrambi i genitori si impegnano a non pubblicare foto della minore sui social network e a verificare che non lo facciano terze persone della loro sfera familiare. Spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 02/04/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Domenico Pellegrini