Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/05/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus.rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 733/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
nato a [...] il [...], residente in [...]
161, c.f.: ; C.F._1
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Vittorio Emanuele, 267, c.f: ; C.F._2
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanna Maurilia Aurora Scamardo e Serena
Viola;
-appellanti- contro
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Emanuele, 220, c.f.: C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Passalacqua;
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Emanuele, 220, cf.: C.F._4
n. 733/2021 r.g.
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenza Muraria;
-appellati-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Sciacca, pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
e , eredi di nei confronti
[...] Parte_2 Persona_1
di e intese a ottenere la condanna dei Controparte_1 Controparte_2 convenuti al pagamento dell'indennità di euro 60.539,00, corrispondente al valore patrimoniale della proprietà condominiale di cui costoro si sarebbero illegittimamente appropriati con interventi edilizi sulle parti comuni dell'edificio, con sentenza n. 339 del 20.10.2020 rigettava le domande e condannava gli attori alle spese di lite.
e hanno proposto appello, di cui Parte_1 Parte_2
e hanno chiesto il rigetto. Controparte_1 Controparte_2
Ammessa ed espletata c.t.u., all'esito della trattazione scritta la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal
9.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si impugna la sentenza per aver ritenuto. ai fini della regolazione delle spese di lite, che l'intervento di nel giudizio Parte_1
in cui era già costituito in qualità di amministratore di sostegno del padre poi deceduto, avesse comportato l'accettazione tacita dell'eredità del Per_1
congiunto.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione tacita dell'eredità è attuata mediante il compimento da parte del chiamato di un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non potrebbe essere realizzato se non nella qualità di erede. Perché vi sia accettazione tacita dell'eredità occorrono un comportamento giuridicamente rilevante non altrimenti giustificabile che con la posizione di erede e la n. 733/2021 r.g. 3
consapevolezza in chi lo compie della propria delazione, indipendentemente dalla sussistenza o meno della volontà di accettare l'eredità.
Nella fattispecie concreta, non vi è dubbio che l'atto col quale è Parte_1
intervenuto nel giudizio di primo grado qualificandosi erede del padre e insistendo nelle medesime domande da costui in precedenza avanzate, era idoneo quale atto dispositivo e non meramente conservativo dei beni ereditari a configurare un'accettazione tacita dell'eredità. Nessun valore giuridico, per il noto principio di irrevocabilità degli effetti dell'accettazione ereditaria (semel heres semper heres), può di conseguenza attribuirsi alla rinunzia all'eredità, intervenuta in corso di causa.
Il secondo motivo attiene al rigetto della domanda di indennizzo per la sopraelevazione dell'ultimo piano e l'ampliamento del sottotetto con appropriazione di spazi condominiali.
Gli appellanti ascrivono al primo giudice l'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Il motivo è fondato nei limiti appresso indicati.
Il Tribunale ha ritenuto che la sopraelevazione del tetto, quand'anche esistente, non avrebbe potuto essere addebitata ai convenuti, dal momento che le opere erano state autorizzate ed eseguite dal Condominio che, nella persona dell'amministratore aveva chiesto e ottenuto la relativa concessione CP_1 edilizia. Ha inoltre escluso che vi fosse stata un'appropriazione abusiva del sottotetto condominiale, trattandosi di spazio di proprietà dei convenuti giacché accessibile esclusivamente dal loro appartamento. Ha infine considerato legittima sia l'apertura delle finestre tipo Velux sul tetto a falda inclinata dell'edificio, perché inidonea a compromettere la funzione di copertura della parte condominiale, sia l'installazione degli impianti fotovoltaico e solare termico, poiché realizzati sulla base di deliberazioni assembleari e in conformità al parere della Soprintendenza per i Beni Culturali.
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Il Tribunale è pervenuto a tali determinazioni sulla base delle dichiarazioni dei testi indicati dai progettista e direttore dei lavori eseguiti nel Pt_1 Per_2
complesso condominiale e nell'immobile di proprietà , ha riferito che CP_2
uno soltanto dei vani del sottotetto era abitabile e raggiungibile dall'interno dell'appartamento e che i lavori sul tetto non avevano modificato lo stato dei luoghi, essendo consistiti nella sostituzione delle travi ammalorate con lastre di legno di identica misura. titolare della ditta esecutrice dei lavori, ha Tes_1
dichiarato di aver ricevuto il corrispettivo della prestazione direttamente da nella sua qualità di amministratore, per i lavori di pertinenza del CP_1
e che il vano del sottotetto immediatamente accessibile Parte_3 dall'appartamento era il più utilizzato e dotato anche di un piccolo vano CP_2
WC.
Diverse le informazioni acquisite mediante la c.t.u.. È infatti emerso che l'ultimo piano dell'edificio condominiale, in proprietà comune dei coniugi appellati, è stato sopraelevato, in occasione dei lavori edili di ristrutturazione degli anni 2007-
2009, sì da ricavare un incremento di volumetria non inferiore a 102,50 metri cubi, pari al 37,3% del complessivo volume di circa 275 metri cubi, con un valore commerciale stimato in € 10.500,00.
Deve pertanto trovare applicazione l'art. 1127 c.c., a mente del quale il proprietario dell'ultimo piano che beneficia della sopraelevazione (ancorché in conseguenza di lavori disposti o autorizzati dal ) è tenuto a Parte_3 corrispondere agli altri condomini un'indennità in ragione dell'aumento proporzionale del proprio diritto di comproprietà sulle parti comuni.
Gli appellati devono di conseguenza essere condannati in solido al pagamento, in favore degli attori, dell'indennità di euro 459,74, corrispondente, secondo il criterio enunciato dall'art. 1127 c.c., al valore dell'area occupata (euro 10.550,00), diviso per il numero dei piani (3), detratta la quota (2/3: primo piano e sottotetto) di proprietà del che ha beneficiato della sopraelevazione, determinata Parte_3
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la parte di spettanza degli appellanti in proporzione al rapporto percentuale di valore (39,22%) della loro proprietà rispetto a quella del Comune di Partanna e di
, proprietari delle altre unità di piano terra (v. tabella Controparte_3
millesimale Ing. , in atti), con la rivalutazione monetaria a far tempo dal Per_3
30.9.2009 fino alla data della presente sentenza, e gli interessi legali sulla medesima somma rivalutata anno per anno dal 30.9.2009 fino alla data della presente sentenza, a decorrere dal 30.9.2009 fino al soddisfacimento del credito.
Relativamente alla superficie del tetto occupata dagli impianti tecnologici
(fotovoltaico e solare termico) e dalle finestre, trattandosi di parte comune, secondo il c.t.u. (e mal non se ne intende il pensiero) l'eventuale valutazione, da farsi in via necessariamente equitativa, presupporrebbe la conoscenza delle concrete intenzioni, in merito all'uso di essa, degli altri partecipanti al
. Parte_3
Sostengono gli appellanti che l'occupazione quasi integrale della superficie del tetto e la conseguente lesione del diritto degli altri condòmini al pari uso ai sensi dell'art. 1102 c.c., comporti a loro favore il diritto a un indennizzo corrispondente al vantaggio patrimoniale di reddito conseguito dagli appellati, stimabile in non meno di 1.400 euro annui a decorrere dal 2012.
La Corte è di diversa opinione. Ai sensi degli artt. 1102 e 1122-bis c.c., ciascun condomino può servirsi in maniera piena ed esclusiva della cosa comune anche ai fini dell'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio. Quel che deve tuttavia sempre essere garantito è il diritto degli altri condomini, secondo le loro rispettive quote, di fare pari uso delle parti comuni.
Ciò vuol dire che questi ultimi, finché non si determinino a installare nel proprio interesse un impianto nella cosa comune, non potranno esigere da chi lo abbia già fatto nel suo interesse lo spostamento o il ridimensionamento dell'impianto installato o dei lucernari, intervento che, invece, allorché una siffatta concreta n. 733/2021 r.g. 6
determinazione sia manifestata, dovrà essere attuato, in qualunque tempo (non comportando l'esecizio delle facoltà di godimento del comproprietario un acquisto per usucapione di diritti reali parziari nei confronti degli altri), nel rispetto dell'art. 1102 c.c. e delle pertinenti deliberazioni dell'assemblea (o in caso di inerzia, dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 1105 c.c.).
L'esito della lite, stante la parziale soccombenza reciproca, induce a compensare per metà le spese dei due gradi del giudizio e a condannare gli appellati in solido a rifondere alla controparte la metà restante, che si liquida per il primo grado, in complessivi euro 2.350,00, e per il grado di appello, in complessivi euro 3.500,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Le spese della c.t.u., come separatamente liquidate, restano definitivamente a carico degli appellati.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti costituite;
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sciacca n. 339 del 20.10.2020, appellata da e condanna Parte_1 Parte_2 CP_1
e in solido al pagamento della somma di euro 459,74,
[...] Controparte_2
con la rivalutazione monetaria a far tempo dal 30.9.2009 fino alla data della presente sentenza, e gli interessi legali sulla medesima somma rivalutata anno per anno dal 30.9.2009 fino alla data della presente sentenza, a decorrere dal
30.9.2009 fino al soddisfacimento del credito;
compensa per metà le spese di lite e condanna e Controparte_1 CP_2
, in solido, a rifondere alla controparte le spese restanti, che liquida per il
[...]
primo grado in complessivi euro 2.350,00, e per il grado di appello in complessivi euro 3.500,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Pone definitivamente a carico degli appellati, in solido, le spese della c.t.u., liquidate come da separato decreto.
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Così deciso in Palermo il giorno 17.4.2025 nella Camera di Consiglio della
Seconda Sezione della Corte di Appello.
Il Giudice aus. est.
Maruzza Pino
Il Presidente
Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 733/2021 r.g.