Accoglimento
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 25/02/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01657/2025REG.PROV.COLL.
N. 06263/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6263 del 2024, proposto da E-Distribuzione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Clarich, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi 32;
contro
Comunità montana di Valle Trompia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Paola Bertelli, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
Comune di Ospitaletto, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - sezione staccata di CI (sezione prima) n. 76/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Comunità montana di Valle Trompia;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Marcello Clarich e Giovanni Iaria, in sostituzione di Paola Bertelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante indicata in intestazione svolge in regime di concessione il servizio distribuzione di energia elettrica attraverso il trasporto e la trasformazione su reti di distribuzione a media e bassa tensione per la consegna ai clienti finali (art. 2, comma 14, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 - Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ). Essa è stata costituita per scissione dall’ENEL s.p.a., dalla quale ha ricevuto l’infrastruttura di trasporto dell’energia: «(s) i tratta, in particolare, delle linee di medio-bassa tensione, attraverso le quali l’energia elettrica viene trasmessa dalla rete di alta tensione (di competenza di Terna) agli utenti finali ». Come a questo riguardo si specifica, l’infrastruttura è stata realizzata in forza « di autorizzazioni risalenti nel tempo e hanno necessariamente interessato anche porzioni del demanio idrico », costituenti nello specifico in « brevi attraversamenti (normalmente di pochi metri lineari) di piccoli corsi d’acqua (canali, rogge, torrenti) o con cavi interrati o con linee aeree ».
2. La presente controversia si inquadra nella cornice ora descritta, ed in particolare trae origine dall’istanza di regolarizzazione dell’occupazione di aree demaniali, nel caso di specie presentata per le infrastrutture ubicate nel territorio del Comune di Ospitaletto.
3. La regolarizzazione è disciplinata dalla legislazione regionale, in ragione del conferimento a tali livelli di governo delle funzioni amministrative concernenti il demanio idrico [art. 89, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 4 I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ]. Nella Regione Lombardia le funzioni sono state a sua volta delegate ai comuni (legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1; art. 3, comma 114).
4. Per quanto di più specifico interesse nella presente controversia, in Lombardia la regolarizzazione è disciplinata dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 ( Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua ), e precisamente dall’art. 13, rubricato (p) romozione della regolarizzazione di opere e di occupazioni senza titolo concessorio in aree del demanio idrico fluviale . Come si evince dall’ora richiamata rubrica, la disposizione è finalizzata ad incentivare la regolarizzazione delle occupazioni demaniali con la previsione che per esse è dovuta l’indennità di occupazione senza applicazione di sanzioni.
5. Nella fattispecie controversa, l’odierna appellante ha domandato la regolarizzazione ai sensi del comma 3 della disposizione ora citata, secondo cui i “grandi utenti”, di cui al comma 2 (« soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali »), segnalano « le interferenze delle proprie reti con il reticolo idrico principale e minore e georeferenziandole », con il seguente effetto « possono usufruire di una riduzione sull’importo dei canoni di polizia idraulica ». Il successivo comma 4 demanda alla giunta regionale di definire « i criteri per la determinazione (…) della percentuale di riduzione sull’importo dei canoni di polizia idraulica e sulla relativa cauzione, ove dovuta, comunque non superiore al novanta per cento dell’importo totale del canone » . La competenza è stata esercitata con delibera giuntale del 18 dicembre 2017, n. X/7581.
6. Di rilievo nel presente giudizio è il fatto che l’art. 13 in esame è stato successivamente modificato, nel senso di estendere la possibilità di regolarizzazione, prima prevista solo per i reticoli idrici principali, anche a quelli c.d. minori (legge regionale 4 dicembre 2018, n. 17 - Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018 ). In attuazione della nuova versione la Giunta regionale della Regione Lombardia, con deliberazione 14 dicembre 2020, n. XI/4037 ha aggiornato la precedente delibera del 18 dicembre 2017, n. X/7581. L’aggiornamento è stato tuttavia approvato in epoca successiva all’istanza di regolarizzazione dell’odierna appellante ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4.
7. Tutto ciò premesso, su quest’ultima relativa alle occupazioni del demanio idrico nel territorio del Comune di Ospitaletto, la Comunità Montana di Valle Trompia Comunità, delegata dal primo alla gestione del servizio di manutenzione del reticolo idrico minore, si è determinata negativamente con nota del 14 ottobre 2020 (prot. n. 9073).
8. Il diniego è stato motivato sul duplice presupposto che per i grandi utenti la regolarizzazione non costituisce oggetto di un diritto pieno ed incondizionato; ed inoltre che per i reticoli idrici minori la giunta regionale non aveva a quell’epoca definito i criteri di quantificazione dei canoni di polizia idraulica.
9. Contro il diniego così motivato l’odierna appellante ha agito nella presente sede giurisdizionale, con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - sezione staccata di CI, respinto con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
10. La pronuncia di rigetto ha giudicato legittimo l’atto impugnato, sul rilievo del carattere ostativo alla regolarizzazione delle occupazioni riguardanti il reticolo idrico minore in assenza di criteri di quantificazione dell’indennità dovuta; e per l’impossibilità di estendere al caso in questione i criteri previsti per il reticolo idrico principale. Pur a fronte del carattere assorbente della statuizione di rigetto, la sentenza ha nondimeno giudicato incidentalmente fondate le censure di difetto di motivazione del diniego impugnato. A questo scopo, nel ribadire che l’istante non vanta un diritto pieno alla regolarizzazione, ha enunciato il principio secondo cui l’amministrazione competente è tenuta ad esternare in modo adeguato gli « apprezzamenti discrezionali » con cui la convenzione per la regolarizzazione è stata ritenuta « in concreto non conveniente » .
11. Nella parte sfavorevole la sentenza è censurata dall’originaria ricorrente a mezzo del presente appello, al quale resiste la Comunità montana autrice dell’atto impugnato.
DIRITTO
1. Con un primo ordine di censure viene contestato l’assunto secondo cui la mancata definizione dei criteri di riduzione dell’importo dei canoni di polizia idraulica dovuti per le occupazioni riguardanti il reticolo idrico minore osterebbe alla regolarizzazione dell’occupazione delle infrastrutture energetiche interferenti. Si deduce che sarebbe errato il presupposto su cui si fonda la statuizione di rigetto delle censure svolte sul punto, e cioè che nel caso di specie vi sarebbe una lacuna normativa, derivante dal fatto che i criteri per la determinazione della percentuale di riduzione sull’importo dei canoni di polizia idraulica, emanati con la sopra citata delibera giuntale del 18 dicembre 2017, n. X/7581, si collocano in un regime dell’art. 13 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, nella sua originaria versione, in cui era prevista la sola regolarizzazione per il reticolo idrico principale. In contrario viene sottolineato che la pretesa lacuna sarebbe stata colmata con le modifiche della disposizione di legge da ultimo richiamata, introdotte dalla citata legge regionale 4 dicembre 2018, n. 17, nel cui vigore è stata presentata l’istanza di regolarizzazione oggetto di controversia. Dalla volontà legislativa di « estendere la regolarizzazione delle occupazioni anche al reticolo idrico minore » così espressa si dovrebbe quindi desumere l’applicabilità a quest’ultimo dei criteri in precedenza fissati dalla giunta regionale per il reticolo principale. Sarebbe per contro errata la ricostruzione della sentenza di primo grado secondo cui fino all’aggiornamento dei criteri, intervenuta con la delibera 14 dicembre 2020, n. XI/4037, sarebbe ricavabile una volontà normativa contraria alla regolarizzazione. Non vi sarebbero invece ostacoli ad un’applicazione analogica dei criteri in allora previsti per il reticolo idrico maggiore, data l’unitaria esigenza di disciplinare la riduzione sull’importo dei canoni di polizia idraulica e sulla relativa cauzione, estensibile anche al reticolo principale. Conferma di ciò si ricaverebbe a posteriori dal fatto che in seguito alla modifica legislativa del 2018, la sopravvenuta delibera di giunta regionale ora richiamata ha esteso al reticolo minore gli stessi criteri in origine previsti per quello principale.
2. Con un secondo motivo d’appello, proposto nell’ipotesi in cui l’eventuale fondatezza del primo fosse ritenuto non sufficiente all’accoglimento del ricorso, viene censurata la statuizione della sentenza di primo grado di rigetto del motivo di violazione dell’art. 13, comma 3, della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, inteso a sostenere che tale disposizione attribuisce all’istante un diritto pieno alla regolarizzazione e alla conseguente riduzione dei canoni a titolo di indennità di occupazione.
3. Le censure così sintetizzate sono fondate.
4. Risulta assorbente il primo motivo, con cui si deduce che al momento della presentazione dell’istanza di regolarizzazione non era ravvisabile alcuna lacuna nella normativa regionale di settore per quanto riguarda la regolarizzazione delle occupazioni riguardante il reticolo idrico minore. Il dato è incontroverso: l’estensione normativa in questione risale al 2018, mentre la domanda della società elettrica ricorrente è stata presentata nel 2020. Vero è che a quell’epoca non era stata emanata la normativa attuativa di competenza della giunta regionale, ai sensi dell’art. 13, comma 4, della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, e cioè i criteri per la riduzione dei canoni dovuti in funzione di sanatoria. Su questo presupposto si fonda il diniego, giudicato legittimo sotto il profilo in questione dalla sentenza di primo grado.
5. Sennonché è innanzitutto evidentemente non conforme a canoni di razionalità e buon andamento dell’azione amministrativa opporre ad un’istanza privata, nel caso di specie diretta a sanare una situazione di abusiva occupazione di beni demaniali con il pagamento di una somma a titolo di canoni di concessione non versati sulla base di una norma di legge, la mancanza della relativa disciplina attuativa. Come sul punto si sottolinea a mezzo del presente appello, con le modifiche introdotte con la più volte richiamata legge regionale 4 dicembre 2018, n. 17, a livello normativo primario era ormai stata sancita la possibilità di regolarizzare le occupazioni del reticolo idrico minore. Nessun limite legale era pertanto opponibile all’istanza della società ricorrente. Né ragioni ostative potevano essere individuate nell’assenza di criteri di quantificazione dell’indennità dovuta, per la quale si sarebbe potuto fare già in allora applicazione dei criteri vigenti per il reticolo maggiore, salvo eventuale conguaglio a posteriori in caso di modifica stabilita dalla giunta regionale ai sensi dell’art. 13, comma 4, della legge 15 marzio 2016, n. 4.
6. Un ulteriore profilo di irragionevolezza, parimenti enucleabile dalle censure di parte ricorrente e correlata al profilo ora posto in rilievo, consiste nel fatto che intanto le sopra esposte ragioni di diniego di regolarizzazione sarebbero plausibili se siano configurabili ragioni per trattare diversamente le regolarizzazioni concernenti il reticolo idrico minore rispetto a quello principale, per il quale all’epoca della domanda i criteri erano stati emanati. L’ipotesi è tuttavia smentita dalla circostanza per cui nell’attuare la modifica normativa, con la delibera 14 dicembre 2020, n. XI/4037 la giunta regionale lombarda ha esteso al reticolo idrico minore i criteri di quantificazione dell’indennità già previsti per il reticolo idrico principale palesa a posteriori la carenza originaria di fondamento razionale del diniego impugnato.
7. L’appello deve conseguentemente essere accolto. Per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiarità delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso ed annulla gli atti con esso impugnati.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Franconiero | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO