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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 4516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4516 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1583/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere istr. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1583/2023 R.G. promossa da
(C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: ) E (C.F.: ), Pt_4 C.F._4 Parte_5 C.F._5
rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Lamberti (C.F.: ) per procura a C.F._6
margine dell'atto di citazione di primo grado
- APPELLANTI -
CONTRO
(C.F.: – P. IVA: ), con sede in Roma al Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Agosto (C.F:
) per procura generale alle liti conferita in data 11.9.2020 (atto per Notaio C.F._7 rep. 54368 - racc. 15494), allegata alla comparsa di costituzione in appello Per_1
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2091/2022 del Tribunale di Benevento
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
convenivano davanti al Tribunale di Benevento, lamentando Persona_2 Controparte_1
che in data 14.2.2015, nel porre all'incasso n. 30 buoni fruttiferi postali, dal n. 001.453 al n.
001.482, emessi il 3.1.1984 e di durata trentennale, ciascuno del valore nominale di Lire 500.000 e recanti il timbro del tasso di rendimento della serie “O”, avevano ricevuto per ciascun buono l'importo di euro 4.197,72, per un controvalore totale di euro 125.931,60, mentre in base ai valori di rimborso riportati a tergo dei buoni (Lire 6.665.251 alla scadenza del 20° anno, oltre all'importo di
Lire 177.740 per ogni ulteriore bimestre fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione) avrebbero dovuto riscuotere per ognuno di essi la somma di euro 9.500,78, per un totale di euro 285.023,40.
Chiedevano, pertanto, di accertare e dichiarare l'inadempimento di con Controparte_1
conseguente condanna al pagamento dell'ulteriore importo di euro 159.091,80, oltre agli interessi moratori dalla domanda sino all'effettivo soddisfo. Vinte le spese, da distrarsi.
La convenuta, costituendosi, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per effetto della sottoscrizione della quietanza a saldo e, nel merito, la sua infondatezza in quanto, a norma dell'art. 6 D.M. 13.6.1986 (pubblicato su G.U. 148 del 28.6.1986), tutti i buoni emessi fino al 30.6.1986 erano stati convertiti - con il montante (capitale più interessi) maturato dalla data di emissione del titolo all'1.1.1987 - in titoli della serie “Q”, per cui erano stati stabiliti rendimenti meno favorevoli rispetto alle serie già in circolazione.
Pertanto, posto che la possibilità di variazione dei tassi era stata prevista dalla L. 588/1974 e che la pubblicazione in G.U. del D.M. 13.6.1986 aveva valore di notifica a tutti gli interessati, erano infondati l'assunto che il rapporto fosse regolato unicamente dalla tabella riportata a tergo di ciascun buono nonché la pretesa debenza degli interessi moratori, atteso che l'importo erogato agli attori era comprensivo degli interessi, che non potevano computarsi nuovamente, tenuto conto,
altresì, che i buoni fruttiferi oggetto di causa non producevano frutti decorsi trent'anni dall'emissione.
La convenuta concludeva, quindi, per il rigetto della pretesa, con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 2091/2022, pubblicata il 26.9.2022, il Tribunale di Benevento rigettava la domanda,
compensando integralmente le spese di lite.
Il primo giudice, dopo aver escluso la natura liberatoria delle quietanze firmate dagli eredi Pt_1
perveniva al suddetto esito motivando che la liquidazione dei buoni postali della serie “O” aveva subito le modifiche di cui al D.M. 13.6.1986, in attuazione dell'art. 173 D.P.R. 156/1973.
In particolare, secondo l'art. 173 cit., le variazioni del saggio di interesse dei buoni fruttiferi postali sono disposte con decreto del Ministero per il Tesoro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, con effetto per i buoni di nuova serie dalla data di entrata in vigore del decreto, ma con possibilità di estensione ad una o più serie precedenti.
Ebbene, poiché il D.M. del 13.6.1986 aveva stabilito, per i buoni di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera “Q”, l'applicazione dei tassi di interesse di quest'ultima, attraverso un meccanismo di eterointegrazione da ritenersi legittimo ai sensi dell'art. 173 cit., essendo il regime di variazione conoscibile e rimasto in vigore nonostante l'abrogazione della norma succitata per effetto dell'art. 7 D. Lgs n. 284/1999 (avendo la novella fatto salvi i rapporti in essere alla data di entrata in vigore della riforma), la domanda andava respinta, non potendosi applicare il principio stabilito da Cass. civ., Sez. Un., 15.6.2007, n. 13979, invocato dagli attori.
A tal proposito, il decidente spiegava che il principio della prevalenza del maggiore tasso di interesse sulle difformi previsioni ministeriali era stato affermato dal massimo organo della nomofilachia nella diversa fattispecie in cui l'ufficio postale aveva utilizzato per l'emissione del titolo, avvenuta dopo la variazione dei tassi, buoni stampati in precedenza, omettendo di annotare la già intervenuta variazione sulla tabella a tergo, che, quindi, riportava dati non più attuali;
per converso, relativamente ai buoni fruttiferi postali oggetto di causa, il decreto ministeriale di variazione dei tassi era stato pubblicato dopo la loro emanazione, sicché prevaleva in base alle norme di cui al D.P.R. n. 156/1973.
La peculiarità della materia e la presenza di contrasti nella giurisprudenza di merito giustificavano la compensazione delle spese di lite.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto notificato il 25.3.2023 ed iscritto a ruolo il 31.3.2023, Parte_1 Parte_2
e proponevano appello avverso la suddetta
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
pronuncia, non notificata, affidandolo ad un unico motivo, che sarà esaminato in seguito, e rassegnando le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO dichiara la decisione di I° grado errata e riformarla
secondo quanto dedotto e motivato nel presente atto.
- ANCORA IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
1) Accogliere il presente appello e per l'effetto ritenere e dichiarare in favore degli appellanti la
maggior somma dovuta di euro 159.091,80;
2) Per l'effetto condannare in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in Controparte_1
favore degli appellanti della somma di euro 159.091,80 oltre interessi legali;
3) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, da attribuirsi al
sottoscritto procuratore anticipatario.”
costituendosi, reiterava l'eccezione di inammissibilità della domanda per Controparte_1
avvenuta sottoscrizione della quietanza a saldo e, nel merito, la sua infondatezza, per cui concludeva nei seguenti termini:
“in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione per avvenuta
sottoscrizione della quietanza a saldo;
nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dagli appellanti
in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 4.10.2023 la causa veniva rinviata al 17.9.2025 per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica.
All'udienza di rinvio le parti si riportavano ai rispettivi atti e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3. Analisi del motivo dell'appello.
Con l'unico motivo, gli appellanti hanno censurato l'intera parte motiva della sentenza di primo grado deducendo che “il timbro apposto sul retro dei titoli buoni fruttiferi postali “serie O” in
possesso degli appellanti modificava il tasso d'interesse, in ossequio a quanto previsto dal
D.M.13.06.1986 n. 148 solo per i primi venti anni, ma non per il periodo successivo”, per cui “si
tratta di stabilire se, per il periodo compreso tra il 20° e il 30° anno posteriore all'emissione del
buono fruttifero postale debba prevalere la disciplina degli interessi come chiaramente indicata sul
buono stesso, oppure la diversa disciplina regolamentare già vigente, che il titolare del BFP
avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza” (v. atto di citazione in appello, pag. 4).
Secondo gli appellanti, essendo i buoni fruttiferi postali titoli di legittimazione all'incasso, gli interessi dovevano corrispondersi sulla base delle tabelle riportate sul retro degli stessi, come confermato dall'abrogato art. 173 comma 3 Codice Postale e dalla sentenza n. 13979/2007 delle
Sezioni Unite, secondo cui, in caso di divergenza tra i tassi di interesse presenti sul retro dei buoni fruttiferi postali e quelli previsti dal previgente decreto ministeriale, l'ente emittente è vincolato, ai fini della quantificazione dell'importo spettante al titolare del buono, alle indicazioni riportate su quest'ultimo.
Aggiungevano che “La disciplina “ratione temporis” applicabile al BFP oggetto del presente
giudizio emesso in data 28 luglio 1990 limita la possibilità di una sostituzione delle previsioni in
tema di interessi riportate nel buono con quelle ministeriali ai sensi degli artt. 1419, comma2 e
1339 c.c. alla sola ipotesi di variazione del tasso d'interesse per effetto di una determinazione
dell'amministrazione pubblica, espressa mediante un apposito decreto ministeriale, successivo
all'emissione del buono postale, ipotesi questa completamente diversa dal caso di specie (in cui la
disciplina regolamentare di riduzione dei tassi d'interesse esisteva già al momento dell'emissione
dei buoni).
Il caso di specie è quindi identico a quello esaminato da Cass. Sez. Unite n. 13979/2007, la quale
ha chiarito che, qualora vi sia divergenza tra i tassi d'interesse stampigliati sul retro dei BFP e
quelli previsti dal previgente decreto ministeriale, l'ente emittente è vincolato, ai fini della
quantificazione dell'importo spettante al titolare del buono, alle indicazioni riportate su
quest'ultimo” (v. citazione, pag. 6).
Ebbene, nonostante fosse già in vigore il D.M. 148/86 al momento Controparte_1
dell'emissione dei buoni oggetto di causa, non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le
complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli, ingenerando così nel
sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in
relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al ventunesimo anno” (v. atto di appello pag. 7).
L'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., come novellato dal D. Lgs. 149/2022.
Parte appellante muove dal presupposto che il timbro presente sul retro dei buoni fruttiferi postali
“serie O” in possesso degli appellanti “modificava il tasso d'interesse, in ossequio a quanto previsto dal D.M.13.06.1986 n. 148 solo per i primi venti anni”, con conseguente necessità di individuare il tasso applicabile dal 20° al 30° anno, per poi affermare l'applicabilità della disciplina più
favorevole sul presupposto di aver azionato un unico buono fruttifero postale “emesso in data 28
luglio 1990”, e dunque successivamente al D.M. del 1986, e concludere che controparte
“nonostante fosse già in vigore il D.M. 148/86 al momento dell'emissione dei buoni oggetto di
causa, non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni
ministeriali relative al rendimento dei titoli”.
Siffatte doglianze non si confrontano con la sentenza impugnata in cui si legge - coerentemente con le risultanze processuali e la questione, oggetto del dibattito processuale, della divergenza tra il valore dei rendimenti a tergo ed il minor importo liquidato, senza distinguere tra il primo ventennio ed i dieci anni successivi - che i buoni fruttiferi postali sono stati sottoscritti in data 3.1.1984, ben prima, dunque, della variazione in pejus dei tassi ad opera del D.M. del 1986, aspetto, questo, che è
stato rimarcato quando sono state esplicitate le ragioni dell'inapplicabilità del principio espresso dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 13979/2007 - richiamata dagli attori - siccome concernente la diversa fattispecie in cui i buoni postali fruttiferi, seppure emessi dopo la variazione dei tassi da parte del D.M., riportavano sul retro gli interessi previsti dalla normativa precedente.
Ebbene, gli appellanti, anziché confutare specificamente e motivatamente gli elementi fattuali e le questioni di diritto che il primo giudice ha posto alla base del percorso logico-giuridico che lo ha condotto a rigettare la domanda - come prescritto, a pena d'inammissibilità, dal novellato art. 342
c.p.c. - hanno allegato fatti mai dedotti in precedenza [come: “il timbro apposto sul retro dei titoli
buoni fruttiferi postali “serie O” in possesso degli appellanti (che) modificava il tasso
d'interesse…”; l'emissione del buono il 28.7.1990, in epoca successiva al D.M. del 1986, con conseguente applicazione del principio sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13979/2007],
e questioni di diritto estranee al dibattito processuale (la necessità di individuare il tasso di interesse applicabile dal 20° al 30° anno), peraltro in palese contrasto con quanto si legge persino nella loro comparsa conclusionale alla pag. 5 (“Sui buoni postali fruttiferi indicati nell'atto introduttivo, non
veniva apposto alcun timbro modificativo né dopo l'intervenuta modifica del rendimento, né in
momenti successivi, è chiaro dunque che il rendimento di tale Titolo debba rispettare la tabella
posta a tergo e i relativi interessi debbano essere corrisposti sulla scorta del vincolo contrattuale
tra emittente e sottoscrittore, ossia sulla base dei dati risultanti dal testo del buono sottoscritto. La
discrasia tra prestazioni garantite in base a quanto riportato letteralmente sul buono oggetto di
negoziazione e redditività prevista dalle fonti “ratione temporis” applicabili va, dunque, risolta in
favore delle prime).
Risultando, pertanto, di palmare evidenza la violazione del novellato art. 342 c.p.c., l'appello va dichiarato inammissibile.
§ 4. Le spese di lite.
Le spese processuali vanno dichiarate integralmente compensate, avuto riguardo al rilievo officioso dell'inammissibilità del gravame nonché alla circostanza che , oltre a difendersi nel CP_1
merito, ha introdotto elementi del tutto inconferenti con l'oggetto del giudizio (come la vicenda della successione dei buoni appartenenti alle serie P e Q).
Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) compensa integralmente le spese di lite;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 24.9.2025
Il Consigliere istr. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere istr. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1583/2023 R.G. promossa da
(C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: ) E (C.F.: ), Pt_4 C.F._4 Parte_5 C.F._5
rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Lamberti (C.F.: ) per procura a C.F._6
margine dell'atto di citazione di primo grado
- APPELLANTI -
CONTRO
(C.F.: – P. IVA: ), con sede in Roma al Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Agosto (C.F:
) per procura generale alle liti conferita in data 11.9.2020 (atto per Notaio C.F._7 rep. 54368 - racc. 15494), allegata alla comparsa di costituzione in appello Per_1
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2091/2022 del Tribunale di Benevento
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
convenivano davanti al Tribunale di Benevento, lamentando Persona_2 Controparte_1
che in data 14.2.2015, nel porre all'incasso n. 30 buoni fruttiferi postali, dal n. 001.453 al n.
001.482, emessi il 3.1.1984 e di durata trentennale, ciascuno del valore nominale di Lire 500.000 e recanti il timbro del tasso di rendimento della serie “O”, avevano ricevuto per ciascun buono l'importo di euro 4.197,72, per un controvalore totale di euro 125.931,60, mentre in base ai valori di rimborso riportati a tergo dei buoni (Lire 6.665.251 alla scadenza del 20° anno, oltre all'importo di
Lire 177.740 per ogni ulteriore bimestre fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione) avrebbero dovuto riscuotere per ognuno di essi la somma di euro 9.500,78, per un totale di euro 285.023,40.
Chiedevano, pertanto, di accertare e dichiarare l'inadempimento di con Controparte_1
conseguente condanna al pagamento dell'ulteriore importo di euro 159.091,80, oltre agli interessi moratori dalla domanda sino all'effettivo soddisfo. Vinte le spese, da distrarsi.
La convenuta, costituendosi, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per effetto della sottoscrizione della quietanza a saldo e, nel merito, la sua infondatezza in quanto, a norma dell'art. 6 D.M. 13.6.1986 (pubblicato su G.U. 148 del 28.6.1986), tutti i buoni emessi fino al 30.6.1986 erano stati convertiti - con il montante (capitale più interessi) maturato dalla data di emissione del titolo all'1.1.1987 - in titoli della serie “Q”, per cui erano stati stabiliti rendimenti meno favorevoli rispetto alle serie già in circolazione.
Pertanto, posto che la possibilità di variazione dei tassi era stata prevista dalla L. 588/1974 e che la pubblicazione in G.U. del D.M. 13.6.1986 aveva valore di notifica a tutti gli interessati, erano infondati l'assunto che il rapporto fosse regolato unicamente dalla tabella riportata a tergo di ciascun buono nonché la pretesa debenza degli interessi moratori, atteso che l'importo erogato agli attori era comprensivo degli interessi, che non potevano computarsi nuovamente, tenuto conto,
altresì, che i buoni fruttiferi oggetto di causa non producevano frutti decorsi trent'anni dall'emissione.
La convenuta concludeva, quindi, per il rigetto della pretesa, con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 2091/2022, pubblicata il 26.9.2022, il Tribunale di Benevento rigettava la domanda,
compensando integralmente le spese di lite.
Il primo giudice, dopo aver escluso la natura liberatoria delle quietanze firmate dagli eredi Pt_1
perveniva al suddetto esito motivando che la liquidazione dei buoni postali della serie “O” aveva subito le modifiche di cui al D.M. 13.6.1986, in attuazione dell'art. 173 D.P.R. 156/1973.
In particolare, secondo l'art. 173 cit., le variazioni del saggio di interesse dei buoni fruttiferi postali sono disposte con decreto del Ministero per il Tesoro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, con effetto per i buoni di nuova serie dalla data di entrata in vigore del decreto, ma con possibilità di estensione ad una o più serie precedenti.
Ebbene, poiché il D.M. del 13.6.1986 aveva stabilito, per i buoni di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera “Q”, l'applicazione dei tassi di interesse di quest'ultima, attraverso un meccanismo di eterointegrazione da ritenersi legittimo ai sensi dell'art. 173 cit., essendo il regime di variazione conoscibile e rimasto in vigore nonostante l'abrogazione della norma succitata per effetto dell'art. 7 D. Lgs n. 284/1999 (avendo la novella fatto salvi i rapporti in essere alla data di entrata in vigore della riforma), la domanda andava respinta, non potendosi applicare il principio stabilito da Cass. civ., Sez. Un., 15.6.2007, n. 13979, invocato dagli attori.
A tal proposito, il decidente spiegava che il principio della prevalenza del maggiore tasso di interesse sulle difformi previsioni ministeriali era stato affermato dal massimo organo della nomofilachia nella diversa fattispecie in cui l'ufficio postale aveva utilizzato per l'emissione del titolo, avvenuta dopo la variazione dei tassi, buoni stampati in precedenza, omettendo di annotare la già intervenuta variazione sulla tabella a tergo, che, quindi, riportava dati non più attuali;
per converso, relativamente ai buoni fruttiferi postali oggetto di causa, il decreto ministeriale di variazione dei tassi era stato pubblicato dopo la loro emanazione, sicché prevaleva in base alle norme di cui al D.P.R. n. 156/1973.
La peculiarità della materia e la presenza di contrasti nella giurisprudenza di merito giustificavano la compensazione delle spese di lite.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto notificato il 25.3.2023 ed iscritto a ruolo il 31.3.2023, Parte_1 Parte_2
e proponevano appello avverso la suddetta
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
pronuncia, non notificata, affidandolo ad un unico motivo, che sarà esaminato in seguito, e rassegnando le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO dichiara la decisione di I° grado errata e riformarla
secondo quanto dedotto e motivato nel presente atto.
- ANCORA IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
1) Accogliere il presente appello e per l'effetto ritenere e dichiarare in favore degli appellanti la
maggior somma dovuta di euro 159.091,80;
2) Per l'effetto condannare in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in Controparte_1
favore degli appellanti della somma di euro 159.091,80 oltre interessi legali;
3) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, da attribuirsi al
sottoscritto procuratore anticipatario.”
costituendosi, reiterava l'eccezione di inammissibilità della domanda per Controparte_1
avvenuta sottoscrizione della quietanza a saldo e, nel merito, la sua infondatezza, per cui concludeva nei seguenti termini:
“in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione per avvenuta
sottoscrizione della quietanza a saldo;
nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dagli appellanti
in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 4.10.2023 la causa veniva rinviata al 17.9.2025 per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica.
All'udienza di rinvio le parti si riportavano ai rispettivi atti e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3. Analisi del motivo dell'appello.
Con l'unico motivo, gli appellanti hanno censurato l'intera parte motiva della sentenza di primo grado deducendo che “il timbro apposto sul retro dei titoli buoni fruttiferi postali “serie O” in
possesso degli appellanti modificava il tasso d'interesse, in ossequio a quanto previsto dal
D.M.13.06.1986 n. 148 solo per i primi venti anni, ma non per il periodo successivo”, per cui “si
tratta di stabilire se, per il periodo compreso tra il 20° e il 30° anno posteriore all'emissione del
buono fruttifero postale debba prevalere la disciplina degli interessi come chiaramente indicata sul
buono stesso, oppure la diversa disciplina regolamentare già vigente, che il titolare del BFP
avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza” (v. atto di citazione in appello, pag. 4).
Secondo gli appellanti, essendo i buoni fruttiferi postali titoli di legittimazione all'incasso, gli interessi dovevano corrispondersi sulla base delle tabelle riportate sul retro degli stessi, come confermato dall'abrogato art. 173 comma 3 Codice Postale e dalla sentenza n. 13979/2007 delle
Sezioni Unite, secondo cui, in caso di divergenza tra i tassi di interesse presenti sul retro dei buoni fruttiferi postali e quelli previsti dal previgente decreto ministeriale, l'ente emittente è vincolato, ai fini della quantificazione dell'importo spettante al titolare del buono, alle indicazioni riportate su quest'ultimo.
Aggiungevano che “La disciplina “ratione temporis” applicabile al BFP oggetto del presente
giudizio emesso in data 28 luglio 1990 limita la possibilità di una sostituzione delle previsioni in
tema di interessi riportate nel buono con quelle ministeriali ai sensi degli artt. 1419, comma2 e
1339 c.c. alla sola ipotesi di variazione del tasso d'interesse per effetto di una determinazione
dell'amministrazione pubblica, espressa mediante un apposito decreto ministeriale, successivo
all'emissione del buono postale, ipotesi questa completamente diversa dal caso di specie (in cui la
disciplina regolamentare di riduzione dei tassi d'interesse esisteva già al momento dell'emissione
dei buoni).
Il caso di specie è quindi identico a quello esaminato da Cass. Sez. Unite n. 13979/2007, la quale
ha chiarito che, qualora vi sia divergenza tra i tassi d'interesse stampigliati sul retro dei BFP e
quelli previsti dal previgente decreto ministeriale, l'ente emittente è vincolato, ai fini della
quantificazione dell'importo spettante al titolare del buono, alle indicazioni riportate su
quest'ultimo” (v. citazione, pag. 6).
Ebbene, nonostante fosse già in vigore il D.M. 148/86 al momento Controparte_1
dell'emissione dei buoni oggetto di causa, non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le
complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli, ingenerando così nel
sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in
relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al ventunesimo anno” (v. atto di appello pag. 7).
L'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., come novellato dal D. Lgs. 149/2022.
Parte appellante muove dal presupposto che il timbro presente sul retro dei buoni fruttiferi postali
“serie O” in possesso degli appellanti “modificava il tasso d'interesse, in ossequio a quanto previsto dal D.M.13.06.1986 n. 148 solo per i primi venti anni”, con conseguente necessità di individuare il tasso applicabile dal 20° al 30° anno, per poi affermare l'applicabilità della disciplina più
favorevole sul presupposto di aver azionato un unico buono fruttifero postale “emesso in data 28
luglio 1990”, e dunque successivamente al D.M. del 1986, e concludere che controparte
“nonostante fosse già in vigore il D.M. 148/86 al momento dell'emissione dei buoni oggetto di
causa, non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni
ministeriali relative al rendimento dei titoli”.
Siffatte doglianze non si confrontano con la sentenza impugnata in cui si legge - coerentemente con le risultanze processuali e la questione, oggetto del dibattito processuale, della divergenza tra il valore dei rendimenti a tergo ed il minor importo liquidato, senza distinguere tra il primo ventennio ed i dieci anni successivi - che i buoni fruttiferi postali sono stati sottoscritti in data 3.1.1984, ben prima, dunque, della variazione in pejus dei tassi ad opera del D.M. del 1986, aspetto, questo, che è
stato rimarcato quando sono state esplicitate le ragioni dell'inapplicabilità del principio espresso dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 13979/2007 - richiamata dagli attori - siccome concernente la diversa fattispecie in cui i buoni postali fruttiferi, seppure emessi dopo la variazione dei tassi da parte del D.M., riportavano sul retro gli interessi previsti dalla normativa precedente.
Ebbene, gli appellanti, anziché confutare specificamente e motivatamente gli elementi fattuali e le questioni di diritto che il primo giudice ha posto alla base del percorso logico-giuridico che lo ha condotto a rigettare la domanda - come prescritto, a pena d'inammissibilità, dal novellato art. 342
c.p.c. - hanno allegato fatti mai dedotti in precedenza [come: “il timbro apposto sul retro dei titoli
buoni fruttiferi postali “serie O” in possesso degli appellanti (che) modificava il tasso
d'interesse…”; l'emissione del buono il 28.7.1990, in epoca successiva al D.M. del 1986, con conseguente applicazione del principio sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13979/2007],
e questioni di diritto estranee al dibattito processuale (la necessità di individuare il tasso di interesse applicabile dal 20° al 30° anno), peraltro in palese contrasto con quanto si legge persino nella loro comparsa conclusionale alla pag. 5 (“Sui buoni postali fruttiferi indicati nell'atto introduttivo, non
veniva apposto alcun timbro modificativo né dopo l'intervenuta modifica del rendimento, né in
momenti successivi, è chiaro dunque che il rendimento di tale Titolo debba rispettare la tabella
posta a tergo e i relativi interessi debbano essere corrisposti sulla scorta del vincolo contrattuale
tra emittente e sottoscrittore, ossia sulla base dei dati risultanti dal testo del buono sottoscritto. La
discrasia tra prestazioni garantite in base a quanto riportato letteralmente sul buono oggetto di
negoziazione e redditività prevista dalle fonti “ratione temporis” applicabili va, dunque, risolta in
favore delle prime).
Risultando, pertanto, di palmare evidenza la violazione del novellato art. 342 c.p.c., l'appello va dichiarato inammissibile.
§ 4. Le spese di lite.
Le spese processuali vanno dichiarate integralmente compensate, avuto riguardo al rilievo officioso dell'inammissibilità del gravame nonché alla circostanza che , oltre a difendersi nel CP_1
merito, ha introdotto elementi del tutto inconferenti con l'oggetto del giudizio (come la vicenda della successione dei buoni appartenenti alle serie P e Q).
Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) compensa integralmente le spese di lite;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 24.9.2025
Il Consigliere istr. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi