Articolo 1 della Legge 20 ottobre 1960, n. 1238
Versione
6 novembre 1960
Art. 1. Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 4 ottobre 1960, n. 1033 , concernente la sospensione dei termini in alcuni Comuni della provincia di Brescia, colpiti dalla alluvione abbattutasi su detta Provincia nella seconda decade del settembre 1960.

Entrata in vigore il 6 novembre 1960