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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 15535/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice, dott.sa Silvia ANTONIONI spirati i termini assegnati, ex art. 127 ter, fino all'8.1.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
, elettivamente domiciliato alla Via Paolo Emilio n. Parte_1
26 presso e nello studio dell'Avv. Stefano Angelilli che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Roma, presso l'Avvocatura Metropolitana dell' di Roma, via Cesare CP_2
Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili per procura generale alle liti per atto Notaio di Roma n. 37875 del 22.03.2024 Persona_1
RESISTENTE
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi a questo Tribunale, l' per ottenere il pagamento dei ratei CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. 222/84 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa così come indicato dal decreto di omologa del 6.10.2022 (R.G. 35279(2021).
L' costituendosi in giudizio, dapprima resisteva al ricorso per non avere il CP_1 ricorrente espresso formale opzione tra l'assegno ordinario di invalidità e la
NASpI, della quale aveva beneficiato nei periodi dal 16.9.2022 all'11.1.2023 e dall'1.7.2023 al 3.10.2023, per poi, con deposito delea note in data 3.1.2025, dimostrare l'avvenuta liquidazione della prestazione richiesta (all'esito della avvenuta opzione) e chiedere la declaratoria di cessata materia del contendere.
Nelle note di trattazione scritta depositate in data 7.1.2025 il ricorrente, dato atto dell'intervenuto pagamento, aderiva alla richiesta di declaratoria della materia del contendere con richiesta di condanna dell'Istituto alle spese di giudizio.
Spirati i termini assegnati ex art. 127 ter fino all'8.1.2025, la causa, di natura documentale, era dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il giudicante che, atteso l'intervenuto pagamento da parte dell' CP_1 nelle more dell'odierna udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., dei ratei arretrati della prestazione riconosciuta al ricorrente, è cessata tra le parti la materia del contendere, così come dichiarato anche dalla difesa del Parte_1 nelle note di trattazione scritta depositate in data 7.1.2025.
2 Non sussiste invero in capo ad alcuna delle parti un interesse alla definizione del giudizio nel merito.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, stante la mancata prova dell'avvenuta ricezione, da parte del ricorrente, della comunicazione del CP_1
27.6.2024 e l'avvenuto pagamento solo in seguito all'introduzione del presente giudizio, vanno poste a carico dell'Istituto soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' resistente alla rifusione delle spese di giudizio - CP_2
liquidate in complessivi € 2.650,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - in favore del ricorrente.
Roma, 9.1.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice, dott.sa Silvia ANTONIONI spirati i termini assegnati, ex art. 127 ter, fino all'8.1.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
, elettivamente domiciliato alla Via Paolo Emilio n. Parte_1
26 presso e nello studio dell'Avv. Stefano Angelilli che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Roma, presso l'Avvocatura Metropolitana dell' di Roma, via Cesare CP_2
Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili per procura generale alle liti per atto Notaio di Roma n. 37875 del 22.03.2024 Persona_1
RESISTENTE
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi a questo Tribunale, l' per ottenere il pagamento dei ratei CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. 222/84 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa così come indicato dal decreto di omologa del 6.10.2022 (R.G. 35279(2021).
L' costituendosi in giudizio, dapprima resisteva al ricorso per non avere il CP_1 ricorrente espresso formale opzione tra l'assegno ordinario di invalidità e la
NASpI, della quale aveva beneficiato nei periodi dal 16.9.2022 all'11.1.2023 e dall'1.7.2023 al 3.10.2023, per poi, con deposito delea note in data 3.1.2025, dimostrare l'avvenuta liquidazione della prestazione richiesta (all'esito della avvenuta opzione) e chiedere la declaratoria di cessata materia del contendere.
Nelle note di trattazione scritta depositate in data 7.1.2025 il ricorrente, dato atto dell'intervenuto pagamento, aderiva alla richiesta di declaratoria della materia del contendere con richiesta di condanna dell'Istituto alle spese di giudizio.
Spirati i termini assegnati ex art. 127 ter fino all'8.1.2025, la causa, di natura documentale, era dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il giudicante che, atteso l'intervenuto pagamento da parte dell' CP_1 nelle more dell'odierna udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., dei ratei arretrati della prestazione riconosciuta al ricorrente, è cessata tra le parti la materia del contendere, così come dichiarato anche dalla difesa del Parte_1 nelle note di trattazione scritta depositate in data 7.1.2025.
2 Non sussiste invero in capo ad alcuna delle parti un interesse alla definizione del giudizio nel merito.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, stante la mancata prova dell'avvenuta ricezione, da parte del ricorrente, della comunicazione del CP_1
27.6.2024 e l'avvenuto pagamento solo in seguito all'introduzione del presente giudizio, vanno poste a carico dell'Istituto soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' resistente alla rifusione delle spese di giudizio - CP_2
liquidate in complessivi € 2.650,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - in favore del ricorrente.
Roma, 9.1.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
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