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Sentenza 21 marzo 2024
Sentenza 21 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/03/2024, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5230/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito dell'udienza del 21.03.2024, la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero d'ordine di r.g. 5230/2023, pendente tra
, rappresentato e difeso da sè medesimo ai sensi dell'art.86 c.p.c.; Parte_1
RICORRENTE
contro
, contumace;
Controparte_1
CONVENUTO
FATTO e DIRITTO
Con ricorso in opposizione al rigetto dell'istanza di liquidazione del difensore d'ufficio ex artt.
281 decies cpc, 116, 84 e 170 del D.P.R. n°115/2002 e 15 del D.Lgvo 150/2011, depositato in data 21.07.2023, l'avv. ha proposto opposizione avverso il decreto del Parte_1
20.07.2023 con cui il Tribunale aveva rigettato la richiesta di liquidazione per mancanza dei presupposti essendo “intervenuta la nomina di difensore di fiducia del trattenuto avv. Giulio Bray e che la predetta è stata comunicata al difensore d'ufficio prima dell'inizio Parte_1 dell'udienza”.
Ha dedotto: che in data 10.03.2023 gli era stato comunicato di essere stato nominato quale difensore d'ufficio del Sig. per la convalida di un provvedimento di Persona_1 trattenimento ex art. 6 del D.Lgvo 142/2015; che la richiesta di difensore d'ufficio era stata caricata nel fascicolo telematico avente il n° 2044/2023 R.G., Tribunale civile di Lecce;
che con
PEC del 10/03/2023, ore 09,51, gli era stato comunicato che l'udienza per l'eventuale convalida del provvedimento del Questore si sarebbe svolta in data 11/03/2023; di aver provveduto, in pari data, a scaricare copia dei documenti presenti nel fascicolo;
che con successiva email del
11/03/2023, ore 08.33, gli era stato inviato il link per il collegamento telematico tramite teams;
di essersi connesso regolarmente alle ore 08.44; che l'udienza era in videoconferenza, in quanto il
Sig. era stato tradotto presso il CIE di Restinco a Brindisi, e aveva Per_1 CP_2 regolarmente registrato il tutto;
che alle ore 9,00 il Giudice lo aveva informato oralmente del fatto che fosse presente il difensore di fiducia, Avv. Bray Giulio, che si era recato direttamente a
Brindisi e che, pertanto, non fosse più necessaria la sua presenza;
che in data 11/03/223, dopo essere stato bruscamente espulso dal collegamento teams, aveva presentato istanza di pagina 1 di 3 liquidazione per l'imputato irreperibile, in quanto l'imputano non risultava iscritto all'Anagrafe
Nazionale delle Persone Residenti;
che con pec del 20/07/2023, il GOT aveva rigettato l'istanza, in quanto era intervenuta la nomina del difensore di fiducia prima dell'inizio dell'udienza; di aver diritto alla liquidazione del compenso per la fase di esame e studio della controversia.
Tanto premesso in fatto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: disporne l'annullamento del provvedimento impugnato;
accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. ad Parte_1 ottenere il compenso per l'attività di difensore d'ufficio svolta in favore del Sig. Persona_1 nato in [...] in data [...], c.f. , nel procedimento pendente C.F._1 dinanzi al Tribunale civile di Lecce, 2044/2023 R.G.da porre a carico dello Stato in quanto
l'imputato è irreperibile, per i motivi di cui in narrativa;
per l'effetto, accertata e dichiarata l'esistenza delle condizioni per la liquidazione delle competenze per la difesa d'ufficio dell'imputato irreperibile nel procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale civile n°2044/2023 R.G., condannare il , al pagamento, in favore dell'Avv. Parte_2
, della somma pari ad €.1.175,00, oltre spese generali, IVA e CAP se dovuti, Parte_1 così come dettagliate nella narrativa e per i motivi di cui in narrativa, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà riconosciuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e di compensi del presente giudizio, con ovvia distrazione, agendo il sottoscritto Avvocato in proprio” [il corsivo ripropone testualmente le conclusioni rassegnate nel ricorso in opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002].
Il convenuto non si è costituito, nonostante rituale notifica, sicché, con ordinanza resa CP_1 all'esito dell'udienza del 14.12.2023, ne è stata dichiarata la contumacia. La causa, istruita documentalmente, all'udienza del 21.03.2024 è stata decisa con la presente sentenza.
Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamene data la loro intima connessione, sono infondate per le ragioni di cui appresso.
Par d'uopo premettere che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, come nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia formalmente dichiarato l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o del condannato, il difensore d'ufficio, che intenda richiedere la liquidazione dei compensi per
l'attività professionale svolta, ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha l'onere di provare la persistenza della condizione di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il pagamento delle spettanze, così, anche se sia mancata tale dichiarazione formale e l'assistito non sia, “di fatto”, reperibile, il giudice è tenuto a riconoscere quanto spettante al difensore, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte dall'impossibilità di rintracciare l'interessato”
(v., in tal senso, Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34888).
Ed ancora “a norma del d.P.R. n. 115 del 2002, artt. 116 e 117, l'inutile esperimento delle procedure di recupero del credito professionale non condiziona la liquidazione dell'onorario del difensore d'ufficio a carico dell'erario quando sussista l'irreperibilità dell'assistito, irreperibilità da intendere anche come mera situazione di fatto, a prescindere, quindi, dalla declaratoria formale ex artt. 159 e 160 c.p.p., poiché la fattuale impossibilità di rintracciare il debitore nel momento in cui la pretesa creditoria diventa
pagina 2 di 3 azionabile impedisce al patrono di attivare qualunque procedura di recupero del credito professionale” (v. Cassazione civile sez. II, 07/02/2020, n.2923).
Per un principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, sia penale (Cass.
17 ottobre 2007, n. 4153; Cass. 13 novembre 2012, n. 4576), che civile (Cass. 20 luglio 2010, n.
17021; Cass. 7 aprile 2014, n. 8111), dunque, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 116 e 117,
l'inutile esperimento delle procedure di recupero del credito professionale non condiziona la liquidazione dell'onorario del difensore d'ufficio a carico dell'erario quando sussista l'irreperibilità dell'assistito, irreperibilità da intendere anche come mera situazione di fatto, a prescindere, quindi, dalla declaratoria formale ex artt. 159 e 160 c.p.p., poiché la fattuale impossibilità di rintracciare il debitore nel momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile impedisce al patrono di attivare qualunque procedura di recupero del credito professionale.
Ebbene, ritiene questo Giudice che dalla documentazione versata in atti dall'opponente non è possibile affermare la condizione di irreperibilità (di fatto) dell'imputato
Non rileva la circostanza che lo straniero sia senza fissa dimora in Italia: se i dati anagrafici dell'imputato sono conosciuti con sicurezza, resta a carico del difensore d'ufficio l'onere di provare che questo sia irreperibile anche nello stato di provenienza.
Oltretutto, l'opponente non ha provato l'impossidenza dell'imputato.
Ne deriva la pronuncia di cui in dispositivo.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione del convenuto. CP_1
PQM
rigetta l'opposizione; nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Lecce, 21 marzo 2024
Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito dell'udienza del 21.03.2024, la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero d'ordine di r.g. 5230/2023, pendente tra
, rappresentato e difeso da sè medesimo ai sensi dell'art.86 c.p.c.; Parte_1
RICORRENTE
contro
, contumace;
Controparte_1
CONVENUTO
FATTO e DIRITTO
Con ricorso in opposizione al rigetto dell'istanza di liquidazione del difensore d'ufficio ex artt.
281 decies cpc, 116, 84 e 170 del D.P.R. n°115/2002 e 15 del D.Lgvo 150/2011, depositato in data 21.07.2023, l'avv. ha proposto opposizione avverso il decreto del Parte_1
20.07.2023 con cui il Tribunale aveva rigettato la richiesta di liquidazione per mancanza dei presupposti essendo “intervenuta la nomina di difensore di fiducia del trattenuto avv. Giulio Bray e che la predetta è stata comunicata al difensore d'ufficio prima dell'inizio Parte_1 dell'udienza”.
Ha dedotto: che in data 10.03.2023 gli era stato comunicato di essere stato nominato quale difensore d'ufficio del Sig. per la convalida di un provvedimento di Persona_1 trattenimento ex art. 6 del D.Lgvo 142/2015; che la richiesta di difensore d'ufficio era stata caricata nel fascicolo telematico avente il n° 2044/2023 R.G., Tribunale civile di Lecce;
che con
PEC del 10/03/2023, ore 09,51, gli era stato comunicato che l'udienza per l'eventuale convalida del provvedimento del Questore si sarebbe svolta in data 11/03/2023; di aver provveduto, in pari data, a scaricare copia dei documenti presenti nel fascicolo;
che con successiva email del
11/03/2023, ore 08.33, gli era stato inviato il link per il collegamento telematico tramite teams;
di essersi connesso regolarmente alle ore 08.44; che l'udienza era in videoconferenza, in quanto il
Sig. era stato tradotto presso il CIE di Restinco a Brindisi, e aveva Per_1 CP_2 regolarmente registrato il tutto;
che alle ore 9,00 il Giudice lo aveva informato oralmente del fatto che fosse presente il difensore di fiducia, Avv. Bray Giulio, che si era recato direttamente a
Brindisi e che, pertanto, non fosse più necessaria la sua presenza;
che in data 11/03/223, dopo essere stato bruscamente espulso dal collegamento teams, aveva presentato istanza di pagina 1 di 3 liquidazione per l'imputato irreperibile, in quanto l'imputano non risultava iscritto all'Anagrafe
Nazionale delle Persone Residenti;
che con pec del 20/07/2023, il GOT aveva rigettato l'istanza, in quanto era intervenuta la nomina del difensore di fiducia prima dell'inizio dell'udienza; di aver diritto alla liquidazione del compenso per la fase di esame e studio della controversia.
Tanto premesso in fatto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: disporne l'annullamento del provvedimento impugnato;
accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. ad Parte_1 ottenere il compenso per l'attività di difensore d'ufficio svolta in favore del Sig. Persona_1 nato in [...] in data [...], c.f. , nel procedimento pendente C.F._1 dinanzi al Tribunale civile di Lecce, 2044/2023 R.G.da porre a carico dello Stato in quanto
l'imputato è irreperibile, per i motivi di cui in narrativa;
per l'effetto, accertata e dichiarata l'esistenza delle condizioni per la liquidazione delle competenze per la difesa d'ufficio dell'imputato irreperibile nel procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale civile n°2044/2023 R.G., condannare il , al pagamento, in favore dell'Avv. Parte_2
, della somma pari ad €.1.175,00, oltre spese generali, IVA e CAP se dovuti, Parte_1 così come dettagliate nella narrativa e per i motivi di cui in narrativa, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà riconosciuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e di compensi del presente giudizio, con ovvia distrazione, agendo il sottoscritto Avvocato in proprio” [il corsivo ripropone testualmente le conclusioni rassegnate nel ricorso in opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002].
Il convenuto non si è costituito, nonostante rituale notifica, sicché, con ordinanza resa CP_1 all'esito dell'udienza del 14.12.2023, ne è stata dichiarata la contumacia. La causa, istruita documentalmente, all'udienza del 21.03.2024 è stata decisa con la presente sentenza.
Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamene data la loro intima connessione, sono infondate per le ragioni di cui appresso.
Par d'uopo premettere che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, come nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia formalmente dichiarato l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o del condannato, il difensore d'ufficio, che intenda richiedere la liquidazione dei compensi per
l'attività professionale svolta, ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha l'onere di provare la persistenza della condizione di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il pagamento delle spettanze, così, anche se sia mancata tale dichiarazione formale e l'assistito non sia, “di fatto”, reperibile, il giudice è tenuto a riconoscere quanto spettante al difensore, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte dall'impossibilità di rintracciare l'interessato”
(v., in tal senso, Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34888).
Ed ancora “a norma del d.P.R. n. 115 del 2002, artt. 116 e 117, l'inutile esperimento delle procedure di recupero del credito professionale non condiziona la liquidazione dell'onorario del difensore d'ufficio a carico dell'erario quando sussista l'irreperibilità dell'assistito, irreperibilità da intendere anche come mera situazione di fatto, a prescindere, quindi, dalla declaratoria formale ex artt. 159 e 160 c.p.p., poiché la fattuale impossibilità di rintracciare il debitore nel momento in cui la pretesa creditoria diventa
pagina 2 di 3 azionabile impedisce al patrono di attivare qualunque procedura di recupero del credito professionale” (v. Cassazione civile sez. II, 07/02/2020, n.2923).
Per un principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, sia penale (Cass.
17 ottobre 2007, n. 4153; Cass. 13 novembre 2012, n. 4576), che civile (Cass. 20 luglio 2010, n.
17021; Cass. 7 aprile 2014, n. 8111), dunque, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 116 e 117,
l'inutile esperimento delle procedure di recupero del credito professionale non condiziona la liquidazione dell'onorario del difensore d'ufficio a carico dell'erario quando sussista l'irreperibilità dell'assistito, irreperibilità da intendere anche come mera situazione di fatto, a prescindere, quindi, dalla declaratoria formale ex artt. 159 e 160 c.p.p., poiché la fattuale impossibilità di rintracciare il debitore nel momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile impedisce al patrono di attivare qualunque procedura di recupero del credito professionale.
Ebbene, ritiene questo Giudice che dalla documentazione versata in atti dall'opponente non è possibile affermare la condizione di irreperibilità (di fatto) dell'imputato
Non rileva la circostanza che lo straniero sia senza fissa dimora in Italia: se i dati anagrafici dell'imputato sono conosciuti con sicurezza, resta a carico del difensore d'ufficio l'onere di provare che questo sia irreperibile anche nello stato di provenienza.
Oltretutto, l'opponente non ha provato l'impossidenza dell'imputato.
Ne deriva la pronuncia di cui in dispositivo.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione del convenuto. CP_1
PQM
rigetta l'opposizione; nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Lecce, 21 marzo 2024
Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
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