Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/03/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4410/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico, Parte_1
presso lo studio dell'avv. BIONDI PASQUALE, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
contumace; Controparte_1
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 20/03/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/10/2024 parte ricorrente – premesso di aver lavorato dal 2021-2022 in qualità di dipendente subordinato a tempo determinato del con la qualifica di docente di scuola con ultima sede di Controparte_1
servizio per il periodo dal 15.4.24 al 19.4.24 presso l'Istituto Comprensivo
Statale "S. Angelo A Sasso" di Benevento di non avere percepito, in applicazione del CCNL vigente la retribuzione professionale docenti indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.3.2001 e corrisposta dal esclusivamente ai CP_2
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maggiore o minore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia in quanto dovuta a titolo di retribuzione professionale docenti per il servizio a tempo determinato prestato alle dipendenze del convenuto in virtù di contratti CP_1
lavoro a tempo determinato aventi un termine inferiore al 30 giugno o al 31 agosto, o, in ogni caso, in quanto dovuta a titolo di integrazione del trattamento retributivo spettante per il predetto servizio, anche ai sensi degli art. 2099 c.c. e
36 Cost.; 2) CONDANNARE il convenuto a pagare a parte ricorrente, CP_1 per i titoli sopra indicati, la somma pari ad € 782,99 lordi o la diversa maggiore o minore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla data di decorrenza delle singole poste attive del credito e fino al soddisfo;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed attribuzione ex art. 93
c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato, che ne è creditore, e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto. ”.
Il è rimasto contumace. CP_2
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Va infatti accolta la domanda della ricorrente di vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite.
La giurisprudenza della Cassazione con sentenza 20015/2018 ha statuito che l'art. 7 del CCNL cit. ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono
2 strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999".
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fine al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
Pertanto, dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della Retribuzione
Professionale Docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(sul punto Cass. 17773/2017 e Cass. civ. n. 2924/2020).
Quindi, non vi è dubbio che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo 4 allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo
3 determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". In altre parole, le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, hanno voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicchè il successivo richiamo, contento nel comma 3 dell'art. 7 del
CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
In definitiva, la Corte di Cassazione ha fissato il seguente principio di diritto:
"l'art. 7 del ccnl 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la
Retribuzione Professionale Docente a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio" (Cass. sent. 20015/2018 cit.).
Ai fini decisori, soccorre anche la recente ordinanza n. 2924/2020 della Corte di
Cassazione resa in materia: “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di
4 ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che
"la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...".
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
Parte ricorrente ha elaborato proprio conteggio evidenziando che la retribuzione professionale docenti ammonta ad Euro 782,99 per il periodo indicato in ricorso a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dall'istituzione scolastica ove si presta servizio (art. 87 CCNL Scuola 29.11.2007).
Parte ricorrente ha inoltre evidenziato che il nuovo CCNL Scuola 2016/2017 all'art. 38 ha statuito un aumento della retribuzione professionale docenti dal
1.3.2018 e ha allegato relativa tabella degli incrementi mensili. Ha quindi osservato che dal 1.3.2018 la retribuzione professionale docenti ammonta ad
Euro 174,50. Sulla base dei parametri di cui sopra e dei giorni di lavoro negli
5 anni scolastici oggetto della presente causa ha quindi calcolato la somma di Euro
782,99 .
Il conteggio offerto risulta immune da vizi e non è stato oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto rimasto contumace. CP_1
Il convenuto va pertanto condannato al pagamento a favore della CP_1
ricorrente della somma di Euro 782,99 a titolo di retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL 15.3.2015 per il servizio non di ruolo prestato dal 20.11.14 al 13.3.15 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il servizio non di ruolo prestato per l'importo complessivo di Euro 782,99 e per l'effetto condanna il resistente al pagamento della stessa, oltre alla maggior somma tra CP_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
2) condanna il a rifondere alla ricorrente le spese di lite, Controparte_1
che liquida in Euro 321,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge con distrazione.
Così deciso in Benevento, 21/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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