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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/08/2025, n. 7760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7760 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, in esito alla
Camera di Consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, primo comma, prima parte, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.45080 del Ruolo Lavoro e Previdenza
dell'anno 2024, promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte 1
difeso dall'Avv. Anna Maria CALVANO e dall'Avv. Rosangela MUSILLO, presso lo studio delle quali, sito a Roma Viale Parioli 12 è elettivamente domiciliato
-PARTE RICORRENTE –
CONTRO
, rappresentata e difesa dall' Controparte 1
Avv. Fabrizio PARAGALLO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Carlo Mirabello 34, Roma
- PARTE RESISTENTE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2024 Pt 1
[…] onveniva in giudizio 1 Controparte 1
1 chiedendo di accertare e dichiarare che le mansioni igienico-
[...] domestico-alberghiere da lui svolte erano illegittime, in quanto non attinenti al profilo professionale dell'infermiere ma proprie del personale ausiliario di supporto (OSS), e, per l'effetto, di condannare al risarcimento del danno 1' Controparte_1
patrimoniale e non patrimoniale, nella misura di € 116.494,48
(parametrata al 50% dell'ultima retribuzione mensile base), ovvero, in via subordinata, nella misura di € 77.663,20 (parametrata a 1/3 dell'ultima retribuzione mensile base), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Deduceva di lavorare per la convenuta dal 22 febbraio 1993, con la qualifica di infermiere, inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari del CCNL Comparto Sanità Triennio 2019-
2021 (ex categoria D6); che dal 1993 al 1997 aveva prestato servizio nel reparto di Terapia Intensiva Chirurgia Toracica, mentre in seguito,
a decorrere dalla metà del 1999, aveva prestato servizio nel reparto di
Neurologia, per essere infine assegnato al reparto di Chirurgia
Generale ed Oncologica, dove tuttora prestava servizio;
che, sin dalla sua assunzione, era stato costretto a svolgere anche mansioni igienico-domestico-alberghiere, proprie di un profilo professionale inferiore (gli OSS), figura totalmente assente fino ad aprile 2019; che, in ogni caso, anche quando era stata inserita la figura degli OSS nel reparto, aveva continuato a svolgere mansioni domestico-alberghiere, in quanto il personale in servizio era comunque insufficiente per coprire le esigenze del reparto;
che lo svolgimento delle predette mansioni integrava una ipotesi di demansionamento;
che in data 30 marzo 2023 aveva inviato alla Parte 2 una richiesta di risarcimento danni, che era stata riscontrata in data 21 aprile 2023 con diniego del denunciato demansionamento. Si costituiva tempestivamente in giudizio L Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in
[...]
fatto e in diritto.
Assumeva che il ricorrente era stato assunto in data 22 febbraio
1993 con la qualifica di infermiere professionale presso l'allora
Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri, confluita poi nella Parte 2 ; che, a partire dal 1999, il ricorrente era stato assegnato presso il reparto U.O.C. Chirurgia Generale Oncologica, dove continuava a svolgere, con continuità, turni mattina, pomeriggio e notte (h24); che la dotazione organica del reparto di Chirurgia
Generale Oncologica attestava e documentava l'integrale ed esaustival copertura del fabbisogno relativo all'impiego dei profili infermieristici e del personale di supporto, in linea con i dati rinvenienti dal Decreto del Commissario ad acta U0008 del 10 febbraio 2011, dal DM
70/2015 e dalle Linee Guida Agenas Protocollo n. 2022/00005733 del
10 giugno 2022, che regolamentavano le dotazioni organiche delle degenze infermieristiche;
che presso la Chirurgia Generale Oncologica
l'assistenza continuativa da parte degli infermieri era garantita con un rapporto infermiere/paziente pari o superiore a un infermiere ogni 6 pazienti, e quindi superiore rispetto al range previsto dalle linee guida
Agenas di un infermiere per ogni 8 pazienti;
che tale dotazione organica era in linea con gli standard ospedalieri e risultava adeguata e pienamente rispondente a garantire la soddisfacente gestione delle esigenze del reparto, senza evidenziare alcuna scopertura di organico;
che il ricorrente non aveva mai svolto in modo effettivo e costante mansioni inferiori, asserendo che le attività da lui espletate consistevano nell'accoglienza, valutazione del grado di autonomia dei pazienti, rilevazione delle allergie e registrazione;
valutazione del rischio lesioni da pressione, somministrazione di scale di valutazione, richiesta di materassi antidecubito, stadiazione e medicazioni
(semplici e avanzate) delle lesioni, e rivalutazioni;
valutazione e rivalutazione programmata del rischio cadute;
gestione del percorso relativo all'intervento chirurgico e compilazione delle check-list pre e post-operatorie, ovvero attività perfettamente corrispondenti con la professionalità del lavoratore. °All'esito dell'attività istruttoria, all'udienza del luglio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, di cui è stata data lettura, assenti le parti dell'aula di udienza.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento, in virtù di plurime e autonome motivazioni, ciascuna di per sé idonea a determinare il rigetto delle domande.
Parte ricorrente ha fondato la propria domanda sulla presunta sistematicità dell'adibizione a mansioni inferiori, segnatamente quelle proprie degli Operatori Socio-Sanitari (OSS). Tuttavia, tale assunto non ha trovato sufficiente conferma sulla base di quanto emerso all'esito dell'istruttoria.
La teste Testimone_1 coordinatrice infermieristica del reparto,
ha confermato l'esternalizzazione dei servizi di ausiliariato. In
particolare, ha precisato che, nel periodo in cui il reparto contava 23 posti letto, erano presenti due ausiliari di ditte esterne con il compito prevalente di "spostare i pazienti, ad esempio per svolgere esami, approvvigionamento e sistemazione farmaci ed altro materiale;
consegna dei vassoi dal carrello del vitto al paziente sotto la guida dell'infermiere che si occupa del controllo della corretta distribuzione".
La stessa ha altresì confermato che le pulizie, inclusa la sanificazione dell'unità del paziente, erano demandate ad ausiliari di altra ditta esterna, e che la chiusura dei sacchi contenenti rifiuti speciali, pur con fatica, veniva fatta fare agli ausiliari e attualmente dagli OSS. Le dichiarazioni rese dal teste dirigente Testimone 2
medico, per converso, non appaiono particolarmente precise anche rispetto a quelle, appena (ed anche appresso) menzionate nelle parti maggiormente significative, della teste Pur avendo Tes 1
inizialmente affermato che "tutte le mansioni che lei mi legge - riferite al capitolo di prova L) del ricorso- venivano svolte dagli infermieri”, lo stesso ha poi ammesso, rispondendo alle domande relative alle attività proprie dell'infermiere (capitolo 14 della memoria difensiva della che "si tratta di tutte attività svolte quotidianamente dagli
,
infermieri e quindi anche dal ricorrente, delle quali attualmente vi è anche tracciabilità informatica per ricostruire eventualmente il lavoro svolto dal singolo infermiere".
"La sua successiva incapacità di stabilire una percentuale attendibile della suddivisione del lavoro puramente infermieristico rispetto a quello domestico-alberghiero", motivata dalle mutevoli
"esigenze quotidiane", rende la sua deposizione priva di forza probatoria circa la prevalenza delle mansioni asseritamente demansionanti. Ne consegue che la deposizione del teste Tes 2 non è idonea a dimostrare la lamentata prevalenza delle mansioni inferiori.
Viceversa, la teste Tes_1 ha puntualmente ribadito l'entità e il tenore delle mansioni specialistiche svolte dalla parte ricorrente, confermando l'elevata capacità, professionalità e competenza costantemente manifestata dal Sig. Pt 1 nell'espletamento delle funzioni proprie del suo inquadramento. Ha chiarito che, sebbene prima dell'introduzione degli OSS gli infermieri potrebbero aver svolto alcune attività di base, attualmente gli OSS si occupano di attività come prendere i parametri vitali o aiutare nell'alimentazione e nella mobilizzazione, sempre "sotto la supervisione dell'infermiere", che "dice all'OSS quello che deve fare", dato che "gli infermieri sono spesso molto occupati nella gestione generale del paziente". Questo conferma il ruolo di direzione e supervisione dell'infermiere, anche in presenza di personale di supporto.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le testimonianze assunte hanno smentito in modo sufficientemente chiaro la prospettazione dello stesso in termini di rigida sistematicità
e non marginalità della sua adibizione a mansioni inferiori. Infatti, dalle emergenze istruttorie ha trovato conferma la tesi sostenuta dalla difesa della ossia che il ricorrente ha continuato a svolgere in misura preponderante le mansioni proprie del suo inquadramento. Parte 2Osserva il Giudicante che la condotta della si allinea ai consolidati principi enunciati dalla Suprema Corte in materia di demansionamento nel pubblico impiego.
In particolare, come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 19419 del 2020, nel pubblico impiego privatizzato "...il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività".
Inoltre, deve considerarsi che "...in ipotesi di svolgimento di mansioni promiscue, allo scopo di determinare l'inquadramento spettante al lavoratore devono considerarsi congiuntamente i dati quantitativi e quelli qualitativi, per giungere a stabilire quali attribuzioni assumano rilievo professionale preminente" (cfr. Cass. n.9 del 2001).
Sulla base di detti principi, separando le attività di competenza degli infermieri e degli OSS, non si può che concludere che l'attività svolta dal ricorrente nel reparto di Chirurgia Generale Oncologica fosse prevalentemente di tipo infermieristico per quanto sopra argomentato.
Dal punto di vista quali-quantitativo -criterio utilizzato dalla giurisprudenza per individuare, сит grano salis, il corretto inquadramento anche in caso di mansioni promiscue ed estensibile alla verifica di un demansionamento- non può dirsi che il ricorrente sia stato adibito a mansioni inferiori tali da concretizzare un demansionamento, in considerazione del fatto che dette attività erano svolte congiuntamente alle mansioni proprie della propria categoria.
Si evidenzia altresì che, secondo il DM 739/1994 e la Legge
42/1999, l'infermiere, quale responsabile dell'assistenza generale infermieristica, partecipa all'identificazione dei bisogni della salute, gestisce l'intervento assistenziale, garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche e si avvale dell'opera del personale di supporto senza spogliarsi dei compiti oggetto di propria attribuzione, potendo l'infermiere demandare agli operatori la mera esecuzione dei predetti compiti. Ne deriva che, nell'ambito dei compiti di assistenza alla persona, non si può affermare che le attività indicate in ricorso siano del tutto estranee a quelle demandate agli infermieri, ma rientrano nella più ampia sfera della responsabilità e della supervisione infermieristica. dall'insussistenza delIn ogni caso, a prescindere demansionamento, si rileva che le pretese risarcitorie avanzate dalla parte ricorrente si palesano inammissibili e infondate per carenza di allegazione e prova del danno (motivo di per sé autonomamente decisivo per il non accoglimento delle domande attoree).
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il danno da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale (in re ipsa), ma deve essere specificamente allegato e provato da chi si assume danneggiato (cfr., ex plurimis, fra le ultime: Cass., 9 ottobre
2024, n. 27867; Cass., 31 luglio 2024, n. 21527; Cass., 24 marzo
2006, n.6572). Non è dunque sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, ma incombe sul lavoratore non solo l'onere di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad allegazioni generiche rispetto all'asserito danno subito, affermando di aver patito un pregiudizio alla carriera, l'impoverimento della capacità professionale, la diminuzione delle attitudini lavorative, la mancata acquisizione di maggiore capacità professionale, nonché
l'impedimento di sfruttare possibili future occasioni di lavoro.
Tuttavia, queste sono rimaste mere enunciazioni, che non assolvono all'onere di puntuale e specifica allegazione richiesto dalla giurisprudenza. Per converso, per provare il danno da dequalificazione, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., sarebbe stata necessaria l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, che vadano oltre il mero richiamo a categorie generali come la qualità e quantità dell'attività svolta o la durata del demansionamento, e che permettano di risalire, con canoni di probabilità e comune esperienza, al fatto ignoto del danno effettivo. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto. Considerata la non piena uniformità degli indirizzi
giurisprudenziali in materia e l'obiettiva complessità della fattispecie, le spese processuali devono essere interamente compensate tra le parti.
P.T.M.
-visto l'art. 429 c.p.c.;
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-respinge il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Roma, all'esito della Camera di Consiglio del 1° luglio
2025.
Il Giudice
dott. Ermanno CAMBRIA
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'ufficio per il processo, nella persona del funzionario Dr.ssa Prisca BOGGETTI
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, in esito alla
Camera di Consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, primo comma, prima parte, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.45080 del Ruolo Lavoro e Previdenza
dell'anno 2024, promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte 1
difeso dall'Avv. Anna Maria CALVANO e dall'Avv. Rosangela MUSILLO, presso lo studio delle quali, sito a Roma Viale Parioli 12 è elettivamente domiciliato
-PARTE RICORRENTE –
CONTRO
, rappresentata e difesa dall' Controparte 1
Avv. Fabrizio PARAGALLO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Carlo Mirabello 34, Roma
- PARTE RESISTENTE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2024 Pt 1
[…] onveniva in giudizio 1 Controparte 1
1 chiedendo di accertare e dichiarare che le mansioni igienico-
[...] domestico-alberghiere da lui svolte erano illegittime, in quanto non attinenti al profilo professionale dell'infermiere ma proprie del personale ausiliario di supporto (OSS), e, per l'effetto, di condannare al risarcimento del danno 1' Controparte_1
patrimoniale e non patrimoniale, nella misura di € 116.494,48
(parametrata al 50% dell'ultima retribuzione mensile base), ovvero, in via subordinata, nella misura di € 77.663,20 (parametrata a 1/3 dell'ultima retribuzione mensile base), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Deduceva di lavorare per la convenuta dal 22 febbraio 1993, con la qualifica di infermiere, inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari del CCNL Comparto Sanità Triennio 2019-
2021 (ex categoria D6); che dal 1993 al 1997 aveva prestato servizio nel reparto di Terapia Intensiva Chirurgia Toracica, mentre in seguito,
a decorrere dalla metà del 1999, aveva prestato servizio nel reparto di
Neurologia, per essere infine assegnato al reparto di Chirurgia
Generale ed Oncologica, dove tuttora prestava servizio;
che, sin dalla sua assunzione, era stato costretto a svolgere anche mansioni igienico-domestico-alberghiere, proprie di un profilo professionale inferiore (gli OSS), figura totalmente assente fino ad aprile 2019; che, in ogni caso, anche quando era stata inserita la figura degli OSS nel reparto, aveva continuato a svolgere mansioni domestico-alberghiere, in quanto il personale in servizio era comunque insufficiente per coprire le esigenze del reparto;
che lo svolgimento delle predette mansioni integrava una ipotesi di demansionamento;
che in data 30 marzo 2023 aveva inviato alla Parte 2 una richiesta di risarcimento danni, che era stata riscontrata in data 21 aprile 2023 con diniego del denunciato demansionamento. Si costituiva tempestivamente in giudizio L Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in
[...]
fatto e in diritto.
Assumeva che il ricorrente era stato assunto in data 22 febbraio
1993 con la qualifica di infermiere professionale presso l'allora
Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri, confluita poi nella Parte 2 ; che, a partire dal 1999, il ricorrente era stato assegnato presso il reparto U.O.C. Chirurgia Generale Oncologica, dove continuava a svolgere, con continuità, turni mattina, pomeriggio e notte (h24); che la dotazione organica del reparto di Chirurgia
Generale Oncologica attestava e documentava l'integrale ed esaustival copertura del fabbisogno relativo all'impiego dei profili infermieristici e del personale di supporto, in linea con i dati rinvenienti dal Decreto del Commissario ad acta U0008 del 10 febbraio 2011, dal DM
70/2015 e dalle Linee Guida Agenas Protocollo n. 2022/00005733 del
10 giugno 2022, che regolamentavano le dotazioni organiche delle degenze infermieristiche;
che presso la Chirurgia Generale Oncologica
l'assistenza continuativa da parte degli infermieri era garantita con un rapporto infermiere/paziente pari o superiore a un infermiere ogni 6 pazienti, e quindi superiore rispetto al range previsto dalle linee guida
Agenas di un infermiere per ogni 8 pazienti;
che tale dotazione organica era in linea con gli standard ospedalieri e risultava adeguata e pienamente rispondente a garantire la soddisfacente gestione delle esigenze del reparto, senza evidenziare alcuna scopertura di organico;
che il ricorrente non aveva mai svolto in modo effettivo e costante mansioni inferiori, asserendo che le attività da lui espletate consistevano nell'accoglienza, valutazione del grado di autonomia dei pazienti, rilevazione delle allergie e registrazione;
valutazione del rischio lesioni da pressione, somministrazione di scale di valutazione, richiesta di materassi antidecubito, stadiazione e medicazioni
(semplici e avanzate) delle lesioni, e rivalutazioni;
valutazione e rivalutazione programmata del rischio cadute;
gestione del percorso relativo all'intervento chirurgico e compilazione delle check-list pre e post-operatorie, ovvero attività perfettamente corrispondenti con la professionalità del lavoratore. °All'esito dell'attività istruttoria, all'udienza del luglio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, di cui è stata data lettura, assenti le parti dell'aula di udienza.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento, in virtù di plurime e autonome motivazioni, ciascuna di per sé idonea a determinare il rigetto delle domande.
Parte ricorrente ha fondato la propria domanda sulla presunta sistematicità dell'adibizione a mansioni inferiori, segnatamente quelle proprie degli Operatori Socio-Sanitari (OSS). Tuttavia, tale assunto non ha trovato sufficiente conferma sulla base di quanto emerso all'esito dell'istruttoria.
La teste Testimone_1 coordinatrice infermieristica del reparto,
ha confermato l'esternalizzazione dei servizi di ausiliariato. In
particolare, ha precisato che, nel periodo in cui il reparto contava 23 posti letto, erano presenti due ausiliari di ditte esterne con il compito prevalente di "spostare i pazienti, ad esempio per svolgere esami, approvvigionamento e sistemazione farmaci ed altro materiale;
consegna dei vassoi dal carrello del vitto al paziente sotto la guida dell'infermiere che si occupa del controllo della corretta distribuzione".
La stessa ha altresì confermato che le pulizie, inclusa la sanificazione dell'unità del paziente, erano demandate ad ausiliari di altra ditta esterna, e che la chiusura dei sacchi contenenti rifiuti speciali, pur con fatica, veniva fatta fare agli ausiliari e attualmente dagli OSS. Le dichiarazioni rese dal teste dirigente Testimone 2
medico, per converso, non appaiono particolarmente precise anche rispetto a quelle, appena (ed anche appresso) menzionate nelle parti maggiormente significative, della teste Pur avendo Tes 1
inizialmente affermato che "tutte le mansioni che lei mi legge - riferite al capitolo di prova L) del ricorso- venivano svolte dagli infermieri”, lo stesso ha poi ammesso, rispondendo alle domande relative alle attività proprie dell'infermiere (capitolo 14 della memoria difensiva della che "si tratta di tutte attività svolte quotidianamente dagli
,
infermieri e quindi anche dal ricorrente, delle quali attualmente vi è anche tracciabilità informatica per ricostruire eventualmente il lavoro svolto dal singolo infermiere".
"La sua successiva incapacità di stabilire una percentuale attendibile della suddivisione del lavoro puramente infermieristico rispetto a quello domestico-alberghiero", motivata dalle mutevoli
"esigenze quotidiane", rende la sua deposizione priva di forza probatoria circa la prevalenza delle mansioni asseritamente demansionanti. Ne consegue che la deposizione del teste Tes 2 non è idonea a dimostrare la lamentata prevalenza delle mansioni inferiori.
Viceversa, la teste Tes_1 ha puntualmente ribadito l'entità e il tenore delle mansioni specialistiche svolte dalla parte ricorrente, confermando l'elevata capacità, professionalità e competenza costantemente manifestata dal Sig. Pt 1 nell'espletamento delle funzioni proprie del suo inquadramento. Ha chiarito che, sebbene prima dell'introduzione degli OSS gli infermieri potrebbero aver svolto alcune attività di base, attualmente gli OSS si occupano di attività come prendere i parametri vitali o aiutare nell'alimentazione e nella mobilizzazione, sempre "sotto la supervisione dell'infermiere", che "dice all'OSS quello che deve fare", dato che "gli infermieri sono spesso molto occupati nella gestione generale del paziente". Questo conferma il ruolo di direzione e supervisione dell'infermiere, anche in presenza di personale di supporto.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le testimonianze assunte hanno smentito in modo sufficientemente chiaro la prospettazione dello stesso in termini di rigida sistematicità
e non marginalità della sua adibizione a mansioni inferiori. Infatti, dalle emergenze istruttorie ha trovato conferma la tesi sostenuta dalla difesa della ossia che il ricorrente ha continuato a svolgere in misura preponderante le mansioni proprie del suo inquadramento. Parte 2Osserva il Giudicante che la condotta della si allinea ai consolidati principi enunciati dalla Suprema Corte in materia di demansionamento nel pubblico impiego.
In particolare, come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 19419 del 2020, nel pubblico impiego privatizzato "...il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività".
Inoltre, deve considerarsi che "...in ipotesi di svolgimento di mansioni promiscue, allo scopo di determinare l'inquadramento spettante al lavoratore devono considerarsi congiuntamente i dati quantitativi e quelli qualitativi, per giungere a stabilire quali attribuzioni assumano rilievo professionale preminente" (cfr. Cass. n.9 del 2001).
Sulla base di detti principi, separando le attività di competenza degli infermieri e degli OSS, non si può che concludere che l'attività svolta dal ricorrente nel reparto di Chirurgia Generale Oncologica fosse prevalentemente di tipo infermieristico per quanto sopra argomentato.
Dal punto di vista quali-quantitativo -criterio utilizzato dalla giurisprudenza per individuare, сит grano salis, il corretto inquadramento anche in caso di mansioni promiscue ed estensibile alla verifica di un demansionamento- non può dirsi che il ricorrente sia stato adibito a mansioni inferiori tali da concretizzare un demansionamento, in considerazione del fatto che dette attività erano svolte congiuntamente alle mansioni proprie della propria categoria.
Si evidenzia altresì che, secondo il DM 739/1994 e la Legge
42/1999, l'infermiere, quale responsabile dell'assistenza generale infermieristica, partecipa all'identificazione dei bisogni della salute, gestisce l'intervento assistenziale, garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche e si avvale dell'opera del personale di supporto senza spogliarsi dei compiti oggetto di propria attribuzione, potendo l'infermiere demandare agli operatori la mera esecuzione dei predetti compiti. Ne deriva che, nell'ambito dei compiti di assistenza alla persona, non si può affermare che le attività indicate in ricorso siano del tutto estranee a quelle demandate agli infermieri, ma rientrano nella più ampia sfera della responsabilità e della supervisione infermieristica. dall'insussistenza delIn ogni caso, a prescindere demansionamento, si rileva che le pretese risarcitorie avanzate dalla parte ricorrente si palesano inammissibili e infondate per carenza di allegazione e prova del danno (motivo di per sé autonomamente decisivo per il non accoglimento delle domande attoree).
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il danno da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale (in re ipsa), ma deve essere specificamente allegato e provato da chi si assume danneggiato (cfr., ex plurimis, fra le ultime: Cass., 9 ottobre
2024, n. 27867; Cass., 31 luglio 2024, n. 21527; Cass., 24 marzo
2006, n.6572). Non è dunque sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, ma incombe sul lavoratore non solo l'onere di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad allegazioni generiche rispetto all'asserito danno subito, affermando di aver patito un pregiudizio alla carriera, l'impoverimento della capacità professionale, la diminuzione delle attitudini lavorative, la mancata acquisizione di maggiore capacità professionale, nonché
l'impedimento di sfruttare possibili future occasioni di lavoro.
Tuttavia, queste sono rimaste mere enunciazioni, che non assolvono all'onere di puntuale e specifica allegazione richiesto dalla giurisprudenza. Per converso, per provare il danno da dequalificazione, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., sarebbe stata necessaria l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, che vadano oltre il mero richiamo a categorie generali come la qualità e quantità dell'attività svolta o la durata del demansionamento, e che permettano di risalire, con canoni di probabilità e comune esperienza, al fatto ignoto del danno effettivo. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto. Considerata la non piena uniformità degli indirizzi
giurisprudenziali in materia e l'obiettiva complessità della fattispecie, le spese processuali devono essere interamente compensate tra le parti.
P.T.M.
-visto l'art. 429 c.p.c.;
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-respinge il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Roma, all'esito della Camera di Consiglio del 1° luglio
2025.
Il Giudice
dott. Ermanno CAMBRIA
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'ufficio per il processo, nella persona del funzionario Dr.ssa Prisca BOGGETTI