Art. 10.
All' articolo 1 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Al trasferimento del portafoglio di una societa' di mutua assicurazione in liquidazione coatta amministrativa si applicano le disposizioni dell' articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e degli articoli 1 e seguenti del presente decreto, come modificato dalla legge di conversione.
Il trasferimento del portafoglio non comporta per i soci assicurati modificazioni alla qualita' di socio della societa' posta in liquidazione coatta qualunque sia la natura della societa' cessionaria".
All' articolo 1 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Al trasferimento del portafoglio di una societa' di mutua assicurazione in liquidazione coatta amministrativa si applicano le disposizioni dell' articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e degli articoli 1 e seguenti del presente decreto, come modificato dalla legge di conversione.
Il trasferimento del portafoglio non comporta per i soci assicurati modificazioni alla qualita' di socio della societa' posta in liquidazione coatta qualunque sia la natura della societa' cessionaria".