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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/02/2025, n. 2302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2302 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 46220/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 20 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 24 febbraio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 46220 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
- Avv. A. Attura Parte_1
- ricorrente in opposizione -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t., anche per – Avv. CP_1 Controparte_2
M. Sordillo
- resistente opposto -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il nominato in epigrafe ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito n. 39720240019995716 con cui l' gli aveva ingiunto di pagare le somme ivi indicate a titolo di contributi omessi CP_1 per gli anni 2022 e 2023, eccependo nel merito la non debenza di tali contributi.
Si è costituito l' anche per la eccependo preliminarmente CP_1 Controparte_2 la tardività del ricorso e la carenza di legittimazione passiva della e Controparte_2 chiedendo nel merito il rigetto del ricorso deducendone l'infondatezza.
Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di tardività del ricorso perché l'avviso di addebito è stata notificato in data 5 novembre 2024 e il ricorso è stato depositato lunedì 16 dicembre 2024, come attestato nello storico del fascicolo dalla cancelleria di questo Tribunale, a nulla rilevando la circostanza che per ragioni burocratiche la relativa iscrizione a ruolo generale sia avvenuta solo in data 18 dicembre 2024, non dovendo ricadere sulle parti processuali gli effetti delle lungaggini burocratiche imputabili agli uffici pubblici, e deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva della in quanto si discute di un Controparte_2 credito maturato dopo il 1 gennaio 2006, e dunque non oggetto di cessione a tale società da parte dell' (art. 13 legge 448/1998 e succ. mod.). CP_3
Nel merito, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
È documentalmente provato che il ricorrente sia e sia stato titolare di cariche e qualifiche in numerose società (all.ti nn.
2-4 alla memoria); in particolare, il ricorrente è socio al 60% e amministratore della società costituita Controparte_4 in data 11 marzo 2022, con data di inizio attività al 20 aprile 2022 e codice ATECO
96.09.05 (Organizzazione di feste e cerimonie), società che, pur avendo prodotto e dichiarato un volume d'affari negli anni oggetto dell'avviso di addebito opposto
(2022 e 2023), non ha dipendenti (all.ti nn. 7 e 8 alla memoria); inoltre, il socio al
40%, , non risulta iscritto alla Gestione Commercianti (all. n. 10 alla CP_5 memoria).
Infine, va evidenziato che dall'estratto contributivo inerente alla posizione previdenziale del ricorrente risulta che nel periodo di cui ai fatti di causa egli non ha svolto altra attività lavorativa che possa escludere il carattere di abitualità e prevalenza nell'espletamento dell'attività d'impresa (all. n. 11 alla memoria).
Ciò posto, l'art. 1, comma 203, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha imposto l'obbligo di iscrizione di soci di s.r.l. alla gestione degli esercenti attività commerciali, dispone quanto segue:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti ai punti di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed
i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Occorre al riguardo precisare che nel lavoro aziendale rientra sia l'attività esecutiva (ad esempio la vendita dei prodotti), sia l'attività di organizzazione e di direzione dell'impresa, atteso che anche con tali atti il socio che li compie dà il proprio personale apporto al lavoro dell'azienda, ingerendosi direttamente nell'andamento dell'attività di quest'ultima.
Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, “stante
l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass. Civ., Sez. Lav., 26 gennaio 2021, n. 1683).
Ne deriva, pertanto, che la partecipazione con carattere di abitualità e prevalenza va ravvisata sia quando la prestazione, esecutiva o direttiva, si inserisca o si immedesimi nel servizio prodotto dall'azienda, sia nelle attività a questo connesse.
Orbene, da quanto sopra esposto, può agevolmente trarsi la conclusione che in capo al ricorrente sussistono tutti i requisiti di legge per l'iscrizione alla Gestione
Commercianti, avendo esercitato nel periodo per cui è causa attività di lavoro in seno all'azienda con i caratteri di abitualità e prevalenza.
Appare, infatti, documentalmente provato che:
a) la carica assunta dal ricorrente è quella di socio al 60 % della società
Controparte_4
b) la società è sempre stata attiva e produttiva di redditi d'impresa;
c) nel periodo di cui ai fatti di causa l'azienda non ha avuto dipendenti;
d) il ricorrente non ha versato contributi ad alcuna gestione previdenziale già dall'anno 2018.
Tali le ragioni del rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza. DISPOSITIVO dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2 respinge il ricorso;
pone a carico di parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro
885,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 % ed oneri riflessi.
Roma, 24 febbraio 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 20 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 24 febbraio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 46220 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
- Avv. A. Attura Parte_1
- ricorrente in opposizione -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t., anche per – Avv. CP_1 Controparte_2
M. Sordillo
- resistente opposto -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il nominato in epigrafe ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito n. 39720240019995716 con cui l' gli aveva ingiunto di pagare le somme ivi indicate a titolo di contributi omessi CP_1 per gli anni 2022 e 2023, eccependo nel merito la non debenza di tali contributi.
Si è costituito l' anche per la eccependo preliminarmente CP_1 Controparte_2 la tardività del ricorso e la carenza di legittimazione passiva della e Controparte_2 chiedendo nel merito il rigetto del ricorso deducendone l'infondatezza.
Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di tardività del ricorso perché l'avviso di addebito è stata notificato in data 5 novembre 2024 e il ricorso è stato depositato lunedì 16 dicembre 2024, come attestato nello storico del fascicolo dalla cancelleria di questo Tribunale, a nulla rilevando la circostanza che per ragioni burocratiche la relativa iscrizione a ruolo generale sia avvenuta solo in data 18 dicembre 2024, non dovendo ricadere sulle parti processuali gli effetti delle lungaggini burocratiche imputabili agli uffici pubblici, e deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva della in quanto si discute di un Controparte_2 credito maturato dopo il 1 gennaio 2006, e dunque non oggetto di cessione a tale società da parte dell' (art. 13 legge 448/1998 e succ. mod.). CP_3
Nel merito, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
È documentalmente provato che il ricorrente sia e sia stato titolare di cariche e qualifiche in numerose società (all.ti nn.
2-4 alla memoria); in particolare, il ricorrente è socio al 60% e amministratore della società costituita Controparte_4 in data 11 marzo 2022, con data di inizio attività al 20 aprile 2022 e codice ATECO
96.09.05 (Organizzazione di feste e cerimonie), società che, pur avendo prodotto e dichiarato un volume d'affari negli anni oggetto dell'avviso di addebito opposto
(2022 e 2023), non ha dipendenti (all.ti nn. 7 e 8 alla memoria); inoltre, il socio al
40%, , non risulta iscritto alla Gestione Commercianti (all. n. 10 alla CP_5 memoria).
Infine, va evidenziato che dall'estratto contributivo inerente alla posizione previdenziale del ricorrente risulta che nel periodo di cui ai fatti di causa egli non ha svolto altra attività lavorativa che possa escludere il carattere di abitualità e prevalenza nell'espletamento dell'attività d'impresa (all. n. 11 alla memoria).
Ciò posto, l'art. 1, comma 203, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha imposto l'obbligo di iscrizione di soci di s.r.l. alla gestione degli esercenti attività commerciali, dispone quanto segue:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti ai punti di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed
i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Occorre al riguardo precisare che nel lavoro aziendale rientra sia l'attività esecutiva (ad esempio la vendita dei prodotti), sia l'attività di organizzazione e di direzione dell'impresa, atteso che anche con tali atti il socio che li compie dà il proprio personale apporto al lavoro dell'azienda, ingerendosi direttamente nell'andamento dell'attività di quest'ultima.
Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, “stante
l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass. Civ., Sez. Lav., 26 gennaio 2021, n. 1683).
Ne deriva, pertanto, che la partecipazione con carattere di abitualità e prevalenza va ravvisata sia quando la prestazione, esecutiva o direttiva, si inserisca o si immedesimi nel servizio prodotto dall'azienda, sia nelle attività a questo connesse.
Orbene, da quanto sopra esposto, può agevolmente trarsi la conclusione che in capo al ricorrente sussistono tutti i requisiti di legge per l'iscrizione alla Gestione
Commercianti, avendo esercitato nel periodo per cui è causa attività di lavoro in seno all'azienda con i caratteri di abitualità e prevalenza.
Appare, infatti, documentalmente provato che:
a) la carica assunta dal ricorrente è quella di socio al 60 % della società
Controparte_4
b) la società è sempre stata attiva e produttiva di redditi d'impresa;
c) nel periodo di cui ai fatti di causa l'azienda non ha avuto dipendenti;
d) il ricorrente non ha versato contributi ad alcuna gestione previdenziale già dall'anno 2018.
Tali le ragioni del rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza. DISPOSITIVO dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2 respinge il ricorso;
pone a carico di parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro
885,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 % ed oneri riflessi.
Roma, 24 febbraio 2025
IL GIUDICE