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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 07/10/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 892/2023
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 07/10/2025 alle ore 12.15, innanzi al giudice UE VE, sono comparsi:
Per ompare l'avv. PRATI ILARIA Parte_1
Per Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice conclude come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 29.7.2025.
La parte discute la causa riportandosi alle note conclusive autorizzate;
rinuncia ad essere presente alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontana dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
UE VE
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice UE VE, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 892/2023 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. PRATI ILARIA (c.f. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ) - contumace Controparte_1 C.F._3
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato il sig. ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1
, deducendo: di aver acquistato con rogito Notaio del 20.7.2016 la nuda proprietà di Controparte_1 Per_1 un fabbricato per civile abitazione posto nel Comune di Buggiano (PT), via Serralta ed identificato al
NCEU del suddetto Comune al fg. 14, mapp. 1362, categoria A/7; che i sigg.ri e Parte_2
ne hanno acquistato per metà ciascuno il diritto di usufrutto;
che tale immobile è stato Parte_3 venduto al ricorrente completo di cappotto esterno definito di rasatura colorata, come da preliminare di vendita sottoscritto il 16.7.2015 e facente parte integrante del contratto di compravendita;
che tale cappotto presenta gravi vizi tali da non garantire l'isolamento termico e conseguentemente l'efficientamento energetico dell'immobile; che, dunque, il sig. si è visto costretto in data 22.10.2021 ad Parte_1 introdurre giudizio per accertamento tecnico preventivo al fine di avere adeguata valutazione della natura e dell'entità dei danni e per individuare le varie responsabilità della ditta che aveva realizzato le opere, CP_2
del tecnico incaricato della direzione dei lavori, geom. e dei venditori sig.ri
[...] Controparte_1 [...]
e ; che nel suddetto giudizio nessuna delle parti convenute si è CP_3 Controparte_4 costituita;
che il nominato CTU, geom. ha rilevato i vizi presenti, individuando le Persona_2 responsabilità in capo alla in quanto l'esecuzione dei lavori non è a regola d'arte ed in capo al CP_2
pagina 2 di 7 geom. nella sua qualità di direttore dei lavori, per mancanza di vigilanza ed ha Controparte_1 quantificato in euro 46.100,00 oltre iva ed oneri il costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei suddetti vizi. Il ricorrente ha, dunque, promosso l'odierno giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Pistoia contrariis reiectis: - Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1669 cc del
Geom. nato a [...] il [...] CF: con studio professionale Controparte_1 CodiceFiscale_4 in via Romana Lucchese n. 348 Frazione Galleno- EC (FI) in ordine ai danni arrecati al sig. Parte_1 come in premessa del presente atto;
- dichiarare conseguentemente tenuto e condannare il Geom. al
[...] Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal ricorrente in conseguenza di quanto precede, da liquidarsi nella somma di €
46.100,00 (quarantaseimilacento/00) oltre IVA e oneri, o in quella maggiore o minore che risulterà dovuto all'esito del procedimento;
- dichiarare conseguentemente tenuto e condannare il Geom. al rimborso delle spese relative alla Controparte_1
Consulenza Tecnica nel procedimento per Accertamento tecnico preventivo pari ad € 2.602,83 per onorari professionali e €
34,00 per spese oltre 5% di contributo Cassa Geometri e marca da bollo da € 2,00. Con vittoria di spese di causa, IVA e
Cpa come per legge”.
Il resistente, geom. cui sono stati ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di Controparte_1 fissazione udienza, non si è costituito in giudizio, di talché all'udienza del 20.6.2023 ne è stata dichiarata la contumacia.
Svolta istruttoria documentale, il ricorrente ha precisato le proprie conclusioni richiamando quelle rese con l'atto introduttivo del giudizio, precisando, altresì, che le spese del consulente tecnico d'ufficio sono state liquidate dal giudice in data 3.5.2023 in euro 1.800,00 per onorari ed euro 34,00 per spese, oltre Iva e contributi previdenziali come per legge (cfr. note conclusive del 29.7.2025).
La causa è passata in decisione in data odierna a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. La domanda attorea è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha avanzato domanda risarcitoria nei confronti del geom. quale direttore Controparte_1 dei lavori, per i danni conseguenti ai gravi difetti riscontrati sull'immobile consistenti nella realizzazione di un cappotto termico inadeguato.
Più precisamente, il sig. ritiene il professionista responsabile ai sensi dell'art. 1669 c.c. per Parte_1 non aver questi correttamente vigilato sulla esecuzione dei lavori, assumendo che questi non siano stati compiuti a regola d'arte.
Deve premettersi che la giurisprudenza di legittimità da tempo ritiene ormai che, configurando l'art. 1669
c.c. una sorta di responsabilità extracontrattuale, analoga a quella aquiliana, nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore - costruttore del fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, anche pagina 3 di 7 tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro attività nella realizzazione dell'opera, abbiano comunque contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione (in tal senso Cass.
8700/2016, Cass.17874/2013, Cass.19868/09, Cass.3406/06, Cass.13158/02, Cass.4900/93).
Tuttavia, nell'ipotesi in cui il direttore dei lavori sia chiamato a rispondere ex art. 1669 c.c., non è sufficiente che il committente provi la mera esistenza del vizio, ma è necessario che dimostri in che modo il professionista, venendo meno ai propri doveri, abbia concausato l'insorgenza del vizio (si veda Tribunale
Roma, 20.07.2000).
Nel caso di specie, assume rilevanza dirimente ai fini del decidere l'assolvimento dell'onere probatorio incombente su parte attrice, con particolare riferimento al nesso di causalità tra l'omessa vigilanza attribuita al direttore dei lavori e la esecuzione non conforme a regola d'arte del cappotto termico, imputabile alla impresa appaltatrice.
A tal proposito, deve rilevarsi come parte ricorrente abbia fornito prove documentali idonee ad accertare la responsabilità del geom. in ordine ai fatti di cui è causa e, segnatamente, le relazioni dei consulenti CP_1 tecnici di parte attrice, prodotte in atti, che hanno asseverato la non conformità alle regole dell'arte delle opere realizzate dalla ditta (cfr. doc. 3,4 fascicolo ricorrente) nonché la consulenza tecnica CP_2
d'ufficio a firma geom. che, oltre ad aver confermato le cause dei danni lamentati ne Persona_2 ha individuato le responsabilità ovvero: “(…) - Le problematiche riscontrate nelle opere descritte sono da imputarsi ad una esecuzione non alla regola dell'arte da parte dell'Impresa esecutrice . - Tenuto conto dell'estensione CP_2 dell'opera in esame, rileva una plausibile mancanza di vigilanza da parte del Direttore dei Lavori Geom. Controparte_1 in quanto agli atti non risultano verbali o contestazioni nel merito della posa. - In merito alla responsabilità dei precedenti proprietari, e venditori dell'immobile, rileva che, sebbene la richiesta del Permesso a Costruire n. 8/2016 a variante, rilasciato il 06/05/2016, fosse già stato presentato prima della firma del preliminare di compravendita, la relativa Relazione Tecnica ex Legge 10/1991 è stata depositata in Comune solo in data 30/03/2016, variando le indicazioni contenute nella prima
Relazione Tecnica ex Legge 10/1991, nota a Parte Attrice” (cfr. pag. 6 CTU – doc. 11 fascicolo ricorrente).
La relazione del CTU, immune da vizi e fondata sull'esame di tutta la documentazione prodotta, è, infatti, pienamente utilizzabile e valutabile dal giudice nel giudizio di merito apertosi a seguito di accertamento tecnico preventivo.
A tal proposito, si rammenta che per costante giurisprudenza “(…) la relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo espletato ante causam è un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito ed è liberamente valutabile dal giudice, che può trarne elementi di prova anche se ad esso partecipino soggetti che non sono stati presenti nel procedimento di accertamento tecnico preventivo. Pur essendo privo di ogni efficacia di prova privilegiata nel successivo giudizio di merito, esso costituisce comunque un documento pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito. Esso entra a far parte del materiale probatorio regolarmente pagina 4 di 7 prodotto e sottoposto al contraddittorio, è quindi liberamente apprezzabile dal giudice ed utilizzabile per fondarvi il proprio convincimento nei confronti di tutte le parti del giudizio, anche di quelle che non ebbero a partecipare all'accertamento tecnico
(Cass. n. 18567 del 2018). Ciò in quanto nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (v. in tal senso Cass. n. 13229 del 2015). In particolare, la relazione conclusiva dell'ATP al quale una delle parti non abbia partecipato, che sia stata ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, può essere valutata dal giudice come prova atipica, e quindi idonea a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, adeguatamente motivato (v. Cass. n. 25162 del 2020, sulla possibilità di valorizzare e porre a base del convincimento del giudice, come prova atipica, anche la parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta). La parte del giudizio di merito che non abbia partecipato allo svolgimento dell'accertamento tecnico ante causam, non può utilmente disinteressarsene per il solo fatto di non aver preso parte al procedimento culminato nella sua formazione (v. Cass. n. 8459 del 2020, là dove segnala che la categoria dell'inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio).
Essa dispone di tutti gli strumenti processuali per prendere posizione e difendersi in relazione ad esso, confutandone
l'attendibilità e la concludenza, richiedendo se del caso una consulenza tecnica per approfondire ulteriormente, alla luce delle proprie osservazioni, i profili tecnici di rilievo, o articolando altri mezzi istruttori, in relazione agli altri presupposti richiesti dalla legge per l'accoglimento delle domande avversarie (…). Non può, viceversa, il giudice, a fronte di una relazione di ATP ritualmente introdotta nel giudizio di merito, legittimamente ritenere di poter trarre dalla stessa elementi a fondamento del suo convincimento della responsabilità dei danneggianti e al contempo ritenerla tamquam non esset, e cioè inopponibile nei confronti del soggetto tenuto a manlevarli, rigettando la domanda nei suoi confronti perché sfornita di prova, segnatamente qualora (come nella specie) nessuna eccezione sia stata sollevata in proposito dalla parte interessata” (cfr. Cass. 849/2023).
Le risultanze della CTU svolta nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo RG. n.
2813/2021 possono dunque ritenersi in sé sufficienti a fondare la presente decisione.
Ebbene, il consulente tecnico ha accertato la mancanza in atti di verbali e/o lettere di contestazione da parte del geom. in ordine alla non corretta realizzazione del cappotto termico sull'immobile CP_1 acquistato dal ricorrente, rilevando, dunque, la responsabilità del medesimo ai sensi dell'art. 1669 c.c.
A ciò si aggiunga, peraltro, che il contegno processuale tenuto dal geometra, il quale, non costituendosi né nella fase di ATP né nel presente giudizio di merito, non ha fornito prova contraria, va a rafforzare quanto emerso in sede di operazioni peritali.
Da ultimo, risulta, altresì, provato, sotto il profilo del quantum debeatur, il pregiudizio economico necessario per la rimessione in pristino delle opere di cui il ricorrente chiede di essere risarcito, che il CTU ha quantificato in euro 46.100,00 al netto di IVA ed oneri di legge. pagina 5 di 7 Tutto ciò considerato, ritenuti provati i fatti costitutivi della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 1669 c.c., deve ritenersi fondato ogni addebito nei confronti del professionista convenuto in ordine alla mancata vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere sull'immobile di proprietà del ricorrente.
Sul suindicato importo decorrerà rivalutazione e interessi costituendo debito di valore a far tempo dalla data dell'evento (Cass. Sez. Un. 1712/1995; Cass. 25615/2015).
Giova, difatti, precisare che, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno ha ad oggetto un debito di valore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione;
mentre il diritto al corrispettivo ha natura di debito di valuta, che non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta.
Nella specie, poiché la stima del c.t.u. è stata fatta con riferimento alla data di deposito della relazione peritale nella fase di ATP (19.12.2022), si ritiene che detta data rappresenti il discrimine per gli ulteriori accessori (rivalutazione e interessi) dovuti per reintegrare il patrimonio della parte danneggiata.
Pertanto, vanno riconosciuti interessi al tasso legale sulla suddetta somma rivalutata, in base agli indici
ISTAT, anno per anno, dalla data del deposito della relazione peritale (19.12.2022) fino alla data di pubblicazione della sentenza. Dalla data della pubblicazione della sentenza e fino al saldo andranno corrisposti i soli interessi legali ex art. 1282 comma 1 c.c. , stante la trasformazione dal momento della pronuncia della presente decisione dell'obbligazione di valore in debito di valuta (Cass. 21396/2014).
In conclusione, la domanda risarcitoria attorea deve essere accolta e, per l'effetto, il convenuto va condannato al pagamento della somma di euro 46.100,00, al netto di IVA, oltre interessi e rivalutazione come sopra precisati.
2. Le spese di lite del presente giudizio e del procedimento di ATP iscritto al RG. n. 2813/2021 (cfr. Cass.
15492/2019) seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM
55/2014 in base al valore della lite (da € 26.000,01 ad € 52.000,00), e all'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori a quelli medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e delle modalità semplificate di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Parte convenuta è altresì tenuta a rimborso alla parte attrice le spese relative alla Consulenza Tecnica nel procedimento per Accertamento tecnico preventivo così come liquidate, con decreto del giudice della fase sommaria, in euro 1.800,00 per onorari e € 34,00 per spese oltre IVA e contributi previdenziali come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
- in accoglimento delle domande di parte ricorrente, accerta e dichiara la responsabilità del geom. CP_1 pagina 6 di 7 e, per l'effetto, lo condanna al risarcimento del danno in favore del sig. CP_1 Parte_1 quantificato in euro 46.100,00 al netto di IVA, oltre interessi e rivalutazione come precisato in parte motiva;
- condanna il geom. alla rifusione delle spese di lite che liquida, per la fase di ATP Controparte_1
(procedimento r.g.n. 2813/2021), in euro 286,00 per spese vive ed euro 1.528,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e, per la presente fase di merito, in euro 545,00 per spese vive ed in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese di CTU della fase di ATP pari ad euro 1.800,00 per onorari ed euro 34,00 per spese, oltre IVA e contributi previdenziali come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 7.10.2025
Il Giudice
UE VE
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 07/10/2025 alle ore 12.15, innanzi al giudice UE VE, sono comparsi:
Per ompare l'avv. PRATI ILARIA Parte_1
Per Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice conclude come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 29.7.2025.
La parte discute la causa riportandosi alle note conclusive autorizzate;
rinuncia ad essere presente alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontana dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
UE VE
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice UE VE, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 892/2023 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. PRATI ILARIA (c.f. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ) - contumace Controparte_1 C.F._3
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato il sig. ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1
, deducendo: di aver acquistato con rogito Notaio del 20.7.2016 la nuda proprietà di Controparte_1 Per_1 un fabbricato per civile abitazione posto nel Comune di Buggiano (PT), via Serralta ed identificato al
NCEU del suddetto Comune al fg. 14, mapp. 1362, categoria A/7; che i sigg.ri e Parte_2
ne hanno acquistato per metà ciascuno il diritto di usufrutto;
che tale immobile è stato Parte_3 venduto al ricorrente completo di cappotto esterno definito di rasatura colorata, come da preliminare di vendita sottoscritto il 16.7.2015 e facente parte integrante del contratto di compravendita;
che tale cappotto presenta gravi vizi tali da non garantire l'isolamento termico e conseguentemente l'efficientamento energetico dell'immobile; che, dunque, il sig. si è visto costretto in data 22.10.2021 ad Parte_1 introdurre giudizio per accertamento tecnico preventivo al fine di avere adeguata valutazione della natura e dell'entità dei danni e per individuare le varie responsabilità della ditta che aveva realizzato le opere, CP_2
del tecnico incaricato della direzione dei lavori, geom. e dei venditori sig.ri
[...] Controparte_1 [...]
e ; che nel suddetto giudizio nessuna delle parti convenute si è CP_3 Controparte_4 costituita;
che il nominato CTU, geom. ha rilevato i vizi presenti, individuando le Persona_2 responsabilità in capo alla in quanto l'esecuzione dei lavori non è a regola d'arte ed in capo al CP_2
pagina 2 di 7 geom. nella sua qualità di direttore dei lavori, per mancanza di vigilanza ed ha Controparte_1 quantificato in euro 46.100,00 oltre iva ed oneri il costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei suddetti vizi. Il ricorrente ha, dunque, promosso l'odierno giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Pistoia contrariis reiectis: - Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1669 cc del
Geom. nato a [...] il [...] CF: con studio professionale Controparte_1 CodiceFiscale_4 in via Romana Lucchese n. 348 Frazione Galleno- EC (FI) in ordine ai danni arrecati al sig. Parte_1 come in premessa del presente atto;
- dichiarare conseguentemente tenuto e condannare il Geom. al
[...] Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal ricorrente in conseguenza di quanto precede, da liquidarsi nella somma di €
46.100,00 (quarantaseimilacento/00) oltre IVA e oneri, o in quella maggiore o minore che risulterà dovuto all'esito del procedimento;
- dichiarare conseguentemente tenuto e condannare il Geom. al rimborso delle spese relative alla Controparte_1
Consulenza Tecnica nel procedimento per Accertamento tecnico preventivo pari ad € 2.602,83 per onorari professionali e €
34,00 per spese oltre 5% di contributo Cassa Geometri e marca da bollo da € 2,00. Con vittoria di spese di causa, IVA e
Cpa come per legge”.
Il resistente, geom. cui sono stati ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di Controparte_1 fissazione udienza, non si è costituito in giudizio, di talché all'udienza del 20.6.2023 ne è stata dichiarata la contumacia.
Svolta istruttoria documentale, il ricorrente ha precisato le proprie conclusioni richiamando quelle rese con l'atto introduttivo del giudizio, precisando, altresì, che le spese del consulente tecnico d'ufficio sono state liquidate dal giudice in data 3.5.2023 in euro 1.800,00 per onorari ed euro 34,00 per spese, oltre Iva e contributi previdenziali come per legge (cfr. note conclusive del 29.7.2025).
La causa è passata in decisione in data odierna a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. La domanda attorea è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha avanzato domanda risarcitoria nei confronti del geom. quale direttore Controparte_1 dei lavori, per i danni conseguenti ai gravi difetti riscontrati sull'immobile consistenti nella realizzazione di un cappotto termico inadeguato.
Più precisamente, il sig. ritiene il professionista responsabile ai sensi dell'art. 1669 c.c. per Parte_1 non aver questi correttamente vigilato sulla esecuzione dei lavori, assumendo che questi non siano stati compiuti a regola d'arte.
Deve premettersi che la giurisprudenza di legittimità da tempo ritiene ormai che, configurando l'art. 1669
c.c. una sorta di responsabilità extracontrattuale, analoga a quella aquiliana, nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore - costruttore del fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, anche pagina 3 di 7 tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro attività nella realizzazione dell'opera, abbiano comunque contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione (in tal senso Cass.
8700/2016, Cass.17874/2013, Cass.19868/09, Cass.3406/06, Cass.13158/02, Cass.4900/93).
Tuttavia, nell'ipotesi in cui il direttore dei lavori sia chiamato a rispondere ex art. 1669 c.c., non è sufficiente che il committente provi la mera esistenza del vizio, ma è necessario che dimostri in che modo il professionista, venendo meno ai propri doveri, abbia concausato l'insorgenza del vizio (si veda Tribunale
Roma, 20.07.2000).
Nel caso di specie, assume rilevanza dirimente ai fini del decidere l'assolvimento dell'onere probatorio incombente su parte attrice, con particolare riferimento al nesso di causalità tra l'omessa vigilanza attribuita al direttore dei lavori e la esecuzione non conforme a regola d'arte del cappotto termico, imputabile alla impresa appaltatrice.
A tal proposito, deve rilevarsi come parte ricorrente abbia fornito prove documentali idonee ad accertare la responsabilità del geom. in ordine ai fatti di cui è causa e, segnatamente, le relazioni dei consulenti CP_1 tecnici di parte attrice, prodotte in atti, che hanno asseverato la non conformità alle regole dell'arte delle opere realizzate dalla ditta (cfr. doc. 3,4 fascicolo ricorrente) nonché la consulenza tecnica CP_2
d'ufficio a firma geom. che, oltre ad aver confermato le cause dei danni lamentati ne Persona_2 ha individuato le responsabilità ovvero: “(…) - Le problematiche riscontrate nelle opere descritte sono da imputarsi ad una esecuzione non alla regola dell'arte da parte dell'Impresa esecutrice . - Tenuto conto dell'estensione CP_2 dell'opera in esame, rileva una plausibile mancanza di vigilanza da parte del Direttore dei Lavori Geom. Controparte_1 in quanto agli atti non risultano verbali o contestazioni nel merito della posa. - In merito alla responsabilità dei precedenti proprietari, e venditori dell'immobile, rileva che, sebbene la richiesta del Permesso a Costruire n. 8/2016 a variante, rilasciato il 06/05/2016, fosse già stato presentato prima della firma del preliminare di compravendita, la relativa Relazione Tecnica ex Legge 10/1991 è stata depositata in Comune solo in data 30/03/2016, variando le indicazioni contenute nella prima
Relazione Tecnica ex Legge 10/1991, nota a Parte Attrice” (cfr. pag. 6 CTU – doc. 11 fascicolo ricorrente).
La relazione del CTU, immune da vizi e fondata sull'esame di tutta la documentazione prodotta, è, infatti, pienamente utilizzabile e valutabile dal giudice nel giudizio di merito apertosi a seguito di accertamento tecnico preventivo.
A tal proposito, si rammenta che per costante giurisprudenza “(…) la relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo espletato ante causam è un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito ed è liberamente valutabile dal giudice, che può trarne elementi di prova anche se ad esso partecipino soggetti che non sono stati presenti nel procedimento di accertamento tecnico preventivo. Pur essendo privo di ogni efficacia di prova privilegiata nel successivo giudizio di merito, esso costituisce comunque un documento pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito. Esso entra a far parte del materiale probatorio regolarmente pagina 4 di 7 prodotto e sottoposto al contraddittorio, è quindi liberamente apprezzabile dal giudice ed utilizzabile per fondarvi il proprio convincimento nei confronti di tutte le parti del giudizio, anche di quelle che non ebbero a partecipare all'accertamento tecnico
(Cass. n. 18567 del 2018). Ciò in quanto nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (v. in tal senso Cass. n. 13229 del 2015). In particolare, la relazione conclusiva dell'ATP al quale una delle parti non abbia partecipato, che sia stata ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, può essere valutata dal giudice come prova atipica, e quindi idonea a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, adeguatamente motivato (v. Cass. n. 25162 del 2020, sulla possibilità di valorizzare e porre a base del convincimento del giudice, come prova atipica, anche la parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta). La parte del giudizio di merito che non abbia partecipato allo svolgimento dell'accertamento tecnico ante causam, non può utilmente disinteressarsene per il solo fatto di non aver preso parte al procedimento culminato nella sua formazione (v. Cass. n. 8459 del 2020, là dove segnala che la categoria dell'inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio).
Essa dispone di tutti gli strumenti processuali per prendere posizione e difendersi in relazione ad esso, confutandone
l'attendibilità e la concludenza, richiedendo se del caso una consulenza tecnica per approfondire ulteriormente, alla luce delle proprie osservazioni, i profili tecnici di rilievo, o articolando altri mezzi istruttori, in relazione agli altri presupposti richiesti dalla legge per l'accoglimento delle domande avversarie (…). Non può, viceversa, il giudice, a fronte di una relazione di ATP ritualmente introdotta nel giudizio di merito, legittimamente ritenere di poter trarre dalla stessa elementi a fondamento del suo convincimento della responsabilità dei danneggianti e al contempo ritenerla tamquam non esset, e cioè inopponibile nei confronti del soggetto tenuto a manlevarli, rigettando la domanda nei suoi confronti perché sfornita di prova, segnatamente qualora (come nella specie) nessuna eccezione sia stata sollevata in proposito dalla parte interessata” (cfr. Cass. 849/2023).
Le risultanze della CTU svolta nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo RG. n.
2813/2021 possono dunque ritenersi in sé sufficienti a fondare la presente decisione.
Ebbene, il consulente tecnico ha accertato la mancanza in atti di verbali e/o lettere di contestazione da parte del geom. in ordine alla non corretta realizzazione del cappotto termico sull'immobile CP_1 acquistato dal ricorrente, rilevando, dunque, la responsabilità del medesimo ai sensi dell'art. 1669 c.c.
A ciò si aggiunga, peraltro, che il contegno processuale tenuto dal geometra, il quale, non costituendosi né nella fase di ATP né nel presente giudizio di merito, non ha fornito prova contraria, va a rafforzare quanto emerso in sede di operazioni peritali.
Da ultimo, risulta, altresì, provato, sotto il profilo del quantum debeatur, il pregiudizio economico necessario per la rimessione in pristino delle opere di cui il ricorrente chiede di essere risarcito, che il CTU ha quantificato in euro 46.100,00 al netto di IVA ed oneri di legge. pagina 5 di 7 Tutto ciò considerato, ritenuti provati i fatti costitutivi della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 1669 c.c., deve ritenersi fondato ogni addebito nei confronti del professionista convenuto in ordine alla mancata vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere sull'immobile di proprietà del ricorrente.
Sul suindicato importo decorrerà rivalutazione e interessi costituendo debito di valore a far tempo dalla data dell'evento (Cass. Sez. Un. 1712/1995; Cass. 25615/2015).
Giova, difatti, precisare che, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno ha ad oggetto un debito di valore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione;
mentre il diritto al corrispettivo ha natura di debito di valuta, che non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta.
Nella specie, poiché la stima del c.t.u. è stata fatta con riferimento alla data di deposito della relazione peritale nella fase di ATP (19.12.2022), si ritiene che detta data rappresenti il discrimine per gli ulteriori accessori (rivalutazione e interessi) dovuti per reintegrare il patrimonio della parte danneggiata.
Pertanto, vanno riconosciuti interessi al tasso legale sulla suddetta somma rivalutata, in base agli indici
ISTAT, anno per anno, dalla data del deposito della relazione peritale (19.12.2022) fino alla data di pubblicazione della sentenza. Dalla data della pubblicazione della sentenza e fino al saldo andranno corrisposti i soli interessi legali ex art. 1282 comma 1 c.c. , stante la trasformazione dal momento della pronuncia della presente decisione dell'obbligazione di valore in debito di valuta (Cass. 21396/2014).
In conclusione, la domanda risarcitoria attorea deve essere accolta e, per l'effetto, il convenuto va condannato al pagamento della somma di euro 46.100,00, al netto di IVA, oltre interessi e rivalutazione come sopra precisati.
2. Le spese di lite del presente giudizio e del procedimento di ATP iscritto al RG. n. 2813/2021 (cfr. Cass.
15492/2019) seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM
55/2014 in base al valore della lite (da € 26.000,01 ad € 52.000,00), e all'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori a quelli medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e delle modalità semplificate di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Parte convenuta è altresì tenuta a rimborso alla parte attrice le spese relative alla Consulenza Tecnica nel procedimento per Accertamento tecnico preventivo così come liquidate, con decreto del giudice della fase sommaria, in euro 1.800,00 per onorari e € 34,00 per spese oltre IVA e contributi previdenziali come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
- in accoglimento delle domande di parte ricorrente, accerta e dichiara la responsabilità del geom. CP_1 pagina 6 di 7 e, per l'effetto, lo condanna al risarcimento del danno in favore del sig. CP_1 Parte_1 quantificato in euro 46.100,00 al netto di IVA, oltre interessi e rivalutazione come precisato in parte motiva;
- condanna il geom. alla rifusione delle spese di lite che liquida, per la fase di ATP Controparte_1
(procedimento r.g.n. 2813/2021), in euro 286,00 per spese vive ed euro 1.528,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e, per la presente fase di merito, in euro 545,00 per spese vive ed in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese di CTU della fase di ATP pari ad euro 1.800,00 per onorari ed euro 34,00 per spese, oltre IVA e contributi previdenziali come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 7.10.2025
Il Giudice
UE VE
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