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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 23/04/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2001/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 2001/2024 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], località Calvasino n. 9, con il patrocinio dell'Avv. MARCO MUSUMECI, ricorrente;
contro
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a CP_1 C.F._2
Oliveto Lario (LC), via Armando Diaz n. 54, con il patrocinio dell'Avv. LAURA ROTA, resistente; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
“Le parti, ferma restando la richiesta di separazione, concordano nel rinunciare parte [n.d.r. ricorrente] all'assegno di mantenimento e parte resistente alla domanda di addebitare la colpa della separazione, con impegno della parte ricorrente a restituire la metà del finanziamento di 15.000 euro, che, dedotti 3000 euro versati, corrisponde a 4.500 euro che saranno corrisposte con bonifico in rate in rate mensili di 250 euro con decorrenza al 30 del mese, a partire da marzo 2025. Parte resistente rinuncia al residuo credito della somma finanziata. Tutti i rapporti economici tra le parti si ritengono definiti” (cfr. accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 11.3.2025)
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso per la separazione giudiziale e lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., depositato in data 11.12.2024, Parte_1 a convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale , esponendo
[...] CP_1 di avere contratto con lo stesso matrimonio civile in data 17.4.2019 a Oliveto Lario (LC), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni e fissando la residenza familiare presso l'immobile sito in Oliveto Lario (LC), via Armando Diaz n. 54, di esclusiva proprietà del marito. Dall'unione coniugale non sono nati figli. La ricorrente ha allegato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza con il marito a causa della grave crisi coniugale che le parti starebbero attraversando da diverso tempo, caratterizzata da continue discussioni. A detta della moglie, poi, i comportamenti del coniuge sarebbero divenuti sempre più offensivi ed aggressivi nei suoi confronti a seguito della decisione della stessa di separarsi, tanto da essere stata costretta a lasciare la casa coniugale e trasferirsi altrove, senza poter più accedere liberamente all'abitazione familiare. La ricorrente ha allegato altresì che in data 20.10.2024 il marito si sarebbe presentato sul proprio luogo di lavoro, minacciandola e che, in completa autonomia e senza l'apposizione di alcuna sottoscrizione e autorizzazione da parte della stessa, avrebbe provveduto a chiudere il c/c cointestato tra i coniugi presso . Infine, parte ricorrente ha dedotto di percepire un reddito mensile netto di circa CP_2
€ 1.000,00, mentre il marito percepirebbe un reddito mensile netto pari ad € 2.300,00. Pertanto, promuovendo l'odierno giudizio, a chiesto la pronuncia sullo status e, in Parte_1 quanto coniuge economicamente più debole, la messa a carico della controparte di un assegno mensile di mantenimento pari ad € 700,00.
Si è costituito in giudizio , contestando la rappresentazione dei fatti fornita dalla CP_1 ricorrente e sostenendo che la crisi coniugale trovi la propria causa nei rapporti extraconiugali intrattenuti dalla moglie già da diversi anni, ragion per cui ha chiesto l'addebito della separazione in capo alla stessa. Il marito ha negato che il clima in casa fosse litigioso ed ha sostenuto di aver sempre mantenuto fede ai doveri derivanti dal matrimonio, condividendo con la moglie ogni carico familiare,
a partire dal mantenimento suo e della di lei figlia minore, che per un certo Persona_1 periodo ha vissuto con loro ed avendo altresì contribuito alle spese di arredo della casa dell'altra figlia della ricorrente, . A detta del resistente, inoltre, egli avrebbe aiutato la moglie ad aprire Persona_2 la propria attività di ristorazione a Bellagio, non solo fornendole un prestito di € 15.000,00, ma anche partecipando ai lavori di sistemazione del locale e, successivamente all'apertura del locale, svolgendo numerose mansioni, a titolo gratuito. Diversamente, la moglie non avrebbe mai partecipato alla gestione delle spese famigliari, impiegando interamente i propri guadagni per proprie personali esigenze. Il marito ha eccepito inoltre che la chiusura del conto corrente comune venne effettuata in accordo con la ricorrente, la quale gli aveva anche fornito le coordinate bancarie per il bonifico della giacenza, evidenziando anche come egli avrebbe immediatamente trasferito la proprietà dell'auto acquistata e a lui intestata ma in uso alla moglie. Rispetto alla propria situazione economica, il resistente ha allegato di essere un carabiniere in congedo, con una pensione mensile netta pari a €
2.100,00, di non essere proprietario di immobili e di abitare nella casa coniugale a titolo di comodato d'uso. A detta del resistente, la situazione patrimoniale dei coniugi non legittimerebbe la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie, tenuto conto, da un lato, del fatto che la stessa abbia avuto durante gli anni del matrimonio dei redditi dignitosi, interamente utilizzati per le proprie esigenze personali e, dall'altro lato, del buon andamento dell'attività aperta a
Bellagio. Da ultimo, il marito ha contestato di aver mai tenuto alcun comportamento aggressivo o minaccioso nei confronti della moglie successivamente alla notizia della separazione. Tanto premesso, nell'associarsi alla richiesta di pronuncia sullo status, ha chiesto CP_1
l'addebito della separazione a carico della moglie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, co. 2 c.c., l'autorizzazione ai coniugi a vivere separatamente nel mutuo rispetto, la dichiarazione che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento, con rigetto di ogni ulteriore domanda della ricorrente.
Le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente relatore all'udienza del 11.3.2025, durante la quale, dopo ampia discussione, hanno raggiunto un accordo;
pertanto, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni congiunte sopra riportate.
2. Consensualizzazione della vertenza. La domanda si fonda sull'art. 151 c.c., che permette a ciascun coniuge di chiedere la separazione personale quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, in considerazione delle rispettive allegazioni e del contegno delle parti, deve escludersi che possa proseguire la comunione spirituale e materiale tra le stesse, sicché la domanda sullo status deve senz'altro essere accolta.
Quanto alle determinazioni accessorie, riguardanti la rinuncia alla domanda di assegno di mantenimento da parte della moglie ed alla richiesta di addebito da parte del marito, con definizione anche della questione riguardante il summenzionato finanziamento di € 15.000,00, non si ravvisano motivi per non accogliere quanto oggetto di accordo tra le parti, anche alla luce delle allegazioni e della documentazione sulla situazione economico-patrimoniale delle parti, rispettivamente prodotta.
Sussistono quindi tutti i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e, con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
3. Rimessione della causa sul ruolo. Nei rispettivi atti introduttivi, entrambe le parti hanno formulato, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., anche domanda di scioglimento del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia. Poiché la domanda di scioglimento del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi fissi, per la prosecuzione del giudizio, udienza di comparizione delle parti, al fine di acquisire la dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di , ogni Parte_1 CP_1 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione dei coniugi (C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(NO) il 28.6.1974 e residente a [...], località Calvasino n. 9 e (C.F. CP_1
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
Armando Diaz n. 54, sposati con rito civile in Oliveto Lario (LC) in data 17.4.2019 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2019, parte 1, numero 1), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
PROVVEDE con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Oliveto Lario (LC) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 23.4.25
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 2001/2024 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], località Calvasino n. 9, con il patrocinio dell'Avv. MARCO MUSUMECI, ricorrente;
contro
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a CP_1 C.F._2
Oliveto Lario (LC), via Armando Diaz n. 54, con il patrocinio dell'Avv. LAURA ROTA, resistente; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
“Le parti, ferma restando la richiesta di separazione, concordano nel rinunciare parte [n.d.r. ricorrente] all'assegno di mantenimento e parte resistente alla domanda di addebitare la colpa della separazione, con impegno della parte ricorrente a restituire la metà del finanziamento di 15.000 euro, che, dedotti 3000 euro versati, corrisponde a 4.500 euro che saranno corrisposte con bonifico in rate in rate mensili di 250 euro con decorrenza al 30 del mese, a partire da marzo 2025. Parte resistente rinuncia al residuo credito della somma finanziata. Tutti i rapporti economici tra le parti si ritengono definiti” (cfr. accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 11.3.2025)
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso per la separazione giudiziale e lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., depositato in data 11.12.2024, Parte_1 a convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale , esponendo
[...] CP_1 di avere contratto con lo stesso matrimonio civile in data 17.4.2019 a Oliveto Lario (LC), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni e fissando la residenza familiare presso l'immobile sito in Oliveto Lario (LC), via Armando Diaz n. 54, di esclusiva proprietà del marito. Dall'unione coniugale non sono nati figli. La ricorrente ha allegato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza con il marito a causa della grave crisi coniugale che le parti starebbero attraversando da diverso tempo, caratterizzata da continue discussioni. A detta della moglie, poi, i comportamenti del coniuge sarebbero divenuti sempre più offensivi ed aggressivi nei suoi confronti a seguito della decisione della stessa di separarsi, tanto da essere stata costretta a lasciare la casa coniugale e trasferirsi altrove, senza poter più accedere liberamente all'abitazione familiare. La ricorrente ha allegato altresì che in data 20.10.2024 il marito si sarebbe presentato sul proprio luogo di lavoro, minacciandola e che, in completa autonomia e senza l'apposizione di alcuna sottoscrizione e autorizzazione da parte della stessa, avrebbe provveduto a chiudere il c/c cointestato tra i coniugi presso . Infine, parte ricorrente ha dedotto di percepire un reddito mensile netto di circa CP_2
€ 1.000,00, mentre il marito percepirebbe un reddito mensile netto pari ad € 2.300,00. Pertanto, promuovendo l'odierno giudizio, a chiesto la pronuncia sullo status e, in Parte_1 quanto coniuge economicamente più debole, la messa a carico della controparte di un assegno mensile di mantenimento pari ad € 700,00.
Si è costituito in giudizio , contestando la rappresentazione dei fatti fornita dalla CP_1 ricorrente e sostenendo che la crisi coniugale trovi la propria causa nei rapporti extraconiugali intrattenuti dalla moglie già da diversi anni, ragion per cui ha chiesto l'addebito della separazione in capo alla stessa. Il marito ha negato che il clima in casa fosse litigioso ed ha sostenuto di aver sempre mantenuto fede ai doveri derivanti dal matrimonio, condividendo con la moglie ogni carico familiare,
a partire dal mantenimento suo e della di lei figlia minore, che per un certo Persona_1 periodo ha vissuto con loro ed avendo altresì contribuito alle spese di arredo della casa dell'altra figlia della ricorrente, . A detta del resistente, inoltre, egli avrebbe aiutato la moglie ad aprire Persona_2 la propria attività di ristorazione a Bellagio, non solo fornendole un prestito di € 15.000,00, ma anche partecipando ai lavori di sistemazione del locale e, successivamente all'apertura del locale, svolgendo numerose mansioni, a titolo gratuito. Diversamente, la moglie non avrebbe mai partecipato alla gestione delle spese famigliari, impiegando interamente i propri guadagni per proprie personali esigenze. Il marito ha eccepito inoltre che la chiusura del conto corrente comune venne effettuata in accordo con la ricorrente, la quale gli aveva anche fornito le coordinate bancarie per il bonifico della giacenza, evidenziando anche come egli avrebbe immediatamente trasferito la proprietà dell'auto acquistata e a lui intestata ma in uso alla moglie. Rispetto alla propria situazione economica, il resistente ha allegato di essere un carabiniere in congedo, con una pensione mensile netta pari a €
2.100,00, di non essere proprietario di immobili e di abitare nella casa coniugale a titolo di comodato d'uso. A detta del resistente, la situazione patrimoniale dei coniugi non legittimerebbe la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie, tenuto conto, da un lato, del fatto che la stessa abbia avuto durante gli anni del matrimonio dei redditi dignitosi, interamente utilizzati per le proprie esigenze personali e, dall'altro lato, del buon andamento dell'attività aperta a
Bellagio. Da ultimo, il marito ha contestato di aver mai tenuto alcun comportamento aggressivo o minaccioso nei confronti della moglie successivamente alla notizia della separazione. Tanto premesso, nell'associarsi alla richiesta di pronuncia sullo status, ha chiesto CP_1
l'addebito della separazione a carico della moglie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, co. 2 c.c., l'autorizzazione ai coniugi a vivere separatamente nel mutuo rispetto, la dichiarazione che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento, con rigetto di ogni ulteriore domanda della ricorrente.
Le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente relatore all'udienza del 11.3.2025, durante la quale, dopo ampia discussione, hanno raggiunto un accordo;
pertanto, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni congiunte sopra riportate.
2. Consensualizzazione della vertenza. La domanda si fonda sull'art. 151 c.c., che permette a ciascun coniuge di chiedere la separazione personale quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, in considerazione delle rispettive allegazioni e del contegno delle parti, deve escludersi che possa proseguire la comunione spirituale e materiale tra le stesse, sicché la domanda sullo status deve senz'altro essere accolta.
Quanto alle determinazioni accessorie, riguardanti la rinuncia alla domanda di assegno di mantenimento da parte della moglie ed alla richiesta di addebito da parte del marito, con definizione anche della questione riguardante il summenzionato finanziamento di € 15.000,00, non si ravvisano motivi per non accogliere quanto oggetto di accordo tra le parti, anche alla luce delle allegazioni e della documentazione sulla situazione economico-patrimoniale delle parti, rispettivamente prodotta.
Sussistono quindi tutti i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e, con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
3. Rimessione della causa sul ruolo. Nei rispettivi atti introduttivi, entrambe le parti hanno formulato, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., anche domanda di scioglimento del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia. Poiché la domanda di scioglimento del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi fissi, per la prosecuzione del giudizio, udienza di comparizione delle parti, al fine di acquisire la dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di , ogni Parte_1 CP_1 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione dei coniugi (C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(NO) il 28.6.1974 e residente a [...], località Calvasino n. 9 e (C.F. CP_1
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
Armando Diaz n. 54, sposati con rito civile in Oliveto Lario (LC) in data 17.4.2019 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2019, parte 1, numero 1), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
PROVVEDE con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Oliveto Lario (LC) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 23.4.25
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada