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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/04/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6568 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell‟anno 2021 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall‟avv. Giuseppe Amato Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in IN ( PA ) nella via
Bergamo n° 5
attore
E
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso dall‟avv. Diego Ferraro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in questa via L. Ariosto n° 34
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
La domanda proposta da con atto di citazione Parte_1
notificato in data 5.05.21 integra richiesta di risarcimento per i danni che lo stesso assume di aver subito in conseguenza di un sinistro occorsogli in data 28.12.19 in
MO ( PA ).
Ciò premesso, la valutazione di fondatezza della pretesa risarcitoria attorea, muove – anzitutto – dalla considerazione secondo cui, alla luce degli elementi
1 probatori acquisiti, segnatamente delle dichiarazioni dei testi e Tes_1 Tes_2
( che hanno riferito di aver assistito al sinistro ), deve ritenersi accertato che nella data suindicata alle prime ore del mattino , mentre Parte_1
transitava a piedi in località Librino, MO ( PA ), cadeva in corrispondenza di una buca, non segnalata o transennata, presente sul manto stradale in corrispondenza di una griglia per la raccolta delle acquee e riportava lesioni fisiche.
Deve allora stabilirsi se – e per quale ragione – il suddetto evento è imputabile ad uno o a più di uno dei soggetti evocati in giudizio.
Ora, la questione della responsabilità per la verificazione di eventi dannosi oggettivamente provocati, agli „utenti della strada‟, dalle anomalie ( appunto ) del manto stradale è – com‟è noto – oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale.
La peculiarità della fattispecie che oggi è oggetto di delibazione consente di informare a canoni di „sintesi‟ il richiamo alle posizioni che, sul punto della responsabilità della P.A. per eventi provocati dalle anomalie stradali, si sono con il tempo manifestate in giurisprudenza.
Si sa, invero, che secondo l‟orientamento tradizionale della Suprema Corte la responsabilità della P.A. va esclusa, in relazione a simili eventi, se non consti che il sinistro sia stato provocato da un‟anomalia configurantesi con le caratteristiche dell‟ “insidia”: ché solo in tal caso l‟anomalia può essere imputata alla condotta della stessa P.A., sullo sfondo di una convinzione che fa essenzialmente leva sulla impossibilità di attivare strumenti di controllo delle condizioni generali delle strade – e dei beni demaniali in genere – atti ad evitare l‟insorgenza di situazioni di pericolo, impossibilità riconnessa all‟estensione di tali beni demaniali ed all‟uso continuo e generalizzato che ne fanno i cittadini ( e che inoltre muove, la convinzione, da considerazioni attinenti all‟esigenza di tutelare le prerogative di discrezionalità di cui gode la pubblica amministrazione nell‟esercizio della sua azione ).
2 Al cospetto di siffatta impostazione – che finisce con l‟escludere l‟operatività della presunzione dettata dall‟art. 2051 c.c., residualmente riconducendo all‟alveo dell‟art. 2043 c.c. le ipotesi in cui ricorra il presupposto „in fatto‟ della “insidia” – nella giurisprudenza di legittimità si è pure ( ed invece ) affermata, più di una volta, ed ha anzi trovato ulteriore conforto nelle pronunce del febbraio e marzo
2006 ( Cass. civ. nn. 3651 e 5445 ) la tesi dell‟applicabilità, a fattispecie quali quelle di cui si discute, dell‟art. 2051 c.c., traendosene la conclusione che, una volta individuato il “custode” del bene demaniale, questi per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno da essa cagionato deve dimostrare che esso si è verificato „per caso fortuito‟, una simile prova non potendosi semplicemente desumere dall‟assenza di prova relativa alla sussistenza di un‟“insidia”. Al “caso fortuito”, d‟altronde, va assimilato – nella prospettiva del superamento ( integrale o anche solo parziale ) della richiamata presunzione – il fatto colposo dello stesso danneggiato, in quanto anch‟esso “atto di impulso causale” estraneo alla sfera di controllo del custode ( come ben dicono Cass. civ.
n. 4196/97, Cass. civ. n. 1332/94 ), ovvero – in presenza dell‟identico presupposto ( “atto di impulso causale” estraneo alla sfera di controllo del custode )
– il fatto colposo commesso da soggetti terzi.
Sullo sfondo di tali diverse impostazioni, anche questo Tribunale ha già sostenuto la tesi secondo la quale l‟affermazione della responsabilità del danneggiato, in luogo di ( o anche solo in concorso con ) quella del custode, non può muovere dalla mera constatazione dell‟assenza di prova che l‟anomalia fosse, al momento della verificazione del sinistro, di difficile „percepibilità‟ da parte dello stesso danneggiato e dunque costituisse quella che la giurisprudenza tradizionale chiama “insidia”.
E ciò alla luce della considerazione che la presenza di una anomalia sul manto stradale non è circostanza “fisiologica” e quindi normalmente prevedibile da chi delle strade faccia uso, posto che è lecito attendersi – in una comunità
3 mediamente civilizzata – che il suddetto manto stradale abbia un andamento
( almeno tendenzialmente ) regolare.
Sicché, l‟obbligo di diligenza e di prudenza pure incombente su qualunque utente della strada – quello la cui violazione può far configurare gli estremi di una condotta colposa dell‟utente medesimo – non può reputarsi incondizionatamente esteso al costante monitoraggio dello stato dell‟asfalto stradale, tale da consentire il rilievo di ogni „patologia‟ che esso possa presentare, ma in cui detto utente ha la legittima aspettativa di non imbattersi. Con la conseguenza che non può a questi soggettivamente imputarsi l‟omessa rilevazione della „patologia‟, solo perché non fornisca la prova che essa fosse particolarmente „insidiosa‟.
Orbene, va a tal punto osservato che nella specie l‟anomalia configurante una situazione di pericolo è costituita, come peraltro evincibile dalla documentazione fotografica prodotta in atti ( nella quale i testi escussi hanno riconosciuto lo stato dei luoghi teatro del sinistro ) da una evidente disconnessione, ancorché non segnalata, presente sul manto stradale in corrispondenza di una griglia per la raccolta delle acque, tratto rispetto al quale risulta essere ( non vi è contestazione sul punto ) il proprietario e custode. Controparte_1
Ciò posto, non va dimenticato che, nell‟ottica dell‟art. 2051 c.c., “custode” della cosa è il soggetto che su di essa eserciti l‟ “effettivo potere materiale” ( o
“fisico”: è orientamento costante della Suprema Corte;
v. ex multis Cass. civ.
n. 2301/95, Cass. civ. n. 1332/94 ).
L‟imputazione di responsabilità che la citata disposizione opera in via presuntiva, invero, muove proprio dalla considerazione che la produzione di un evento pregiudizievole oggettivamente riconducibile ad una “cosa”, in quanto espressione delle sue potenzialità dannose, è fatto che solo chi sulla cosa medesima eserciti – „effettivamente‟ – i poteri di vigilanza può evitare, con l‟adozione delle misure idonee a neutralizzare le suddette potenzialità: sicché, laddove l‟evento si verifichi, può presumersi che tali poteri di vigilanza non siano stati diligentemente esercitati.
4 Il “custode”, quindi, è quello che materialmente e concretamente si trovi ad esercitare – a mezzo degli strumenti allo scopo funzionali ed in virtù del rapporto che abbia instaurato con la “cosa” – i poteri di controllo e di sorveglianza sulla cosa medesima.
Grava, dunque, a tal punto sul convenuto l‟onere di dimostrare, in CP_1
presenza della materiale riconducibilità sopra individuata, l‟imputabilità di siffatti eventi a quello che si è definito “atto di impulso causale” estraneo alla sfera di controllo del custode, e quindi la loro imputabilità al “caso fortuito”, al fatto colposo dello stesso danneggiato ovvero, ancora, al fatto colposo di soggetti terzi.
Ora, a fronte di quanto sostenuto da detto ente in punto di riconducibilità dell‟evento alla mancata osservanza da parte del delle comuni regole Parte_1
di diligenza ed accortezza che gli avrebbero permesso di scorgere la presenza della anomalia, deve ritenersi, alla luce dalla documentazione fotografica prodotta nel fascicolo attoreo, che alla luce delle apprezzabili dimensioni del tratto dissestato di pavimentazione stradale interessato dal sinistro e tenuto conto della condizione di luce naturale che ragionevolmente doveva esservi al momento dell‟occorso ( verificatosi nelle prime ore del mattino ), con maggior prudenza l‟odierno attore avrebbe potuto evitare di transitare sul tratto dissestato e conseguentemente di cadere.
La mancanza di accortezza da parte del pedone, cui può attribuirsi una incidenza pari al 50% nel dinamismo causale dell'evento dannoso, risulta, pertanto, tale da imporre ex art. 1227, comma 1, c.c. una riduzione nella medesima percentuale del risarcimento spettante al conseguendo la Parte_1
responsabilità del in ordine all‟occorso e la condanna dello Controparte_2
stesso al ristoro dei danni ex adverso subiti nei limiti del 50%.
Per la liquidazione delle voci risarcitorie afferenti la persona di Parte_1
si osserva come le lesioni abbiano provocato un danno permanente
[...]
all'integrità psicofisica della stessa pari al 3% della totale, secondo la valutazione
5 operata dal C.T.U., con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati si condividono, pertanto, in questa sede;
risultati che, alla luce della documentazione versata dalla danneggiata, danno pieno conto delle lesioni e dei postumi residuati ( “frattura composta del 3° medio-prossimale della diafisi del perone destro” ) ritenuti dall‟esperto compatibili con la dinamica prospettata.
Vanno quindi liquidati ( utilizzando quali parametri di riferimento quelli indicati nelle tabelle di Milano, aggiornate al 2021, in attesa della elaborazione di una tabella unica da applicare su tutto il territorio nazionale, conformemente a quanto affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III civile, del 7 giugno 2011 n. 12408 ) i seguenti importi già valutati all‟attualità: € 2.670,00 per il danno biologico ( ora definito nella versione aggiornata delle suindicate tabelle come “danno dinamico – relazionale” ) ed € 668,00 per il danno morale ( inteso nella versione aggiornata delle tabelle quale voce autonoma di “danno da sofferenza soggettiva interiore” ), valori tabellari su cui operare un aumento del 10% al fine di adeguare la personalizzazione complessiva della liquidazione determinandosi così
l‟importo di € 3.671,80; ed € 4.125,00 per l‟inabilità temporanea totale ( gg. 15 ) e parziale ( gg. 15 al 75%, gg. 20 al 50% e gg. 20 al 25% ).
Risultano poi documentate, ammissibili e congrue, secondo condivisibile valutazione del C.T.U., spese mediche in misura pari ad € 303,75, da rivalutarsi ad oggi con decorrenza dalla data di effettuazione ( v. produzione attorea in copia ).
Conseguentemente, il complessivo danno derivante dalla somma delle superiori voci ammonta ad € 8.100,55( oltre rivalutazione limitatamente al complessivo importo di € 303,75 ).
Ora, tenuto conto del limite di responsabilità sopra evidenziato ( 50% ), all‟odierna parte attrice sarà dovuta la somma di € 4.055,27. .
Su tale ultima somma vanno poi conteggiati gli interessi compensativi secondo domanda che, stando all‟insegnamento della Suprema Corte, devono essere calcolati dal giorno dell‟insorgenza del credito, nella sua originaria
6 consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Nell‟effettuare detto calcolo bisognerà tenere presente che gli interessi si applicano, secondo il tasso legale vigente per i singoli periodi di riferimento, alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione con cadenza mensile alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
la decorrenza degli interessi va conteggiata: sull‟invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea e non dall‟epoca dell‟incidente; sulla temporanea dal dì del fatto.
La somma spettante a , al cui pagamento va Parte_1
condannato il è, dunque, pari ad € 4.055,27, oltre Controparte_1
interessi da ponderare in base alle direttive di cui sopra;
sono dovuti infine sulla somma totale così determinata e da determinare gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza, che ha reso liquido il credito, e fino al saldo.
Per il principio della soccombenza, l‟ente convenuto dovrà rifondere all‟odierna attrice il 50% delle spese del giudizio, che si liquidano nell‟intero in complessivi € 2.552,00, oltre oneri accessori come per legge;
e oltre alle spese di
C.T.U. liquidate come da decreti in atti pure nella misura del 50%.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore di della somma complessiva di Parte_1
€ 4.055,27, oltre interessi e rivalutazione da calcolare come in parte motiva e oltre interessi al saggio legale dalla data della sentenza sino al dì dell‟effettiva corresponsione;
- condanna l‟ente convenuto alla rifusione in favore di parte attrice delle spese processuali nei limiti del 50% ( compensandosi il restante 50% ), che si liquidano
7 nell‟intero in € 2.552,00, oltre oneri accessori come per legge;
oltre le spese di
C.T.U., pure nella misura del 50%, liquidate come da decreti in atti.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell‟art. 282
c.p.c., come modificato dalla L. n° 534/95.
Così deciso in Palermo in data 4.04.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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