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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12901/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.11.2024 da
1) Parte_1
Nata a Milano (MI) cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. VIGNA Renato presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_2
Nato a Gagliano del Campo (LE)
IT : italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. ORNATO Massimo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito Concordatario in Castrignano del Capo il 6.9.2013 pagina 1 di 5 (Parte II – Serie A – Numero 56)
In comunione legale dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
i Signori coniugi vivranno separati presso le rispettive e fissate residenze con l'obbligo del reciproco rispetto;
• la moglie avrà il diritto di continuare ad abitare la casa coniugale in via esclusiva per la durata di 6 mesi a far dalla sottoscrizione e deposito del presente ricorso, dopodiché la stessa sarà tenuta, senza ulteriore proroga, a lasciare l'immobile di cui sopra con asporto dei suoi beni ed effetti personali;
• i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti con i propri rispettivi redditi e, comunque, rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di natura economica ivi compreso il contributo al mantenimento;
• il IGnor tenuto conto dei rapporti patrimoniali di debito e credito tra i coniugi anche in CP_2 virtù degli effetti del regime della comunione dei beni, ovvero a titolo di liquidazione della quota parte spettante alla moglie quale comproprietaria della casa coniugale e con riferimento ad ogni forma di deposito su c/c od altro che costituisce il patrimonio complessivo della coppia, si impegna ed obbliga a corrispondere alla IGnora che accetta, l'importo complessivo di € 250.000,00 Pt_1
(duecentocinquantamila/00) che verrà versato alla moglie a mezzo bonifico bancario in due rate di cui la prima di euro 170.000,00 nel momento del deposito del presente ricorso da parte dei sottoscritti difensori ed euro 80.000,00 (ottantamila/00) nel momento in cui la moglie avrà lasciato la nominata casa coniugale;
• con il versamento della seconda tranche a saldo di euro 80.000,00 la IGnora Pt_1 di impegna a cedere senza la previsione di un corrispettivo al IG. che accetta la propria CP_2 quota di comproprietà del 50% di cui alla suddetta casa coniugale, ovvero le porzioni immobiliari site in Comune di Milano (MI) nel complesso condominiale denominato "Manifattura Tabacchi "in viale
Suzzani civici n.ri 96 e 98, a parte del fabbricato denominato “Edificio 2 ala Sud" e precisamente:
a) appartamento ad uso abitazione, distinto con il numero di interno 2105, posto al piano primo della scala 2, composto da ingresso, soggiorno cucina, due camere, cabina armadio, studio, tre bagni, lavanderia, loggia oltre ad un terrazzo. b) box ad uso autorimessa sito al piano interrato, distinto con il numero di interno 22. Coerenze in contorno da nord e proseguendo in senso orario: dell'appartamento: proprietà di terzi, enti comuni, proprietà di terzi per due lati, giardino comune;
del box: box di terzi, corsello comune, proprietà di terzi, terrapieno. Dette porzioni immobiliari sono censite nel Catasto Fabbricati del Comune di Milano, in ditta alla parte venditrice, come segue: Foglio 103, particella 139 (centotrentanove), subalterno 41
(quarantuno), Viale Giovanni Suzzani n. 96, piano 1 scala B, zona censuaria 3, categoria A/2, pagina 2 di 5 classe 9, vani 10, superficie catastale totale mq. 184, superficie catastale totale escluse le aree scoperte mq. 173, rendita catastale Euro 1.730,13 (l'appartamento); Foglio 103, particella 139
(centotrentanove) subalterno 124 (centoventiquattro), Viale Giovanni Suzzani n. 96, piano S1, scala B, zona censuaria 3, categoria C/6, classe 7, mq 24, superficie catastale totale mq. 29, rendita catastale Euro 140,06 (il box). Alle porzioni immobiliari sopradescritte compete la proporzionale quota di comproprietà degli enti comuni condominiali e supercondominiali, nei quali ultimi è compresa la Piazza posta tra gli Edifici 2 ALA SUD e 2 ALA NORD e distinta con il Foglio 103 particella 138 La suddetta cessione sarà fatta e accettata nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili si trovano, con tutti gli usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, adiacenze, dipendenze e pertinenze, accessioni, con la quota di parte di proprietà comune, diritti ed obblighi come per legge, così come posseduta dai coniugi. L'atto di cessione della quota della moglie verrà perfezionato a semplice richiesta della parte interessata. Le spese per l'atto notarile saranno a carico del IG. CP_2
• la IGnora riconosce che tutti i beni mobili ed arredi a tutt'oggi staggiti nella casa Pt_1 coniugale sono di proprietà del IG. e pertanto con il rilascio dell'immobile di cui CP_2 sopra ella provvederà all'asporto dei suoi effetti personali, lasciando tutti i beni mobili ed arredi citati nella casa coniugale;
• il IG. al contempo con la cessione della suddetta quota della moglie dichiara di CP_2 accollarsi, come in effetti si accolla con effetto liberatorio per la moglie di tutte le rate in scadenza del succitato mutuo ipotecario con conseguente manleva della moglie da ogni obbligazione in merito, nessuna esclusa;
• il IG. con riferimento agli immobili siti in Corsico di cui è comproprietario per la CP_2 quota di 1/10, con il deposito del presente ricorso si impegna altresì a cedere senza previsione di corrispettivo detta quota alla IG.ra , nata a [...] Parte_2
(RC) il 29.07.1958 e residente a [...] , ovvero la quota di
1/10 delle porzioni immobiliari facenti parte del complesso edili zio sito in Corsi co (MI),
Quartiere Giorgella, alla Via Giuseppe Di Vittorio n. 4 (in Catasto Via Sebastiano Caboto n. 4),
e precisamente del fabbricato n. 36: - appartamento posto al piano settimo della scala "F" (scala
6 in Catasto), composto da tre locali e servizi, confinante con il vano scala, appartamento di proprietà o suoi aventi causa (sub. 130), distacchi sulla corte comune per due lati, salvo Pt_3 altri;
- cantina posta al piano interrato, confinante con cantine di proprietà di ter zi, corridoio comune, detta Via Di Vittorio, salvo altri. Il tutto risulta censito in un'unica consistenza al
Catasto Fabbricati del Comune di Corsico al foglio 4, particelle 41 e 45 graffate, subalterno
131, Via Sebastiano Caboto n. 4, scala 6, piano S1 -7, categoria A/3, classe 2, consistenza 5 vani, superficie catastale totale 92 metri quadrati, escluse le aree scoperte 89 metri quadrati, rendita Euro 374,43. Il rogito verrà stipulato a semplice richiesta della parte interessata. Le spese notarili verranno regolamentate come per legge.
I coniugi danno atto che le disposizioni patrimoniali contenute nel presente accordo sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, pertanto, per le esecuzioni delle stesse si richiedono le agevolazioni fiscali previste dall' art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74, anche in applicazione della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 65/E del
16.07.15.
pagina 3 di 5 • Con riferimento alle spese legali del presente giudizio (separazione e divorzio) il marito dichiara di accollarsi quelle sostenute dalla moglie che sono state quantificate nella complessiva somma di euro 3.000,00 da ritenersi compressiva di iva, cpa ed ogni altro accessorio di legge che verrà versata direttamente dal marito al difensore della IGnora;
Pt_1
• I coniugi dichiarano che per il resto ogni altra questione patrimoniale è definita e che pertanto non hanno nulla da pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione, titolo o causa .
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_2 contratto matrimonio concordatario a Castrignano del Capo (Le) il 06/09/2013, trascritto nei Registri dello stato civile di detto Comune Parte II – Serie A - Numero56
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza pagina 4 di 5 4) Con riferimento alle spese legali del presente giudizio (separazione e divorzio) dà atto dell'accordo delle parti che le stesse vengano accollate per intero al marito, anche quelle sostenute dalla moglie, che sono state quantificate nella complessiva somma di euro 3.000,00 da ritenersi compressiva di iva, cpa ed ogni altro accessorio di legge
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castrignano del Capo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Chiara Delmonte
Così deciso in Milano, il 15.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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