Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/02/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Giovanna Gianì Consigliere relatore All'esito di camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento per reclamo (ex art. 51 CCII9 iscritto al n. 2244 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2024), riservato per la decisione all'udienza del giorno 06/12/2024, vertente TRA (c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Bertoloni P.IVA_1 nn. 44/46 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Ravidà, che lo rappresenta e difende come procura in atti;
reclamante E società con socio unico, con sede legale in Controparte_1
Conegliano, Via Vittorio Alfieri n. 1, (iscritta al Registro delle Imprese di Treviso – Belluno n. , con il medesimo P.IVA_2 numero di Codice Fiscale e di Partita Iva), e per essa, giusta procura speciale in atti con sede in Controparte_2
Milano, Via Valtellina 15/17 (Codice Fiscale, Partita Iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. ), qui P.IVA_3 rappresentata da in forza di procura Controparte_3 speciale in atti, con sede in 20159 Milano, Via Valtellina 15/17 (Codice Fiscale, Partita Iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. ) in persona del procuratore speciale P.IVA_4 dott.ssa rappresentata e difesa, come Controparte_4 da procura in atti dall'avv. Andrea Fattori e dall'avv. Matteo Camisasca, entrambi del Foro di Milano, con studio sito in Milano, alla Via Bandello n. 5, presso cui la reclamata ha eletto domicilio;
1
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Roma -
Sezione Fallimentare n. 180/2024 emessa in data 23.03.2024, comunicata il 23.03.2024 . CONCLUSIONI: per la reclamante: chiede la revoca della sentenza resa dal Tribunale di Roma n. 180/24 nel procedimento 57/2024 introdotto da e comunicata il CP_1
23.3.2024. per la reclamata: rigetti il reclamo ex adverso promosso attesa la sua infondatezza e per l'effetto confermi la sentenza 180/2024 del Tribunale di Roma con la quale è stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società Parte_1
Con piena vittoria di compensi professionali del presente giudizio di reclamo, nonché della fase prefallimentare, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e IVA come per legge.
FATTO E DIRITTO Con la sentenza oggetto di reclamo, il Tribunale di Roma– Sezione XIV Civile ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della con le relative Controparte_5 statuizioni accessorie. Il procedimento era stato originato da una domanda azionata dalla
, in forza di un credito vantato nei confronti di CP_1 [...] per € 242.329,19, con ricorso depositato in data Parte_1
16.01.2024 ai sensi e per gli effetti degli artt. 41, 49 CCII per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'anzidetta società debitrice. Nelle more del procedimento, in data 7.03.2024, la
[...] aveva depositato domanda di avvio della Parte_1 composizione negoziata, richiedendo l'applicazione delle misure di protezione ex art. 18 D.lgs. 12.1.2019 n. 14 assumendo che il Tribunale di Roma non avrebbe dovuto “dar seguito” al ricorso presentato dal creditore, sulla base di una differente interpretazione dell'art. 25 CCII, rispetto a quella adottata dal Tribunale di Roma.
2 A fondamento della prima decisione, il Tribunale aveva svolto le seguenti considerazioni in fatto e in diritto:
“- rilevato che la società convenuta, sempre in funzione impeditiva all'accoglimento dell'avverso ricorso, ha poi dedotto di aver depositato il 7.03.2024 'domanda di accesso alla composizione negoziata ex art. 17 CCI' con contestuale istanza di 'misure di protezione di cui all'art. 18 CCI' incentrata su relativo piano prevedente l'apporto di risorse finanziarie esogene con cui poter procedere al soddisfo del 10% per cento del credito chirografo –tra cui quello della ricorrente- e del 30% del credito privilegiato di natura erariale e ciò attraverso 'un accordo ai sensi dell'art. 57 e 63 CCII' e che, pertanto, 'nel contesto della trattazione unitaria ex art. 7 CCII' avrebbe dovuto darsi priorità a tale procedura, a ciò non ostando la previsione dell'art. 25 quinquies CCII;
ritenuto, pur nella consapevolezza di difformi orientamenti nella giurisprudenza di merito e in dottrina, che l'attuale formulazione dell'art. 25 quinquies CCII afferma l'esistenza di un limite di legge all'accesso alla procedura di composizione negoziata qualora risulti già pendente procedimento di regolazione della crisi e dell'insolvenza tra i quali deve annoverarsi anche la liquidazione giudiziale;
ritenuto che
depone in tal senso l'ampiezza enunciativa del riferimento operato da tale norma all'art. 40 CCII oltre che la sottesa ratio, volta ad evitare l'abuso nell'impiego dello strumento stragiudiziale ex artt. 12 e seguenti CCII che si avrebbe nel caso in cui l'imprenditore istante versasse in situazione non già di squilibrio economico-finanziario e/o patrimoniale ma di c.d, insolvenza irreversibile che ha determinato la proposizione della domanda ex art. 41 CCII;
rilevato, peraltro, in una prospettiva effettuale, che laddove il procedimento introitato per l'apertura di liquidazione giudiziale si risolvesse con esito negativo in ragione dell'omesso riscontro di condizione di insolvenza rimarrebbe aperta la possibilità per l'imprenditore di dare successivo corso alla negoziazione per risolvere la propria condizione di precarietà; ritenuto, pertanto, al riguardo, non sussistente limite ostativo alla pronuncia auspicata da parte ricorrente….” Con l'odierno reclamo - che non adombra questioni di merito in ordine ai presupposti della procedura intrapresa - la parte lamenta
3 essenzialmente una erronea interpretazione, da parte del Tribunale, dei presupposti applicativi della disposizione di cui all'art. 25 quinquies del Codice della crisi.
Nella versione vigente ratione temporis la norma in questione così stabiliva:
“L'istanza di cui all'articolo 17 non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso ai sensi dell'articolo 54, comma 3. L'istanza non può essere altresì presentata nel caso in cui
l'imprenditore, nei quattro mesi precedenti l'istanza medesima, abbia rinunciato alle domande indicate nel primo periodo. Secondo la reclamante, la norma contemplava la astratta possibilità di due letture, la prima strettamente formale, fondata sul tenore letterale secondo cui un limite ostativo alla presentazione della domanda di composizione negoziata sia la pendenza del procedimento introdotto ai sensi dell'art. 40, senza distinguere il caso in cui la domanda di apertura della liquidazione giudiziale fosse stata depositata dal debitore stesso o da un terzo. La seconda - secondo la reclamante in maggiore coerenza con l'intero impianto del codice della crisi - che delimita l'applicazione della disposizione e, pertanto, ritiene che il limite ostativo dell'art. 25-quinquies CCI vada applicato alla sola ipotesi in cui la domanda ex art. 40 è presentata dallo stesso debitore escludendo, pertanto, che la domanda di liquidazione giudiziale presentata da un creditore possa impedire l'avvio della composizione negoziata e l'adozione delle misure protettive ex art. 18 CCI. Secondo la reclamante, la prima impostazione, recepita dal Tribunale, non sarebbe condivisibile in quanto in contrasto con i principi di fondo della riforma che assegna prevalenza alle forme di composizione concordata della crisi rispetto alle liquidazioni giudiziali. Sempre secondo la reclamante, una più convincente giurisprudenza attribuirebbe rilevanza a una serie norme deponenti per una interpretazione restrittiva dell'art. 25-quinquies, viceversa esclusa dal Tribunale.
La preferibile tesi si fonderebbe sui seguenti argomenti letterali:
gli artt. 17, comma 3 lett. d) e 18, comma 2 CCI prevedono che il debitore debba dichiarare se sono pendenti ricorsi per l'apertura della
4 liquidazione giudiziale e deve attestare di non aver depositato ricorso ex art. 40, 44 o 54 comma 3 CCI. Richiama un precedente del Tribunale di Bologna secondo cui questa distinzione (dichiarazione di pendenza e attestazione di non aver proposto) è sintomo di una diversa rilevanza delle due situazioni in quanto “se la preclusione vi fosse in entrambi i casi sarebbe stato sufficiente richiedere all'imprenditore di dichiarare la non pendenza del procedimento, ricalcando il testo dell'art. 25 quinquies CCI) e conduce a ritenere che il procedimento unitario incardinato da terzi non sia preclusivo, perché solo il ricorso depositato dal debitore è incompatibile con l'accesso alla composizione negoziata” . l'art. 18, 4° comma CCI prevede che "dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata” e l'art. 17 4° e 1 comma CCI attribuiscono automaticità alle misure protettive fino alla conclusione della composizione negoziata. Entrambe le disposizioni non contengono alcuna distinzione in ordine al momento in cui è avvenuta la richiesta di protezione e non distinguono tra procedimento avviato dal debitore e procedimento avviato da un terzo In terzo luogo, l'art. 40, comma 10 CCI nella parte in cui, nel disciplinare i rapporti tra procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale a richiesta di un soggetto diverso dal debitore e la domanda di quest'ultimo per l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, contiene un inciso che lascia intendere che la composizione negoziata può svolgersi e concludersi anche in pendenza di un procedimento diretto all'apertura della liquidazione giudiziale (“Il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicatone di cui all'articolo 17, comma 8"). Conclude il reclamante ritenendo, in linea con il richiamato arresto del Tribunale di Bologna, che “l'interpretazione dell'art. 25 quinquies
CCI coerente con le finalità della Direttiva Insolvency di salvataggio dell'impresa "vitale" (passibile cioè di risanamento anche mediante la ristrutturazione negoziata del debito) non può quindi che essere
5 quella che nega rilievo impeditivo alla pendenza di procedimenti giudiziali promossi dai terzi (che possono quindi essere paralizzati dalla richiesta di misure protettive, salva la verifica che in concreto sia perseguibile la strategia di risanamento) e attribuisce effetti preclusivi (peraltro temporanei) solo alle iniziative dell'imprenditore, in quanto sintomatiche di un suo intento dilatorio”. La controparte, costituitasi, contesta la domanda della reclamante opponendosi al suo accoglimento.
Il reclamo è fondato. Ritiene la Corte che la perimetrazione del divieto di presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata sancito dall'art. 25 quinquies CCII nella formulazione applicabile ratione temporis (anteriormente alle modifiche apportate dal D.L.vo n. 136/2024) debba essere determinato innanzitutto facendo riferimento al dato letterale della norma. L'esplicito riferimento a iniziative giudiziali esclusivamente riservate al debitore (la c.d. domanda prenotativa di cui all'art. 44 comma 1 lettera a) o la domanda di concessione di misure protettive presentata nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 54 comma 3 o la domanda di accesso al concordato minore di cui all'art. 74 induce a ritenere che il divieto di cui si discute trovi applicazione solo nel caso in cui sia stato lo stesso debitore a presentare domanda di liquidazione giudiziale e non operi, dunque, nell'ipotesi in cui sia stato il creditore a domandare l'apertura della liquidazione giudiziale. Tale soluzione è vieppiù confortata dalla ratio della norma.
Nella Relazione illustrativa al D.L.vo 83/2022 si afferma infatti esplicitamente che l'art. 25 quinquies CCII riproduce il comma 2 dell'articolo 23 DL 118/2021 conv. con modif. dalla legge 147/2021 (la legge che ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della composizione negoziata della crisi), che prevedeva quali uniche ipotesi di inibitoria all'accesso alla composizione negoziata i ricorsi (per dichiarazione di fallimento) presentati esclusivamente dal debitore e non quelli promossi da soggetti terzi (creditore o PM). La stessa Relazione illustrativa afferma che l'art. 25 quinquies CCII “non consente l'accesso alla composizione negoziata in pendenza del procedimento per l'accesso ad uno strumento di regolazione della
6 crisi e dell'insolvenza ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a) e 54, comma 3, o dell'articolo 74”. Ora, il riferimento ad uno “strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza” esclude in radice che l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale presentata dal creditore o dal PM possa inibire l'accesso alla composizione negoziata della crisi, essendo pacifico che la liquidazione giudiziale non sia annoverata tra gli strumenti di regolazione della crisi. Inoltre, l'art. 17 comma 3 lettera d) CCII, nella formulazione applicabile ratione temporis, prescrive che l'imprenditore a corredo dell'istanza di nomina dell'esperto debba depositare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 nella quale deve attestare di non avere depositato ricorsi ai sensi dell'art. 40, anche nelle ipotesi di cui all'art. 44 comma 1 e all'art. 54 comma 3, con un chiaro riferimento dunque alle condizioni ostative all'accesso alla composizione negoziata della crisi indicate nell'art 25quinquies. L'interpretazione estensiva dell'art. 25 quinquies CCII vanificherebbe, inoltre, e di molto, la portata applicativa dell'art. 18 comma 4 CCII, che, come noto, preclude al Tribunale di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale a far data dalla data di pubblicazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza, non operando alcuna distinzione tra i ricorsi presentati dal creditore (o dal PM) anteriormente alla presentazione dell'istanza da quelli presentati successivamente, in quanto imporrebbe di limitare l'operatività della norma ai soli ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale presentati successivamente all'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi, senza alcuna ragionevole giustificazione. Deve inoltre ritenersi che se la pendenza del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale presentata dal creditore fosse ostativa all'accesso alla composizione negoziata, si sarebbe dovuta rinvenire nel Codice una norma che avrebbe impedito alla Commissione istituita ex art. 13 comma 6 la nomina dell'esperto o avrebbe imposto all'esperto nominato di archiviare immediatamente l'istanza ex art. 17 comma 5, per la mancanza di un requisito necessario per l'avvio della composizione negoziata. E' appena il caso di rilevare che la Relazione illustrativa al D.L.vo n. 136/2024, che ha riscritto l'art. 25quinquies, chiarendo come inibisca
7 l'accesso alla composizione negoziata solo ed esclusivamente la presentazione di una domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, escludendo dunque che tale portata inibitoria abbia il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto dal creditore o dal PM, ha affermato che lo scopo di tale riscrittura è stato quello di “eliminare il dubbio interpretativo sorto dalla possibilità di accedere alla composizione negoziata in pendenza dell'istanza di liquidazione giudiziale. Si chiarisce così l'intenzione del legislatore, sin dall'adozione del decreto – legge n. 118/2021, che conteneva la medesima disposizione, di impedire la soluzione stragiudiziale della crisi tramite composizione negoziata solo nei casi in cui l'imprenditore abbia già intrapreso un percorso di ristrutturazione di tipo giudiziale (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e PRO), ma non quando pende una domanda di liquidazione giudiziale proposta dal creditore, dal PM o dagli organi
e le autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e vigilanza sull'impresa”. I rilievi sintetizzati conducono all'accoglimento del reclamo. Le spese del procedimento, attela la comprovata vigenza di ondivaghi orientamenti di merito, devono essere compensate.
PQM
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
- in accoglimento del reclamo, revoca la sentenza del Tribunale di
Roma n. 180/24del 20.03.2024;
- dichiara le spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.01.2025 Il consigliere rel. est. Giovanna Gianì Il Presidente
Diego Antonio Rosario Pinto
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