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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3010 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 32917/2024
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
Oggi 09/04/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per il l'avv. COLOMBO GIORGIA, oggi Parte_1 sostituito dall'avv. MARTINA FERRIN, giusta delega orale.
Per Parte_2
l'avv. CASSAI LORENZO, oggi sostituito dall'avv. CLAUDIA MONTELEONE, giusta
[...] delega orale.
Il Giudice invita le parti alla discussione orale, all'esito della quale pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. COLOMBO GIORGIA, elettivamente domiciliato in VIA NINO BIXIO, 2 20129 MILANO, presso il difensore avv. COLOMBO GIORGIA
RICORRENTE contro
Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASSAI LORENZO, elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliata in VIA MARINA 6 20121 MILANO, presso il difensore avv. CASSAI LORENZO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: le parti, a seguito di discussione orale, hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il in persona dell'Amministratore pro tempore Parte_1 [...]
ha intimato lo sfratto per finita locazione con contestuale citazione Controparte_2
per la convalida relativamente al contratto di locazione ad uso non abitativo stipulato in data
2 1° luglio 2010 e registrato in data 25 agosto 2010 con che in data 31 Controparte_3
marzo 2020 si fondeva per incorporazione in Parte_2
(di seguito per brevità indicata anche solo come - con decorrenza dal 1.07.2010 al Parte_2
30.06.2016, poi rinnovatosi per un ulteriore sessennio e così sino al 30.06.2022 - avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Milano, composta da un locale e Parte_1
uno spazio sulla copertura, oltre agli spazi necessari per il passaggio cavi, realizzazione dei pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quanto necessario al funzionamento dell'impianto (doc. 1).
Il locatore con raccomandata del 27 aprile 2021, regolarmente ricevuta dalla conduttrice, formalizzava la disdetta dal contratto alla data del 30 giugno 2022, dunque alla scadenza naturale del contratto, con richiesta di restituzione delle porzioni di immobile oggetto di locazione, rimessione in pristino stato, rimozione degli impianti, degli accessori, dei cavi e di quant'altro ivi installato, posizionato o collocato (doc. 2); in data 26 maggio 2022 Parte_2
inviava comunicazione confermando la ricezione della disdetta e assicurando lo smontaggio del sito entro i sei mesi successivi alla scadenza del contratto (doc. 3); in data 24 giugno 2022
l'Amministratore pro tempore inviava all'Agenzia delle Entrate comunicazione di risoluzione del Contratto (doc. 4); nonostante i solleciti, la conduttrice non liberava l'immobile ed anche il procedimento di mediazione si concludeva negativamente (doc. 6).
Tanto premesso, Il conveniva in giudizio Parte_1 Pt_1 [...]
chiedendo la convalida dello sfratto e la condanna della Parte_2
medesima al rilascio dell'immobile.
In data 20 settembre 2024 si costituiva la conduttrice opponendosi alla convalida deducendo: che ai sensi dell'art. 90 comma 1 D.Lgs. n. 259/2003 l'impianto istallato consisteva in opera di pubblica utilità; che la sua rimozione avrebbe comportato un'inevitabile perdita di segnale per una vasta area e che essendo un'operazione complessa, richiedeva tempi lunghi;
che si era adoperata, anche con il supporto del stesso, nella ricerca di un Parte_2 Parte_1
altro sito idoneo, senza successo;
dunque, chiedeva in via preliminare rigettarsi lo sfratto per finita locazione e non concedersi ordinanza provvisoria di rilascio.
3 All'udienza del 23 settembre 2024 parte intimante chiedeva convalidarsi lo sfratto per finita locazione e, in subordine, emettersi ordinanza ex art. 665 cpc;
parte intimata si opponeva per i motivi riportati in atti.
Rilevato che l'opposizione non era fondata su prova scritta, in quanto la difesa dell'intimata non contestava la scadenza del contratto di locazione, il Giudice concedeva ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. e disponeva il mutamento del rito.
Con memoria integrativa depositata in data 30 ottobre 2024 la ricorrente dava atto: che la conduttrice non aveva provveduto al rilascio dei locali e spazi occupati;
che la disdetta era stata tempestivamente ricevuta da in data 27 aprile 2021, dunque 14 mesi prima Parte_2
della scadenza e che la stessa non aveva contestato alcunché; che il concetto “opere di pubblica utilità” utilizzato da controparte si riferiva agli impianti di rete di comunicazione elettronica ad uso pubblico, mentre nella fattispecie in esame venivano a rilievo reti di comunicazione di carattere privato che potevano essere dichiarate di pubblica utilità solo ove si rilevavano motivi di “pubblico interesse”; che in tale caso non si poteva parlare di
“pubblico interesse” poiché , essendo concessionario della telefonia, restava un Parte_2
soggetto privato, svolgendo la sua attività per il perseguimento di un fine di lucro;
che Pt_2
era riuscita a ritardare di oltre due anni il rilascio ed aveva preteso ulteriore tempo per
[...]
consentirle di reperire una nuova collocazione, ma che tale richiesta non poteva essere accolta in quanto la stessa aveva avuto anni di tempo per potersi organizzare e trasferire altrove i propri impianti;
insisteva, dunque, per la risoluzione del contratto per finita locazione alla data del 30 giugno 2022, con conferma dell'ordinanza di rilascio, e per la rimessione in pristino stato, con rimozione degli impianti, degli accessori, dei cavi e di quant'altro ivi installato, posizionato o collocato;
chiedeva, altresì la condanna alle spese per l'istaurazione del procedimento di mediazione quantificate in € 1.677,04 (cfr. doc. 10 ) e la condanna, ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria.
In data 29 novembre 2024 parte resistente depositava memoria integrativa nella quale si riportava integralmente a quanto dedotto con la comparsa di costituzione e contestava quanto indicato dal ricorrente nella propria memoria;
dunque, insisteva, in via preliminare, per il rigetto delle domande e per la revoca dell'ordinanza provvisoria di rilascio e, in via
4 subordinata, chiedeva la concessione del termine massimo previsto dalla legge per l'esecuzione.
All'udienza del 10 dicembre 2024 le parti chiedevano fissarsi udienza ex art. 429 c.p.c., il
Giudice rinviava per la discussione orale e la decisione all'odierna udienza, all'esito della quale, la causa è stata decisa, mediante pubblica lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
La domanda di risoluzione del contratto di locazione per intervenuta scadenza azionata dal
è fondata a va accolta. Controparte_4
E' documentato quanto evidenziato nella narrativa del ricorso sulla scorta della produzione del contratto di locazione, debitamente registrato, con decorrenza dal 1 luglio 2010, della durata di sei anni rinnovabili di ulteriori sei anni (cfr. doc. 1).
Risulta documentalmente che la parte locatrice abbia dato comunicazione alla conduttrice della propria volontà di non voler rinnovare il contratto alla seconda scadenza, giusta disdetta inviata con lettera raccomandata del 23 aprile 2021 ricevuta dalla conduttrice il 27 aprile 2021 (doc. 2 fascicolo intimante), dunque nel rispetto del termine annuale previsto dall'art. 2 del contratto.
La difesa dell'intimata non contesta la scadenza del contratto di locazione avvenuta in data 30 giugno 2022, ma dopo aver allegato che “la rimozione degli impianti di proprietà di Parte_2
comporterebbe un grave pregiudizio non solo per l'intimata, ma anche per un'intera area della città di
Milano, e ciò per la conseguente perdita di segnale” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione), chiede concedersi termine massimo per il rilascio deducendo trattarsi di “opere private di pubblica utilità” con tutto quanto ne consegue, ivi compreso il danno che ne deriverebbe (primo fra tutti la perdita di segnale) a seguito della loro rimozione.
Tali osservazioni, ad avviso del Tribunale, non colgono nel segno.
L'art. 56 della legge n. 392/1978 prevede che “Con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore nonché delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta”.
E' documentale che la disdetta sia stata ricevuta dalla conduttrice in data 27 aprile 2021 per la scadenza naturale del 30 giugno 2022.
5 Dunque, la conduttrice è stata resa edotta del fatto che avrebbe dovuto rimuovere l'impianto ben 14 mesi prima della scadenza e, senza contestazione alcuna, in data 26 maggio 2022 comunicava il rilascio entro sei mesi successivi alla scadenza del contratto.
Fatto che tuttavia non si è verificato, rendendo necessario alla parte locatrice azionare il procedimento di convalida di sfratto e richiedere l'ordinanza provvisoria di rilascio.
La conduttrice ha avuto quattro anni di tempo per attivarsi al fine di trasferire i propri impianti, motivo per cui la natura del servizio svolto dalla conduttrice è irrilevante ai fini del decidere, tanto più che sono trascorsi ormai quasi tre anni dalla scadenza del contratto e quattro anni dalla ricezione della disdetta.
Per quanto sopra esposto e dall'accertamento della validità della disdetta va accolta la domanda di risoluzione del contratto di locazione alla seconda scadenza del 30 giugno 2022, motivo per cui va confermata l'ordinanza di rilascio emessa in data 23 settembre 2024, nonché la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con rimozione degli impianti, degli accessori, dei cavi, dei pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quant'altro ivi installato, posizionato o collocato, come da elaborato grafico allegato al contratto di locazione.
Va, invece, rigettata la domanda con cui la ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., ha chiesto condannarsi la resistente al pagamento delle spese per lite temeraria, essendosi la controversia svoltasi nell'ambito della normale dialettica processuale e non ravvisandosi gli estremi della mala fede o della colpa grave.
La resistente deve essere, infine, condannata al pagamento delle spese di lite, comprese quelle sostenute per la mediazione, liquidate come da dispositivo, secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, così provvede:
1. dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra Parte_3
, avente ad oggetto
[...] Parte_2
l'immobile sito in Milano, per intervenuta scadenza alla data Parte_1
del 30 giugno 2022;
6 2. conferma l'ordinanza di rilascio emessa in data 23 settembre 2024, nonché la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con rimozione degli impianti, degli accessori, dei cavi, dei pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quant'altro ivi installato, posizionato o collocato, come da elaborato grafico allegato al contratto di locazione;
3. condanna a rifondere al Parte_2 [...]
il pagamento delle spese di lite, comprensive delle spese di Parte_1
mediazione, che si liquidano in € 438,30 per spese ed € 4.500,00 per compensi, oltre
15% spese generali ed accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 9 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
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