Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/04/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3049/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 3049/2024, in materia di disciplina congiunta dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Katrin Parte_1 C.F._1
Zoli
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. CP_1 C.F._2
Katrin Zoli
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 28.3.2025.
Condizioni congiunte: “1. Le figlie e vengono affidate, secondo il regime Per_1 Per_2 dell'affidamento condiviso, ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, presso la quale manterranno la propria residenza anagrafica. I coniugi si obbligano a collaborare
1
2. Il padre potrà vedere, frequentare e trattenere le figlie con sé liberamente e quotidianamente, compatibilmente con le eIGenze di studio e di svago delle medesime, con possibilità di pernottamento presso lo stesso, sempre previo accordo con la madre e sempre compatibilmente con le eIGenze delle minori. In particolare, i giorni di frequentazione del padre e di pernottamento presso lo stesso verranno stabiliti settimanalmente in base ai rispettivi turni di lavoro;
3. Quanto al pernottamento delle figlie presso il padre, questo sarà possibile (almeno per entrambe ed in particolare per la più piccola ) non appena il IG. avrà reperito una idonea Per_2 CP_1
sistemazione abitativa, dal momento che in via temporanea, lasciata la casa famigliare, lo stesso si trasferirà presso l'abitazione dei propri genitori;
4. La casa famigliare sita in Stazzano, Via Aldo
Fossati, 23/S, censita al catasto fabbricato di detto Comune al Foglio 9, particella 371, sub 3 e 4, acquistata dalla IG.ra con atto Notaio in data27.04.2018 Rep. Parte_1 Persona_3
37224/12392, resta a lei assegnata con tutti gli arredi. Il IG. lascerà la casa famigliare entro CP_1
la fine del mese Dicembre 2024; 5. Sulla casa famigliare grava mutuo ipotecario, con rata mensile di euro 490,28, cui il IG. ha contribuito nella misura del 50% fino al mese di Dicembre CP_1
2024. Dal mese di Gennaio 2025, la rata di mutuo graverà per intero sulla IG.ra . Parte_1
Quest'ultima riconosce che per l'acquisto dell'abitazione famigliare il IG. aveva CP_1
contribuito versando la somma di euro 30.000,00 e s'impegna, quindi, in ipotesi di vendita dell'immobile, a restituire tale importo allo stesso, il quale disporrà del detto capitale in misura uguale a favore delle figlie, aprendo relativo conto corrente o altro fondo di accumulo alle stesse intestato;
6. Durante le vacanze estive, il IG. potrà tenere con sé le figlie per un CP_1
periodo anche non consecutivo di due settimane, da concordarsi previamente con la madre;
durante le festività natalizie, pasquali ed altre festività, i genitori si accorderanno di anno in anno per i periodi da trascorrere con le figlie, in base ai rispettivi impegni lavorativi. Per il compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre posti a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località da parte del genitore che ha con sé le figlie.
Ciascuno dei genitori inoltre terrà informato l'altro degli stati di salute delle stesse, per operare le scelte necessarie in caso di malattia;
7. Entrambi i genitori si impegnano a favorire il rapporto affettivo e di frequentazione di e con le rispettive famiglie di origine;
8. Il IG. Per_1 Per_2
verserà a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, entro il giorno 12 di ogni mese, a CP_1
2 mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla madre, la somma complessiva di € 500,00 mensili, rivalutabili ex lege annualmente in base agli indici ISTAT;
9. Il Sig. contribuirà, CP_1
altresì, nella misura del 50% alle spese straordinarie relative alle figlie minori, come meglio specificate, con richiamo, per quanto non espressamente previsto, al Protocollo del Tribunale di
Alessandria 20.07.2016, e si considereranno tali: -Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
-Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
-Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da eIGenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente;
-Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
d) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
-Spese medico –sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i
Genitori; altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte;
10. Al fine della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o altro mezzo, con indicazione di massima della spesa da sostenere richiedendo riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine la spesa si intenderà come approvata. 11. L'assegno unico di importo pari ad euro 362,60 verrà percepito dalla IG.ra la quale lo impiegherà per Pt_1
le spese correnti relative alla gestione delle figlie;
12. I genitori fin da ora si scambiano reciproco consenso per il rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé e per le figlie minori;
i ricorrenti, in ogni caso, si impegnano ad ottenere, in caso di viaggio all'estero con le minori, il formale consenso scritto dell'altro genitore, fermo restando l'obbligo, per entrambi i
3 genitori, di evitare, in caso di vacanza all'estero, i posti compresi nell'elenco di quelli
“sconIGliati”; 13. I ricorrenti hanno regolamentato ogni loro pregresso rapporto di dare e avere con separata scrittura, di cui si allega copia”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 27.12.2024, le parti hanno domandato la disciplina congiunta dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli.
2. All'udienza dell'1.4.2025, la Sig.ra ha dichiarato: “lavoro come commessa Parte_1 all'outlet di Serravalle, con contratto a tempo indeterminato, per circa Euro 1.500,00 mensili netti. Adesso vivo a Stazzano, via Aldo Fossati, n. 23/S, è la casa coniugale, ci viviamo solo io, e . Non ho altri immobili. Non ho altri redditi”. Il Sig. ha Per_1 Per_2 CP_1 dichiarato: “vivo a casa dei miei genitori, a Novi Ligure. Non ho case o terreni di mia proprietà. Ho aperto un negozio di ricambi auto, circa due anni e mezzo fa. Il primo anno non abbiamo ricavato nulla. Il secondo anno abbiamo ricavato circa Euro 1.000,00 mensili”.
All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
4. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “1. Le figlie e Per_1
vengono affidate, secondo il regime dell'affidamento condiviso, ad entrambi i Per_2
genitori, con collocazione presso la madre, presso la quale manterranno la propria residenza anagrafica. I coniugi si obbligano a collaborare reciprocamente e con ogni mezzo affinché il rapporto tra le figlie e i genitori venga agevolato e realizzato nella massima serenità possibile, garantendo una equa e pari permanenza sia con la madre che col padre nel rispetto del principio della bigenitorialità, condividendo inoltre le responsabilità e le decisioni relative alla cura, all'educazione ed all'istruzione delle minori;
2. Il padre potrà vedere, frequentare e trattenere le figlie con sé liberamente e quotidianamente, compatibilmente con le eIGenze di studio e di svago delle medesime, con possibilità di pernottamento presso lo stesso, sempre previo accordo con la madre e sempre compatibilmente con le eIGenze delle
4 minori. In particolare, i giorni di frequentazione del padre e di pernottamento presso lo stesso verranno stabiliti settimanalmente in base ai rispettivi turni di lavoro;
3. Quanto al pernottamento delle figlie presso il padre, questo sarà possibile (almeno per entrambe ed in particolare per la più piccola ) non appena il IG. avrà reperito una idonea Per_2 CP_1
sistemazione abitativa, dal momento che in via temporanea, lasciata la casa famigliare, lo stesso si trasferirà presso l'abitazione dei propri genitori;
4. La casa famigliare sita in
Stazzano, Via Aldo Fossati, 23/S, censita al catasto fabbricato di detto Comune al Foglio 9, particella 371, sub 3 e 4, acquistata dalla IG.ra con atto Notaio Parte_1 [...]
in data27.04.2018 Rep. 37224/12392, resta a lei assegnata con tutti gli arredi. Persona_3
Il IG. lascerà la casa famigliare entro la fine del mese Dicembre 2024; 5. Sulla casa CP_1
famigliare grava mutuo ipotecario, con rata mensile di euro 490,28, cui il IG. ha CP_1
contribuito nella misura del 50% fino al mese di Dicembre 2024. Dal mese di Gennaio 2025, la rata di mutuo graverà per intero sulla IG.ra . Quest'ultima riconosce che per Parte_1
l'acquisto dell'abitazione famigliare il IG. aveva contribuito versando la CP_1
somma di euro 30.000,00 e s'impegna, quindi, in ipotesi di vendita dell'immobile, a restituire tale importo allo stesso, il quale disporrà del detto capitale in misura uguale a favore delle figlie, aprendo relativo conto corrente o altro fondo di accumulo alle stesse intestato;
6.
Durante le vacanze estive, il IG. potrà tenere con sé le figlie per un periodo CP_1
anche non consecutivo di due settimane, da concordarsi previamente con la madre;
durante le festività natalizie, pasquali ed altre festività, i genitori si accorderanno di anno in anno per i periodi da trascorrere con le figlie, in base ai rispettivi impegni lavorativi. Per il compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre posti a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località da parte del genitore che ha con sé le figlie. Ciascuno dei genitori inoltre terrà informato l'altro degli stati di salute delle stesse, per operare le scelte necessarie in caso di malattia;
7. Entrambi i genitori si impegnano a favorire il rapporto affettivo e di frequentazione di e con le Per_1 Per_2
rispettive famiglie di origine;
8. Il IG. verserà a titolo di contributo al mantenimento CP_1
delle figlie, entro il giorno 12 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla madre, la somma complessiva di € 500,00 mensili, rivalutabili ex lege annualmente in base agli indici ISTAT;
9. Il Sig. contribuirà, altresì, nella misura del CP_1
50% alle spese straordinarie relative alle figlie minori, come meglio specificate, con richiamo, per quanto non espressamente previsto, al Protocollo del Tribunale di Alessandria
20.07.2016, e si considereranno tali: -Spese scolastiche che non richiedono il preventivo
5 accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
-Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
-Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da eIGenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente;
-Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
d) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
-Spese medico –sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i Genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte;
10. Al fine della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o altro mezzo, con indicazione di massima della spesa da sostenere richiedendo riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine la spesa si intenderà come approvata. 11. L'assegno unico di importo pari ad euro 362,60 verrà percepito dalla IG.ra la quale lo impiegherà per le spese correnti Pt_1
relative alla gestione delle figlie;
12. I genitori fin da ora si scambiano reciproco consenso per il rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé e per le figlie minori;
i ricorrenti, in ogni caso, si impegnano ad ottenere, in caso di viaggio all'estero con le minori, il formale consenso scritto dell'altro genitore, fermo restando l'obbligo, per entrambi i genitori, di evitare, in caso di vacanza all'estero, i posti compresi nell'elenco di quelli “sconIGliati”; 13. I ricorrenti hanno regolamentato ogni loro pregresso rapporto di dare e avere con separata scrittura, di cui si allega copia”.
6 - compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 15 aprile 2025
Il Giudice
(Dott. Marco Bonci)
7
Il Presidente
(Dott. Paolo Rampini)