CA
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentario • 1
- 1. Competenza territoriale e mediazione obbligatoria: la sentenza di Aosta tra prossimità e Riforma CartabiaAccesso limitatoGiorgio Cesare Amerio · https://www.altalex.com/ · 25 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/05/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Laura Sara Tragni Presidente
dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel.
dr. Elena Mara Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2471/2024 promossa in grado d'appello
DA
AVV. (C.F. ), in proprio, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso il suo Studio in VIA CONFETTERIA, 21 20012 CUGGIONO
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Controparte_1 P.IVA_1
ALOIA e dell'avv. CESARE GIOVANNI GRASSINI, elettivamente domiciliata in VIA
SANTA SOFIA, 28 20122 MILANO presso i difensori
APPELLATA
Conclusioni:
Per l'Appellante : Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: n. r.g. 2471/2024
- In via principale, dichiarare la nullità ed illegittimità della sentenza impugnata per improcedibilità del giudizio di primo grado, per la omessa mediazione da parte dell'attuale appellata, per i motivi esposti;
- In via preliminare, confermare la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata, sussistendo gravi e fondati motivi;
- Dichiarare nulla ed illegittima la condanna al pagamento indicato nella sentenza appellata, anche perché non sussiste la prova del credito da parte dell in Controparte_1 quanto fondato su copie di fatture emesse da terzi, quali 2i Reti gas e altri misteriosi enti indicati nella copia prodotta come documento n. 2, enti mai visti e frequentati;
- dichiarare nulla ed illegittima la sentenza impugnata per l'omesso esame delle domande e dei motivi esposti nei documenti prodotti nel giudizio di primo grado;
- dichiarare inammissibile e nulla la richiesta di ordinare la mediazione in quanto la stessa, deve essere avviata e svolta, prima di poter procedere con la domanda giudiziale ed in mancanza della stessa, deve essere dichiarata improcedibile;
- dichiarare, in ogni caso nulla, la capacità processuale dei procuratori costituiti, per nullità della procura rilasciata dal GN , per omessa indicazione del codice Controparte_2 fiscale e della precisa indicazione del legale rappresentante della con Controparte_1 sede in Roma, Viale Margherita 125;
- dichiarare, in ogni caso, prescritto il credito richiesto;
- condannare l'appellata al riconoscimento dei danni ex art. 96 cpc, primo comma, da liquidarsi ex art. 1226 c.c. nella misura non inferiore al doppio dell'importo richiesto dall'appellata con la procedura monitoria;
- condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze per il doppio grado di giudizio”
Per l'Appellata Controparte_1
“in via preliminare e pregiudiziale
- rigettare l'eccezione di improcedibilità della domanda di in quanto del tutto priva di CP_1 fondamento, come illustrato in atti;
nel merito e in via principale
pagina 2 di 7 n. r.g. 2471/2024
- rigettare l'appello proposto dall'avv. poiché infondato in fatto ed in diritto Parte_1 per i motivi esposti in atti e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza 761/2024 del Tribunale di Milano:
in via istruttoria:
- ammettere i documenti prodotti in primo grado;
Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 7621/2024 del 7.8.2024, il Tribunale di Milano, pronunciando sull'opposizione proposta dall'avv. avverso il decreto ingiuntivo n. 4358/2021, Parte_1 emesso in data 8/3/2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di
[...] dell'importo di € 19.027,73, oltre interessi e spese, per consumi di gas CP_1 naturale relativi all'utenza di Cuggiono – via Confetteria n. 21, come da fatture insolute emesse tra l'ottobre 2014 e l'aprile 2020, ha accolto la preliminare eccezione di prescrizione sollevata dall'ingiunto limitatamente all'importo di € 286,96 di cui alla fattura n. 2541108462 dell'8.10.2014 relativa al periodo luglio/settembre 2014 con scadenza 28.10.2014, nonché all'ulteriore importo di € 47,86 di cui alla fattura n. 4007079019 emessa il 22.1.2020 per il periodo giugno 2016/febbraio 2018 (avendone la stessa
[...] confermato l'intervenuta prescrizione) e, in presenza di atti validamente CP_1 intervenuti ad interrompere il decorso del termine prescrizionale quinquennale in relazione alle fatture emesse prima dell'1gennaio 2019 e del termine prescrizionale biennale, ex art. 1 co. 10 L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), in relazione alle fatture emesse dopo tale data, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato l'opponente a pagare in favore di la minor somma di € 18.692,91, incrementata di interessi legali dal Controparte_1 dovuto al saldo, oltre alle spese del procedimento monitorio come liquidate in decreto (€
900,00 per competenze ed € 145,00 per esborsi, più rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a.), e alle spese del giudizio di opposizione, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Avverso tale decisione l'avv. ha proposto tempestivo appello, eccependo Parte_1
l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, sul rilievo che, nelle cause soggette a tale adempimento introdotte con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurata la relativa opposizione, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, con la conseguenza che la mancata attivazione della stessa, come nel caso di specie, comporta un vizio ab origine dell'intero giudizio, tale da travolgere anche il provvedimento monitorio.
pagina 3 di 7 n. r.g. 2471/2024
Ha quindi rassegnato conclusioni in termini ed ha inoltre insistito per l'accoglimento delle eccezioni e domande disattese dal Tribunale, previa sospensione della “provvisoria esecuzione della sentenza appellata”.
Si è costituita ed ha insistito per il rigetto dell'impugnazione, in Controparte_1 quanto infondata.
Alla prima udienza del 14.1.2025, preso atto della rinuncia dell'appellante ad insistere nella proposta istanza ex art. 283 c.p.c. a fronte della dichiarata disponibilità avversaria ad attendere i tempi dell'appello prima di porre in esecuzione la sentenza gravata, il
Consigliere Istruttore ha dichiarato non luogo a provvedere sulla suddetta istanza ed fissato per la rimessione al Collegio l'udienza del 15.4.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
***
Con un unico motivo di appello, l'avv. si duole del fatto che il Tribunale non Parte_1 abbia rilevato l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, che sarebbe stato onere della parte creditrice promuovere.
Il rilievo è privo di fondamento.
Va anzitutto evidenziata l'inapplicabilità nel caso in esame, dato il principio tempus regit actum, della c.d. Riforma Cartabia.
Tale riforma, per favorire la risoluzione stragiudiziale delle controversie anche in situazioni in cui risulti già avviato un procedimento monitorio, ha esteso la mediazione obbligatoria al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, con l'inserimento, nel d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, del nuovo art. 5 bis, secondo il quale, quando l'azione menzionata nell'articolo 5, comma 1, viene avviata tramite un ricorso per decreto ingiuntivo, il compito di presentare la domanda di mediazione spetta alla parte che ha fatto ricorso al procedimento monitorio.
La norma si applica tuttavia a partire dalla sua entrata in vigore (3.6.2023), mentre l'introduzione del procedimento monitorio nei confronti dell'avv. da parte di Parte_1 si colloca al 5.5.2021 ed il giudizio di opposizione successivamente Controparte_1 intrapreso dall'ingiunto nel giugno 2021.
pagina 4 di 7 n. r.g. 2471/2024
All'epoca, la mediazione obbligatoria non solo non costituiva condizione di procedibilità per l'avvio delle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, ma neppure era prevista in relazione all'oggetto specifico dell'opposizione proposta dall'avv. nei confronti di Pt_1
avendo la Riforma Cartabia ampliato anche il novero delle materie in Controparte_1 cui la mediazione si pone come obbligatoria prima di poter intentare una causa in tribunale, includendovi le controversie (in precedenza non contemplate) riguardanti i contratti di somministrazione (quale oggetto della presente causa), nonché i contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, subfornitura e società di persone.
A ciò deve aggiungersi che, secondo la disposizione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 (ex art. 141 comma 6 lett. a) del Codice del Consumo),
l'improcedibilità determinata dal mancato esperimento del tentativo di conciliazione avrebbe dovuto in ogni caso essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Ipotesi entrambe non verificatesi nel caso in esame, in difetto di rilievo d'ufficio (peraltro incensurabile, alla luce di quanto osservato rispetto alla normativa del tempo) e considerato che solo con la “memoria generica” depositata il 26.9.2023 l'avv. risulta avere Pt_1 richiesto “la revoca del decreto ingiuntivo opposto per improcedibilità dello stesso per omessa promozione, a carico dell'opposta, della proceduta di mediazione”.
Ne consegue la totale infondatezza del motivo in esame.
Va ad ogni buon conto evidenziato che l'odierna appellata ha documentato, mediante deposito del relativo verbale, di aver avviato un procedimento di mediazione e di aver evocato presso l'Organismo di mediazione designato, per il giorno 10.1.2025 ore 10:30, l'avv. che tuttavia non si è presentato, facendo pervenire comunicazione PEC Parte_1 con la quale ha dichiarato la propria intenzione di non partecipare all'incontro, con conseguente impossibilità per il mediatore di dar corso alla procedura, “conclusa … con esito negativo” (v. “verbale negativo mediazione Enel_ Nola” depositato il 6.2.2025 in fasc. appellato).
Respinto l'unico motivo sviluppato dall'appellante, va osservato che quest'ultimo, senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni del giudice di prime cure, nel rassegnare le proprie conclusioni ha inteso riproporre la tesi secondo cui non vi sarebbe prova del credito azionato nei propri confronti da “in quanto fondato su fatture Controparte_1 emesse da terzi, quali 2i Reti Gas e altri misteriosi enti indicati nella copia che si produce come documento n. 2 enti mai visti e frequentati” ed ha denunciato ulteriormente “l'omesso esame delle domande e dei motivi esposti nei documenti prodotti nel giudizio di primo grado”, reiterando l'eccezione di prescrizione del credito azionato.
pagina 5 di 7 n. r.g. 2471/2024
Sotto i profili indicati, l'appello è inammissibile.
Al riguardo trovano infatti applicazione i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità
(v. Cass. n. 27199/2017), secondo la quale l'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83/2012, conv. con modif. dalla l. n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, appunto a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, dovendo l'appellante affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ancorché ciò non richieda l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Nel giudizio di appello - che non è un "novum iudicium" - la cognizione del giudice resta infatti circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Nel caso in esame, l'appellante si è tuttavia limitato a riproporre le conclusioni rassegnate in primo grado, senza esporre le ragioni fondanti il gravame in correlazione specifica con la motivazione della sentenza impugnata.
Non vi è quindi possibilità per la Corte di riesaminare le questioni riguardanti l'eccepita prescrizione dei crediti di per somministrazione di energia elettrica Controparte_1
(prescrizione accertata dal primo Giudice limitatamente agli importi recati dalle fatture n.
2541108462 dell'8.10.2014 relativa al periodo luglio/settembre 2014 e n. 4007079019 del
22.1.2020 relativa al periodo giugno 2016/febbraio 2018, in presenza dell'affermata esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione quanto ai crediti portati dalle ulteriori fatture azionate), né di riconsiderare le contestazioni in ordine alle letture del contatore e alla sua eventuale difettosità, contestazioni di cui il Tribunale ha escluso la fondatezza, ravvisando piena coerenza tra gli importi delle fatture azionate e le certificazioni dei consumi e delle letture (per il periodo 01/09/2014 –29/03/2020) come comunicate dalla società di distribuzione 2i Rete Gas S.p.A., a seguito di ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c., con riferimento all'utenza intestata a in Cuggiono - via Confetteria 21, Parte_1 contraddistinta dal codice PdR 01611429003265.
pagina 6 di 7 n. r.g. 2471/2024
Disatteso in definitiva l'appello per le ragioni illustrate, le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il D.M. 147/2022 in complessivi € 4.888,00 sulla base dei valori medi previsti per lo scaglione di valore (da € 5.201 a € 26.000) relativamente alle fasi di studio (€ 1.134,00), introduttiva (€ 921,00) e decisionale (€ 1.911,00), e del valore minimo relativamente alla fase di trattazione/istruttoria (€ 922,00), atteso il modesto impegno difensivo profuso in tale fase (di fatto limitato alla partecipazione a un'udienza) e il mancato svolgimento di attività istruttoria).
Deve, altresì, darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) rigetta l'appello in relazione al motivo svolto in via principale e ne dichiara l'inammissibilità nel resto;
2) per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 7621/2024 emessa dal Tribunale di
Milano il 6 agosto 2024 e pubblicata il 7 agosto 2024;
3) condanna a rifondere all'appellata le spese del grado, Parte_1 Controparte_1 liquidate in complessivi € 4.888,00, per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali
(15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte il
29/04/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Grazia Federici Laura Sara Tragni
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Laura Sara Tragni Presidente
dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel.
dr. Elena Mara Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2471/2024 promossa in grado d'appello
DA
AVV. (C.F. ), in proprio, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso il suo Studio in VIA CONFETTERIA, 21 20012 CUGGIONO
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Controparte_1 P.IVA_1
ALOIA e dell'avv. CESARE GIOVANNI GRASSINI, elettivamente domiciliata in VIA
SANTA SOFIA, 28 20122 MILANO presso i difensori
APPELLATA
Conclusioni:
Per l'Appellante : Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: n. r.g. 2471/2024
- In via principale, dichiarare la nullità ed illegittimità della sentenza impugnata per improcedibilità del giudizio di primo grado, per la omessa mediazione da parte dell'attuale appellata, per i motivi esposti;
- In via preliminare, confermare la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata, sussistendo gravi e fondati motivi;
- Dichiarare nulla ed illegittima la condanna al pagamento indicato nella sentenza appellata, anche perché non sussiste la prova del credito da parte dell in Controparte_1 quanto fondato su copie di fatture emesse da terzi, quali 2i Reti gas e altri misteriosi enti indicati nella copia prodotta come documento n. 2, enti mai visti e frequentati;
- dichiarare nulla ed illegittima la sentenza impugnata per l'omesso esame delle domande e dei motivi esposti nei documenti prodotti nel giudizio di primo grado;
- dichiarare inammissibile e nulla la richiesta di ordinare la mediazione in quanto la stessa, deve essere avviata e svolta, prima di poter procedere con la domanda giudiziale ed in mancanza della stessa, deve essere dichiarata improcedibile;
- dichiarare, in ogni caso nulla, la capacità processuale dei procuratori costituiti, per nullità della procura rilasciata dal GN , per omessa indicazione del codice Controparte_2 fiscale e della precisa indicazione del legale rappresentante della con Controparte_1 sede in Roma, Viale Margherita 125;
- dichiarare, in ogni caso, prescritto il credito richiesto;
- condannare l'appellata al riconoscimento dei danni ex art. 96 cpc, primo comma, da liquidarsi ex art. 1226 c.c. nella misura non inferiore al doppio dell'importo richiesto dall'appellata con la procedura monitoria;
- condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze per il doppio grado di giudizio”
Per l'Appellata Controparte_1
“in via preliminare e pregiudiziale
- rigettare l'eccezione di improcedibilità della domanda di in quanto del tutto priva di CP_1 fondamento, come illustrato in atti;
nel merito e in via principale
pagina 2 di 7 n. r.g. 2471/2024
- rigettare l'appello proposto dall'avv. poiché infondato in fatto ed in diritto Parte_1 per i motivi esposti in atti e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza 761/2024 del Tribunale di Milano:
in via istruttoria:
- ammettere i documenti prodotti in primo grado;
Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 7621/2024 del 7.8.2024, il Tribunale di Milano, pronunciando sull'opposizione proposta dall'avv. avverso il decreto ingiuntivo n. 4358/2021, Parte_1 emesso in data 8/3/2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di
[...] dell'importo di € 19.027,73, oltre interessi e spese, per consumi di gas CP_1 naturale relativi all'utenza di Cuggiono – via Confetteria n. 21, come da fatture insolute emesse tra l'ottobre 2014 e l'aprile 2020, ha accolto la preliminare eccezione di prescrizione sollevata dall'ingiunto limitatamente all'importo di € 286,96 di cui alla fattura n. 2541108462 dell'8.10.2014 relativa al periodo luglio/settembre 2014 con scadenza 28.10.2014, nonché all'ulteriore importo di € 47,86 di cui alla fattura n. 4007079019 emessa il 22.1.2020 per il periodo giugno 2016/febbraio 2018 (avendone la stessa
[...] confermato l'intervenuta prescrizione) e, in presenza di atti validamente CP_1 intervenuti ad interrompere il decorso del termine prescrizionale quinquennale in relazione alle fatture emesse prima dell'1gennaio 2019 e del termine prescrizionale biennale, ex art. 1 co. 10 L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), in relazione alle fatture emesse dopo tale data, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato l'opponente a pagare in favore di la minor somma di € 18.692,91, incrementata di interessi legali dal Controparte_1 dovuto al saldo, oltre alle spese del procedimento monitorio come liquidate in decreto (€
900,00 per competenze ed € 145,00 per esborsi, più rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a.), e alle spese del giudizio di opposizione, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Avverso tale decisione l'avv. ha proposto tempestivo appello, eccependo Parte_1
l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, sul rilievo che, nelle cause soggette a tale adempimento introdotte con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurata la relativa opposizione, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, con la conseguenza che la mancata attivazione della stessa, come nel caso di specie, comporta un vizio ab origine dell'intero giudizio, tale da travolgere anche il provvedimento monitorio.
pagina 3 di 7 n. r.g. 2471/2024
Ha quindi rassegnato conclusioni in termini ed ha inoltre insistito per l'accoglimento delle eccezioni e domande disattese dal Tribunale, previa sospensione della “provvisoria esecuzione della sentenza appellata”.
Si è costituita ed ha insistito per il rigetto dell'impugnazione, in Controparte_1 quanto infondata.
Alla prima udienza del 14.1.2025, preso atto della rinuncia dell'appellante ad insistere nella proposta istanza ex art. 283 c.p.c. a fronte della dichiarata disponibilità avversaria ad attendere i tempi dell'appello prima di porre in esecuzione la sentenza gravata, il
Consigliere Istruttore ha dichiarato non luogo a provvedere sulla suddetta istanza ed fissato per la rimessione al Collegio l'udienza del 15.4.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
***
Con un unico motivo di appello, l'avv. si duole del fatto che il Tribunale non Parte_1 abbia rilevato l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, che sarebbe stato onere della parte creditrice promuovere.
Il rilievo è privo di fondamento.
Va anzitutto evidenziata l'inapplicabilità nel caso in esame, dato il principio tempus regit actum, della c.d. Riforma Cartabia.
Tale riforma, per favorire la risoluzione stragiudiziale delle controversie anche in situazioni in cui risulti già avviato un procedimento monitorio, ha esteso la mediazione obbligatoria al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, con l'inserimento, nel d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, del nuovo art. 5 bis, secondo il quale, quando l'azione menzionata nell'articolo 5, comma 1, viene avviata tramite un ricorso per decreto ingiuntivo, il compito di presentare la domanda di mediazione spetta alla parte che ha fatto ricorso al procedimento monitorio.
La norma si applica tuttavia a partire dalla sua entrata in vigore (3.6.2023), mentre l'introduzione del procedimento monitorio nei confronti dell'avv. da parte di Parte_1 si colloca al 5.5.2021 ed il giudizio di opposizione successivamente Controparte_1 intrapreso dall'ingiunto nel giugno 2021.
pagina 4 di 7 n. r.g. 2471/2024
All'epoca, la mediazione obbligatoria non solo non costituiva condizione di procedibilità per l'avvio delle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, ma neppure era prevista in relazione all'oggetto specifico dell'opposizione proposta dall'avv. nei confronti di Pt_1
avendo la Riforma Cartabia ampliato anche il novero delle materie in Controparte_1 cui la mediazione si pone come obbligatoria prima di poter intentare una causa in tribunale, includendovi le controversie (in precedenza non contemplate) riguardanti i contratti di somministrazione (quale oggetto della presente causa), nonché i contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, subfornitura e società di persone.
A ciò deve aggiungersi che, secondo la disposizione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 (ex art. 141 comma 6 lett. a) del Codice del Consumo),
l'improcedibilità determinata dal mancato esperimento del tentativo di conciliazione avrebbe dovuto in ogni caso essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Ipotesi entrambe non verificatesi nel caso in esame, in difetto di rilievo d'ufficio (peraltro incensurabile, alla luce di quanto osservato rispetto alla normativa del tempo) e considerato che solo con la “memoria generica” depositata il 26.9.2023 l'avv. risulta avere Pt_1 richiesto “la revoca del decreto ingiuntivo opposto per improcedibilità dello stesso per omessa promozione, a carico dell'opposta, della proceduta di mediazione”.
Ne consegue la totale infondatezza del motivo in esame.
Va ad ogni buon conto evidenziato che l'odierna appellata ha documentato, mediante deposito del relativo verbale, di aver avviato un procedimento di mediazione e di aver evocato presso l'Organismo di mediazione designato, per il giorno 10.1.2025 ore 10:30, l'avv. che tuttavia non si è presentato, facendo pervenire comunicazione PEC Parte_1 con la quale ha dichiarato la propria intenzione di non partecipare all'incontro, con conseguente impossibilità per il mediatore di dar corso alla procedura, “conclusa … con esito negativo” (v. “verbale negativo mediazione Enel_ Nola” depositato il 6.2.2025 in fasc. appellato).
Respinto l'unico motivo sviluppato dall'appellante, va osservato che quest'ultimo, senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni del giudice di prime cure, nel rassegnare le proprie conclusioni ha inteso riproporre la tesi secondo cui non vi sarebbe prova del credito azionato nei propri confronti da “in quanto fondato su fatture Controparte_1 emesse da terzi, quali 2i Reti Gas e altri misteriosi enti indicati nella copia che si produce come documento n. 2 enti mai visti e frequentati” ed ha denunciato ulteriormente “l'omesso esame delle domande e dei motivi esposti nei documenti prodotti nel giudizio di primo grado”, reiterando l'eccezione di prescrizione del credito azionato.
pagina 5 di 7 n. r.g. 2471/2024
Sotto i profili indicati, l'appello è inammissibile.
Al riguardo trovano infatti applicazione i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità
(v. Cass. n. 27199/2017), secondo la quale l'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83/2012, conv. con modif. dalla l. n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, appunto a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, dovendo l'appellante affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ancorché ciò non richieda l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Nel giudizio di appello - che non è un "novum iudicium" - la cognizione del giudice resta infatti circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Nel caso in esame, l'appellante si è tuttavia limitato a riproporre le conclusioni rassegnate in primo grado, senza esporre le ragioni fondanti il gravame in correlazione specifica con la motivazione della sentenza impugnata.
Non vi è quindi possibilità per la Corte di riesaminare le questioni riguardanti l'eccepita prescrizione dei crediti di per somministrazione di energia elettrica Controparte_1
(prescrizione accertata dal primo Giudice limitatamente agli importi recati dalle fatture n.
2541108462 dell'8.10.2014 relativa al periodo luglio/settembre 2014 e n. 4007079019 del
22.1.2020 relativa al periodo giugno 2016/febbraio 2018, in presenza dell'affermata esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione quanto ai crediti portati dalle ulteriori fatture azionate), né di riconsiderare le contestazioni in ordine alle letture del contatore e alla sua eventuale difettosità, contestazioni di cui il Tribunale ha escluso la fondatezza, ravvisando piena coerenza tra gli importi delle fatture azionate e le certificazioni dei consumi e delle letture (per il periodo 01/09/2014 –29/03/2020) come comunicate dalla società di distribuzione 2i Rete Gas S.p.A., a seguito di ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c., con riferimento all'utenza intestata a in Cuggiono - via Confetteria 21, Parte_1 contraddistinta dal codice PdR 01611429003265.
pagina 6 di 7 n. r.g. 2471/2024
Disatteso in definitiva l'appello per le ragioni illustrate, le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il D.M. 147/2022 in complessivi € 4.888,00 sulla base dei valori medi previsti per lo scaglione di valore (da € 5.201 a € 26.000) relativamente alle fasi di studio (€ 1.134,00), introduttiva (€ 921,00) e decisionale (€ 1.911,00), e del valore minimo relativamente alla fase di trattazione/istruttoria (€ 922,00), atteso il modesto impegno difensivo profuso in tale fase (di fatto limitato alla partecipazione a un'udienza) e il mancato svolgimento di attività istruttoria).
Deve, altresì, darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) rigetta l'appello in relazione al motivo svolto in via principale e ne dichiara l'inammissibilità nel resto;
2) per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 7621/2024 emessa dal Tribunale di
Milano il 6 agosto 2024 e pubblicata il 7 agosto 2024;
3) condanna a rifondere all'appellata le spese del grado, Parte_1 Controparte_1 liquidate in complessivi € 4.888,00, per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali
(15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte il
29/04/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Grazia Federici Laura Sara Tragni
pagina 7 di 7